Art. 16.
Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' cosi' modificato:
"Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti".
Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' cosi' modificato:
"Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti".