Art. 97.
(Associazioni di assistenza ai feriti e malati nemici).
Nel caso di inapplicabilita' delle convenzioni internazionali, la protezione indicata negli articoli 93 a 96 puo' essere estesa, con decreto Reale, anche agli edifici, al materiale, ai mezzi di trasporto, alle navi ospedaliere e agli aeromobili sanitari, al personale sanitario delle associazioni, che si propongono di svolgere opera di assistenza sanitaria a favore del belligerante nemico, purche' il loro impiego sia stato preventivamente notificato al Governo del Re.
(Associazioni di assistenza ai feriti e malati nemici).
Nel caso di inapplicabilita' delle convenzioni internazionali, la protezione indicata negli articoli 93 a 96 puo' essere estesa, con decreto Reale, anche agli edifici, al materiale, ai mezzi di trasporto, alle navi ospedaliere e agli aeromobili sanitari, al personale sanitario delle associazioni, che si propongono di svolgere opera di assistenza sanitaria a favore del belligerante nemico, purche' il loro impiego sia stato preventivamente notificato al Governo del Re.