Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Dell’Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale del 4° Settore - Urbanistica ed Igiene Urbana - n. -OMISSIS-, prot n. -OMISSIS-, notificata in data 18/02/2025, con contestuale atto prot. n. -OMISSIS- del 31/01/2025, notificato in data 18/02/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vito dei Normanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026 il dott. NO LL IT e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di San Vito dei Normanni, notificata il 18/02/2025, con la quale è stata ingiunta al ricorrente la demolizione di opere e il ripristino dello stato dei luoghi per rilevati abusi edilizi in Contrada -OMISSIS-, quale proprietario dell’immobile identificato catastalmente alla p.lla -OMISSIS-; è inoltre impugnata la contestuale comunicazione di avvio del procedimento finalizzata alla rimozione di rifiuti e al ripristino ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
1.1. La parte ha affidato il mezzo di gravame ai seguenti motivi di censura: “ Violazione e falsa applicazione della normativa in materia edilizia e urbanistica. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 cost. Violazione del principio del legittimo affidamento. Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione per illogicità ed indeterminatezza”.
1.2. Ha chiesto, pertanto, al Tribunale adìto l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensiva, motivata dal pericolo di danno grave derivante dalla demolizione e dalla sorte degli animali ricoverati nell’area de qua , e nel merito l’annullamento degli atti impugnati o, in subordine, che sia ordinato al Comune di trasferire i cani in una struttura idonea, con vittoria di spese e competenze legali.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni, instando per il rigetto del ricorso.
2.1. Con ordinanza n. 248/2025 del 12.6.2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso, sulla base della ritenuta sussistenza del requisito del periculum in mora.
2.2. All’udienza pubblica del 9 marzo 2026 la causa è stata infine riservata in decisione.
3. Con unico ed articolato ordine di censure, il ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione della normativa edilizia in subiecta materia , sostenendo che le opere in contestazione — costituite principalmente da una rete metallica su paletti in ferro, con altezza pari a 2 ml. e senza muretto di sostegno — non necessiti di permesso di costruire, configurandosi come mera estrinsecazione dello ius excludendi alios priva di impatto volumetrico o ambientale significativo.
3.1. Nella prospettazione attorea, l’illegittimità dell’ordinanza si desumerebbe, altresì, dal fatto che la misura restrittiva del sequestro
preventivo, operato in via d’urgenza il 30.5.2018 dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” sugli stessi immobili oggetto di causa e inizialmente convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, è stato poco dopo caducato dal dissequestro, disposto in data 29.6.2018 dal Tribunale del Riesame di Brindisi, in accoglimento del ricorso presentato avverso la misura cautelare.
3.2. La parte deduce, inoltre, come l’attività di ricovero dei cani sia nata per sopperire all’inerzia del Comune di San Vito dei Normanni nella gestione del randagismo e rimarca, in particolare, di aver accolto gli animali a proprie spese, provvedendo a microchippatura, vaccinazioni e cure veterinarie, nonostante i ripetuti inviti all’ente comunale di farsi carico di tali incombenti.
4. Le doglianze, così compendiate, non sono positivamente apprezzabili.
4.1. Preliminarmente, appare opportuno chiarire che l’intervento censurato col provvedimento impugnato è consistito nella realizzazione delle seguenti opere in assenza di regolare titolo edilizio:
- “ recinzione in rete elettrosaldata montata su cordoli di cemento”;
- “numero imprecis [at] o di cucce per il ricovero dei cani delle dimensioni di circa 1,00 m x 0,60 m”, realizzate in conci di tufo “ alcune coperte con lamiera, altre con travetti e gettata di cemento ” (v. verbale di sopralluogo dell’11.11.2024) ;
- all’interno del terreno de quo è stata inoltre rilevata la presenza di “ materiale di risulta”.
4.2. Orbene, dalla descrizione delle opere, contenuta nella relazione di sopralluogo e nell’ordinanza di demolizione, nonché dalla documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica di sopralluogo dell’11.11.2024, emerge nitidamente che le opere de quibus – sia per modalità costruttive che per caratteristiche tipologiche e funzionali ( id est, presenza di cordoli in cemento infissi al terreno unitamente ai pali della recinzione, struttura in conci di tufo e copertura stabile delle cucce) – sono idonee a modificare, nel loro complesso, l’assetto territoriale e la consistenza plano-volumetrica dell’area, per cui sono da ricondurre agli interventi definiti dall’art. 3, comma 1, lettera e ) del D. Lgs. n. 380/2001 e, quindi, avendo un’autonoma utilità, sono soggette al rilascio del permesso di costruire.
4.3. In tal senso, si è condivisibilmente affermato che “la valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento finalizzata all’elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato Sez. VII, 20/04/2023, sentenza n. 4029; e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. VI, 30/06/2021, sentenza n. 4919, Cons. Stato Sez. VI, 30/06/2020, sentenza n. 4170, Cons. Stato Sez. VI, 12/03/2020, sentenza n. 1783; T.a.r. Lecce – sezione prima – sentenza n. 344 del 07.03.2025).
5. Sotto altro profilo, le dedotte finalità sociali dell’intervento e le esigenze di benessere animale non possono evidentemente essere addotte a giustificazione della violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, dovendosi peraltro evidenziare che l’asserita inadempienza del Comune rispetto agli obblighi di gestione del randagismo non è in ogni caso idonea a legittimare la realizzazione di strutture abusive.
6. Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del Comune di San Vito dei Normanni nella somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR NC, Presidente
NO LL IT, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LL IT | OR NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.