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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14106/2020 RG.;
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta dell'11.06.2025
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 11.06.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 14106/2020 RGAC pendente
TRA
Il dott. ( CF ) con l'Avvocato Massimiliano Raneli Parte_1 C.F._1
Attore-Opponente
CONTRO
( CF con l'Avvocato Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Camilleri
Convenuta-Opposta 1 CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza dell'11.06.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4145/2020 (RG 7699/2020) il dott.
conveniva in giudizio la società . Pt_1 Controparte_1
L'opponente esponeva che, con il decreto opposto, gli veniva intimato di pagare la somma di €
5.498,54 oltre interessi al saldo legale, nonché le spese della procedura di ingiunzione: la domanda avanzata nel procedimento monitorio traeva origine della fattura nr. 082495235010202° del
22.11.2018, recante il calcolo relativo a consumi irregolari conseguenti alla manomissione del contatore (manomissione contestata dall'attore).
Nell'atto di citazione si contestava il verbale di verifica effettuato sul contatore l'11.06.2018 alle ore
15,15 presso i laboratori di Enel Distribuzione Spa siti in Palermo Via Piano dell'Ucciardone nr. 2.
In particolare, l'opponente rilevava l'incertezza della riferibilità del contatore all'utenza dello stesso attore nonché l'erronea determinazione dei consumi, visto che la fattura è stata emessa ricalcolando i consumi degli ultimi 5 anni sulla base di una percentuale di errore che seconda dei casi la stessa società individua nel range 30% al 70%.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale “Disattesa ogni contraria domanda, istanza e difesa, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite.”
L'opposta si costituiva regolarmente rilevando l'esistenza e la fondatezza della pretesa creditoria del vista le corrette operazioni di verifica sul contatore e la valida CP_1 Controparte_1 ricostruzione dei consumi riferiti all'opponente.
Quindi, l'opposta concludeva chiedendo Nel merito in via principale: per le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in comparsa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto ingiuntivo n.
4145/2020 del 27.08.2020 emesso dal Tribunale di Palermo, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) dichiarare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, in quanto l'avversata opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648, primo comma, del cod. proc. civ.; 3) in via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onora ridi causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. n.
2 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
Con provvedimento del 18.06.2021 concessi termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, la causa veniva rinviata all'11.10.2021.
Successivamente si disponeva rinvio all'udienza del 21.03.2022 per l'escussione del testimone di parte opposta.
Il processo veniva dunque rinviato al 21.09.2022 e successivamente al 29.03.2023 per precisazione delle conclusioni e quindi al 21.06.2023.
All'udienza del 21.06.2023 la causa veniva rinviata al 05.02.2024 per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con ordinanza del 12.01.2024 il processo era rinviato al 05.02.25.
Cont La causa era quindi assegnata allo scrivente il quale, con provvedimento del 05.10.2024 anticipava l'udienza del 06.11.2024 per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 06.11.2024, si disponeva la nomina del CTU Ing. Persona_1 onde rispondere ai seguenti quesiti:
1) Se il contatore funzioni o meno correttamente;
2) Se il contatore, in caso di mal funzionamento, sia stato volutamente manomesso onde sottostimare il consumo.
3) In caso di manomissione, il consulente determini la differenza tra energia misurata dal contatore e quella effettivamente prelevata attraverso di esso.
4) Conseguentemente il consulente determini l'entità del corrispettivo maturato secondo il presumibile consumo nel periodo compreso tra il 12.06.2013 ed il 14.02.2018.
E si fissava udienza al 25.11.2024 per il giuramento del consulente.
Con successivo provvedimento del 28.11.2024 si fissava udienza al 28.04.2025 per esame CTU.
In data 07.04.2025 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con provvedimento del 28.04.2025 si fissava udienza all'11.06.2025 per discussione e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta per le ragioni che seguono.
3 Orbene, la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto reca il nr.
082495235010202A del 22.11.2018 dell'importo di euro 5.498,54.
Secondo la comparsa di costituzione dell'opposta l'importo della fattura de qua è stato determinato considerando la manomissione del contatore.
