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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona delle magistrate: dott. Elena Giuppi Presidente dott. Luisa Dalla Via Giudice rel.est. dott. Francesca Varesano Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento n. 299/2024 di opposizione a stato passivo ex art. 98 LF, introdotto da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Chiesara, presso il cui studio in Milano, via Borghetto n. 3 ha eletto domicilio;
-ricorrente in opposizione-
CONTRO
- n. 1/2023- Curatore Fallimentare dott. Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Benassi, al cui indirizzo PEC Email_1 ha eletto domicilio;
-resistente opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente in opposizione Radicioni
“
1. NEL MERITO: Previa modifica dello stato passivo, ammettere, IN PREDEDUZIONE, allo stato passivo del fallimento n. 1/2023 pendente avanti il Tribunale di Lodi nei confronti della società (C.F.: CP_1
), con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Garibaldi n. 39, iscritta nel Registro delle P.IVA_1
Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA n. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, il credito del per l'importo di Euro 228.384,00, (di Parte_2 cui: Euro 180.000,00 per compensi professionali, Euro 7.200,00 per C.P.A. al 4% ed Euro 41.184,00 per I.V.A. al 22%);
2. IN OGNI IPOTESI: in caso con vittoria di spese e compensi di lite.
3. IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono, oltre alla procura quale sub Allegato A, i seguenti documenti: […]”.
Per parte resistente Controparte_1
a) Respingersi, per motivazioni indicate nei paragrafi che precedono, l'opposizione allo stato passivo
Pagina 1 e tutte le domande proposte dal Dott. in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando Parte_1 il provvedimento di esclusione del credito adottato dal Giudice Delegato al Fallimento in sede di accertamento del passivo.
b) con vittoria delle spese di causa, oltre a Cpa, Iva e rimborso ex art. 2 comma 2 d.m. 55/2014.
In via istruttoria:
Si producono: […]”.
§§§
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Oggetto
A seguito del Fallimento di IGE, il dott. ha presentato domanda di insinuazione del Parte_1 proprio credito allo stato passivo del Fallimento, a titolo di compenso per l'attività di assistenza e consulenza prestata a favore della società, in prededuzione, per complessivi 228.384,00, così ripartiti
Euro 180.000,00 per compensi professionali, Euro 7.200,00 per C.P.A. al 4% ed Euro 41.184,00 per
I.V.A. al 22%.
Il Curatore, nel progetto di stato passivo, comunicato, tramite PEC, in data 22.12.2023, ha proposto l'esclusione della totalità del credito insinuato, con la seguente motivazione: “Il creditore istante è un commercialista consulente della società, nominato dalla per la predisposizione della CP_1 domanda di concordato preventivo e per le successive attività e richiede l'ammissione del credito in ragione di fatture emesse a titolo di compenso professionale svolto nella procedura di Concordato
Preventivo. Si precisa che in data 26/05/2023 il Tribunale di Lodi ha revocato l'ammissione alla procedura di Concordato ai sensi dell'art. 173 l. fall. e dichiarato il fallimento della società. Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è stato promosso reclamo in Corte d'Appello. Con sentenza del
08/11/2023 depositata in data 18/12/2023, la Corte d'Appello ha rigettato il reclamo e di conseguenza confermato il fallimento. Come indicato nella sentenza, i fatti emersi che hanno portato alla revoca ex art. 173 L.F. evidenziano che la documentazione sottoposta al Tribunale di Lodi ai fini dell'omologa del concordato con applicazione del cram down, che doveva pertanto essere vagliata dagli advisor: - presentava informazioni non trasparenti;
- alcuni dati dell'attivo e del passivo risultavano alterati in modo rilevante ai fini dell'ipotetico buon fine della domanda di concordato;
- erano presenti errori, che seppur corretti, facevano presagire consapevoli atti in frode. Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che l'advisor non abbia effettuato adeguate verifiche sull'attività del debitore, accettando e difendendo le tesi dello stesso anche in presenza di comportamenti non corretti, senza effettuare un'adeguata analisi critica, alla quale sarebbe stato tenuto per evitare l'esito infausto del concordato proposto. L'advisor non ha fornito al Tribunale ad al Commissario nessuna informazione preventiva sulla Formazione 4.0, che il Tribunale e la Corte
Pagina 2 d'Appello hanno ritenuto operazione di natura straordinaria e quindi soggetta a preventiva autorizzazione. L'advisor, nel piano predisposto, ha indicato l'applicazione del concordato fiscale e
l'applicazione del gruppo IVA, risultante entrambe non corrette in base alla rappresentazione del debitore. Alla luce di quanto confermato dalla Corte d'Appello, la quale ha confermato la revoca del concordato proprio a cause delle suddette carenze ed irregolarità, la documentazione prodotta dalla
evidenziava gravi criticità che avrebbero potuto indurre in errore il Commissario ed il CP_1
Tribunale per l'ottenimento del cram down. Il sottoscritto Curatore ritiene di non ammettere i già menzionati crediti professionali in prededuzione, o in subordine con il privilegio di legge, visto lo svolgimento dell'attività senza il necessario rigore metodologico, anche alla luce della sentenza della
Corte di Cassazione n. 35489 del dicembre 2023. Tale sentenza precisa che in presenza di validi motivi per muovere una eccezione di inadempimento (anche parziale) dell'obbligazione assunta dal professionista incaricato, Il Curatore ha titolo per contestare una responsabilità contrattuale con conseguente inammissibilità del petitum al passivo della procedura. Pertanto il Curatore propone
l'esclusione della totalità dell'importo richiesto per euro 228.384,00, riservandosi di promuovere un giudizio risarcitorio nei confronti dell'advisor per gli eventuali danni causati alla dei creditori”.
Alla luce della proposta del Curatore, il dott. ha presentato, tramite PEC in data 5.01.2024, Parte_1 le proprie osservazioni al progetto di stato passivo con le quali ha contestato l'esclusione integrale del proprio Credito proposta dal Curatore.
All'udienza di verifica dello stato passivo, tenutasi in data 12.01.2024, nonostante le osservazioni del dott. il Curatore ha insistito per l'esclusione integrale del relativo credito e il Giudice Parte_1
Delegato, riportandosi alle conclusioni dello stesso Curatore, ha confermato tale esclusione, così disponendo: “Escluso l'importo richiesto di euro 228.384,00 recependo le osservazioni del curatore
e, in particolare, tenuto conto del contenuto degli atti in frode che hanno condotto alla revoca della procedura di concordato preventivo ex art. 173 l.f. (avvenuta anche per plurime circostanze rilevate dal Commissario Giudiziale successivamente alla relazione ex art. 172 l.f.) nonché degli obblighi informativi e di diligenza professionale qualificata gravanti sull'advisor, che non consentono
l'invocazione generica della buona fede da parte di quest'ultimo”.
A fronte dell'esclusione del proprio credito ha, dunque, proposto ricorsoin Parte_1 opposizione ex art. 98 L.Fall. fondato sui seguenti motivi:
- il ricorrente ha fornito agli organi della procedura tutte le informazioni e la documentazione relative alla Società, oltre che le spiegazioni richieste relative all'attività svolta;
- le criticità non erano state rilevate, se non dopo due anni in sede di 173 l. fall., nemmeno dal
Curatore, il quale ha affermato di aver effettuato l'analisi patrimoniale, oltre che quella della documentazione;
Pagina 3 - i profili di rischio evidenziati dal Curatore nelle sue conclusioni nulla hanno a che vedere con l'attività svolta dal dott. Parte_1
- il ricorrente non era a conoscenza del corso di Formazione 4.0 e, pertanto, non poteva dare nessuna informazione preventiva.
Si è costituito con memoria difensiva il , contestando tutte le domande e le CP_1 deduzioni avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, in particolare, formulando eccezione di inadempimento nei confronti del dott. allegando i singoli profili di inadempimento del Parte_1 professionista in relazione a ciascuna delle circostanze che hanno condotto alla revoca del concordato preventivo e, segnatamente:
1) mancata valutazione in ordine alla ricevibilità o irricevibilità della nota di credito di
[...]
CP_3
2) mancata valutazione in ordine ai pagamenti anomali effettuati dalla CP_4
3) mancata valutazione in relazione all'applicazione del consolidato fiscale e del gruppo IVA,
Con
4) mancata segnalazione dell'incompletezza della situazione contabile al 30.11.2022 di per la quantificazione del risultato economico conseguito alla medesima data e, Con
5) mancata informativa al Tribunale delle ingenti spese sostenute da per la formazione industria 4.0 “interfaccia uomo macchina”, corrispondenti alle condotte censurate sia in sede di decreto di revoca del concordato del Tribunale di
Lodi, sia con sentenza della Corte d'Appello, in quanto ritenute aventi natura di atti in frode ai creditori ex art. 173 l.fall., come tali suscettibili di determinare la revoca dell'ammissione al concordato preventivo.
Assegnati ad entrambe le parti termini in replica alla difesa avversaria, e precisate le conclusioni, la causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione.
2. Sul riparto dell'onere della prova nel presente giudizio di opposizione
Preliminarmente, in punto di diritto, deve rilevarsi che – come correttamente sostenuto dalla
Curatela con richiamo alle note pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n.
13533/2001) – vertendosi in materia contrattuale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore può limitarsi alla sua allegazione, mentre grava sul debitore l'onere della prova della corretta esecuzione della prestazione e ciò, anche, laddove non sia eccepito l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento.
In applicazione di tale principio consolidato, deve, dunque, ritenersi che il abbia CP_1 adeguatamente assolto al proprio onere probatorio eccependo l'inesatto adempimento di
[...] alle obbligazioni assunte quale attestatore nel concordato preventivo e ciò, in particolare, Parte_1 per non aver assolto con la necessaria diligenza professionale al proprio incarico di “advisor nel
Pagina 4 predisponendo piano concordatario ex art. 160 L. fall.” di cui al contratto di incarico sottoscritto dal professionista con la società il 30.09.2020 (doc. 4 opponente), a fronte dei rilievi che hanno, poi, condotto alla revoca ex art. 173 L.fall. del concordato preventivo e all'apertura della procedura fallimentare.
In sostanza, a prescindere dall'esame della natura di mezzi o di risultato dell'obbligazione assunta dal professionista, la Curatela ha contestato allo stesso specifici profili di inadempimento, tanto sotto il profilo della diligenza professionale che degli obblighi di informativa, la cui gravità – sempre ad avviso della curatela – costituirebbe valido motivo per escludere in toto l'ammissione del credito insinuato dal professionista.
3. Sui motivi di esclusione del credito
Come sopra richiamato, il Fallimento opposto ha negato a l'ammissione del Parte_1 credito – tanto in prededuzione quanto al privilegio – per prestazioni professionali rese a favore della Con
in concordato preventivo quale attestatore, a fronte delle criticità che hanno condotto alla revoca del concordato ex art. 173 l.fall. che l'advisor, nell'assolvimento del proprio incarico, avrebbe invero dovuto a propria volta riscontrare e segnalare tempestivamente.
Al fine di meglio comprendere il contesto in cui si collocano i singoli profili di doglianza del
, occorre preliminarmente rilevare che, sottoposto al voto dei creditori il piano CP_1
Con concordatario di , lo stesso non ha ottenuto le maggioranze necessarie per la sua approvazione, quindi il Pubblico Ministero ha formulato istanza di fallimento e la società ha domandato l'applicazione del c.d. cram down ex art. 180 co.4 l.f..
In seguito, il commissario giudiziale ha depositato una nota, seguita dalla relazione ex art. 173 l.fall., Con con la quale ha espresso una serie di valutazioni negative sui dati esposti da rilevando altresì la sussistenza di condotte aventi natura di atti in frode ai creditori. In tali termini sono stati altresì qualificati dal Tribunale, il quale ha pertanto disposto la revoca dell'ammissione al concordato Con preventivo di e la conseguente declaratoria di fallimento della società.
Il decreto adottato dal Tribunale di Lodi è stato poi confermato dalla Corte d'Appello di Milano che, Con nel rigettare il reclamo proposto da , ha condiviso le considerazioni svolte dal Tribunale, ritenendo che le seguenti condotte costituissero atti in frode ai creditori:
- anomalie relative al credito di imposta formazione 4.0. interfaccia uomo macchina da utilizzare con modello F24 per complessivi euro 229.304 da parte di a socio unico;
CP_1
- contabilizzazione nell'esercizio 2021 da parte di in concordato preventivo di una CP_1
nota di credito irricevibile per l'importo complessivo di euro 778.186,69;
- pagamenti anomali per complessivi euro 233.000,00 effettuati dalla in concordato CP_1
preventivo prima del deposito della domanda di concordato al fornitore CP_4
Pagina 5 - errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate per non corretta applicazione del consolidato fiscale, sia per in concordato preventivo sia per a socio CP_1 CP_1
unico, con indicazione per la in concordato di un utile errato di euro 3.711,85 a CP_1
fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15.
In questo contesto giuridico e fattuale si colloca l'attività professionale svolta da il Parte_1 quale, già commercialista consulente dalla società, ne ha assunto anche il ruolo di suo advisor ex art. 161 comma 3 l.fall.
