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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.499 R.G.A. 2023, promossa in sede di rinvio dalla
Cassazione
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Diego Alletto. Parte_1
ricorrente in riassunzione (già appellante)
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] di Palermo. resistente in riassunzione (già appellato)
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 13 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
In Fatto e In Diritto
Considerato che:
- aveva proposto appello avverso la sentenza n.1428/2014 Parte_1 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento, che aveva rigettato la sua domanda diretta al computo dell'anzianità professionale edile (APE), prevista dall'art.29 del CCNL imprese edili, nella posizione economica maturata presso l'Ente Sviluppo Agricolo (ESA), in luogo della retribuzione individuale di anzianità (RIA), dal febbraio 2008 al gennaio 2013;
- la decisione era stata confermata da questa Corte con sentenza n.1070/2016 pubblicata il 22.12.2016, poi cassata dalla Suprema Corte, con ordinanza n.9874/2023, pubblicata il 13.04.2023, la quale, in accoglimento del ricorso proposto da Pt_1
1 ha rimesso la controversia innanzi a questa Corte di Appello, in diversa Pt_1 composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, affinché decida la causa applicando i seguenti principi di diritto: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un'amministrazione ad altra ex art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001, devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento”; “Il lavoratore dell'Ente sviluppo agricolo siciliano che, ai sensi dell'art. 7 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2005, sia trasferito alle dipendenze dell' Controparte_2
, mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento
[...] economico precedente;
tale trattamento economico va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione la corresponsione dei quali sia certa nell'an e nel quantum e, quindi, anche del trattamento di Anzianità professionale edile, c.d. APE, previsto dall'art.
29 CCNL per le imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 e legittimamente dovuto allo stesso lavoratore fino al momento del suo passaggio alla P.A. di destinazione, fatto salvo
l'effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa”;
- con ricorso depositato il 29 maggio 2023, infine, ha riassunto il Parte_1 giudizio, domandando, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive come quantificate in ricorso;
- l'Assessorato regionale ha resistito con memoria del 16.10.2024, ribadendo le difese svolte nel precedente giudizio di appello ed insistendo per il rigetto delle avverse pretese;
- disposta CTU contabile, depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 13 marzo 2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
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Va premesso che, nell'analisi delle domande formulate, questa Corte, quale giudice di rinvio, ai sensi dell'art.384 c.2 c.p.c., è certamente vincolata ad un criterio di stretta devoluzione nel quale è chiamata ad applicare nel riesame del merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e a non esorbitare dal solco delle questioni di fatto e di diritto che ne costituiscono l'indefettibile antecedente logico-giuridico; si parla, infatti, di giudizio chiuso per definire una tipologia di accertamento nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 comma 2° c.p.c.) cosicché è preclusa ad esse ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie
2 da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno ( Cass. n. 5137 del 21/02/2019).
Trasfusi i concetti che precedono nell'odierna fattispecie processuale, limitato il thema decidendum nei sensi indicati dalla Suprema Corte, ritiene questo collegio che, in applicazione dei principi di diritto e delle considerazioni in fatto, espresse dalla
Suprema Corte, vada riformata la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale G.L. di Agrigento non aveva accolto la domanda del Pt_1
Invero, quest'ultimo, come emerge dalla documentazione in atti e dalle reciproche difese, transitato, a decorrere dal febbraio 2008, dalle dipendenze dell'Ente Sviluppo
Agricolo (ESA) a quelle dell' in base CP_2 Controparte_3 al disposto dell'art.7 L.r. n.19/2005, non aveva più percepito il trattamento di anzianità in godimento, perché sostituito dall - sul presupposto che l'APE configurasse una CP_3 voce accessoria disponibile del precedente trattamento economico - con la corrispondente voce contrattuale del nuovo CCNL applicato (la c.d. RIA).
La Corte di Cassazione - affermato il principio per il quale il dipendente transitato presso diversa amministrazione, mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente - ha ritenuto l'Anzianità Professionale Edile (c.d.
APE) elemento fisso della retribuzione (perché certo nell'an e nel quantum della sua corresponsione) e legittimamente dovuto allo stesso lavoratore fino al momento del suo passaggio alla P.A. di destinazione, fatto salvo l'effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa.
In conformità al dettato della Cassazione questa Corte, con ordinanza del 17.10.2024, ha conferito al nominato CTU il quesito di calcolare “le differenze retributive spettanti a a decorrere dal mese di febbraio 2008 sino al 31 marzo 2011, tenuto Parte_1 conto - da un lato della retribuzione dallo stesso percepita e dell'APE allo stesso spettante al momento del passaggio all , come risultante dalle buste paga dell'epoca e - CP_3 dall'altro - computando il progressivo riassorbimento di tale ultima voce retributiva, quale assegno ad personam, con gli aumenti retributivi dipendenti dalla dina-miche contrattuali proprie dei CCRL tempo per tempo applicabili al rapporto di lavoro dispiegatosi presso l' e con quelli legati all'anzianità di servizio secondo tali contratti”. CP_3
All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio
(Cass. ord. n.11917/2021; Cass. ord. 4352/2019; Cass. sent. n.10222/2009) e le cui conclusioni si condividono integralmente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il CTU incaricato ha quantificato in euro 731,93 la somma dovuta al per le causali di cui in ricorso. Pt_1
3 Correttamente l'ausiliario tecnico ha calcolato le differenze retributive fino al
30.11.2010 (ultimo giorno di servizio del poi collocato in quiescenza, come dallo Pt_1 stesso riferito nell'originario ricorso in appello) e non fino al 31.03.2011 come erroneamente indicato nell'ordinanza del 17.10.2024.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha insistito nelle osservazioni critiche alla perizia, già inviate all'ausiliario tecnico e al quale questi, a suo dire, non avrebbe esaustivamente risposto.
Si duole in particolare il difensore della valutazione operata dal CTU in tema di qualificazione dell'indennità di vacanza contrattuale quale “voce retributiva”, benché la stessa non configuri “il corrispettivo di una prestazione lavorativa, essendo il frutto di un accordo sindacale legato al ritardo nel rinnovo del CCRL”.
Ritiene, invece, questa Corte che il CTU abbia apprezzabilmente operato, in quanto, per la Cassazione (sent. n.8803/2014; sent. n.14595/2014)
“L'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'Accordo intercategoriale sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dall'art. 1 del c.c.n.l. Comparto per il quadriennio CP_4
1998-2001, costituisce un elemento provvisorio della retribuzione, con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more dello svolgimento delle trattative per i rinnovi contrattuali”.
Configurando, dunque, l'indennità in parola, un'anticipazione, in attesa del rinnovo contrattuale, dei futuri adeguamenti retributivi, dai quali è destinato ad essere inglobato, è legittima la sua utilizzabilità ai fini dell'applicazione del meccanismo di riassorbimento dell'APE.
Per quanto suesposto, in riforma della sentenza impugnata, l
[...]
, deve essere condannato al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di euro 731,93 oltre interessi legali decorrenti Parte_1 dal 16 febbraio 2009 (ricezione del primo atto di messa in mora) al soddisfo.
Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell resistente. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio, nel contraddittorio del- le parti, in riforma della sentenza n.1428/2014, emessa dal Tribunale di Agrigento G.L. il
19 novembre 2014, condanna l'Assessorato appellato al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 731,93 oltre interessi legali decorrenti dal 16 febbraio 2009
[...] al soddisfo.
Condanna l al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di primo grado, del giudizio di Parte_1 legittimità, del presente grado e del giudizio definito da questa Corte con sentenza n.1070/2016, liquidate rispettivamente in euro 630,00, in euro 678,00, in euro 673,00, in
4 euro 640,00 oltre, per ciascun grado, spese generali. i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Pone in via definitiva a carico dell Controparte_1
, le spese per la Ctu espletata nel presente grado.
[...]
Così deciso in Palermo il 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria
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