CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1011
CGARS
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire per perdita veduta Cono dell'Etna

    Il TAR ha ritenuto insussistente l'interesse al ricorso a causa della distanza tra le proprietà e dell'altezza dell'edificio, escludendo la lamentata perdita della veduta.

  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire per aggravamento servitù di scolo

    Il TAR ha escluso l'interesse al ricorso, ritenendo la questione tutelabile avanti al giudice ordinario.

  • Accolto
    Carenza di interesse ad agire per pregiudizio ambientale

    Il TAR ha omesso di considerare questo aspetto, che invece fonda l'interesse ad agire in forza di parametri sovranazionali.

  • Altro
    Illegittimità per violazione norme paesaggistiche e urbanistiche

    Il TAR non ha esaminato il merito a causa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

  • Altro
    Illegittimità per difetto di motivazione

    Il TAR non ha esaminato il merito a causa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

  • Altro
    Silenzio-inadempimento su atto di diffida e messa in mora

    Il TAR non ha esaminato il merito a causa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, ha esaminato un appello avverso una sentenza del TAR Catania che aveva dichiarato inammissibile un ricorso proposto da una proprietaria di un fondo agricolo e abitazione confinanti. La ricorrente originaria aveva impugnato un titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune di Giarre per la realizzazione di un fabbricato residenziale con annesso magazzino e tettoia, nonché il silenzio-inadempimento dell'amministrazione su un atto di diffida. Con motivi aggiunti, aveva gravato un provvedimento della Soprintendenza autorizzativo di una variante. Le censure vertevano sulla realizzazione di una cubatura non consentita, destinazione residenziale anziché agricola, compromissione della veduta del Cono dell'Etna, pregiudizio alla macchia mediterranea e aggravamento della servitù di scolo. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che la distanza tra le proprietà e la natura della servitù di scolo escludessero un pregiudizio concreto. Gli appellanti, che avevano donato la proprietà ai figli nelle more del giudizio, hanno contestato tale declaratoria, riproponendo i motivi di merito non esaminati dal TAR e sostenendo l'erroneità della decisione in rito. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Giarre, la Regione Siciliana e i contro-interessati, chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l'appello, dichiarando la nullità della sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di primo grado per lo scrutinio nel merito. Il Collegio ha ritenuto che il TAR, pur richiamando correttamente la giurisprudenza sulla distinzione tra legittimazione e interesse ad agire, abbia erroneamente applicato tali principi alla fattispecie. In particolare, è stato considerato che il TAR abbia trascurato il lamentato pregiudizio alla qualità panoramica, ambientale e paesaggistica, che radica l'interesse ad agire in forza di parametri sovranazionali. Inoltre, il TAR ha escluso l'interesse al ricorso per la lamentata perdita della veduta del Cono dell'Etna basandosi su una distanza di circa 60 metri e sulle dimensioni dell'edificio, ma il Collegio ha ritenuto che tale valutazione non fosse decisiva, poiché la diminuzione di visuale o panorama, anche se non quantificata economicamente, può integrare il pregiudizio idoneo a configurare l'interesse a ricorrere, specialmente in considerazione della visibilità del vertice dell'Etna e dell'impatto sulla sua base. Le difese dei contro-interessati e del Comune sono state ritenute generiche o basate su giurisprudenza superata. La questione relativa all'aggravamento della servitù di scolo è stata rimessa al giudizio di merito. In applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo, la causa è stata rimessa al primo grado per la decisione nel merito, con compensazione delle spese del doppio grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1011
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 1011
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo