CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1018/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore COSTA GAETANO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1277/2021 depositato il 01/03/2021
proposto da
Ag.entrate - NE - Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2601/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/11/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000224482000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000224482000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio riassunto dall'Agenzia delle Entrate - NE (in conseguenza della interruzione disposta con ordinanza depositata in data 11.2.2025 in quanto originariamente introdotto da NE Sicilia spa, società nelle more cancellata ex lege dal Registro delle Imprese) per la riforma della sentenza n. 2601/2/2020 del 7.10.2020, depositata il 6.11.2020 - con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato la cartella di pagamento n. 298 2019 0000224482 emessa nei riguardi della Resistente_1 srl all'esito di controllo automatizzato delle dichiarazioni Ires ed Iva relative all'anno 2015, non essendo stata dimostrata, in assenza di costituzione dell'Agenzia delle Entrate, la notifica della comunicazione di irregolarità pur richiamata nella cartella impugnata - la causa veniva trattata e decisa, nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e della società appellata, all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agente della riscossione appellante si duole del fatto che il primo giudice non ha disposto, nonostante sua espressa richiesta, la citazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate quale ufficio impositore, con conseguente impossibilità di provare, quindi, la notifica della comunicazione di irregolarità richiamata nella cartella impugnata.
La doglianza non può trovare accoglimento, dovendosi convenirsi con la Suprema Corte allorquando afferma che: “In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza 30792 del 2.12.2024).
Va rilevato, però, che, costituendosi nel presente giudizio di gravame, l'Agenzia delle Entrate, pur non producendo la notificazione della comunicazione di irregolarità il cui mancato inoltro è stato posto a fondamento dell'annullamento della cartella, ha versato in atti documentazione – come era legittimata a fare stante il disposto dell'art. 58 d.lgs n. 546/1992 applicabile ratione temporis, atteso che il gravame è stato introdotto prima del 5.1.2024 e che la documentazione prodotta è necessaria ai fini del decidere – dalla quale emerge che la cartella è stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di imposte che la stessa Resistente_1 srl aveva indicato come dovute in dichiarazione. Si verte, quindi, nell'ipotesi in cui la comunicazione di irregolarità non deve affatto precedere la cartella emessa all'esito del controllo automatizzato, con l'ulteriore conseguenza che al mancato inoltro della comunicazione di irregolarità non fa seguito la non debenza delle sanzioni e degli interessi o il diritto a pagarli in misura ridotta. In tal senso, infatti, si è espressa la ormai unanime giurisprudenza di legittimità, segnatamente con gli arresti della quinta sezione, ordinanza n. 18405 del 30.6.2021, per la quale: “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997” e, ancora più recentemente, ordinanza n. 18163 del 3.7.2025, per la quale:
“L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis”.
Si impone, in conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dalla Resistente_1 srl avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 0000224482, che non si presta ad alcuna censura per quanto attiene al profilo motivazionale lamentato in devoluzione da parte appellata - al riguardo, infatti, questa Corte ritiene di non doversi discostare dal principio di diritto offerto dalla quinta sezione della Suprema Corte con sentenza n. 15564 del 27.7.2016, per il quale “La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale
o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” - e la cui notificazione, effettuata a mezzo PEC, non può ritenersi affatto inesistente in ragione del fatto che l'atto notificato non è un documento informatico bensì copia informatica di un documento cartaceo, come tale non sottoscritto digitalmente. A tale ultimo riguardo, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 35541 del 19.12.2023) e comunque non può non convenirsi sul fatto che il lamentato vizio giammai può tradursi nella dedotta inesistenza della notifica, potendo al più assurgere alla categoria patologica della nullità, sanabile per avere nella specie l'atto raggiunto lo scopo (si veda, al riguardo, cass. civ., sezione I, ordinanza n. 14063 del 21.5.2024, per la quale: “Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”).
Posto che la decisione è stata àncorata a documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate soltanto nel presente grado, le spese del doppio grado possono trovare compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 srl avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 0000224482 e compensa, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio.