Infatti, si legge a pagina 5 della comparsa di costituzione “ Gli esiti del predetto accertamento ( sul contatore) sono confermati dalla nota prot. ED-29-06-2018-F000646 del 29.06.2018, trasmessa da E-Distribuzione Spa
e ed indirizzata, altresì, per conoscenza al sig. quale formale Controparte_1 Parte_2 intestatario del contratto ( nella cui titolarità, come si è visto, era già subentrato il sig. odierno Parte_1 opponente) con la quale il Distributore ha formalmente reso noto che, nel corso dell'accertamento tecnico del
11.06.2018, era stata rilevata la manomissione del contatore elettronico e che la ricostruzione delle misure, da addebitarsi all'intestatario del contratto ( e, conseguentemente all'odierno opponente) che, secondo gli accertamenti eseguiti dalla stessa E-Distribuzione spa, era riferibile al periodo dal 12.06.2013 al 14.02.2018, è stata effettuata sulla base del “ coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione”.
Dunque, appare prodromica all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria la valutazione sul funzionamento del contatore così come effettuata dal nominato CTU Ing.
Persona_1
Il CTU nel rispondere al quesito “Se il contatore funzioni o meno correttamente” scrive “ Quanto sopra consente di rilevare il corretto funzionamento del dispositivo stesso. Vale la pena osservare che effettivamente erano rilevabile i tenoni posteriori manomessi o comunque non integri e capaci di accedere ai circuiti interni al CE. Dopo le prove il dispositivo è stato infatti facilmente aperto ma al suo interno non è stata rilevata l'evidentza di ulteriori componenti estranei”.
E rispondendo al quesito “ In caso di manomissione, il consulente determini la differenza tra energia misurata dal contatore e quella effettivamente prelevata attraverso di esso” il CTU scrive “ Pur essendo stati riscontrati i tenoni del misuratore alterati, in atti non sono riportate ulteriori evidenze relative a come il circuito di misura abbia potuto generare una sottostima dei consumi”.
Dunque, si deve condividere la ricostruzione effettuata dal consulente del Giudice che ha, con adeguata motivazione, determinato che il contatore, benché avesse subito un'alterazione dei tenoni, registrasse correttamente i consumi.
Ne consegue che la difesa dell'opposta che espressamente indicava, a pagina 7 della comparsa,
“Invero, sebbene il misuratore in questione, limitatamente al momento della verifica, registrasse errori nella misura
4 con valori entro la norma, i verbalizzanti hanno indubbiamente accertato che lo stesso era stato dolosamente manomesso, poiché entrambi i suoi circuiti interni di misura ( amperometrico e voltmetrico) presentavano delle evidenti manipolazioni nelle saldature, che consentivano “ di prelevare energia e potenza con valori sottomisurati”, deve essere respinta poiché il misuratore, come indicato dal CTU, non ha mai registrato una sottomisurazione rispetto ai valori consumati.
Tale circostanza di fatto, evidentemente, implica l'accoglimento dell'opposizione considerato che la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio è stata, sempre secondo la Difesa dell'opposta, emessa a seguito della ricostruzione “ dei consumi addebitabili al sig. quale erede del Parte_1 precedente intestatario e subentrante nel contratto di fornitura, notando un irregolare andamento dei consumi dovuto, appunto, alla manomissione accertata nel corso della verifica in laboratorio di cui si è detto”.
L'accoglimento dell'opposizione, implica, dunque la revoca del decreto ingiuntivo recante nr.
4145/2020 (RGAC 7699/2020) Tribunale di Palermo.
Per quanto attiene, infine, alle spese dell'attuale processo, esse seguono la soccombenza e sono da liquidarsi secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione “tra 5.201 e 26.000”
(tenuto conto del valore del petitum) e poste a carico della convenuta e determinate in euro 5077,00 ossia Euro 919 per la fase studio, Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 ed Euro 1701 per la fase decisionale, oltre C.U. IVA, cpa e rimborso spese generali.
Le spese delle CTU devono essere poste a carico dell'attore e della società convenuta in eguale misura.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
ACCOGLIE l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo nr. 4145/2020 (RGAC 7699/2020)
Tribunale di Palermo.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, in Controparte_1 favore del sig. liquidandole nella somma di euro 5077,00 oltre IVA, cpa e Parte_1 rimborso spese generali.
PONE le spese di CTU in via definitiva solidalmente a carico delle parti costituite.
Palermo lì 11.06.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
5 6
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14106/2020 RG.;
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta dell'11.06.2025
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 11.06.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 14106/2020 RGAC pendente
TRA
Il dott. ( CF ) con l'Avvocato Massimiliano Raneli Parte_1 C.F._1
Attore-Opponente
CONTRO
( CF con l'Avvocato Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Camilleri
Convenuta-Opposta 1 CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza dell'11.06.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4145/2020 (RG 7699/2020) il dott.
conveniva in giudizio la società . Pt_1 Controparte_1
L'opponente esponeva che, con il decreto opposto, gli veniva intimato di pagare la somma di €
5.498,54 oltre interessi al saldo legale, nonché le spese della procedura di ingiunzione: la domanda avanzata nel procedimento monitorio traeva origine della fattura nr. 082495235010202° del
22.11.2018, recante il calcolo relativo a consumi irregolari conseguenti alla manomissione del contatore (manomissione contestata dall'attore).
Nell'atto di citazione si contestava il verbale di verifica effettuato sul contatore l'11.06.2018 alle ore
15,15 presso i laboratori di Enel Distribuzione Spa siti in Palermo Via Piano dell'Ucciardone nr. 2.
In particolare, l'opponente rilevava l'incertezza della riferibilità del contatore all'utenza dello stesso attore nonché l'erronea determinazione dei consumi, visto che la fattura è stata emessa ricalcolando i consumi degli ultimi 5 anni sulla base di una percentuale di errore che seconda dei casi la stessa società individua nel range 30% al 70%.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale “Disattesa ogni contraria domanda, istanza e difesa, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite.”
L'opposta si costituiva regolarmente rilevando l'esistenza e la fondatezza della pretesa creditoria del vista le corrette operazioni di verifica sul contatore e la valida CP_1 Controparte_1 ricostruzione dei consumi riferiti all'opponente.
Quindi, l'opposta concludeva chiedendo Nel merito in via principale: per le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in comparsa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto ingiuntivo n.
4145/2020 del 27.08.2020 emesso dal Tribunale di Palermo, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) dichiarare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, in quanto l'avversata opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648, primo comma, del cod. proc. civ.; 3) in via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onora ridi causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. n.
2 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
Con provvedimento del 18.06.2021 concessi termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, la causa veniva rinviata all'11.10.2021.
Successivamente si disponeva rinvio all'udienza del 21.03.2022 per l'escussione del testimone di parte opposta.
Il processo veniva dunque rinviato al 21.09.2022 e successivamente al 29.03.2023 per precisazione delle conclusioni e quindi al 21.06.2023.
All'udienza del 21.06.2023 la causa veniva rinviata al 05.02.2024 per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con ordinanza del 12.01.2024 il processo era rinviato al 05.02.25.
Cont La causa era quindi assegnata allo scrivente il quale, con provvedimento del 05.10.2024 anticipava l'udienza del 06.11.2024 per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 06.11.2024, si disponeva la nomina del CTU Ing. Persona_1 onde rispondere ai seguenti quesiti:
1) Se il contatore funzioni o meno correttamente;
2) Se il contatore, in caso di mal funzionamento, sia stato volutamente manomesso onde sottostimare il consumo.
3) In caso di manomissione, il consulente determini la differenza tra energia misurata dal contatore e quella effettivamente prelevata attraverso di esso.
4) Conseguentemente il consulente determini l'entità del corrispettivo maturato secondo il presumibile consumo nel periodo compreso tra il 12.06.2013 ed il 14.02.2018.
E si fissava udienza al 25.11.2024 per il giuramento del consulente.
Con successivo provvedimento del 28.11.2024 si fissava udienza al 28.04.2025 per esame CTU.
In data 07.04.2025 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con provvedimento del 28.04.2025 si fissava udienza all'11.06.2025 per discussione e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta per le ragioni che seguono.
3 Orbene, la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto reca il nr.
082495235010202A del 22.11.2018 dell'importo di euro 5.498,54.
Secondo la comparsa di costituzione dell'opposta l'importo della fattura de qua è stato determinato considerando la manomissione del contatore.
