Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 17/12/2025, n. 8188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8188 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05325/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5325 del 2022, proposto da
SA GA, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio eletto presso il suo studio in NA, Segreteria T.A.R.;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Piazza, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in sostituzione dell'avvocato Monica Taglialatela;
per l'annullamento
a) Del provvedimento N. 25 del Comune di Casal di Principe del 23.9.2022 DEL, recante l'ordinanza di demolizione del fabbricato di proprietà della ricorrente;
b) Del PRG del Comune di Casal di Principe nella parte in cui è lesivo degli interessi del ricorrente;
e) Del verbale di inottemperanza redatto dalla PM di Casal di Principe;
d) Della Sanzione di 4000,00 disposta per la inottemperanza dell'ordinanza dell'ordine di demolire;
e) Del provvedimento di acquisizione disposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AN Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. All’esito del sopralluogo svoltosi in data 19 settembre 2022, il Comune resistente ha adottato l’ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (prot. n. 25 del 23 settembre 2022), impugnata in questa sede. Essa ha ad oggetto, oltre al relativo muro di cinta, un complessivo fabbricato di 7 vani, articolato su tre livelli (se si considera il seminterrato), consistente in circa 800 mc. e che, al momento dell’attività istruttoria era in corso di costruzione senza titolo edilizio, risultando invece, al momento dell’adozione dell’ordine di ripristino, ultimato.
2. Con un unico, articolato, motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 97 Cost, dell’art. 38 del d.P.R. 380/2001, per omessa valutazione della “sanabilità”, nonché il difetto di motivazione dell’ordinanza in controversia, in relazione sia al lasso di tempo trascorso dalla sua edificazione (oltre venti anni), che alle presunte modeste dimensioni della costruzione, utilizzata solo come “abitazione” del proprio nucleo familiare. Non è invece contestata la realizzazione senza titolo del fabbricato.
3. Il ricorso è infondato.
4. Deve ritenersi indubbia la qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione” e quindi la sua sottoposizione al regime del permesso di costruire ex artt. 3 e 10 del d.P.R. 380/2001, che è presupposta all’adozione dell’ordine del ripristino dello status quo ante ex art. 31 del medesimo d.P.R. citato.
Va pertanto richiamata la natura vincolata del potere latu senso sanzionatorio esercitato dal Comune e la conseguente univoca giurisprudenza secondo cui l'ordinanza di demolizione è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, se contiene la descrizione delle opere abusive (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1299); non richiede una motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata, né il decorso del tempo può generare alcun affidamento legittimo, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 659; cfr. anche, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2025, n. 8861).
5. Nel caso di specie, anche previo richiamo al verbale di sopralluogo, il provvedimento riporta una accurata descrizione del complessivo manufatto, dislocato su più piani e dotato anche di muro di cinta; la sua realizzazione su un lotto ricadente in zona omogenea E1, zona agricola di salvaguardia urbana, disciplinata dall’art. 29 NTA del P.R.G. vigente, al momento dell’adozione dell’atto (delibera di CP n. 7 del 31 marzo 2025, approvato con decreto dell’Amministrazione provinciale del 7 dicembre 2005 prot. 8664 e “vistato” dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 32 del 15 marzo 2006); nonché la collocazione del manufatto in zona sismica 2 ai sensi della D.G.R. 5447/2022.
Tale descrizione, unita ai dettagliati riferimenti normativi ed amministrativi della regolazione edilizia applicabile ratione temporis, è pertanto sufficiente ad integrare il dovere motivazionale cui deve conformarsi l’esercizio del potere ripristinatorio ex art. 31 citato.
6. Deve, per mera completezza, aggiungersi che, come eccepito dal Comune, nessuna istanza di accertamento della doppia conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 risulta essere stata inoltrata dalla ricorrente, con riguardo a tale intervento edilizio, né durante il termine di 90 giorni per la demolizione, né dopo (evenienza che avrebbe comunque fatto sorgere delicate questioni circa la legittimazione attiva dell’interessata, cfr. Cons. Stato, A.p., n. 16 del 2023) e che, in ogni caso, risulta estranea alla fattispecie concreta in esame, il regime della SCIA, invocata da parte ricorrente, essendo il manufatto ascrivibile, come già osservato, alla categoria delle “nuove costruzioni” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 novembre 2025, n. 9353).
7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GL SS Di NA, Presidente
AN Lo AP, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo AP | GL SS Di NA |
IL SEGRETARIO