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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 766/2024 R.G.C., passata in decisione all'udienza del 01.07.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art.127 ter c.p.c., vertente
TRA
n concordato preventivo, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Tizio del foro di IE e dall'Avv.
Simone Di Tizio del foro di Pescara, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
APPELLANTE- APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Matteo Faccoli e dall'Avv. Marialuisa Schiavo, entrambi del foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Chari (BS), giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 362/2024 del Tribunale di IE pubblicata il
02.07.2024, notificata il 04.07.2024 – cessione di credito
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 “Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta la carenza di prova di titolarità in capo alla del credito oggetto dell'intimazione di pagamento e comunque estinto a suo CP_1 tempo per compensazione con il debito di accogliere l'opposizione proposta CP_2 Pt_1 in primo grado avverso il Decreto ingiuntivo n. 522/203 del Tribunale di IE e per l'effetto revocarlo con ogni consequenziale provvedimento.
Rigettare comunque l'appello incidentale perché completamente infondato.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla in concordato preventivo avverso la Sentenza n. 362/2024 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di IE, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, pubblicata in data 02.07.2024 e notificata in data 04.07.2024, all'esito del procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo promosso dalla contro la Parte_1 Controparte_1
(recante n. R.G. 1529/2023), per violazione dei requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e per tutte le ragioni meglio dedotte al punto B) della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2024.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Respingere l'appello proposto dalla in concordato preventivo e, per Parte_1
l'effetto, confermare i punti ex adverso impugnati della Sentenza n. 362/2024 pronunciata dal Tribunale di IE, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, pubblicata in data
02.07.2024.
- condannare la in concordato preventivo (cod. fisc. e p.iva: Parte_1
), con sede in IE alla Via Papa Leone XIII, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. della somma di € 100.0000,00=, o quella diversa somma determinata in via equitativa, per aver agito nel presente giudizio con mala fede o colpa grave.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della Sentenza impugnata n.
362/2024 pronunciata dal Tribunale di IE, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, pubblicata in data 02.07.2024, condannare la in concordato Parte_1 preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della anche delle spese di lite relative al sub-procedimento cautelare n. Controparte_1
1529/2023 - 1 RG, da liquidarsi secondo i parametri applicati nella nota spese già in atti o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1529/2023 promosso da con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 522/2023 Parte_1 reso dal Tribunale di IE (con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di € 724.154,92) di cui aveva invocato la revoca per difetto di Controparte_1 legittimazione a seguito della cessione del credito e comunque per estinzione del credito, nonché la condanna di ex art. 96 cpc per aver agito con malafede o colpa Controparte_1 grave, giudizio nell'ambito del quale si era costituita la (chiedendo in via Controparte_1 preliminare disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 dichiarare la risoluzione del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1454 cc nonché, in subordine, la risoluzione per grave inadempimento della cessionaria e rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, già oggetto del sub procedimento cautelare n.1529/2023-1; in via principale, respingere l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna ex art 96 c.p.c.) – il Tribunale di IE così statuiva: “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna Parte_1
(C.F. e P.I.V.A. ) a rifondere a (P. I.V.A. ) le P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 spese processuali che liquida in euro 22.426 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa ed IVA come per legge”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, con ricorso depositato il 27.01.2023, la aveva instaurato il procedimento monitorio dichiarandosi creditrice della Controparte_1 per numerose forniture di merci in relazione alle quali aveva maturato Parte_1 il complessivo credito di € 724.154,92.
La ricorrente in monitorio aveva riferito di aver comunicato alla debitrice, con pec del
13.04.2021, la cessione del credito alla con sede in Londra e che, a Controparte_3 seguito dell'inadempimento di quest'ultima all'obbligazione di pagamento del dovuto, aveva comunicato alla in data 05.09.2023, l'intervenuta risoluzione di diritto Parte_1 della cessione di credito, e chiesto il pagamento della somma dovuta, dichiarandosi nuovamente titolare del credito.
1.2. Proseguiva il Tribunale dando atto che il decreto ingiuntivo n. 522 del 28.10.2023, provvisoriamente esecutivo, era stato opposto dalla che aveva Parte_1 eccepito l'inesistenza del credito, in quanto, a fronte della cessione del credito da parte della alla , aveva raggiunto un accordo con questa in data Controparte_1 Controparte_3
1.04.2021, in forza del quale la IM PI LT (che a sua volta era debitrice della
[...]
si era obbligata a versare la somma di € 724.154,92 alla Parte_1 Controparte_1 in tal modo essendosi realizzata la compensazione del rapporto debito/credito tra
[...]
e Parte_1 Controparte_3
1.3. Precisava, tuttavia, il primo giudice che l'accordo datato 01.04.2021, essendo intervenuto unicamente tra e , non era opponibile a Parte_1 Controparte_3
Controparte_1
Aggiungeva che, nel corpo dell'atto, era espressamente stabilito che la liberazione di
[...] era subordinata al pagamento da parte di di quanto dovuto Parte_1 Controparte_3 alla entro il 30.04.2021, accordo privo di valore novativo;
sicché, non Controparte_1 avendo proceduto al pagamento e non avendo Controparte_3 Parte_1 prodotto la liberatoria di prevista al punto 6 dell'accordo, nessuna Controparte_1 compensazione poteva ritenersi intervenuta.
Rilevava ancora che , proprio per non rimanere obbligata nei confronti di Controparte_3
non aveva accolto la modifica dell'11.05.2021 proposta dalla Controparte_1 [...] nella quale si ometteva ogni riferimento al carattere non novativo Parte_1 dell'accordo, alla possibilità di agire in giudizio ed al termine entro cui adempiere, apparendo evidente una volontà tale da escludere l'estinzione per compensazione del credito della
CP_1
1.4. Osservava, inoltre, come l'accordo del 1.04.2021 apparisse addirittura nullo per l'impossibilità dell'oggetto ex art.li 1346 e 1418 c.c. dato che, dalla successiva mail del
13.05.2021 di a si evinceva chiaramente che Controparte_3 Parte_1
l'accordo non era stato ancora sottoscritto da laddove il pagamento Parte_1 sarebbe invece già dovuto avvenire (entro il 30.04.2021).
Evidenziava, inoltre, che l'accordo del 01.04.2021, non sottoscritto da Controparte_1 non costituiva la prova di un controcredito, citando, al riguardo, recente giurisprudenza.
1.5. Precisava, da ultimo, che l'azione di risoluzione di cui agli artt.li 1454 c.c. e seguenti è meramente dichiarativa e consegue al verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto;
il contratto di cessione deve intendersi, pertanto, necessariamente risolto a fronte della diffida ad adempiere (correttamente notificata alla sede della cessionaria) non rispettata da , né poteva essere Controparte_3 invocato da il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a Parte_1 CP_1 essendo estranea al contratto di cessione.
[...]
Precisava che un'eventuale sentenza dichiarativa di risoluzione tra e Controparte_1 [...]
non avrebbe avuto effetto nei confronti di CP_3 Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la censurando i punti Parte_1 della sentenza nei quali il Tribunale ha: 1. negato l'estinzione del debito di € 724.154,92 nei confronti di e l'avvenuta compensazione del credito vantato da Controparte_1 [...]
; 2. affermato che l'obbligazione di nei confronti di CP_3 Parte_1 doveva avvenire entro il 30.04.2021; 3. affermato la nullità della scrittura Controparte_1 privata del 01.04.2021 per impossibilità dell'oggetto; Pt_1 Controparte_4
4. dichiarato l'assenza di prova del controcredito della 5. dichiarato la Parte_1 validità della risoluzione del contratto di cessione e della relativa notifica alla CP_3
[...]
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituita la Controparte_1 contestando, in via preliminare, l'ammissibilità dell'atto di gravame sotto il profilo della ragionevole probabilità del suo accoglimento ex art 348 bis c.p.c., chiedendo nel merito il totale rigetto e la condanna ex art 96 c.p.c. al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma di euro 100.000,00 o diversa somma determinata in via equitativa, svolgendo appello incidentale in ordine alla omessa pronuncia sulle spese del sub procedimento cautelare Tribunale di IE n. RG 1529/2023 – 1.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 17.12.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 20.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del giorno 1.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
4.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma
Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto) - rileva che l'appello principale non è meritevole di accoglimento.
6. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante principale reitera l'eccezione di carenza in capo alla della titolarità del credito azionato in giudizio, avendo la stessa ceduto il Controparte_1 credito alla in data 12.04.2021, comunicando formalmente tale cessione Controparte_3 ad essa esponente ( . Parte_1
Sottolinea che, una volta perfezionatasi la cessione, il credito passa dal cedente al cessionario, che è l'unico titolare del diritto di credito legittimato ad esigerne il pagamento.
Rileva -quanto alla dedotta (da parte della risoluzione di diritto ex art. Controparte_1
1458 c.c. della cessione, per non avere pagato il prezzo pattuito, Controparte_3
(risoluzione comunicata a con pec. del 5.09.2023)- il difetto di prova Parte_1 della risoluzione, essendo stata dimostrata unicamente la spedizione della raccomandata contenente la diffida ad adempiere, ma non la sua ricezione da parte di , Controparte_3 atteso che il deposito della stampa della pagina del servizio online di Poste Italiane è inidoneo a dimostrare l'avvenuta notificazione che può essere attestata unicamente dalla ricevuta di ritorno.
Mancherebbe, pertanto, agli atti la prova della risoluzione del contratto di cessione il che escluderebbe che l'appellata abbia la titolarità del credito ceduto e sia legittimata a pretenderne il pagamento.
6.2. Il Collegio, preliminarmente rilevato che non è in discussione la fornitura di merce avvenuta nel 2020 da parte di a per € 724.154,92, Controparte_1 Parte_1 ritiene utile dare preliminarmente conto degli elementi documentali disponibili in ordine alla cessione del credito ed alla sua successiva risoluzione.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge quanto segue:
6.2.1. In data 13.04.2021 la comunicava via pec alla Controparte_1 Parte_1
(doc 3 all. all'atto di opposizione a d.i.) la cessione del credito, rappresentando “2) che la scrivente ha proposto in data 12 Aprile 2021 alla società ciò con sede in Controparte_3
Londra (UK) 2nd Floor Berkeley Square House, la cessione del credito di euro 724.154,92;
3) che la cessione è avvenuta pro-soluto con effetto immediato e con immissione della sopracitata cessionaria negli stessi diritti e nelle medesime pretese che competevano alla scrivente;
Tutto ciò premesso e dato per rato e valido, la sottoscritta Controparte_5 NOTIFICA di aver ceduto tutto il credito in premessa, nonché gli eventuali interessi maturati
e maturandi, alla società con facoltà di sostituire a sé persone e/o enti da Controparte_3 nominare che lo hanno acquistato nella sua totalità con tutti gli eventuali privilegi, garanzie personali e reali, e tutti gli altri accessori che il credito ceduto in origine possedeva, giusto quanto disposto dall'art. 1263 del codice civile. In conseguenza di tutto ciò il credito si intende trasferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 codice civile, a quest'ultima, alla quale dovrà essere effettuato il relativo pagamento”.
6.2.2. Il contratto di cessione del credito del 13.04.2021 (all 37 memoria del 12.03.2024 di prevedeva: “2) il prezzo della cessione di euro 710.000 ci dovrà essere Controparte_1 corrisposto mediante bonifico bancario sulla seguente banca (..) contestualmente alla vostra accettazione della presente proposta di cessione del credito che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla presente mediante ritrascrizione della presente debitamente firmata per integrale accettazione e trasmessa alla mittente a mezzo lettera raccomandata ar da anticipare a mezzo posta elettronica”.
6.2.3. A causa del mancato pagamento da parte della cessionaria di quanto dovuto in base al contratto di cessione, la cedente con raccomandata a/r del 09.05.2023 Controparte_1 intimava alla il pagamento di quanto dovuto pena la risoluzione del Controparte_3 contratto per inadempimento (all 17 comparsa in I grado).
6.2.4. A fronte della persistenza dell'inadempimento da parte della cessionaria, la cedente, in data 5.09.2023 comunicava, tramite pec (doc 5 all. atto di opposizione d.i.) alla
[...]
