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Sentenza 21 aprile 2024
Sentenza 21 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/04/2024, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3273/2023, avente per oggetto “separazione consensuale”,
promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMINA SOLE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, e (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO SINI, presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliato
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate dalle parti nelle Note di trattazione scritta del
18.03.2024, di seguito riportate:
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
3- Assegnare che la casa coniugale sita in Ittiri, Via Irventi n. 23, di proprietà esclusiva del sig. , alla Pt_2
sig.ra , la quale vi abiterà con i minori figli. Parte_1
4- Affidare i minori figli ed congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1 Per_2
presso la mamma, il sig. potrà vedere i minori per due pomeriggi alla settimana, da concordarsi con la Pt_2
pagina 1 di 4 madre con almeno 24 ore di preavviso, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.00, quando li riaccompagnerà a
casa della Pt_1
5- Potrà vedere e tenere con sé i bambini anche a fine settimana alternati, nelle giornate di sabato e domenica,
con pernottamento comunque presso la madre, salvo che i bambini manifestino la propria volontà di pernottare
con il papà.
6- Durante le festività natalizie e pasquali, così come pure per i compleanni, si adotterà il criterio
dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti.
7- Porre a carico del sig. un contributo a titolo di mantenimento per i minori figli dell'importo di €. Pt_2
600,00 (300,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
CNF, oltre alla totalità dell'assegno unico.
8- Il padre, considerato quanto accertato relativamente al figlio minore autorizza sin d'ora la sig.ra Per_1
ad attivare ogni e qualunque pratica inerente la presentazione delle domande necessarie per il Pt_1
riconoscimento di eventuali provvidenze e per la riscossione di somme, previa apertura di conto corrente
bancario o postale, nell'esclusivo interesse del minore.
9- L'autovettura Fiat 500, targata EY048ER, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà in uso alla Pt_1
nell'interesse dei minori figli e, l'autovettura Mercedes Targata ER 715XT di esclusiva proprietà del sig. , Pt_2
rimarrà al medesimo.
10- I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato ed intrattenuto presso Org_1
, filiale di Ittiri n. , entro 60 giorni dalla comparizione nanti al Tribunale, ripartendo in
[...] P.IVA_1
misura eguale le eventuali somme ivi depositate.
11- Il sig. altresì si impegna a trasferire la propria residenza entro 60 giorni dalla comparizione nanti al Pt_2
Tribunale di Sassari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art.
pagina 2 di 4 ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché
questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il
Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI - Anno 2012 – Atto 48 – Parte 2 – Serie A).
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di trattazione scritta, come riportate in epigrafe, e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
3) Spese di lite al definitivo.
pagina 3 di 4 4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa
Marta Guadalupi.
Così deciso in Sassari oggi, 19.04.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di