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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Lorenzetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 5597/2024, promossa da
AVV. C.F. ), in proprio ex art. 86 cpc, domiciliata Parte_1 C.F._1
presso il proprio studio in Signa, Via Roma n. 145
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni:
Per la ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento delle relative domande.
“Voglia il Tribunale di Firenze riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare, in favore del difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione pari ad 7.029,32 (pari ad € 5.877,37 oltre accessori di legge), o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, nel rispetto dei minimi tariffari del
D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, nonché dell'aumento per l'avvenuta transazione giudiziale e dell'aumento per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione ex art. 4, comma I bis D.M.
55/2014. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c. l'Avv. Parte_1
ha tempestivamente opposto il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di
[...]
Firenze, I sezione civile, in data 17.04.2024 e comunicato in data 22.04.2024, con cui sono stati liquidati in suo favore € 1.100,00, oltre a € 165,00 per spese generali ed € 340,03 per CAP e IVA, quali compensi per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente in qualità di difensore del Sig.
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile iscritto al n. RG Controparte_2 14100/2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione di sopraggiunta indipendenza economica della figlia, la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge e la riduzione dell'assegno in favore della coniuge.
La ricorrente ha lamentato la inadeguatezza ed inidoneità della liquidazione a compensare il lavoro svolto oltre che la violazione del D.M. 55/2014. In particolare la ricorrente ha rilevato la errata individuazione dello scaglione di valore della controversia avendo il Tribunale ritenuto la causa di
“valore indeterminabile di complessità bassa” senza motivare, e non avendo tenuto in considerazione la molteplicità di domande introdotte dalle parti anche in via riconvenzionale. Ha dedotto la errata esclusione dalla liquidazione della fase istruttoria, ritenuta dal collegio “del tutto assente”, considerato che sono state depositate tutte le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. che hanno comportato il deposito di documentazione e la richiesta di accertamenti a mezzo di Polizia tributaria,
e quindi lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dall'art. 4 V comma DM 55/2014. Ha dedotto altresì la ingiustificata riduzione dei compensi per la fase decisoria e la mancata applicazione dell'aumento previsto dal DM per la transazione giudiziale oltre che il mancato riconoscimento dell'aumento per la redazione degli atti con tecniche informatiche ex art. 4 comma I bis Dm 55/2014. Ha lamentato infine che il Tribunale avrebbe violato i minimi tariffari previsti dal
DM 55/214 avendo liquidato secondo i parametri minimi e poi operato la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 DPR 115/2002, liquidando quindi un importo al di sotto dei minimi tariffari.
Il , regolarmente citato nei termini rinnovati su istanza della ricorrente, non Controparte_1
si è costituito nel presente giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 18.12.2024 l'Avv. ha precisato le Pt_1
conclusioni come da ricorso ed insistito per l'accoglimento della domanda, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Il d. lgs 149 del 2022 prevede l'applicazione del rito unico alle controversie in materia di persone, minorenni e famiglia di cui all'art. 473 bis c.p.c.
Il procedimento contenzioso di specie, iscritto al n. rg. 14100/2023, si è definito, successivamente al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 cpc, con conclusioni congiunte formulate in sede di prima comparizione delle parti davanti al giudice delegato.
L'attività effettivamente svolta dall'Avv. in favore del sig. , è consistita Pt_1 Controparte_3 quindi nello studio della causa, nella redazione e deposito dell'atto introduttiva, nella redazione e deposito delle memorie ex art. 417 bis n. 17 cpc e per quanto attiene alla fase decisoria, nel raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio inserito nelle conclusioni congiunte. Ai fini della liquidazione dei compensi va tenuto altresì conto che le memorie depositate dall'Avv. comprendevano anche le richieste di prova e memorie illustrative o di precisazione o Pt_1 integrazione delle domande, anche in conseguenza dell'esame degli scritti o documenti della controparte, che l'istruttoria non si è svolta per intervenuto accordo tra le parti, che è stato raggiunto su impulso e alle condizione proposte dal Giudice delegato e, ai sensi dell'art. 4 comma VI DM
55/2014 e seguenti modifiche, va tuttavia riconosciuta la maggiorazione di ¼ per la fase decisoria.
Non può invece essere riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis non richiesta dall'Avv. nella istanza di liquidazione avanzata al Tribunale in composizione collegiale a Pt_1
cui, del resto, anche in questa sede si è riportata.
Al fine della determinazione del valore della causa va tenuto conto dell'entità economica dell'interesse sostanziale tutelato alla luce delle conclusioni congiuntamente rassegnate, dell'oggetto e della complessità della controversia che, alle luce delle domande avanzate dalle parti, ancorché plurime, e delle attività svolte, non appare articolata, di talché è congruo confermare, come già previsto dal Tribunale in composizione collegiale, lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa.
Si rileva come ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 l'onorario spettante al difensore che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è liquidato “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti” e, quindi, i valori medi tariffari fungono da limite superiore invalicabile mentre il minimo è determinato da quello indicato nelle tariffe stesse. L'importo determinato va poi necessariamente dimidiato ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002.
Sulla base di dette disposizioni normative non può condividersi la deduzione svolta dalla ricorrente secondo la quale il Tribunale avrebbe violato i minimi tariffari per aver liquidato secondo i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 e poi dimidiato per legge, trattandosi di compensi nell'ambito di patrocinio a spese dello Stato.
Alla luce delle risultanze processuali appare congruo liquidare all'Avv. i Parte_1
compensi, sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022, per complessivi € 2.086,12 (fase studio € 851,00; fase introduttiva € 602,00, istruttoria €
903,00; fase decisionale 1.816,25 già aumentata del 25 % per la conciliazione ex art. 4 co. 6 D.M. citato, per un totale complessivo di euro € 4.172,25 da dimidiare ex art. 130 TU 115/02) oltre al
15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge.
Si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, considerata la contumacia della parte convenuta e la non opposizione alla domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'Avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione n. cron. 2151/2024 emesso dal Tribunale di Firenze, I sezione civile, il 17.04.2024, depositato il 22.04.2024 e comunicato a mezzo PEC in pari data, e in riforma del suddetto decreto liquida all'Avv. i compensi per l'attività difensiva svolta quale difensore di Parte_1
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n. rg Controparte_2
14100/2023, pari a € 2.086,12, già ridotti del 50% ex art. 130 DPR 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi.
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 21.04.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Serena Lorenzetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Lorenzetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 5597/2024, promossa da
AVV. C.F. ), in proprio ex art. 86 cpc, domiciliata Parte_1 C.F._1
presso il proprio studio in Signa, Via Roma n. 145
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni:
Per la ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento delle relative domande.
“Voglia il Tribunale di Firenze riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare, in favore del difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione pari ad 7.029,32 (pari ad € 5.877,37 oltre accessori di legge), o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, nel rispetto dei minimi tariffari del
D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, nonché dell'aumento per l'avvenuta transazione giudiziale e dell'aumento per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione ex art. 4, comma I bis D.M.
55/2014. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c. l'Avv. Parte_1
ha tempestivamente opposto il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di
[...]
Firenze, I sezione civile, in data 17.04.2024 e comunicato in data 22.04.2024, con cui sono stati liquidati in suo favore € 1.100,00, oltre a € 165,00 per spese generali ed € 340,03 per CAP e IVA, quali compensi per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente in qualità di difensore del Sig.
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile iscritto al n. RG Controparte_2 14100/2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione di sopraggiunta indipendenza economica della figlia, la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge e la riduzione dell'assegno in favore della coniuge.
La ricorrente ha lamentato la inadeguatezza ed inidoneità della liquidazione a compensare il lavoro svolto oltre che la violazione del D.M. 55/2014. In particolare la ricorrente ha rilevato la errata individuazione dello scaglione di valore della controversia avendo il Tribunale ritenuto la causa di
“valore indeterminabile di complessità bassa” senza motivare, e non avendo tenuto in considerazione la molteplicità di domande introdotte dalle parti anche in via riconvenzionale. Ha dedotto la errata esclusione dalla liquidazione della fase istruttoria, ritenuta dal collegio “del tutto assente”, considerato che sono state depositate tutte le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. che hanno comportato il deposito di documentazione e la richiesta di accertamenti a mezzo di Polizia tributaria,
e quindi lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dall'art. 4 V comma DM 55/2014. Ha dedotto altresì la ingiustificata riduzione dei compensi per la fase decisoria e la mancata applicazione dell'aumento previsto dal DM per la transazione giudiziale oltre che il mancato riconoscimento dell'aumento per la redazione degli atti con tecniche informatiche ex art. 4 comma I bis Dm 55/2014. Ha lamentato infine che il Tribunale avrebbe violato i minimi tariffari previsti dal
DM 55/214 avendo liquidato secondo i parametri minimi e poi operato la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 DPR 115/2002, liquidando quindi un importo al di sotto dei minimi tariffari.