“l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito di euro Parte_1
724.154,92 sottoscritto con e notificato a in data Controparte_3 Parte_1
13.04.2021 quale debitrice ceduta. Per l'effetto della risoluzione, il predetto credito vantato nei vostri confronti è tornato nella titolarità della . Controparte_1
6.3. Come detto, l'appellante contesta che l'appellata abbia fornito in primo grado la prova dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione, in particolare omettendo di dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dell'intimata (cessionaria ) della Controparte_3 raccomandata con cui la cedente la diffidava all'adempimento pena la risoluzione del contratto di cessione.
Tale rilievo non appare tuttavia condivisibile.
6.4. Il giudice di prime cure ha tratto il convincimento che fosse stata soddisfatta la presunzione di conoscenza, ad opera del destinatario, della diffida ad adempiere del
9.05.2023 dato l'invio della raccomandata alla sede legale della cessionaria a Londra (quale risultante da visura allegata doc. 16 comparsa in I grado), traendo ulteriore convincimento dall'allegazione della stampa estratta dal sito di Poste Italiane da cui si evince la consegna al destinatario (doc .17 comparsa in I grado).
Tale percorso argomentativo deve essere condiviso in quanto risulta anzitutto ancorato al rispetto dei canoni ermeneutici elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
E' stato invero stabilito che “La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 c.c., che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento o telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell'agente postale, si possa presumere l'arrivo nel luogo di destinazione. Di conseguenza la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico” (Cass. 17720/2020).
Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. è sufficiente, per il mittente, la dimostrazione dell'invio della lettera raccomandata al destinatario, anche senza la produzione del relativo avviso di ricevimento, in quanto l'invio fa sorgere una presunzione di avvenuta consegna della stessa (in base al dato di comune esperienza del normale funzionamento del servizio postale); in altri termini, secondo tale indirizzo, al mittente basta documentare di avere inviato la raccomandata, per far sorgere l'onere del destinatario di dimostrare di non averla ricevuta affatto (o di non averne comunque avuto conoscenza), per un disservizio postale o per altra ragione (Cass. n. 9427 del 2023 in materia di lettera di licenziamento;
Cass. nr. 511 del 2019, in materia di impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
ancora, Cass. n. 24015/2017; Cass. n. 17204/2016).
I diversi principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante afferiscono alle ipotesi di notificazione degli atti processuali.
6.5. Nella specie, l'intervenuta risoluzione di diritto della cessione, a fronte dell'inadempimento della cessionaria, ha fatto retrocedere la titolarità del credito alla cedente. Né il debitore ceduto può opporsi alla cessione del credito o alla sua eventuale retrocessione al cedente originario, in quanto il rapporto di cessione è res inter alios acta rispetto a lui: il debitore ceduto rimane estraneo al rapporto di cessione e pertanto non può far valere eccezioni relative a tale rapporto, essendo tenuto unicamente all'adempimento della propria obbligazione nei confronti del legittimo titolare del credito, sia esso il cedente originario o il cessionario.
Ciò vale anche nel caso in cui il contratto di cessione preveda clausole di irrevocabilità della cessione, le quali non possono essere fatte valere dal debitore ceduto, in quanto questi non
è parte di quel contratto;
pertanto il debitore ceduto non può contestare la legittimazione del cedente originario ad agire in giudizio per il recupero del credito, né la validità della retrocessione del credito dal cessionario al cedente, essendo tali vicende giuridiche estranee al debitore: “il ceduto non è legittimato a far valere la nullità della (retro)cessione, in virtù del noto principio secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (ex permultis,
Sez. 1, Sentenza n. 1257 del 05/02/1988, Rv. 457447).” (Cass. n. 19268/2014).
7. Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante torna a sostenere l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, per essere stato lo stesso a suo tempo estinto dal debitore ceduto (
[...]
mediante compensazione con pari credito del cessionario ( Parte_1 CP_3
[...
).
Spiega che non è contestato che abbia effettuato nel 2020 forniture di Controparte_1 merce alla per € 724.154,92 e che la prima abbia maturato un credito Parte_1 di pari importo.
Evidenzia tuttavia che, una volta effettuata la cessione del credito alla , Controparte_3 quest'ultima era divenuta titolare del credito che non faceva quindi più capo alla cedente, con la conseguenza che, una volta effettuata la cessione, il cessionario poteva disporne come meglio credeva, potendo anche provvedere a rimettere il debito.
Ribadisce che nella specie, a seguito di accordi intervenuti tra il cessionario ed il debitore ceduto, il credito precedentemente di pertinenza di è stato compensato Controparte_1 con quello che la avanzava nei confronti di a seguito Parte_1 Controparte_3 di transazione consacrata nella scrittura datata 1.04.2021. Spiega che la infatti, resasi responsabile di plurimi inadempimenti nei confronti CP_3 della si era impegnata a risarcirla mediante il pagamento del debito Parte_1 che la che quest'ultima aveva nei confronti di Controparte_1
Sottolinea, poi, il contenuto della pec del 13.04.2021 con cui la ha Controparte_1 comunicato al debitore la cessione del credito ex art 1264 c.c. indicando nella CP_3
[...
la nuova creditrice.
Aggiunge che quest'ultima, a sua volta, aveva comunicato alla di aver Parte_1 acquisito il credito così rispettando l'impegno preso con la scrittura del 01.04.2021, sicché si era verificata la compensazione legale dei crediti.
Precisa, sul punto, che la ha subordinato la validità della cessione non al Controparte_1 pagamento del corrispettivo pattuito ma all'accettazione che è avvenuta il 13.04.2021; superflua, inoltre, sarebbe stata la consegna della liberatoria di nei Controparte_1 confronti della stante il passaggio del credito. Parte_1
7.2. Il Collegio ritiene utile dare atto che con accordo intercorso tra l'attuale appellante e la
IM CA TD riportante recante la data del giorno 1.04.2021 (copia sottoscritta allegata alla mail del 14.05.2021 doc.12 all. atto opposizione a d.i.) le parti hanno pattuito quanto segue: “3) la società con sede in Londra(..) si impegna a versare a saldo Controparte_3
e stralcio ed a tacitazione di ogni pretesa delle parti tutte relative al mancato adempimento di quanto pattuito e di cui meglio nelle premesse ai punti b), c) e d), l'importo di euro
724.154,92. L'impegno a corrispondere la suddetta somma verrà assolto mediante pagamento del debito di fornitura che la società ha nei confronti della Parte_1 società con esdebitazione della stessa;
(..) 5) Il presente accordo non ha Controparte_1 valore novativo cosicché il mancato pagamento di quanto previsto comporterà la risoluzione dello stesso e la facoltà delle parti di agire nelle sedi e secondo i modi che riterranno più opportune al fine di tutelare i propri interessi;
6) il presente accordo ha durata sino alla data del 30.04.2021 termine entro il quale dovrà dare esecuzione all'impegno previsto al punto
3) consegnando dichiarazione da parte di di liberatoria ogni pretesa nei Controparte_1 confronti di . Parte_1
7.3. Ciò si rileva come sia di assoluta evidenza che, diversamente da quanto ritenuto da parte appellante, il riconoscimento del credito (di nei confronti di Parte_1 [...]
) di € 724.154,92 di cui alla scrittura privata di transazione sopra richiamata, CP_3 non ha affatto determinato l'estinzione per compensazione legale dello stesso una volta che la era divenuta poi titolare del credito (di pari importo) nei confronti di Controparte_3 [...] (per effetto della cessione operata in suo favore da parte di Parte_1 CP_1
.
[...]
Dall'attenta lettura dell'atto di transazione si evince in primo luogo che “l'impegno a corrispondere” l'importo di € 724.154,92 (dovuto a titolo risarcitorio dalla Controparte_3 alla sarebbe stato “assolto mediante pagamento del debito di fornitura Parte_1 che la società ha nei confronti della società con Parte_1 Controparte_1 esdebitazione della stessa”; si evince inoltre che le parti hanno escluso il carattere novativo dell'accordo e che il mancato pagamento, da parte di del debito di Controparte_3 [...] nei confronti di avrebbe comportato la risoluzione del Parte_1 Controparte_1 contratto;
si evince infine che entro la data del 30.04.2021 avrebbe dovuto Controparte_3 dare esecuzione all'impegno (di pagamento) di cui al punto 3 consegnando dichiarazione da parte di di liberatoria ogni pretesa nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Da dette previsioni contrattuali si evince la chiara volontà delle parti di escludere qualsiasi compensazione essendo prevista la liberazione di al pagamento da Parte_1 parte di entro il 30.04.2021 di quanto dovuto alla con Controparte_6 Controparte_1 consegna della relativa liberatoria.
8. I restanti motivi debbono ritenersi assorbiti.
8.1. Con altro motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inopponibile a dell'accordo del 1.04.2021 intercorso tra Controparte_1 [...]
e Parte_1 Controparte_6
Con ulteriore motivo l'appellante censura la parte della sentenza con la quale il giudicante ha ritenuto nulla per impossibilità dell'oggetto la scrittura privata dell'1.04.2021 (che in data
13.05.2021 non era ancora stata firmata con conseguente impossibilità che avvenisse entro il 30.04.2021 la liberazione da parte di ). Controparte_6
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante censura la parte della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il difetto di prova del credito di nei confronti di Controparte_7 [...]
CP_6
L'appello principale è dunque infondato e deve essere rigettato non ravvisandosi, tuttavia, gli estremi per la pronuncia di una condanna ex art. 96 c.p.c.
9. Quanto all'unico motivo dell'appello incidentale, afferente alla mancata liquidazione delle spese della fase di inibitoria, il Collegio rileva che lo stesso non è meritevole di accoglimento. 9.1. Giova innanzi tutto premettere che nella specie la fase relativa alla trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo ha costituito un momento incidentale dell'unico procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.
Dunque, non si è svolta una fase cautelare autonoma ed antecedente al giudizio di cognizione, poi seguita dall'introduzione del giudizio di merito.
Ciò premesso va altresì rilevato che la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (svolta ed esauritasi in unica udienza, anticipata rispetto a quella prevista per la prima comparizione nel giudizio di cognizione) oltre ad integrare gli estremi di un procedimento solo lato sensu cautelare (non rientrante nei procedimenti cautelari tipizzati ai quali fa riferimento la tabella relativa alle tariffe professionali) ha comportato lo svolgimento di attività difensive non dissimili da quelle poi spiegate nell'ambito del giudizio di cognizione.
9.2. Se dunque correttamente il primo giudice nel provvedimento reso a chiusura della fase incidentale destinata alla trattazione della sospensiva (definita con provvedimento di rigetto) ha precisato che sulle spese si sarebbe deciso unitamente al merito, deve altresì ritenersi che la liquidazione delle spese della fase relativa alla trattazione della sospensiva (pur in difetto di specificazioni al riguardo in sentenza) sia ricompresa nella liquidazione unitaria operata in sede di sentenza definitiva.
Al riguardo deve considerarsi che il primo giudice, pur a fronte della estrema semplicità delle questioni involte in giudizio (che ben avrebbe giustificato l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione) ha proceduto a liquidare nella misura minima la sola voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, liquidando invece nei valori medi le voci relative alla fase di studio, introduttiva e decisoria.
La liquidazione nei valori minimi della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione deve ritenersi idonea a compensare l'attività spiegata dall'appellante anche in relazione alla fase incidentale (svolta in unica udienza) destinata alla trattazione dell'istanza di sospen sione, anche in considerazione del fatto che in quella fase sono state svolte difese assimilabili a quelle poi riproposte nella fase di cognizione e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale o tecnica.
Va invero rilevato che, ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 55/2014, rientrano nella fase di trattazione/istruzione e sono quindi remunerabili con il compenso per detta fase “i procedimenti comunque incidentali compresi le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”. 10. Dall'esito del presente giudizio di appello (che vede il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale) consegue la declaratoria di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/10 e la condanna dell'appellante al pagamento dei residui 9/10 delle spese liquidate, nell'intero, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi alla allo scaglione di riferimento con esclusione della fase di trattazione/istruzione.
11. Trattandosi di impugnazioni proposte in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale e di quello incidentale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale e l'appello incidentale;
2) DICHIARA compensate tra le parti le spese del presente grado nella misura di 1/10
e CONDANNA l'appellante principale al pagamento, in favore dell'appellata/appellante incidentale, dei residui 9/10 delle spese, liquidate nell'intero in complessivi € 18.511,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del15.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 766/2024 R.G.C., passata in decisione all'udienza del 01.07.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art.127 ter c.p.c., vertente
TRA
n concordato preventivo, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Tizio del foro di IE e dall'Avv.
Simone Di Tizio del foro di Pescara, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
APPELLANTE- APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Matteo Faccoli e dall'Avv. Marialuisa Schiavo, entrambi del foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Chari (BS), giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 362/2024 del Tribunale di IE pubblicata il
02.07.2024, notificata il 04.07.2024 – cessione di credito
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 “Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta la carenza di prova di titolarità in capo alla del credito oggetto dell'intimazione di pagamento e comunque estinto a suo CP_1 tempo per compensazione con il debito di accogliere l'opposizione proposta CP_2 Pt_1 in primo grado avverso il Decreto ingiuntivo n. 522/203 del Tribunale di IE e per l'effetto revocarlo con ogni consequenziale provvedimento.
Rigettare comunque l'appello incidentale perché completamente infondato.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla in concordato preventivo avverso la Sentenza n. 362/2024 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di IE, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, pubblicata in data 02.07.2024 e notificata in data 04.07.2024, all'esito del procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo promosso dalla contro la Parte_1 Controparte_1
(recante n. R.G. 1529/2023), per violazione dei requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e per tutte le ragioni meglio dedotte al punto B) della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2024.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Respingere l'appello proposto dalla in concordato preventivo e, per Parte_1
l'effetto, confermare i punti ex adverso impugnati della Sentenza n. 362/2024 pronunciata dal Tribunale di IE, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, pubblicata in data
02.07.2024.
- condannare la in concordato preventivo (cod. fisc. e p.iva: Parte_1
), con sede in IE alla Via Papa Leone XIII, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. della somma di € 100.0000,00=, o quella diversa somma determinata in via equitativa, per aver agito nel presente giudizio con mala fede o colpa grave.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della Sentenza impugnata n.
362/2024 pronunciata dal Tribunale di IE, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, pubblicata in data 02.07.2024, condannare la in concordato Parte_1 preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della anche delle spese di lite relative al sub-procedimento cautelare n. Controparte_1
1529/2023 - 1 RG, da liquidarsi secondo i parametri applicati nella nota spese già in atti o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1529/2023 promosso da con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 522/2023 Parte_1 reso dal Tribunale di IE (con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di € 724.154,92) di cui aveva invocato la revoca per difetto di Controparte_1 legittimazione a seguito della cessione del credito e comunque per estinzione del credito, nonché la condanna di ex art. 96 cpc per aver agito con malafede o colpa Controparte_1 grave, giudizio nell'ambito del quale si era costituita la (chiedendo in via Controparte_1 preliminare disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 dichiarare la risoluzione del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1454 cc nonché, in subordine, la risoluzione per grave inadempimento della cessionaria e rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, già oggetto del sub procedimento cautelare n.1529/2023-1; in via principale, respingere l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna ex art 96 c.p.c.) – il Tribunale di IE così statuiva: “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna Parte_1
(C.F. e P.I.V.A. ) a rifondere a (P. I.V.A. ) le P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 spese processuali che liquida in euro 22.426 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa ed IVA come per legge”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, con ricorso depositato il 27.01.2023, la aveva instaurato il procedimento monitorio dichiarandosi creditrice della Controparte_1 per numerose forniture di merci in relazione alle quali aveva maturato Parte_1 il complessivo credito di € 724.154,92.
La ricorrente in monitorio aveva riferito di aver comunicato alla debitrice, con pec del
13.04.2021, la cessione del credito alla con sede in Londra e che, a Controparte_3 seguito dell'inadempimento di quest'ultima all'obbligazione di pagamento del dovuto, aveva comunicato alla in data 05.09.2023, l'intervenuta risoluzione di diritto Parte_1 della cessione di credito, e chiesto il pagamento della somma dovuta, dichiarandosi nuovamente titolare del credito.
1.2. Proseguiva il Tribunale dando atto che il decreto ingiuntivo n. 522 del 28.10.2023, provvisoriamente esecutivo, era stato opposto dalla che aveva Parte_1 eccepito l'inesistenza del credito, in quanto, a fronte della cessione del credito da parte della alla , aveva raggiunto un accordo con questa in data Controparte_1 Controparte_3
1.04.2021, in forza del quale la IM PI LT (che a sua volta era debitrice della
[...]
si era obbligata a versare la somma di € 724.154,92 alla Parte_1 Controparte_1 in tal modo essendosi realizzata la compensazione del rapporto debito/credito tra
[...]
e Parte_1 Controparte_3
1.3. Precisava, tuttavia, il primo giudice che l'accordo datato 01.04.2021, essendo intervenuto unicamente tra e , non era opponibile a Parte_1 Controparte_3
Controparte_1
Aggiungeva che, nel corpo dell'atto, era espressamente stabilito che la liberazione di
[...] era subordinata al pagamento da parte di di quanto dovuto Parte_1 Controparte_3 alla entro il 30.04.2021, accordo privo di valore novativo;
sicché, non Controparte_1 avendo proceduto al pagamento e non avendo Controparte_3 Parte_1 prodotto la liberatoria di prevista al punto 6 dell'accordo, nessuna Controparte_1 compensazione poteva ritenersi intervenuta.
Rilevava ancora che , proprio per non rimanere obbligata nei confronti di Controparte_3
non aveva accolto la modifica dell'11.05.2021 proposta dalla Controparte_1 [...] nella quale si ometteva ogni riferimento al carattere non novativo Parte_1 dell'accordo, alla possibilità di agire in giudizio ed al termine entro cui adempiere, apparendo evidente una volontà tale da escludere l'estinzione per compensazione del credito della
CP_1
1.4. Osservava, inoltre, come l'accordo del 1.04.2021 apparisse addirittura nullo per l'impossibilità dell'oggetto ex art.li 1346 e 1418 c.c. dato che, dalla successiva mail del
13.05.2021 di a si evinceva chiaramente che Controparte_3 Parte_1
l'accordo non era stato ancora sottoscritto da laddove il pagamento Parte_1 sarebbe invece già dovuto avvenire (entro il 30.04.2021).
