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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8075 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Barlassina (MB), Via Canturina n. 7, rappresenta e difesa dall'Avv. Cristina Martinoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Meda (MB), Viale Francia n. 23, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Piacenza (PC), Via Giuseppe Grandi n. 37, rappresento e difeso dall'avv. Vittorio Benussi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Piacenza (PC), Corso Garibaldi n. 11, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il marito al obbliga a versare alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma part e euro 300,00 mensili tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, somma che sarà aggiornata automaticamente anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3. Nell'eventualità il marito si trovasse disoccupato, l'assegno di mantenimento di cui sopra, subirà una sospensione momentanea e riprenderà in automatico nel momento in cui quest'ultimo reperirà una nuova occupazione lavorativa;
4. Il marito proseguirà a versare l'assegno di mantenimento alla moglie part a euro 300,00 mensili, con le medesime modalità di cui sopra, anche qualora la stessa dovesse trovare un'occupazione lavorativa con emolumento mensile non superiore a euro 1.000,00;
5. Qualora la moglie reperisse un'occupazione lavorativa con emolumento mensile pari a euro
1.100,00, l'assegno di mantenimento subirà in automatico una riduzione del 50%, ne consegue che il marito sarà tenuto a versare a quest'ultima la somma part a euro 150,00 mensili con decorrenza dal mese in cui inizierà a percepire il primo stipendio;
6. Qualora la moglie reperisse un'occupazione lavorativa con emolumento mensile superiore alla somma di euro 1.100,00, l'assegno di mantenimento verrà revocato automaticamente;
7. I coniugi si obbligano a informarsi reciprocamente relativamente agli eventuali cambiamenti relativi alle loro rispettive posizioni lavorative;
8. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei conti correnti;
9. I coniugi dichiarano di aver, altresì, regolato le ulteriori pendenze economiche in essere tra gli stessi mediante accordo transattivo debitamente sottoscritto;
10. Spese compensate;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 marzo 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gragnano Trebbiense il 18 maggio 2013
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Gragnano Trebbiense, anno 2013, n. 3, Parte
I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (19 marzo 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett.
b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 8075/2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito civile in Gragnano Trebbiense il 18 maggio 2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Gragnano Trebbiense, anno 2013, n. 3, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Gragnano Trebbiense (PC), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8075 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Barlassina (MB), Via Canturina n. 7, rappresenta e difesa dall'Avv. Cristina Martinoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Meda (MB), Viale Francia n. 23, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Piacenza (PC), Via Giuseppe Grandi n. 37, rappresento e difeso dall'avv. Vittorio Benussi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Piacenza (PC), Corso Garibaldi n. 11, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il marito al obbliga a versare alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma part e euro 300,00 mensili tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, somma che sarà aggiornata automaticamente anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3. Nell'eventualità il marito si trovasse disoccupato, l'assegno di mantenimento di cui sopra, subirà una sospensione momentanea e riprenderà in automatico nel momento in cui quest'ultimo reperirà una nuova occupazione lavorativa;
4. Il marito proseguirà a versare l'assegno di mantenimento alla moglie part a euro 300,00 mensili, con le medesime modalità di cui sopra, anche qualora la stessa dovesse trovare un'occupazione lavorativa con emolumento mensile non superiore a euro 1.000,00;
5. Qualora la moglie reperisse un'occupazione lavorativa con emolumento mensile pari a euro
1.100,00, l'assegno di mantenimento subirà in automatico una riduzione del 50%, ne consegue che il marito sarà tenuto a versare a quest'ultima la somma part a euro 150,00 mensili con decorrenza dal mese in cui inizierà a percepire il primo stipendio;
6. Qualora la moglie reperisse un'occupazione lavorativa con emolumento mensile superiore alla somma di euro 1.100,00, l'assegno di mantenimento verrà revocato automaticamente;
7. I coniugi si obbligano a informarsi reciprocamente relativamente agli eventuali cambiamenti relativi alle loro rispettive posizioni lavorative;
8. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei conti correnti;
9. I coniugi dichiarano di aver, altresì, regolato le ulteriori pendenze economiche in essere tra gli stessi mediante accordo transattivo debitamente sottoscritto;
10. Spese compensate;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 marzo 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gragnano Trebbiense il 18 maggio 2013
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Gragnano Trebbiense, anno 2013, n. 3, Parte
I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (19 marzo 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett.
b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 8075/2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito civile in Gragnano Trebbiense il 18 maggio 2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Gragnano Trebbiense, anno 2013, n. 3, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Gragnano Trebbiense (PC), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi