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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/12/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa ES Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1560/2024 R.G., avente ad oggetto “divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
RE presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Foligno via N. Sauro n.
4/b, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “ dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, Parte_1 sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
2- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e nel Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 Comune di Nardo' il giorno 21.06.1984 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 84
Parte 2 Serie A Anno 1984, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con vittoria di spese e competenze professionali”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato in data 12.07.2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con celebrato a Nardò il 21.06.1984 trascritto nei registri di stato civile del Comune di CP_1
Nardò al n. 84 parte 2 Serie A dell'anno 1984 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione erano nate le figlie in data 6.03.1985 e ES in data Per_1
18.11.1990 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nessuno si è costituito in giudizio per che è stata dichiarata contumace in data CP_1
26.11.2024.
Interveniva in giudizio il Pubblico Ministero.
Con sentenza parziale n. 993/2024 pubblicata il 3.12.2024 il Tribunale di Ravenna pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza dell'11.12.2024 comparivano entrambe le parti che davano atto di non essersi riconciliate e insistevano per la pronuncia di divorzio.
La causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di (ri)conciliazione stante la contumacia della resistente ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione, che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalla ricorrente e dalla resistente comparsa personalmente in udienza.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all 'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza pubblicata il 3.12.24 e ad oggi passata in giudicato, il Tribunale di Ravenna pronunciò la separazione giudiziale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Giudice Delegato nella cumulata procedura di separazione personale. pagina 2 di 3 Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'oggetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1560/2024 R.G., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 celebrato a Nardò il 21.06.1984 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nardò al n. 84, P. II, serie A anno 1984;
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nardò, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 12 dicembre 20225.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa ES Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa ES Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1560/2024 R.G., avente ad oggetto “divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
RE presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Foligno via N. Sauro n.
4/b, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “ dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, Parte_1 sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
2- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e nel Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 Comune di Nardo' il giorno 21.06.1984 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 84
Parte 2 Serie A Anno 1984, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con vittoria di spese e competenze professionali”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato in data 12.07.2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con celebrato a Nardò il 21.06.1984 trascritto nei registri di stato civile del Comune di CP_1
Nardò al n. 84 parte 2 Serie A dell'anno 1984 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione erano nate le figlie in data 6.03.1985 e ES in data Per_1
18.11.1990 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nessuno si è costituito in giudizio per che è stata dichiarata contumace in data CP_1
26.11.2024.
Interveniva in giudizio il Pubblico Ministero.
Con sentenza parziale n. 993/2024 pubblicata il 3.12.2024 il Tribunale di Ravenna pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza dell'11.12.2024 comparivano entrambe le parti che davano atto di non essersi riconciliate e insistevano per la pronuncia di divorzio.
La causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di (ri)conciliazione stante la contumacia della resistente ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione, che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalla ricorrente e dalla resistente comparsa personalmente in udienza.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all 'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza pubblicata il 3.12.24 e ad oggi passata in giudicato, il Tribunale di Ravenna pronunciò la separazione giudiziale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Giudice Delegato nella cumulata procedura di separazione personale. pagina 2 di 3 Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'oggetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1560/2024 R.G., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 celebrato a Nardò il 21.06.1984 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nardò al n. 84, P. II, serie A anno 1984;
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nardò, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 12 dicembre 20225.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa ES Vicini dott. Giovanni Trerè
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