Evidenziava, inoltre, che l'accordo del 01.04.2021, non sottoscritto da Controparte_1 non costituiva la prova di un controcredito, citando, al riguardo, recente giurisprudenza.
1.5. Precisava, da ultimo, che l'azione di risoluzione di cui agli artt.li 1454 c.c. e seguenti è meramente dichiarativa e consegue al verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto;
il contratto di cessione deve intendersi, pertanto, necessariamente risolto a fronte della diffida ad adempiere (correttamente notificata alla sede della cessionaria) non rispettata da , né poteva essere Controparte_3 invocato da il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a Parte_1 CP_1 essendo estranea al contratto di cessione.
[...]
Precisava che un'eventuale sentenza dichiarativa di risoluzione tra e Controparte_1 [...]
non avrebbe avuto effetto nei confronti di CP_3 Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la censurando i punti Parte_1 della sentenza nei quali il Tribunale ha: 1. negato l'estinzione del debito di € 724.154,92 nei confronti di e l'avvenuta compensazione del credito vantato da Controparte_1 [...]
; 2. affermato che l'obbligazione di nei confronti di CP_3 Parte_1 doveva avvenire entro il 30.04.2021; 3. affermato la nullità della scrittura Controparte_1 privata del 01.04.2021 per impossibilità dell'oggetto; Pt_1 Controparte_4
4. dichiarato l'assenza di prova del controcredito della 5. dichiarato la Parte_1 validità della risoluzione del contratto di cessione e della relativa notifica alla CP_3
[...]
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituita la Controparte_1 contestando, in via preliminare, l'ammissibilità dell'atto di gravame sotto il profilo della ragionevole probabilità del suo accoglimento ex art 348 bis c.p.c., chiedendo nel merito il totale rigetto e la condanna ex art 96 c.p.c. al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma di euro 100.000,00 o diversa somma determinata in via equitativa, svolgendo appello incidentale in ordine alla omessa pronuncia sulle spese del sub procedimento cautelare Tribunale di IE n. RG 1529/2023 – 1.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 17.12.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 20.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del giorno 1.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
4.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma
Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto) - rileva che l'appello principale non è meritevole di accoglimento.
6. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante principale reitera l'eccezione di carenza in capo alla della titolarità del credito azionato in giudizio, avendo la stessa ceduto il Controparte_1 credito alla in data 12.04.2021, comunicando formalmente tale cessione Controparte_3 ad essa esponente ( . Parte_1
Sottolinea che, una volta perfezionatasi la cessione, il credito passa dal cedente al cessionario, che è l'unico titolare del diritto di credito legittimato ad esigerne il pagamento.
Rileva -quanto alla dedotta (da parte della risoluzione di diritto ex art. Controparte_1
1458 c.c. della cessione, per non avere pagato il prezzo pattuito, Controparte_3
(risoluzione comunicata a con pec. del 5.09.2023)- il difetto di prova Parte_1 della risoluzione, essendo stata dimostrata unicamente la spedizione della raccomandata contenente la diffida ad adempiere, ma non la sua ricezione da parte di , Controparte_3 atteso che il deposito della stampa della pagina del servizio online di Poste Italiane è inidoneo a dimostrare l'avvenuta notificazione che può essere attestata unicamente dalla ricevuta di ritorno.
Mancherebbe, pertanto, agli atti la prova della risoluzione del contratto di cessione il che escluderebbe che l'appellata abbia la titolarità del credito ceduto e sia legittimata a pretenderne il pagamento.
6.2. Il Collegio, preliminarmente rilevato che non è in discussione la fornitura di merce avvenuta nel 2020 da parte di a per € 724.154,92, Controparte_1 Parte_1 ritiene utile dare preliminarmente conto degli elementi documentali disponibili in ordine alla cessione del credito ed alla sua successiva risoluzione.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge quanto segue:
6.2.1. In data 13.04.2021 la comunicava via pec alla Controparte_1 Parte_1
(doc 3 all. all'atto di opposizione a d.i.) la cessione del credito, rappresentando “2) che la scrivente ha proposto in data 12 Aprile 2021 alla società ciò con sede in Controparte_3
Londra (UK) 2nd Floor Berkeley Square House, la cessione del credito di euro 724.154,92;
3) che la cessione è avvenuta pro-soluto con effetto immediato e con immissione della sopracitata cessionaria negli stessi diritti e nelle medesime pretese che competevano alla scrivente;
Tutto ciò premesso e dato per rato e valido, la sottoscritta Controparte_5 NOTIFICA di aver ceduto tutto il credito in premessa, nonché gli eventuali interessi maturati
e maturandi, alla società con facoltà di sostituire a sé persone e/o enti da Controparte_3 nominare che lo hanno acquistato nella sua totalità con tutti gli eventuali privilegi, garanzie personali e reali, e tutti gli altri accessori che il credito ceduto in origine possedeva, giusto quanto disposto dall'art. 1263 del codice civile. In conseguenza di tutto ciò il credito si intende trasferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 codice civile, a quest'ultima, alla quale dovrà essere effettuato il relativo pagamento”.
6.2.2. Il contratto di cessione del credito del 13.04.2021 (all 37 memoria del 12.03.2024 di prevedeva: “2) il prezzo della cessione di euro 710.000 ci dovrà essere Controparte_1 corrisposto mediante bonifico bancario sulla seguente banca (..) contestualmente alla vostra accettazione della presente proposta di cessione del credito che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla presente mediante ritrascrizione della presente debitamente firmata per integrale accettazione e trasmessa alla mittente a mezzo lettera raccomandata ar da anticipare a mezzo posta elettronica”.
6.2.3. A causa del mancato pagamento da parte della cessionaria di quanto dovuto in base al contratto di cessione, la cedente con raccomandata a/r del 09.05.2023 Controparte_1 intimava alla il pagamento di quanto dovuto pena la risoluzione del Controparte_3 contratto per inadempimento (all 17 comparsa in I grado).
6.2.4. A fronte della persistenza dell'inadempimento da parte della cessionaria, la cedente, in data 5.09.2023 comunicava, tramite pec (doc 5 all. atto di opposizione d.i.) alla
[...]
