Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 24/03/2022, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2022
N. 00236/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Leuci, Dringa Milito Pagliara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione Da Summa 15;
nei confronti
Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Regione Puglia prot. -OMISSIS-di diniego della domanda di rilascio ai sensi del DPR 509/1997 della concessione demaniale del porto turistico di Villanova di Ostuni (BR), del preavviso regionale di diniego prot. -OMISSIS-, ove occorra e per quanto di interesse, delle note Regione Puglia prot. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, -OMISSIS-, prot.-OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, del regolamento regionale n.1/2020, della determinazione regionale n.440/2015 e delle allegate linee guida, di tutti gli atti connessi presupposti e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che l’attività amministrativa si è conformata alle Linee Guida Regionali di cui alla Determina Dirigenziale n.440/2015;
Considerato che la sussistenza di rilevante posizione debitoria nei confronti dell’erario (anche a prescindere dalla definitività dell’accertamento), così come l’omessa tempestiva comunicazione dell’ammissione a domanda al regime di concordato preventivo costituiscono presupposti di fatto valutabili sia sotto il profilo della capacità finanziaria, sia sotto il profilo dell’ intuitus personae ;
Considerato che l’impugnato provvedimento risulta supportato da adeguata istruttoria e da una motivazione pluriarticolata, dalla quale emerge con evidenza il venir meno del necessario requisito dell’ intuitus personae, anche a prescindere dalle specifiche circostanze presupposte;
Considerato che si tratta di scelte e valutazioni caratterizzate da ampio margine di discrezionalità e che – alla stregua della documentazione in atti – non sembrano ricorrere profili di macroscopica illogicità;
Ritenuto pertanto non ricorrere i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, anche in considerazione della natura pretensiva della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima respinge l’istanza cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.