Caltanissetta, 26.1.2026
Il Presidente estensore
ID SALVUCCI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore COSTA GAETANO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1277/2021 depositato il 01/03/2021
proposto da
Ag.entrate - NE - Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2601/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/11/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000224482000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000224482000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio riassunto dall'Agenzia delle Entrate - NE (in conseguenza della interruzione disposta con ordinanza depositata in data 11.2.2025 in quanto originariamente introdotto da NE Sicilia spa, società nelle more cancellata ex lege dal Registro delle Imprese) per la riforma della sentenza n. 2601/2/2020 del 7.10.2020, depositata il 6.11.2020 - con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato la cartella di pagamento n. 298 2019 0000224482 emessa nei riguardi della Resistente_1 srl all'esito di controllo automatizzato delle dichiarazioni Ires ed Iva relative all'anno 2015, non essendo stata dimostrata, in assenza di costituzione dell'Agenzia delle Entrate, la notifica della comunicazione di irregolarità pur richiamata nella cartella impugnata - la causa veniva trattata e decisa, nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e della società appellata, all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agente della riscossione appellante si duole del fatto che il primo giudice non ha disposto, nonostante sua espressa richiesta, la citazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate quale ufficio impositore, con conseguente impossibilità di provare, quindi, la notifica della comunicazione di irregolarità richiamata nella cartella impugnata.
La doglianza non può trovare accoglimento, dovendosi convenirsi con la Suprema Corte allorquando afferma che: “In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza 30792 del 2.12.2024).
Va rilevato, però, che, costituendosi nel presente giudizio di gravame, l'Agenzia delle Entrate, pur non producendo la notificazione della comunicazione di irregolarità il cui mancato inoltro è stato posto a fondamento dell'annullamento della cartella, ha versato in atti documentazione – come era legittimata a fare stante il disposto dell'art. 58 d.lgs n. 546/1992 applicabile ratione temporis, atteso che il gravame è stato introdotto prima del 5.1.2024 e che la documentazione prodotta è necessaria ai fini del decidere – dalla quale emerge che la cartella è stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di imposte che la stessa Resistente_1 srl aveva indicato come dovute in dichiarazione. Si verte, quindi, nell'ipotesi in cui la comunicazione di irregolarità non deve affatto precedere la cartella emessa all'esito del controllo automatizzato, con l'ulteriore conseguenza che al mancato inoltro della comunicazione di irregolarità non fa seguito la non debenza delle sanzioni e degli interessi o il diritto a pagarli in misura ridotta. In tal senso, infatti, si è espressa la ormai unanime giurisprudenza di legittimità, segnatamente con gli arresti della quinta sezione, ordinanza n. 18405 del 30.6.2021, per la quale: “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997” e, ancora più recentemente, ordinanza n. 18163 del 3.7.2025, per la quale:
“L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis”.
Si impone, in conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dalla Resistente_1 srl avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 0000224482, che non si presta ad alcuna censura per quanto attiene al profilo motivazionale lamentato in devoluzione da parte appellata - al riguardo, infatti, questa Corte ritiene di non doversi discostare dal principio di diritto offerto dalla quinta sezione della Suprema Corte con sentenza n. 15564 del 27.7.2016, per il quale “La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale
o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” - e la cui notificazione, effettuata a mezzo PEC, non può ritenersi affatto inesistente in ragione del fatto che l'atto notificato non è un documento informatico bensì copia informatica di un documento cartaceo, come tale non sottoscritto digitalmente. A tale ultimo riguardo, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 35541 del 19.12.2023) e comunque non può non convenirsi sul fatto che il lamentato vizio giammai può tradursi nella dedotta inesistenza della notifica, potendo al più assurgere alla categoria patologica della nullità, sanabile per avere nella specie l'atto raggiunto lo scopo (si veda, al riguardo, cass. civ., sezione I, ordinanza n. 14063 del 21.5.2024, per la quale: “Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”).
Posto che la decisione è stata àncorata a documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate soltanto nel presente grado, le spese del doppio grado possono trovare compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 srl avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 0000224482 e compensa, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio.
Caltanissetta, 26.1.2026
Il Presidente estensore
ID SALVUCCI