Secondo la prospettazione dell'opponente, alcuna responsabilità sarebbe ascrivibile al dott. Parte_1 per le condotte in frode ai creditori contestate dalla Procedura alla società in concordato preventivo, né potrebbe ritenersi la sua prestazione professionale negligente e, dunque, non esattamente eseguita, in considerazione del fatto che egli avrebbe compiutamente fornito agli organi della procedura e ai creditori tutte le informazioni in suo possesso e che le criticità emerse sarebbero state rilevate dallo stesso Commissario Giudiziale sono anni dopo, in sede di relazione ex art. 173 L.fall.
Ciò premesso, in punto di diritto, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 161 comma 3 l.f. il professionista deve attestare la “veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”.
L'attestazione di veridicità dei dati aziendali ex art. 161 comma 3 l.fall., secondo quanto di recente sancito anche dalla Suprema Corte, “non è un'attività asettica ed astratta, ma è calata in un contesto concordatario al cui interno è espressamente finalizzata a consentire ai creditori di avere una visione chiara, esaustiva ed affidabile dell'azienda – in modo da comprendere anche l'iter che ha portato
l'imprenditore ad interpellarli sulla possibilità di concordare una risoluzione della crisi alternativa al fallimento – oltre che a fornire all'autorità giudiziaria tutti gli elementi necessari per esprimersi adeguatamente dapprima sulla ammissibilità e poi sulla omologabilità della domanda di concordato.
Per consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione al concordato preventivo non possono non riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria (Cass. 15230/2023).
In quanto prodromica al cd. consenso informato dei creditori, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali non può essere allora una asserzione anodina o ellittica, ma deve avere una portata esplicativa, con indicazione dei criteri ricostruttivi impiegati dall'attestatore, in una logica di esplicitazione e chiarimento di ogni verifica (confermativa o rettificativa) effettuata sui dati emersi dalle scritture contabili e dai loro saldi, gli unici dati accessibili ai terzi prima del periodo concorsuale.
Lo stesso accesso all'istituto concordatario, anche solo in via prenotativa, ex art. 161, comma 6,
Pagina 6 l.fall., incide infatti sulla riservatezza dell'attività imprenditoriale e richiede una più ampia ostensione dei dati sulla situazione dell'impresa (si pensi agli «obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa» ex art. 161, comma 8, l.fall.) che deve essere ovviamente mediata, anche attraverso l'attività esplicativa dell'attestatore, per raggiungere
l'obiettivo di una effettiva informazione dei creditori, funzionale alla decisione che gli stessi sono chiamati a prendere sulla proposta concordataria.
Decisione che, a differenza del sindacato giudiziale ammissivo e omologatorio, ben può involgere valutazioni personali, non solo di convenienza della proposta e di affidabilità del piano, ma anche di soggettiva fiducia nel debitore, specie se imprenditore individuale (e finanche della sua
“meritevolezza”, per quanto espunta dal perimetro giurisdizionale), e va perciò sorretta da una
“disclosure” esaustiva e non superficiale sulle condizioni dell'impresa. (…) Più in generale, questa
Corte ha ripetutamente chiarito che rilevano anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati (Cass. 12115/2022), dovendo essere fornita ai creditori ogni informazione su tutti gli elementi - anche solo potenzialmente - rilevanti (cfr. Cass.
20870/2021, 15013/2018, 17191/2014, 9050/2014), ai fini di una compiuta valutazione della proposta, della sua convenienza, delle probabilità di successo del piano e dei rischi ad esso correlati, senza che possa ammettersi una scelta selettiva ex ante, da parte del debitore e dell'attestatore, degli elementi ritenuti, in concreto, non decisivi”. (così Cass. 36401 del 29/12/2023).
Con specifico riguardo al commercialista al quale sia affidato un incarico di consulenza la Suprema
Corte ha precisato che questi “ha l'obbligo, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, al pari dell'avvocato incaricato di intraprendere una determinata iniziativa processuale, di:
- fornire al cliente tutte le informazioni che siano di sua utilità e, quindi, di prospettare allo stesso, quale che sia l'oggetto specifico della prestazione, tanto le soluzioni praticabili, tanto le soluzioni che (ad es., non essendo rispettose delle norme giuridiche che presiedono l'attività da compiere) non sono, evidentemente, suscettibili di essere percorse, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse” (cfr. Cass. n. 14387 del 2019);
“- fornire al cliente le necessarie informazioni per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale programmata” (cfr. Cass. n. 8494 del 2020);
“- sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico”
(cfr. Cass. n. 15271 del 2023).
In tale prospettiva, dunque, “… Il diritto del professionista al compenso, infatti, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte
a conseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, pur in mancanza di una
Pagina 7 responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso” (cfr. Cass. n. 36071 /2022, in motiv.).
È chiaro, dunque, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte ai doveri professionali propri dell'attestatore, che lo stesso - affinchè possa dirsi aver operato con adeguata diligenza professionale, ex art. 1176 comma 2, c.c. – sia chiamato ad esaminare e verificare compiutamente e approfonditamente i dati comunicatigli dalla società, verificandone l'attendibilità anche alla luce degli accadimenti pre-concorsuali (che nel caso di specie non potevano non essere noti all'advisor, già consulente della società) e ciò per raggiungere l'obiettivo di una effettiva informazione dei creditori.
È, dunque, evidente che un'acquisizione asettica a acritica dei dati comunicati dalla società deve, ritenersi ontologicamente espressione di inadempimento dell'advisor rispetto al dovere legale di attestazione della veridicità dei dazi aziendali.
Così ricostruiti, in punto di diritto, i doveri propri dell'attestatore, nel caso in esame questo
Tribunale ritiene che, alla luce degli specifici profili di inadempimento sollevati dalla Curatela, il dott. non abbia fornito la prova di aver operato con adeguata diligenza professionale, non avendo Parte_1 dimostrato di aver rilevato e informato la procedura ed i suoi creditori in merito a tutte le anomalie che hanno poi condotto alla revoca del concordato.
Anomalie che, alla luce di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità nelle sopra richiamate pronunce, l'odierno opponente avrebbe dovuto e potuto rilevare, anche alla luce delle proprie competenze professionali di dottore commercialista e della propria specifica esperienza come consulente della società in epoca anteriore al conferimento dell'incarico di advisor nella procedura concordataria.
In particolare, quanto ai singoli profili di inadempimento rilevati dal , come argomentato CP_1 tanto dal Tribunale di Lodi quanto dalla Corte d'Appello di Milano, dalle note di credito relative alla società sono emersi pagamenti anomali per importi elevati, effettuati poco prima della CP_4 presentazione della domanda di concordato che il dott. non ha riscontrato né segnalato. Parte_1
Trattandosi di un rilevante atto di disposizione del patrimonio, in astratto suscettibile di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f., esso avrebbe dovuto costituire già di per sé oggetto di esame. Tale esame, laddove condotto avrebbe poi fatto emergere profili di dubbia attendibilità del pagamento, in quanto eseguito a favore di fornitore appunto) che non depositava i bilanci di esercizio dal 2012, privo CP_4 di PEC attiva, che persegue un oggetto sociale (commercio al minuto import ed export di autoveicoli e moto nuovi e usati e relativi accessori, agenzia disbrigo pratiche amministrative, agenzia per la vendita di veicoli nuovi e usati) che nulla ha a che vedere con la fornitura di legname, costituente
Pagina 8 oggetto delle forniture, oltre ad avere sede legale ad oltre 660 km dalla sede di . CP_1
Il dott. poi, nulla ha rilevato in merito al consolidato fiscale, che è risultato invero Parte_1 inapplicabile in relazione all'anno fiscale 2021. Con In particolare, nel bilancio al 31.12.2022 della , al conto n. 314033 “Credito vs Erario” è indicato l'importo di € 405.748,00, mentre nel passivo di stato patrimoniale al conto n. 609023 è indicato il
“Debito verso la controllante” per € 405.748,00. Tali importi scaturiscono dall'ipotesi di applicazione Con del consolidato fiscale dall'esercizio 2021, considerando come consolidante la , in quanto la perdita della IGE in concordato (esercizio 2021), pari a € 1.865.142,00, era stata parzialmente utilizzata per compensare l'utile fiscale dell'esercizio 2021 della a socio unico (€ CP_1
174.523,00) con una residua perdita utilizzabile pari ad € 1.690.619,00, che moltiplicata per il 24% evidenzia “Crediti per imposte anticipate” per € 405.748,00. Con Tali conteggi e appostazioni non sono risultati corretti, in quanto - in base alla dichiarazione
Società di Capitali anno 2022, esercizio 2021, presentata con dichiarazione integrativa del 12.1.2023
- ha indicato l'opzione per il consolidato fiscale che avrebbe avuto effetto con l'esercizio 2022 e non dall'esercizio 2021.
Come correttamente rilevato dal , le appostazioni contabili dovevano dunque essere CP_1
Con Con annullate e dovevano essere presentate dichiarazioni integrative sia per in concordato sia per a socio unico, in quanto le compensazioni effettuate non erano attuabili. Ne è conseguito, poi, che nel bilancio al 31.12.2022 di IGE in concordato è stato indicato un utile d'esercizio di € 3.711,85, con l'indicazione nelle attività di stato patrimoniale al conto n. 314042 “Credito vs controllante” per
€769.137,00 (importo diverso dal debito indicato da IGE a socio unico pari ad € 405.748,00).
Anche questa appostazione è risultata scorretta, in quanto trattasi di un credito per imposte anticipate e non di un credito nei confronti della società controllata: il consolidato fiscale avrebbe avuto effetto, Con come si è detto, dall'anno 2022 e quindi la perdita dell'anno 2021 di in concordato doveva essere utilizzata solo da detta società per ridurre eventuali utili futuri. Con Dunque, la perdita fiscale definitiva di in concordato sarebbe dovuta risultare pari ad
€1.865.142,00, in quanto non era possibile utilizzarla per compensare l'utile di € 174.523,00 di Con competenza di a socio unico e avrebbe dovuto condurre ad evidenziare una perdita d'esercizio di € 317.791,15 e non un utile di € 3.711,85 come indicato nel bilancio.
Anche in relazione a tale profilo, l'opponente nulla ha rilevato, né ha comunicato agli organi concorsuali, con evidenti ripercussioni sulle valutazioni di fattibilità del piano.
Allo stesso modo, nulla è stato rilevato dal professionista in merito alle evidenti anomalie relative al credito di imposta formazione 4.0. “interfaccia uomo macchina” per complessivi euro 229.304 da parte di a socio unico, di cui alcuna notizia è stata data agli organi della procedura sino CP_1
Pagina 9 alla presentazione del bilancio al 31.12.2022 inviato l'8.3.2023.
Sul punto, come rilevato dal Tribunale di Lodi e dalla Corte d'Appello di Milano, vista l'importanza dei costi per la formazione del personale (pari a €500.678,88) e l'estraneità degli stessi rispetto alle Con finalità concordatarie, la e il suo professionista avrebbero dovuto informare il Tribunale, anche ai fini dell'autorizzazione ex art. 167 l.f..
Ulteriori profili di negligenza del professionista emergono altresì dal mancato rilievo in ordine alla irricevibilità della nota di credito n. 2 per € 637.857,94 di imponibile ed € 140.328,75 di Iva, per Con complessivi € 778.186,69 di , che ricevuta da in data 26.8.2021 e registrata CP_3 in contabilità, ha modificato il patrimonio netto della società in concordato riducendo non correttamente la perdita dell'anno 2021.
Il ha allegato da ultimo l'inadempimento del professionista, relativamente al fatto di aver CP_1
Con taciuto in merito ad una situazione contabile di al 30.11.2022 che gli organi fallimentari hanno reputato incompleta e inidonea a quantificare esattamente il risultato economico, nonché per aver taciuto in merito ad una situazione contabile al 31.12.2022, risultata viziata da contabilizzazioni non corrette, determinando l'esito infausto della domanda di concordato preventivo e causato al patrimonio della società ingenti danni.
La molteplicità e la rilevanza, anche sotto il profilo strettamente economico, delle criticità non rilevate e non comunicate dal professionista alla società e, in primis, agli organi della procedura concorsuale, Con tali da giustificare – lo si ribadisce – la revoca dell'ammissione di al concordato ai sensi dell'art. 173 l.fall., costituiscono certamente profili di grave inadempimento da parte del professionista il quale nulla ha provato in merito al proprio adempimento.
Conseguentemente la domanda di ammissione del credito professionale per complessivi €228.384,00 deve essere rigettata.