“l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito di euro Parte_1
724.154,92 sottoscritto con e notificato a in data Controparte_3 Parte_1
13.04.2021 quale debitrice ceduta. Per l'effetto della risoluzione, il predetto credito vantato nei vostri confronti è tornato nella titolarità della . Controparte_1
6.3. Come detto, l'appellante contesta che l'appellata abbia fornito in primo grado la prova dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione, in particolare omettendo di dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dell'intimata (cessionaria ) della Controparte_3 raccomandata con cui la cedente la diffidava all'adempimento pena la risoluzione del contratto di cessione.
Tale rilievo non appare tuttavia condivisibile.
6.4. Il giudice di prime cure ha tratto il convincimento che fosse stata soddisfatta la presunzione di conoscenza, ad opera del destinatario, della diffida ad adempiere del
9.05.2023 dato l'invio della raccomandata alla sede legale della cessionaria a Londra (quale risultante da visura allegata doc. 16 comparsa in I grado), traendo ulteriore convincimento dall'allegazione della stampa estratta dal sito di Poste Italiane da cui si evince la consegna al destinatario (doc .17 comparsa in I grado).
Tale percorso argomentativo deve essere condiviso in quanto risulta anzitutto ancorato al rispetto dei canoni ermeneutici elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
E' stato invero stabilito che “La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 c.c., che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento o telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell'agente postale, si possa presumere l'arrivo nel luogo di destinazione. Di conseguenza la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico” (Cass. 17720/2020).
Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. è sufficiente, per il mittente, la dimostrazione dell'invio della lettera raccomandata al destinatario, anche senza la produzione del relativo avviso di ricevimento, in quanto l'invio fa sorgere una presunzione di avvenuta consegna della stessa (in base al dato di comune esperienza del normale funzionamento del servizio postale); in altri termini, secondo tale indirizzo, al mittente basta documentare di avere inviato la raccomandata, per far sorgere l'onere del destinatario di dimostrare di non averla ricevuta affatto (o di non averne comunque avuto conoscenza), per un disservizio postale o per altra ragione (Cass. n. 9427 del 2023 in materia di lettera di licenziamento;
Cass. nr. 511 del 2019, in materia di impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
ancora, Cass. n. 24015/2017; Cass. n. 17204/2016).
I diversi principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante afferiscono alle ipotesi di notificazione degli atti processuali.
6.5. Nella specie, l'intervenuta risoluzione di diritto della cessione, a fronte dell'inadempimento della cessionaria, ha fatto retrocedere la titolarità del credito alla cedente. Né il debitore ceduto può opporsi alla cessione del credito o alla sua eventuale retrocessione al cedente originario, in quanto il rapporto di cessione è res inter alios acta rispetto a lui: il debitore ceduto rimane estraneo al rapporto di cessione e pertanto non può far valere eccezioni relative a tale rapporto, essendo tenuto unicamente all'adempimento della propria obbligazione nei confronti del legittimo titolare del credito, sia esso il cedente originario o il cessionario.
Ciò vale anche nel caso in cui il contratto di cessione preveda clausole di irrevocabilità della cessione, le quali non possono essere fatte valere dal debitore ceduto, in quanto questi non
è parte di quel contratto;
pertanto il debitore ceduto non può contestare la legittimazione del cedente originario ad agire in giudizio per il recupero del credito, né la validità della retrocessione del credito dal cessionario al cedente, essendo tali vicende giuridiche estranee al debitore: “il ceduto non è legittimato a far valere la nullità della (retro)cessione, in virtù del noto principio secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (ex permultis,
Sez. 1, Sentenza n. 1257 del 05/02/1988, Rv. 457447).” (Cass. n. 19268/2014).
7. Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante torna a sostenere l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, per essere stato lo stesso a suo tempo estinto dal debitore ceduto (
[...]
mediante compensazione con pari credito del cessionario ( Parte_1 CP_3
[...
).
Spiega che non è contestato che abbia effettuato nel 2020 forniture di Controparte_1 merce alla per € 724.154,92 e che la prima abbia maturato un credito Parte_1 di pari importo.
Evidenzia tuttavia che, una volta effettuata la cessione del credito alla , Controparte_3 quest'ultima era divenuta titolare del credito che non faceva quindi più capo alla cedente, con la conseguenza che, una volta effettuata la cessione, il cessionario poteva disporne come meglio credeva, potendo anche provvedere a rimettere il debito.
Ribadisce che nella specie, a seguito di accordi intervenuti tra il cessionario ed il debitore ceduto, il credito precedentemente di pertinenza di è stato compensato Controparte_1 con quello che la avanzava nei confronti di a seguito Parte_1 Controparte_3 di transazione consacrata nella scrittura datata 1.04.2021. Spiega che la infatti, resasi responsabile di plurimi inadempimenti nei confronti CP_3 della si era impegnata a risarcirla mediante il pagamento del debito Parte_1 che la che quest'ultima aveva nei confronti di Controparte_1
Sottolinea, poi, il contenuto della pec del 13.04.2021 con cui la ha Controparte_1 comunicato al debitore la cessione del credito ex art 1264 c.c. indicando nella CP_3
[...
la nuova creditrice.
Aggiunge che quest'ultima, a sua volta, aveva comunicato alla di aver Parte_1 acquisito il credito così rispettando l'impegno preso con la scrittura del 01.04.2021, sicché si era verificata la compensazione legale dei crediti.
Precisa, sul punto, che la ha subordinato la validità della cessione non al Controparte_1 pagamento del corrispettivo pattuito ma all'accettazione che è avvenuta il 13.04.2021; superflua, inoltre, sarebbe stata la consegna della liberatoria di nei Controparte_1 confronti della stante il passaggio del credito. Parte_1
7.2. Il Collegio ritiene utile dare atto che con accordo intercorso tra l'attuale appellante e la
IM CA TD riportante recante la data del giorno 1.04.2021 (copia sottoscritta allegata alla mail del 14.05.2021 doc.12 all. atto opposizione a d.i.) le parti hanno pattuito quanto segue: “3) la società con sede in Londra(..) si impegna a versare a saldo Controparte_3
e stralcio ed a tacitazione di ogni pretesa delle parti tutte relative al mancato adempimento di quanto pattuito e di cui meglio nelle premesse ai punti b), c) e d), l'importo di euro
724.154,92. L'impegno a corrispondere la suddetta somma verrà assolto mediante pagamento del debito di fornitura che la società ha nei confronti della Parte_1 società con esdebitazione della stessa;
(..) 5) Il presente accordo non ha Controparte_1 valore novativo cosicché il mancato pagamento di quanto previsto comporterà la risoluzione dello stesso e la facoltà delle parti di agire nelle sedi e secondo i modi che riterranno più opportune al fine di tutelare i propri interessi;
6) il presente accordo ha durata sino alla data del 30.04.2021 termine entro il quale dovrà dare esecuzione all'impegno previsto al punto
3) consegnando dichiarazione da parte di di liberatoria ogni pretesa nei Controparte_1 confronti di . Parte_1
7.3. Ciò si rileva come sia di assoluta evidenza che, diversamente da quanto ritenuto da parte appellante, il riconoscimento del credito (di nei confronti di Parte_1 [...]
