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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2553/2024 tra le parti:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Beatrice Mazzetti;
RICORRENTE
c.f. , nata il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 contumace;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso («Voglia disporre la revisione delle condizioni di divorzio, IN VIA PRELIMINARE stabilendo che il Sig. stante le mutate Controparte_1 condizioni della figlia e della sig.ra non debba più corrispondere l'assegno Parte_1 divorzile di € 400,00, e l'assegno di mantenimento della figlia oggi 27 enne essendo venute pagina 1 di 4 meno le condizioni che avevano permesso di disporre in tal senso;
IN SUBORDINE la riduzione del predetto assegno nella misura di Euro 100,00 per la Sig.ra e della figlia Parte_1 dello steoo importo di Euro 100,00 e/o comunque nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria.»).
Pubblico Ministero: «Visto» del 24/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024, ha chiesto che nei confronti di Parte_1 [...] sia pronunciata la revisione delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili CP_1
(recte: scioglimento) del matrimonio, pronunciata da questo Tribunale con la sentenza n.
558/2017 del 28/06/2017, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
A fondamento della domanda ha allegato: che la figlia ha ventisette anni e risulta vivere e lavorare in Francia, sebbene sia ancora anagraficamente residente in Italia;
che anche la moglie risulta essersi trasferita in Francia, sebbene sia formalmente residente in Italia, e dovrebbe percepire una pensione;
che i redditi del ricorrente sono diminuiti.
All'udienza di comparizione del 19/03/2025 il giudice delegato ha disposo la rinnovazione della notificazione del ricorso per inosservanza del termine minimo di cui all'art. 473-bis.14, comma
5, c.p.c. e all'udienza del 9/07/2025 ha dichiarato la contumacia della convenuta, rimettendo immediatamente la causa al Collegio per la decisione, in mancanza di richieste istruttorie.
***
La domanda è infondata e dev'essere rigettata.
Con sentenza n. 369/2018 del 14/06/2018, questo Tribunale ha posto a carico del sig. Pt_1 un assegno divorzile in favore della ex moglie di € 300,00 mensili (oltre rivalutazione annuale
Istat) e un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne e non Per_1 economicamente indipendente, di € 400,00 mensili (oltre rivalutazione Istat), oltre ai 2/3 delle spese straordinarie.
Posto che è onere di colui che domanda la revisione delle condizioni di divorzio provare i fatti posti a fondamento della richiesta, nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio.
Quanto alla percezione di pensione da parte della convenuta, è lo stesso ricorrente ad avere allegato la circostanza in termini dubitativi, senza neppure indicare l'ammontare delle somme percepite, e, in ogni caso, sul punto, non ha dedotto alcun mezzo di prova.
Il fatto che la figlia maggiorenne abbia un'occupazione lavorativa è, anch'esso, indimostrato e l'età della ragazza, di per sé, non costituisce indice sufficiente del raggiungimento di pagina 2 di 4 un'indipendenza economica o della mancata attivazione della stessa, con impegno, per conseguire una preparazione professionale o tecnica o per la ricerca di un lavoro (cfr. Cass.,
Cass., 20/09/2023, n. 26875): a titolo esemplificativo, potrebbe essere ancora fisiologicamente in corso un percorso di studio o comunque di formazione (Cass., 08/05/2025, n. 12121 secondo cui, in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici). Anche in questo caso il ricorrente non ha provato né chiesto di provare alcunché.
D'altra parte, la contumacia della convenuta non consente neppure di applicare il principio di non contestazione codificato dall'art. 115 c.p.c. e, non venendo in rilievo diritti indisponibili, è precluso il potere istruttorio officioso del giudice.
Infine, l'asserita sopravvenuta riduzione dei redditi del sig. è smentita dalla Pt_1 dichiarazione dei redditi prodotta, relativa all'anno 2023, che attesta un reddito superiore a quello accertato con la sentenza n. 369/2018: con quest'ultima pronuncia il Tribunale aveva rilevato che il sig. disponeva di un reddito mensile medio netto calcolato su dodici Pt_1 mesi di circa € 2.000,00; la dichiarazione 730/2024, in base allo stesso metodo di calcolo
(includendo gli oneri deducibili), attesta un reddito mensile medio netto di circa € 2.555,00. La situazione economica del ricorrente, pertanto, anziché peggiorata, risulta essere migliorata rispetto all'epoca del divorzio.
Considerata la contumacia della convenuta, nonostante la soccombenza del ricorrente, non si deve provvedere sulle spese di lite;
restano a carico del sig. le spese che costui ha Pt_1 anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda di revisione delle condizioni relative allo scioglimento del matrimonio tra e disposte con la sentenza n. 369/2018 del Parte_1 Controparte_1
14/06/2018, emessa da questo Tribunale;
2) nulla sulle spese processuali.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
pagina 3 di 4 Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 9/07/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2553/2024 tra le parti:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Beatrice Mazzetti;
RICORRENTE
c.f. , nata il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 contumace;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso («Voglia disporre la revisione delle condizioni di divorzio, IN VIA PRELIMINARE stabilendo che il Sig. stante le mutate Controparte_1 condizioni della figlia e della sig.ra non debba più corrispondere l'assegno Parte_1 divorzile di € 400,00, e l'assegno di mantenimento della figlia oggi 27 enne essendo venute pagina 1 di 4 meno le condizioni che avevano permesso di disporre in tal senso;
IN SUBORDINE la riduzione del predetto assegno nella misura di Euro 100,00 per la Sig.ra e della figlia Parte_1 dello steoo importo di Euro 100,00 e/o comunque nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria.»).
Pubblico Ministero: «Visto» del 24/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024, ha chiesto che nei confronti di Parte_1 [...] sia pronunciata la revisione delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili CP_1
(recte: scioglimento) del matrimonio, pronunciata da questo Tribunale con la sentenza n.
558/2017 del 28/06/2017, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
A fondamento della domanda ha allegato: che la figlia ha ventisette anni e risulta vivere e lavorare in Francia, sebbene sia ancora anagraficamente residente in Italia;
che anche la moglie risulta essersi trasferita in Francia, sebbene sia formalmente residente in Italia, e dovrebbe percepire una pensione;
che i redditi del ricorrente sono diminuiti.
All'udienza di comparizione del 19/03/2025 il giudice delegato ha disposo la rinnovazione della notificazione del ricorso per inosservanza del termine minimo di cui all'art. 473-bis.14, comma
5, c.p.c. e all'udienza del 9/07/2025 ha dichiarato la contumacia della convenuta, rimettendo immediatamente la causa al Collegio per la decisione, in mancanza di richieste istruttorie.
***
La domanda è infondata e dev'essere rigettata.
Con sentenza n. 369/2018 del 14/06/2018, questo Tribunale ha posto a carico del sig. Pt_1 un assegno divorzile in favore della ex moglie di € 300,00 mensili (oltre rivalutazione annuale
Istat) e un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne e non Per_1 economicamente indipendente, di € 400,00 mensili (oltre rivalutazione Istat), oltre ai 2/3 delle spese straordinarie.
Posto che è onere di colui che domanda la revisione delle condizioni di divorzio provare i fatti posti a fondamento della richiesta, nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio.
Quanto alla percezione di pensione da parte della convenuta, è lo stesso ricorrente ad avere allegato la circostanza in termini dubitativi, senza neppure indicare l'ammontare delle somme percepite, e, in ogni caso, sul punto, non ha dedotto alcun mezzo di prova.
Il fatto che la figlia maggiorenne abbia un'occupazione lavorativa è, anch'esso, indimostrato e l'età della ragazza, di per sé, non costituisce indice sufficiente del raggiungimento di pagina 2 di 4 un'indipendenza economica o della mancata attivazione della stessa, con impegno, per conseguire una preparazione professionale o tecnica o per la ricerca di un lavoro (cfr. Cass.,
Cass., 20/09/2023, n. 26875): a titolo esemplificativo, potrebbe essere ancora fisiologicamente in corso un percorso di studio o comunque di formazione (Cass., 08/05/2025, n. 12121 secondo cui, in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici). Anche in questo caso il ricorrente non ha provato né chiesto di provare alcunché.
D'altra parte, la contumacia della convenuta non consente neppure di applicare il principio di non contestazione codificato dall'art. 115 c.p.c. e, non venendo in rilievo diritti indisponibili, è precluso il potere istruttorio officioso del giudice.
Infine, l'asserita sopravvenuta riduzione dei redditi del sig. è smentita dalla Pt_1 dichiarazione dei redditi prodotta, relativa all'anno 2023, che attesta un reddito superiore a quello accertato con la sentenza n. 369/2018: con quest'ultima pronuncia il Tribunale aveva rilevato che il sig. disponeva di un reddito mensile medio netto calcolato su dodici Pt_1 mesi di circa € 2.000,00; la dichiarazione 730/2024, in base allo stesso metodo di calcolo
(includendo gli oneri deducibili), attesta un reddito mensile medio netto di circa € 2.555,00. La situazione economica del ricorrente, pertanto, anziché peggiorata, risulta essere migliorata rispetto all'epoca del divorzio.
Considerata la contumacia della convenuta, nonostante la soccombenza del ricorrente, non si deve provvedere sulle spese di lite;
restano a carico del sig. le spese che costui ha Pt_1 anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda di revisione delle condizioni relative allo scioglimento del matrimonio tra e disposte con la sentenza n. 369/2018 del Parte_1 Controparte_1
14/06/2018, emessa da questo Tribunale;
2) nulla sulle spese processuali.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
pagina 3 di 4 Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 9/07/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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