TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione all'udienza del 4/12/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1378/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Ester Ferrari Morandi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 836/2023 CP_1 liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 7.03.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del CP_1
pagina 1 di 4 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all' (6.08.2021) si trova nelle CP_2 condizioni sanitarie per essere riconosciuta invalida 100% % con diritto ad ottenere la pensione di cui all'art. 12 della L. 118/1971, ovvero invalida nella percentuale non inferiore al 75% con diritto alla contribuzione figurativa di cui alla L. 388/2000 e all'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili di cui all'art 13 della L. 118/1971, ovvero invalida nella percentuale pari ad almeno il 67% per poter beneficiare dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario ai sensi dei DM 20.12.1988;
DM 239/1999; DM 296/2001 e DM 279/2001. Riferisce che, alla conclusione del procedimento amministrativo veniva riconosciuta non invalida, per cui presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 836/2023 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di
ET non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per accedere a nessuna delle prestazioni in parola, per cui contestava le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 836/2023. All'udienza del
17.04.2025 venivano assunti chiarimenti dal perito nominato nel procedimento di ATPO.
L'istanza di rinnovazione della CTU medico legale non veniva accolta per i motivi di seguito esposti. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Tanto premesso osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il CTU, Dr. , previo esame della documentazione Per_1 sanitaria in atti, e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, poneva la seguente pagina 2 di 4 diagnosi di: “Esiti di craniotomia e di dve (2019) per idrocefalo iperteso con tetraemoventricolo in puerpera con sindrome HELLP, regredita (codice dm per analogia).
(Cod. DM 8014 - Cod. ICD9 - 331.3 entrambi per analogia) - Sindrome ansioso-depressiva.
(Cod DM 2207 - Cod. ICD9 300.02)”.
Ciò posto riferiva che la ricorrente risultava affetta da esiti di emoventricolo e idrocefalo dalla nascita a causa di preenclampsia della madre. Nel mese di gennaio 2020 i postumi dell'idrocefalo e dell'emoventricolo risultavano, tuttavia, completamente regrediti come stabilito dai sanitari dell'ospedale S. Camillo il 13.01.2020. A seguito di esame RM del
15.12.2022, che evidenziava la comparsa di aree malaciche, la specialista neurologa concludeva con la diagnosi di “Sindrome piramidale severa” e, all'esame obiettivo, descriveva segno di positivo, al momento negativo. Evidenziava, inoltre, che Per_2 anche le condizioni psichiche non mostrano una sindrome depressiva di particolare gravità ma solo segni indiretti o riportati. Concludeva, quindi, che le condizioni sanitarie della ricorrente non erano tali da giustificare la concessione riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, né dell'assegno di assistenza art. 13 L.
118/71 né, infine, del riconoscimento del 67% ai fini dell'esenzione parziale dei tickets sanitari, ex DD.MM. 20/12/88, 239/99, 296/01, D.M. 279/01.
Assunto a chiarimenti nel presente giudizio di merito, in cui la difesa della ricorrente produceva ulteriore documentazione sanitaria asseritamente sopravvenuta alla fase dell'ATPO, il Dr. , sempre sotto il vincolo del giuramento prestato, dichiarava Per_1 quanto segue: “In primo luogo la documentazione che viene prodotta in particolare quella psichiatrica/neurologia non è successiva alle operazioni peritali condotte nel procedimento di ATPO bensì antecedente benché in quella fase non sia stata prodotta. In ogni caso si tratta di certificazioni che non provengono da struttura pubbliche. Per quanto riguarda invece la visita ortopedica, è anch'essa antecedente al deposito della documentazione depositata nel procedimento dei ATPO ed è comunque irrilevante.
Ribadisco quindi che le patologie accertate valutate nel loro complesso non raggiungono il 67% di invalidità secondo i criteri della L. 118/1971”.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalle parti ricorrenti e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
pagina 3 di 4 Il ricorso di merito è, quindi, infondato e non merita di essere accolto.
Le spese processuali del procedimento di ATPO e del presente giudizio vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Le spese di CTU del procedimento di ATPO, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
ET, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione all'udienza del 4/12/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1378/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Ester Ferrari Morandi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 836/2023 CP_1 liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 7.03.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del CP_1
pagina 1 di 4 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all' (6.08.2021) si trova nelle CP_2 condizioni sanitarie per essere riconosciuta invalida 100% % con diritto ad ottenere la pensione di cui all'art. 12 della L. 118/1971, ovvero invalida nella percentuale non inferiore al 75% con diritto alla contribuzione figurativa di cui alla L. 388/2000 e all'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili di cui all'art 13 della L. 118/1971, ovvero invalida nella percentuale pari ad almeno il 67% per poter beneficiare dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario ai sensi dei DM 20.12.1988;
DM 239/1999; DM 296/2001 e DM 279/2001. Riferisce che, alla conclusione del procedimento amministrativo veniva riconosciuta non invalida, per cui presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 836/2023 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di
ET non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per accedere a nessuna delle prestazioni in parola, per cui contestava le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 836/2023. All'udienza del
17.04.2025 venivano assunti chiarimenti dal perito nominato nel procedimento di ATPO.
L'istanza di rinnovazione della CTU medico legale non veniva accolta per i motivi di seguito esposti. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Tanto premesso osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il CTU, Dr. , previo esame della documentazione Per_1 sanitaria in atti, e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, poneva la seguente pagina 2 di 4 diagnosi di: “Esiti di craniotomia e di dve (2019) per idrocefalo iperteso con tetraemoventricolo in puerpera con sindrome HELLP, regredita (codice dm per analogia).
(Cod. DM 8014 - Cod. ICD9 - 331.3 entrambi per analogia) - Sindrome ansioso-depressiva.
(Cod DM 2207 - Cod. ICD9 300.02)”.
Ciò posto riferiva che la ricorrente risultava affetta da esiti di emoventricolo e idrocefalo dalla nascita a causa di preenclampsia della madre. Nel mese di gennaio 2020 i postumi dell'idrocefalo e dell'emoventricolo risultavano, tuttavia, completamente regrediti come stabilito dai sanitari dell'ospedale S. Camillo il 13.01.2020. A seguito di esame RM del
15.12.2022, che evidenziava la comparsa di aree malaciche, la specialista neurologa concludeva con la diagnosi di “Sindrome piramidale severa” e, all'esame obiettivo, descriveva segno di positivo, al momento negativo. Evidenziava, inoltre, che Per_2 anche le condizioni psichiche non mostrano una sindrome depressiva di particolare gravità ma solo segni indiretti o riportati. Concludeva, quindi, che le condizioni sanitarie della ricorrente non erano tali da giustificare la concessione riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, né dell'assegno di assistenza art. 13 L.
118/71 né, infine, del riconoscimento del 67% ai fini dell'esenzione parziale dei tickets sanitari, ex DD.MM. 20/12/88, 239/99, 296/01, D.M. 279/01.
Assunto a chiarimenti nel presente giudizio di merito, in cui la difesa della ricorrente produceva ulteriore documentazione sanitaria asseritamente sopravvenuta alla fase dell'ATPO, il Dr. , sempre sotto il vincolo del giuramento prestato, dichiarava Per_1 quanto segue: “In primo luogo la documentazione che viene prodotta in particolare quella psichiatrica/neurologia non è successiva alle operazioni peritali condotte nel procedimento di ATPO bensì antecedente benché in quella fase non sia stata prodotta. In ogni caso si tratta di certificazioni che non provengono da struttura pubbliche. Per quanto riguarda invece la visita ortopedica, è anch'essa antecedente al deposito della documentazione depositata nel procedimento dei ATPO ed è comunque irrilevante.
Ribadisco quindi che le patologie accertate valutate nel loro complesso non raggiungono il 67% di invalidità secondo i criteri della L. 118/1971”.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalle parti ricorrenti e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
pagina 3 di 4 Il ricorso di merito è, quindi, infondato e non merita di essere accolto.
Le spese processuali del procedimento di ATPO e del presente giudizio vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Le spese di CTU del procedimento di ATPO, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
ET, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4