Il , regolarmente citato nei termini rinnovati su istanza della ricorrente, non Controparte_1
si è costituito nel presente giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 18.12.2024 l'Avv. ha precisato le Pt_1
conclusioni come da ricorso ed insistito per l'accoglimento della domanda, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Il d. lgs 149 del 2022 prevede l'applicazione del rito unico alle controversie in materia di persone, minorenni e famiglia di cui all'art. 473 bis c.p.c.
Il procedimento contenzioso di specie, iscritto al n. rg. 14100/2023, si è definito, successivamente al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 cpc, con conclusioni congiunte formulate in sede di prima comparizione delle parti davanti al giudice delegato.
L'attività effettivamente svolta dall'Avv. in favore del sig. , è consistita Pt_1 Controparte_3 quindi nello studio della causa, nella redazione e deposito dell'atto introduttiva, nella redazione e deposito delle memorie ex art. 417 bis n. 17 cpc e per quanto attiene alla fase decisoria, nel raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio inserito nelle conclusioni congiunte. Ai fini della liquidazione dei compensi va tenuto altresì conto che le memorie depositate dall'Avv. comprendevano anche le richieste di prova e memorie illustrative o di precisazione o Pt_1 integrazione delle domande, anche in conseguenza dell'esame degli scritti o documenti della controparte, che l'istruttoria non si è svolta per intervenuto accordo tra le parti, che è stato raggiunto su impulso e alle condizione proposte dal Giudice delegato e, ai sensi dell'art. 4 comma VI DM
55/2014 e seguenti modifiche, va tuttavia riconosciuta la maggiorazione di ¼ per la fase decisoria.
Non può invece essere riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis non richiesta dall'Avv. nella istanza di liquidazione avanzata al Tribunale in composizione collegiale a Pt_1
cui, del resto, anche in questa sede si è riportata.
Al fine della determinazione del valore della causa va tenuto conto dell'entità economica dell'interesse sostanziale tutelato alla luce delle conclusioni congiuntamente rassegnate, dell'oggetto e della complessità della controversia che, alle luce delle domande avanzate dalle parti, ancorché plurime, e delle attività svolte, non appare articolata, di talché è congruo confermare, come già previsto dal Tribunale in composizione collegiale, lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa.
Si rileva come ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 l'onorario spettante al difensore che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è liquidato “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti” e, quindi, i valori medi tariffari fungono da limite superiore invalicabile mentre il minimo è determinato da quello indicato nelle tariffe stesse. L'importo determinato va poi necessariamente dimidiato ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002.
Sulla base di dette disposizioni normative non può condividersi la deduzione svolta dalla ricorrente secondo la quale il Tribunale avrebbe violato i minimi tariffari per aver liquidato secondo i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 e poi dimidiato per legge, trattandosi di compensi nell'ambito di patrocinio a spese dello Stato.
Alla luce delle risultanze processuali appare congruo liquidare all'Avv. i Parte_1
compensi, sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022, per complessivi € 2.086,12 (fase studio € 851,00; fase introduttiva € 602,00, istruttoria €
903,00; fase decisionale 1.816,25 già aumentata del 25 % per la conciliazione ex art. 4 co. 6 D.M. citato, per un totale complessivo di euro € 4.172,25 da dimidiare ex art. 130 TU 115/02) oltre al
15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge.
Si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, considerata la contumacia della parte convenuta e la non opposizione alla domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'Avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione n. cron. 2151/2024 emesso dal Tribunale di Firenze, I sezione civile, il 17.04.2024, depositato il 22.04.2024 e comunicato a mezzo PEC in pari data, e in riforma del suddetto decreto liquida all'Avv. i compensi per l'attività difensiva svolta quale difensore di Parte_1
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n. rg Controparte_2
14100/2023, pari a € 2.086,12, già ridotti del 50% ex art. 130 DPR 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi.
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 21.04.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Serena Lorenzetti