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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4170/24 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4170 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], c.f. , entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Russo, c.f. , presso il cui studio in C.F._3
Afragola (NA), Via V. Calvanese n. 75, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate in data 04.02.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM ha apposto il visto in data 21.11.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.11.2024, e premettevano di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Afragola (NA) il 28.05.2009, dalla cui unione nasceva un figlio, (nato ER
a Maddaloni il 28.01.2011), e che, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si separavano legalmente con accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita del 10.04.2024 autorizzato con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord n. 176/2024 N.A. del
19.04.2024.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 04.02.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza del 20.02.2025 e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 04.12.2013, nel procedimento di separazione recante RG n. 2957/2013 e conclusosi con decreto di omologa del 27.02.2014, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“Che le presenti parti processuali sono addivenute alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di mantenere le condizioni di separazione AUTORIZZATE dal P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord, in data 19/04/2024. con le seguenti modifiche e/o aggiunte:
1) Il figlio minore (minorenne e non economicamente autosufficiente) in applicazione della ER
Legge 54/2006, sarà affidato in condivisione ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
2) Il minore trascorrerà con il genitore non di collocazione preferenziale, quindici giorni
pagina 2 di 4 continuativi nel corso delle ferie estive, la cui collocazione sarà concordata dai coniugi entro il 30 giugno di ogni anno;
con obbligo reciproco dei coniugi di comunicare all'altro la località di destinazione delle vacanze estive, onde consentire di essere in ogni momento raggiungibili e reperibili. Trascorrerà, inoltre, le festività natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori, in applicazione del criterio dell'alternanza; con particolare riferimento alle festività natalizie p.v., il giorno 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre;
il 31 dicembre con la madre ed il
01 gennaio con il padre. ; Il giorno di Pasqua ed il Lunedi in Albis verranno distribuiti come sopra ovvero il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il Lunedi in Albis con l'altro, seguendo per gli anni successivi e per tutte le predette festività il criterio dell'alternanza, sempre compatibilmente alla volontà del minore. Resta salva la facoltà delle parti di modificare in maniera congiunta i giorni di permanenza. Indipendentemente da chi dovrebbe avere con sé il minore, le festività della mamma e del papà verranno trascorsi con il relativo genitore così anche per i giorni in cui cadono i compleanni degli stessi.
3) Il minore potrà vedere l'altro genitore ogni qualvolta ve ne sia desiderio e ER
opportunità ed in piena autonomia;
4) il IG. , stante la collocazione preferenziale stabilita in accordo delle parti su espressa Pt_1
e manifestata volontà del minore presso l'abitazione della madre, verserà alla sig.ra ER
, mensilmente a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 500,00 Parte_2
(cinquecento/00) mensili..Tale importo sarà, come per legge, rivalutato ed adeguato agli indici
ISTAT. Il mantenimento dovuto dal padre sarà, poi, corrisposto direttamente al minore al raggiungimento della loro maggiore età.
5) Relativamente all'Assegno Unico per i figli ed eventuali successive modificazioni, la sig.ra
, rinuncia alla corresponsione dall'Inps o altro Ente , della quota parte (50%) alla Parte_2
stessa spettante, in favore del sig, ; dichiarandosi disponibile alla sottoscrizione Parte_1
di qualsiasi modulo relativo alla detta rinuncia, fintanto che il minore vivrà con la mamma ER
ed il sig. verserà il contributo al mantenimento del minore.” Pt_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e ordine pubblico, il Tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nato ad [...] il [...], e , nata ad [...] il
[...] Parte_2
pagina 3 di 4 14.02.1982, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 72 - Parte II - Serie A - Anno 2009) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in VE nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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