5. Sulle spese di lite
In applicazione del criterio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di riferimento previsti dal
D.M. 55/14, nella versione ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda (da
€ 52.001,00 a € 260.000) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto di esecutività Parte_1 dello stato passivo impugnato del - n. 1/2023; Controparte_1
- condanna a rifondere al - n. 1/2023 le spese processuali, Parte_1 Controparte_1
Pagina 10 che liquida in €8.433,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e c.p.a.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio dell'11.02.2025.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
Pagina 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona delle magistrate: dott. Elena Giuppi Presidente dott. Luisa Dalla Via Giudice rel.est. dott. Francesca Varesano Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento n. 299/2024 di opposizione a stato passivo ex art. 98 LF, introdotto da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Chiesara, presso il cui studio in Milano, via Borghetto n. 3 ha eletto domicilio;
-ricorrente in opposizione-
CONTRO
- n. 1/2023- Curatore Fallimentare dott. Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Benassi, al cui indirizzo PEC Email_1 ha eletto domicilio;
-resistente opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente in opposizione Radicioni
“
1. NEL MERITO: Previa modifica dello stato passivo, ammettere, IN PREDEDUZIONE, allo stato passivo del fallimento n. 1/2023 pendente avanti il Tribunale di Lodi nei confronti della società (C.F.: CP_1
), con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Garibaldi n. 39, iscritta nel Registro delle P.IVA_1
Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA n. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, il credito del per l'importo di Euro 228.384,00, (di Parte_2 cui: Euro 180.000,00 per compensi professionali, Euro 7.200,00 per C.P.A. al 4% ed Euro 41.184,00 per I.V.A. al 22%);
2. IN OGNI IPOTESI: in caso con vittoria di spese e compensi di lite.
3. IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono, oltre alla procura quale sub Allegato A, i seguenti documenti: […]”.
Per parte resistente Controparte_1
a) Respingersi, per motivazioni indicate nei paragrafi che precedono, l'opposizione allo stato passivo
Pagina 1 e tutte le domande proposte dal Dott. in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando Parte_1 il provvedimento di esclusione del credito adottato dal Giudice Delegato al Fallimento in sede di accertamento del passivo.
b) con vittoria delle spese di causa, oltre a Cpa, Iva e rimborso ex art. 2 comma 2 d.m. 55/2014.
In via istruttoria:
Si producono: […]”.
§§§
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Oggetto
A seguito del Fallimento di IGE, il dott. ha presentato domanda di insinuazione del Parte_1 proprio credito allo stato passivo del Fallimento, a titolo di compenso per l'attività di assistenza e consulenza prestata a favore della società, in prededuzione, per complessivi 228.384,00, così ripartiti
Euro 180.000,00 per compensi professionali, Euro 7.200,00 per C.P.A. al 4% ed Euro 41.184,00 per
I.V.A. al 22%.
Il Curatore, nel progetto di stato passivo, comunicato, tramite PEC, in data 22.12.2023, ha proposto l'esclusione della totalità del credito insinuato, con la seguente motivazione: “Il creditore istante è un commercialista consulente della società, nominato dalla per la predisposizione della CP_1 domanda di concordato preventivo e per le successive attività e richiede l'ammissione del credito in ragione di fatture emesse a titolo di compenso professionale svolto nella procedura di Concordato
Preventivo. Si precisa che in data 26/05/2023 il Tribunale di Lodi ha revocato l'ammissione alla procedura di Concordato ai sensi dell'art. 173 l. fall. e dichiarato il fallimento della società. Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è stato promosso reclamo in Corte d'Appello. Con sentenza del
08/11/2023 depositata in data 18/12/2023, la Corte d'Appello ha rigettato il reclamo e di conseguenza confermato il fallimento. Come indicato nella sentenza, i fatti emersi che hanno portato alla revoca ex art. 173 L.F. evidenziano che la documentazione sottoposta al Tribunale di Lodi ai fini dell'omologa del concordato con applicazione del cram down, che doveva pertanto essere vagliata dagli advisor: - presentava informazioni non trasparenti;
- alcuni dati dell'attivo e del passivo risultavano alterati in modo rilevante ai fini dell'ipotetico buon fine della domanda di concordato;
- erano presenti errori, che seppur corretti, facevano presagire consapevoli atti in frode. Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che l'advisor non abbia effettuato adeguate verifiche sull'attività del debitore, accettando e difendendo le tesi dello stesso anche in presenza di comportamenti non corretti, senza effettuare un'adeguata analisi critica, alla quale sarebbe stato tenuto per evitare l'esito infausto del concordato proposto. L'advisor non ha fornito al Tribunale ad al Commissario nessuna informazione preventiva sulla Formazione 4.0, che il Tribunale e la Corte
Pagina 2 d'Appello hanno ritenuto operazione di natura straordinaria e quindi soggetta a preventiva autorizzazione. L'advisor, nel piano predisposto, ha indicato l'applicazione del concordato fiscale e
l'applicazione del gruppo IVA, risultante entrambe non corrette in base alla rappresentazione del debitore. Alla luce di quanto confermato dalla Corte d'Appello, la quale ha confermato la revoca del concordato proprio a cause delle suddette carenze ed irregolarità, la documentazione prodotta dalla
evidenziava gravi criticità che avrebbero potuto indurre in errore il Commissario ed il CP_1
Tribunale per l'ottenimento del cram down. Il sottoscritto Curatore ritiene di non ammettere i già menzionati crediti professionali in prededuzione, o in subordine con il privilegio di legge, visto lo svolgimento dell'attività senza il necessario rigore metodologico, anche alla luce della sentenza della
Corte di Cassazione n. 35489 del dicembre 2023. Tale sentenza precisa che in presenza di validi motivi per muovere una eccezione di inadempimento (anche parziale) dell'obbligazione assunta dal professionista incaricato, Il Curatore ha titolo per contestare una responsabilità contrattuale con conseguente inammissibilità del petitum al passivo della procedura. Pertanto il Curatore propone
l'esclusione della totalità dell'importo richiesto per euro 228.384,00, riservandosi di promuovere un giudizio risarcitorio nei confronti dell'advisor per gli eventuali danni causati alla dei creditori”.
Alla luce della proposta del Curatore, il dott. ha presentato, tramite PEC in data 5.01.2024, Parte_1 le proprie osservazioni al progetto di stato passivo con le quali ha contestato l'esclusione integrale del proprio Credito proposta dal Curatore.
All'udienza di verifica dello stato passivo, tenutasi in data 12.01.2024, nonostante le osservazioni del dott. il Curatore ha insistito per l'esclusione integrale del relativo credito e il Giudice Parte_1
Delegato, riportandosi alle conclusioni dello stesso Curatore, ha confermato tale esclusione, così disponendo: “Escluso l'importo richiesto di euro 228.384,00 recependo le osservazioni del curatore
e, in particolare, tenuto conto del contenuto degli atti in frode che hanno condotto alla revoca della procedura di concordato preventivo ex art. 173 l.f. (avvenuta anche per plurime circostanze rilevate dal Commissario Giudiziale successivamente alla relazione ex art. 172 l.f.) nonché degli obblighi informativi e di diligenza professionale qualificata gravanti sull'advisor, che non consentono
l'invocazione generica della buona fede da parte di quest'ultimo”.
A fronte dell'esclusione del proprio credito ha, dunque, proposto ricorsoin Parte_1 opposizione ex art. 98 L.Fall. fondato sui seguenti motivi:
- il ricorrente ha fornito agli organi della procedura tutte le informazioni e la documentazione relative alla Società, oltre che le spiegazioni richieste relative all'attività svolta;
- le criticità non erano state rilevate, se non dopo due anni in sede di 173 l. fall., nemmeno dal
Curatore, il quale ha affermato di aver effettuato l'analisi patrimoniale, oltre che quella della documentazione;
Pagina 3 - i profili di rischio evidenziati dal Curatore nelle sue conclusioni nulla hanno a che vedere con l'attività svolta dal dott. Parte_1
- il ricorrente non era a conoscenza del corso di Formazione 4.0 e, pertanto, non poteva dare nessuna informazione preventiva.
Si è costituito con memoria difensiva il , contestando tutte le domande e le CP_1 deduzioni avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, in particolare, formulando eccezione di inadempimento nei confronti del dott. allegando i singoli profili di inadempimento del Parte_1 professionista in relazione a ciascuna delle circostanze che hanno condotto alla revoca del concordato preventivo e, segnatamente:
1) mancata valutazione in ordine alla ricevibilità o irricevibilità della nota di credito di
[...]
CP_3
2) mancata valutazione in ordine ai pagamenti anomali effettuati dalla CP_4
3) mancata valutazione in relazione all'applicazione del consolidato fiscale e del gruppo IVA,
Con
4) mancata segnalazione dell'incompletezza della situazione contabile al 30.11.2022 di per la quantificazione del risultato economico conseguito alla medesima data e, Con
5) mancata informativa al Tribunale delle ingenti spese sostenute da per la formazione industria 4.0 “interfaccia uomo macchina”, corrispondenti alle condotte censurate sia in sede di decreto di revoca del concordato del Tribunale di
Lodi, sia con sentenza della Corte d'Appello, in quanto ritenute aventi natura di atti in frode ai creditori ex art. 173 l.fall., come tali suscettibili di determinare la revoca dell'ammissione al concordato preventivo.
Assegnati ad entrambe le parti termini in replica alla difesa avversaria, e precisate le conclusioni, la causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione.
2. Sul riparto dell'onere della prova nel presente giudizio di opposizione
Preliminarmente, in punto di diritto, deve rilevarsi che – come correttamente sostenuto dalla
Curatela con richiamo alle note pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n.
13533/2001) – vertendosi in materia contrattuale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore può limitarsi alla sua allegazione, mentre grava sul debitore l'onere della prova della corretta esecuzione della prestazione e ciò, anche, laddove non sia eccepito l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento.
In applicazione di tale principio consolidato, deve, dunque, ritenersi che il abbia CP_1 adeguatamente assolto al proprio onere probatorio eccependo l'inesatto adempimento di
[...] alle obbligazioni assunte quale attestatore nel concordato preventivo e ciò, in particolare, Parte_1 per non aver assolto con la necessaria diligenza professionale al proprio incarico di “advisor nel
Pagina 4 predisponendo piano concordatario ex art. 160 L. fall.” di cui al contratto di incarico sottoscritto dal professionista con la società il 30.09.2020 (doc. 4 opponente), a fronte dei rilievi che hanno, poi, condotto alla revoca ex art. 173 L.fall. del concordato preventivo e all'apertura della procedura fallimentare.
In sostanza, a prescindere dall'esame della natura di mezzi o di risultato dell'obbligazione assunta dal professionista, la Curatela ha contestato allo stesso specifici profili di inadempimento, tanto sotto il profilo della diligenza professionale che degli obblighi di informativa, la cui gravità – sempre ad avviso della curatela – costituirebbe valido motivo per escludere in toto l'ammissione del credito insinuato dal professionista.
3. Sui motivi di esclusione del credito
Come sopra richiamato, il Fallimento opposto ha negato a l'ammissione del Parte_1 credito – tanto in prededuzione quanto al privilegio – per prestazioni professionali rese a favore della Con
in concordato preventivo quale attestatore, a fronte delle criticità che hanno condotto alla revoca del concordato ex art. 173 l.fall. che l'advisor, nell'assolvimento del proprio incarico, avrebbe invero dovuto a propria volta riscontrare e segnalare tempestivamente.
Al fine di meglio comprendere il contesto in cui si collocano i singoli profili di doglianza del
, occorre preliminarmente rilevare che, sottoposto al voto dei creditori il piano CP_1
Con concordatario di , lo stesso non ha ottenuto le maggioranze necessarie per la sua approvazione, quindi il Pubblico Ministero ha formulato istanza di fallimento e la società ha domandato l'applicazione del c.d. cram down ex art. 180 co.4 l.f..
In seguito, il commissario giudiziale ha depositato una nota, seguita dalla relazione ex art. 173 l.fall., Con con la quale ha espresso una serie di valutazioni negative sui dati esposti da rilevando altresì la sussistenza di condotte aventi natura di atti in frode ai creditori. In tali termini sono stati altresì qualificati dal Tribunale, il quale ha pertanto disposto la revoca dell'ammissione al concordato Con preventivo di e la conseguente declaratoria di fallimento della società.
Il decreto adottato dal Tribunale di Lodi è stato poi confermato dalla Corte d'Appello di Milano che, Con nel rigettare il reclamo proposto da , ha condiviso le considerazioni svolte dal Tribunale, ritenendo che le seguenti condotte costituissero atti in frode ai creditori:
- anomalie relative al credito di imposta formazione 4.0. interfaccia uomo macchina da utilizzare con modello F24 per complessivi euro 229.304 da parte di a socio unico;
CP_1
- contabilizzazione nell'esercizio 2021 da parte di in concordato preventivo di una CP_1
nota di credito irricevibile per l'importo complessivo di euro 778.186,69;
- pagamenti anomali per complessivi euro 233.000,00 effettuati dalla in concordato CP_1
preventivo prima del deposito della domanda di concordato al fornitore CP_4
Pagina 5 - errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate per non corretta applicazione del consolidato fiscale, sia per in concordato preventivo sia per a socio CP_1 CP_1
unico, con indicazione per la in concordato di un utile errato di euro 3.711,85 a CP_1
fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15.
In questo contesto giuridico e fattuale si colloca l'attività professionale svolta da il Parte_1 quale, già commercialista consulente dalla società, ne ha assunto anche il ruolo di suo advisor ex art. 161 comma 3 l.fall.
Secondo la prospettazione dell'opponente, alcuna responsabilità sarebbe ascrivibile al dott. Parte_1 per le condotte in frode ai creditori contestate dalla Procedura alla società in concordato preventivo, né potrebbe ritenersi la sua prestazione professionale negligente e, dunque, non esattamente eseguita, in considerazione del fatto che egli avrebbe compiutamente fornito agli organi della procedura e ai creditori tutte le informazioni in suo possesso e che le criticità emerse sarebbero state rilevate dallo stesso Commissario Giudiziale sono anni dopo, in sede di relazione ex art. 173 L.fall.
Ciò premesso, in punto di diritto, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 161 comma 3 l.f. il professionista deve attestare la “veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”.
L'attestazione di veridicità dei dati aziendali ex art. 161 comma 3 l.fall., secondo quanto di recente sancito anche dalla Suprema Corte, “non è un'attività asettica ed astratta, ma è calata in un contesto concordatario al cui interno è espressamente finalizzata a consentire ai creditori di avere una visione chiara, esaustiva ed affidabile dell'azienda – in modo da comprendere anche l'iter che ha portato
l'imprenditore ad interpellarli sulla possibilità di concordare una risoluzione della crisi alternativa al fallimento – oltre che a fornire all'autorità giudiziaria tutti gli elementi necessari per esprimersi adeguatamente dapprima sulla ammissibilità e poi sulla omologabilità della domanda di concordato.
Per consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione al concordato preventivo non possono non riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria (Cass. 15230/2023).
In quanto prodromica al cd. consenso informato dei creditori, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali non può essere allora una asserzione anodina o ellittica, ma deve avere una portata esplicativa, con indicazione dei criteri ricostruttivi impiegati dall'attestatore, in una logica di esplicitazione e chiarimento di ogni verifica (confermativa o rettificativa) effettuata sui dati emersi dalle scritture contabili e dai loro saldi, gli unici dati accessibili ai terzi prima del periodo concorsuale.
Lo stesso accesso all'istituto concordatario, anche solo in via prenotativa, ex art. 161, comma 6,
Pagina 6 l.fall., incide infatti sulla riservatezza dell'attività imprenditoriale e richiede una più ampia ostensione dei dati sulla situazione dell'impresa (si pensi agli «obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa» ex art. 161, comma 8, l.fall.) che deve essere ovviamente mediata, anche attraverso l'attività esplicativa dell'attestatore, per raggiungere
l'obiettivo di una effettiva informazione dei creditori, funzionale alla decisione che gli stessi sono chiamati a prendere sulla proposta concordataria.
Decisione che, a differenza del sindacato giudiziale ammissivo e omologatorio, ben può involgere valutazioni personali, non solo di convenienza della proposta e di affidabilità del piano, ma anche di soggettiva fiducia nel debitore, specie se imprenditore individuale (e finanche della sua
“meritevolezza”, per quanto espunta dal perimetro giurisdizionale), e va perciò sorretta da una
“disclosure” esaustiva e non superficiale sulle condizioni dell'impresa. (…) Più in generale, questa
Corte ha ripetutamente chiarito che rilevano anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati (Cass. 12115/2022), dovendo essere fornita ai creditori ogni informazione su tutti gli elementi - anche solo potenzialmente - rilevanti (cfr. Cass.
20870/2021, 15013/2018, 17191/2014, 9050/2014), ai fini di una compiuta valutazione della proposta, della sua convenienza, delle probabilità di successo del piano e dei rischi ad esso correlati, senza che possa ammettersi una scelta selettiva ex ante, da parte del debitore e dell'attestatore, degli elementi ritenuti, in concreto, non decisivi”. (così Cass. 36401 del 29/12/2023).
Con specifico riguardo al commercialista al quale sia affidato un incarico di consulenza la Suprema
Corte ha precisato che questi “ha l'obbligo, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, al pari dell'avvocato incaricato di intraprendere una determinata iniziativa processuale, di:
- fornire al cliente tutte le informazioni che siano di sua utilità e, quindi, di prospettare allo stesso, quale che sia l'oggetto specifico della prestazione, tanto le soluzioni praticabili, tanto le soluzioni che (ad es., non essendo rispettose delle norme giuridiche che presiedono l'attività da compiere) non sono, evidentemente, suscettibili di essere percorse, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse” (cfr. Cass. n. 14387 del 2019);
“- fornire al cliente le necessarie informazioni per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale programmata” (cfr. Cass. n. 8494 del 2020);
“- sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico”
(cfr. Cass. n. 15271 del 2023).
In tale prospettiva, dunque, “… Il diritto del professionista al compenso, infatti, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte
a conseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, pur in mancanza di una
Pagina 7 responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso” (cfr. Cass. n. 36071 /2022, in motiv.).
È chiaro, dunque, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte ai doveri professionali propri dell'attestatore, che lo stesso - affinchè possa dirsi aver operato con adeguata diligenza professionale, ex art. 1176 comma 2, c.c. – sia chiamato ad esaminare e verificare compiutamente e approfonditamente i dati comunicatigli dalla società, verificandone l'attendibilità anche alla luce degli accadimenti pre-concorsuali (che nel caso di specie non potevano non essere noti all'advisor, già consulente della società) e ciò per raggiungere l'obiettivo di una effettiva informazione dei creditori.
È, dunque, evidente che un'acquisizione asettica a acritica dei dati comunicati dalla società deve, ritenersi ontologicamente espressione di inadempimento dell'advisor rispetto al dovere legale di attestazione della veridicità dei dazi aziendali.
Così ricostruiti, in punto di diritto, i doveri propri dell'attestatore, nel caso in esame questo
Tribunale ritiene che, alla luce degli specifici profili di inadempimento sollevati dalla Curatela, il dott. non abbia fornito la prova di aver operato con adeguata diligenza professionale, non avendo Parte_1 dimostrato di aver rilevato e informato la procedura ed i suoi creditori in merito a tutte le anomalie che hanno poi condotto alla revoca del concordato.
Anomalie che, alla luce di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità nelle sopra richiamate pronunce, l'odierno opponente avrebbe dovuto e potuto rilevare, anche alla luce delle proprie competenze professionali di dottore commercialista e della propria specifica esperienza come consulente della società in epoca anteriore al conferimento dell'incarico di advisor nella procedura concordataria.
In particolare, quanto ai singoli profili di inadempimento rilevati dal , come argomentato CP_1 tanto dal Tribunale di Lodi quanto dalla Corte d'Appello di Milano, dalle note di credito relative alla società sono emersi pagamenti anomali per importi elevati, effettuati poco prima della CP_4 presentazione della domanda di concordato che il dott. non ha riscontrato né segnalato. Parte_1
Trattandosi di un rilevante atto di disposizione del patrimonio, in astratto suscettibile di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f., esso avrebbe dovuto costituire già di per sé oggetto di esame. Tale esame, laddove condotto avrebbe poi fatto emergere profili di dubbia attendibilità del pagamento, in quanto eseguito a favore di fornitore appunto) che non depositava i bilanci di esercizio dal 2012, privo CP_4 di PEC attiva, che persegue un oggetto sociale (commercio al minuto import ed export di autoveicoli e moto nuovi e usati e relativi accessori, agenzia disbrigo pratiche amministrative, agenzia per la vendita di veicoli nuovi e usati) che nulla ha a che vedere con la fornitura di legname, costituente
Pagina 8 oggetto delle forniture, oltre ad avere sede legale ad oltre 660 km dalla sede di . CP_1
Il dott. poi, nulla ha rilevato in merito al consolidato fiscale, che è risultato invero Parte_1 inapplicabile in relazione all'anno fiscale 2021. Con In particolare, nel bilancio al 31.12.2022 della , al conto n. 314033 “Credito vs Erario” è indicato l'importo di € 405.748,00, mentre nel passivo di stato patrimoniale al conto n. 609023 è indicato il
“Debito verso la controllante” per € 405.748,00. Tali importi scaturiscono dall'ipotesi di applicazione Con del consolidato fiscale dall'esercizio 2021, considerando come consolidante la , in quanto la perdita della IGE in concordato (esercizio 2021), pari a € 1.865.142,00, era stata parzialmente utilizzata per compensare l'utile fiscale dell'esercizio 2021 della a socio unico (€ CP_1
174.523,00) con una residua perdita utilizzabile pari ad € 1.690.619,00, che moltiplicata per il 24% evidenzia “Crediti per imposte anticipate” per € 405.748,00. Con Tali conteggi e appostazioni non sono risultati corretti, in quanto - in base alla dichiarazione
Società di Capitali anno 2022, esercizio 2021, presentata con dichiarazione integrativa del 12.1.2023
- ha indicato l'opzione per il consolidato fiscale che avrebbe avuto effetto con l'esercizio 2022 e non dall'esercizio 2021.
Come correttamente rilevato dal , le appostazioni contabili dovevano dunque essere CP_1
Con Con annullate e dovevano essere presentate dichiarazioni integrative sia per in concordato sia per a socio unico, in quanto le compensazioni effettuate non erano attuabili. Ne è conseguito, poi, che nel bilancio al 31.12.2022 di IGE in concordato è stato indicato un utile d'esercizio di € 3.711,85, con l'indicazione nelle attività di stato patrimoniale al conto n. 314042 “Credito vs controllante” per
€769.137,00 (importo diverso dal debito indicato da IGE a socio unico pari ad € 405.748,00).
Anche questa appostazione è risultata scorretta, in quanto trattasi di un credito per imposte anticipate e non di un credito nei confronti della società controllata: il consolidato fiscale avrebbe avuto effetto, Con come si è detto, dall'anno 2022 e quindi la perdita dell'anno 2021 di in concordato doveva essere utilizzata solo da detta società per ridurre eventuali utili futuri. Con Dunque, la perdita fiscale definitiva di in concordato sarebbe dovuta risultare pari ad
€1.865.142,00, in quanto non era possibile utilizzarla per compensare l'utile di € 174.523,00 di Con competenza di a socio unico e avrebbe dovuto condurre ad evidenziare una perdita d'esercizio di € 317.791,15 e non un utile di € 3.711,85 come indicato nel bilancio.
Anche in relazione a tale profilo, l'opponente nulla ha rilevato, né ha comunicato agli organi concorsuali, con evidenti ripercussioni sulle valutazioni di fattibilità del piano.
Allo stesso modo, nulla è stato rilevato dal professionista in merito alle evidenti anomalie relative al credito di imposta formazione 4.0. “interfaccia uomo macchina” per complessivi euro 229.304 da parte di a socio unico, di cui alcuna notizia è stata data agli organi della procedura sino CP_1
Pagina 9 alla presentazione del bilancio al 31.12.2022 inviato l'8.3.2023.
Sul punto, come rilevato dal Tribunale di Lodi e dalla Corte d'Appello di Milano, vista l'importanza dei costi per la formazione del personale (pari a €500.678,88) e l'estraneità degli stessi rispetto alle Con finalità concordatarie, la e il suo professionista avrebbero dovuto informare il Tribunale, anche ai fini dell'autorizzazione ex art. 167 l.f..
Ulteriori profili di negligenza del professionista emergono altresì dal mancato rilievo in ordine alla irricevibilità della nota di credito n. 2 per € 637.857,94 di imponibile ed € 140.328,75 di Iva, per Con complessivi € 778.186,69 di , che ricevuta da in data 26.8.2021 e registrata CP_3 in contabilità, ha modificato il patrimonio netto della società in concordato riducendo non correttamente la perdita dell'anno 2021.
Il ha allegato da ultimo l'inadempimento del professionista, relativamente al fatto di aver CP_1
Con taciuto in merito ad una situazione contabile di al 30.11.2022 che gli organi fallimentari hanno reputato incompleta e inidonea a quantificare esattamente il risultato economico, nonché per aver taciuto in merito ad una situazione contabile al 31.12.2022, risultata viziata da contabilizzazioni non corrette, determinando l'esito infausto della domanda di concordato preventivo e causato al patrimonio della società ingenti danni.
La molteplicità e la rilevanza, anche sotto il profilo strettamente economico, delle criticità non rilevate e non comunicate dal professionista alla società e, in primis, agli organi della procedura concorsuale, Con tali da giustificare – lo si ribadisce – la revoca dell'ammissione di al concordato ai sensi dell'art. 173 l.fall., costituiscono certamente profili di grave inadempimento da parte del professionista il quale nulla ha provato in merito al proprio adempimento.
Conseguentemente la domanda di ammissione del credito professionale per complessivi €228.384,00 deve essere rigettata.
5. Sulle spese di lite
In applicazione del criterio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di riferimento previsti dal
D.M. 55/14, nella versione ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda (da
€ 52.001,00 a € 260.000) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto di esecutività Parte_1 dello stato passivo impugnato del - n. 1/2023; Controparte_1
- condanna a rifondere al - n. 1/2023 le spese processuali, Parte_1 Controparte_1
Pagina 10 che liquida in €8.433,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e c.p.a.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio dell'11.02.2025.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
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