Infatti, si legge a pagina 5 della comparsa di costituzione “ Gli esiti del predetto accertamento ( sul contatore) sono confermati dalla nota prot. ED-29-06-2018-F000646 del 29.06.2018, trasmessa da E-Distribuzione Spa
e ed indirizzata, altresì, per conoscenza al sig. quale formale Controparte_1 Parte_2 intestatario del contratto ( nella cui titolarità, come si è visto, era già subentrato il sig. odierno Parte_1 opponente) con la quale il Distributore ha formalmente reso noto che, nel corso dell'accertamento tecnico del
11.06.2018, era stata rilevata la manomissione del contatore elettronico e che la ricostruzione delle misure, da addebitarsi all'intestatario del contratto ( e, conseguentemente all'odierno opponente) che, secondo gli accertamenti eseguiti dalla stessa E-Distribuzione spa, era riferibile al periodo dal 12.06.2013 al 14.02.2018, è stata effettuata sulla base del “ coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione”.
Dunque, appare prodromica all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria la valutazione sul funzionamento del contatore così come effettuata dal nominato CTU Ing.
Persona_1
Il CTU nel rispondere al quesito “Se il contatore funzioni o meno correttamente” scrive “ Quanto sopra consente di rilevare il corretto funzionamento del dispositivo stesso. Vale la pena osservare che effettivamente erano rilevabile i tenoni posteriori manomessi o comunque non integri e capaci di accedere ai circuiti interni al CE. Dopo le prove il dispositivo è stato infatti facilmente aperto ma al suo interno non è stata rilevata l'evidentza di ulteriori componenti estranei”.
E rispondendo al quesito “ In caso di manomissione, il consulente determini la differenza tra energia misurata dal contatore e quella effettivamente prelevata attraverso di esso” il CTU scrive “ Pur essendo stati riscontrati i tenoni del misuratore alterati, in atti non sono riportate ulteriori evidenze relative a come il circuito di misura abbia potuto generare una sottostima dei consumi”.
Dunque, si deve condividere la ricostruzione effettuata dal consulente del Giudice che ha, con adeguata motivazione, determinato che il contatore, benché avesse subito un'alterazione dei tenoni, registrasse correttamente i consumi.
Ne consegue che la difesa dell'opposta che espressamente indicava, a pagina 7 della comparsa,
“Invero, sebbene il misuratore in questione, limitatamente al momento della verifica, registrasse errori nella misura
4 con valori entro la norma, i verbalizzanti hanno indubbiamente accertato che lo stesso era stato dolosamente manomesso, poiché entrambi i suoi circuiti interni di misura ( amperometrico e voltmetrico) presentavano delle evidenti manipolazioni nelle saldature, che consentivano “ di prelevare energia e potenza con valori sottomisurati”, deve essere respinta poiché il misuratore, come indicato dal CTU, non ha mai registrato una sottomisurazione rispetto ai valori consumati.
Tale circostanza di fatto, evidentemente, implica l'accoglimento dell'opposizione considerato che la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio è stata, sempre secondo la Difesa dell'opposta, emessa a seguito della ricostruzione “ dei consumi addebitabili al sig. quale erede del Parte_1 precedente intestatario e subentrante nel contratto di fornitura, notando un irregolare andamento dei consumi dovuto, appunto, alla manomissione accertata nel corso della verifica in laboratorio di cui si è detto”.
L'accoglimento dell'opposizione, implica, dunque la revoca del decreto ingiuntivo recante nr.
4145/2020 (RGAC 7699/2020) Tribunale di Palermo.
Per quanto attiene, infine, alle spese dell'attuale processo, esse seguono la soccombenza e sono da liquidarsi secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione “tra 5.201 e 26.000”
(tenuto conto del valore del petitum) e poste a carico della convenuta e determinate in euro 5077,00 ossia Euro 919 per la fase studio, Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 ed Euro 1701 per la fase decisionale, oltre C.U. IVA, cpa e rimborso spese generali.
Le spese delle CTU devono essere poste a carico dell'attore e della società convenuta in eguale misura.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
ACCOGLIE l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo nr. 4145/2020 (RGAC 7699/2020)
Tribunale di Palermo.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, in Controparte_1 favore del sig. liquidandole nella somma di euro 5077,00 oltre IVA, cpa e Parte_1 rimborso spese generali.
PONE le spese di CTU in via definitiva solidalmente a carico delle parti costituite.
Palermo lì 11.06.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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