Art. 1.
Le disposizioni di cui alle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, art. 1 ; 9 novembre 1949, n. 939, art. 1 - lett. e);
1 ottobre 1951, n. 1133, articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono estese ai danni prodotti in provincia di Foggia, dai terremoti verificatisi nel febbraio e marzo 1955.
Le disposizioni di cui alle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, art. 1 ; 9 novembre 1949, n. 939, art. 1 - lett. e);
1 ottobre 1951, n. 1133, articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono estese ai danni prodotti in provincia di Foggia, dai terremoti verificatisi nel febbraio e marzo 1955.