) di € 724.154,92 di cui alla scrittura privata di transazione sopra richiamata, CP_3 non ha affatto determinato l'estinzione per compensazione legale dello stesso una volta che la era divenuta poi titolare del credito (di pari importo) nei confronti di Controparte_3 [...] (per effetto della cessione operata in suo favore da parte di Parte_1 CP_1
.
[...]
Dall'attenta lettura dell'atto di transazione si evince in primo luogo che “l'impegno a corrispondere” l'importo di € 724.154,92 (dovuto a titolo risarcitorio dalla Controparte_3 alla sarebbe stato “assolto mediante pagamento del debito di fornitura Parte_1 che la società ha nei confronti della società con Parte_1 Controparte_1 esdebitazione della stessa”; si evince inoltre che le parti hanno escluso il carattere novativo dell'accordo e che il mancato pagamento, da parte di del debito di Controparte_3 [...] nei confronti di avrebbe comportato la risoluzione del Parte_1 Controparte_1 contratto;
si evince infine che entro la data del 30.04.2021 avrebbe dovuto Controparte_3 dare esecuzione all'impegno (di pagamento) di cui al punto 3 consegnando dichiarazione da parte di di liberatoria ogni pretesa nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Da dette previsioni contrattuali si evince la chiara volontà delle parti di escludere qualsiasi compensazione essendo prevista la liberazione di al pagamento da Parte_1 parte di entro il 30.04.2021 di quanto dovuto alla con Controparte_6 Controparte_1 consegna della relativa liberatoria.
8. I restanti motivi debbono ritenersi assorbiti.
8.1. Con altro motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inopponibile a dell'accordo del 1.04.2021 intercorso tra Controparte_1 [...]
e Parte_1 Controparte_6
Con ulteriore motivo l'appellante censura la parte della sentenza con la quale il giudicante ha ritenuto nulla per impossibilità dell'oggetto la scrittura privata dell'1.04.2021 (che in data
13.05.2021 non era ancora stata firmata con conseguente impossibilità che avvenisse entro il 30.04.2021 la liberazione da parte di ). Controparte_6
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante censura la parte della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il difetto di prova del credito di nei confronti di Controparte_7 [...]
CP_6
L'appello principale è dunque infondato e deve essere rigettato non ravvisandosi, tuttavia, gli estremi per la pronuncia di una condanna ex art. 96 c.p.c.
9. Quanto all'unico motivo dell'appello incidentale, afferente alla mancata liquidazione delle spese della fase di inibitoria, il Collegio rileva che lo stesso non è meritevole di accoglimento. 9.1. Giova innanzi tutto premettere che nella specie la fase relativa alla trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo ha costituito un momento incidentale dell'unico procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.
Dunque, non si è svolta una fase cautelare autonoma ed antecedente al giudizio di cognizione, poi seguita dall'introduzione del giudizio di merito.
Ciò premesso va altresì rilevato che la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (svolta ed esauritasi in unica udienza, anticipata rispetto a quella prevista per la prima comparizione nel giudizio di cognizione) oltre ad integrare gli estremi di un procedimento solo lato sensu cautelare (non rientrante nei procedimenti cautelari tipizzati ai quali fa riferimento la tabella relativa alle tariffe professionali) ha comportato lo svolgimento di attività difensive non dissimili da quelle poi spiegate nell'ambito del giudizio di cognizione.
9.2. Se dunque correttamente il primo giudice nel provvedimento reso a chiusura della fase incidentale destinata alla trattazione della sospensiva (definita con provvedimento di rigetto) ha precisato che sulle spese si sarebbe deciso unitamente al merito, deve altresì ritenersi che la liquidazione delle spese della fase relativa alla trattazione della sospensiva (pur in difetto di specificazioni al riguardo in sentenza) sia ricompresa nella liquidazione unitaria operata in sede di sentenza definitiva.
Al riguardo deve considerarsi che il primo giudice, pur a fronte della estrema semplicità delle questioni involte in giudizio (che ben avrebbe giustificato l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione) ha proceduto a liquidare nella misura minima la sola voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, liquidando invece nei valori medi le voci relative alla fase di studio, introduttiva e decisoria.
La liquidazione nei valori minimi della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione deve ritenersi idonea a compensare l'attività spiegata dall'appellante anche in relazione alla fase incidentale (svolta in unica udienza) destinata alla trattazione dell'istanza di sospen sione, anche in considerazione del fatto che in quella fase sono state svolte difese assimilabili a quelle poi riproposte nella fase di cognizione e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale o tecnica.
Va invero rilevato che, ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 55/2014, rientrano nella fase di trattazione/istruzione e sono quindi remunerabili con il compenso per detta fase “i procedimenti comunque incidentali compresi le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”. 10. Dall'esito del presente giudizio di appello (che vede il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale) consegue la declaratoria di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/10 e la condanna dell'appellante al pagamento dei residui 9/10 delle spese liquidate, nell'intero, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi alla allo scaglione di riferimento con esclusione della fase di trattazione/istruzione.
11. Trattandosi di impugnazioni proposte in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale e di quello incidentale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale e l'appello incidentale;
2) DICHIARA compensate tra le parti le spese del presente grado nella misura di 1/10
e CONDANNA l'appellante principale al pagamento, in favore dell'appellata/appellante incidentale, dei residui 9/10 delle spese, liquidate nell'intero in complessivi € 18.511,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del15.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi