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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 5413/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.03.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5413/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. CRISPO GERARDO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO FAUSTA ); C.F._3
- avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); CP_2 C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 11.11.2024, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
07120249052323013000, notificata in data 22.10.2024, nella parte relativa
CP_ al mancato pagamento dell'avviso di addebito per contributi di cui al n.
37120220024680616000, con il quale l'istituto aveva richiesto il pagamento della contribuzione IVS per il biennio 2020/21 (per l'importo di € 3.510,19).
Eccepiva che il credito si fosse orami estinto per avvenuto decorso del termine di prescrizione. Nel merito, deduceva di essere un ragioniere, regolarmente iscritto presso la CNPR dall'01.02.1998, come da attestazione che depositava e contestava l'illegittimità della pretesa CP_ avanzata dall .
Instauratosi il contraddittorio, l resistente si costituiva in CP_3 giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.02.2025, concludendo come in atti, rimarcando la regolarità della notifica dell'atto presupposto e la conseguente inattaccabilità dello stesso in punto di merito, stante la mancata impugnazione nel termine ex art. 24 d.lgs. 46/99. Con separata memoria depositata in data 12.02.2025 si costituiva in giudizio l'agente per la riscossione, concludendo come in atti per la propria carenza di legittimazione passiva.
L'ordine logico delle questioni da affrontare impone di scrutinare preliminarmente, seppure brevemente, l'eccezione di prescrizione, la quale, nel caso che qui occupa, è pacificamente quinquennale ex l. 335/95.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del
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credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_3
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
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(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Tornando al caso di specie, pur in assenza di una specifica CP_ contestazione, l ha comunque dimostrato di aver correttamente notificato l'atto presupposto mediante invio sulla casella Pec ricorrente in data 13.01.2023 (cfr. doc. in atti); detta notifica ha poi correttamente e tempestivamente interrotto il decorso del termine prescrizionale atteso che la pretesa veicolata dall'avviso in contestazione era relativa alle annualità contributive 2020 e 2021. Ciò comporta, quindi, la attualità della pretesa e il rigetto dell'eccezione di prescrizione avanzata in ricorso.
Accertata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, la pretesa contributiva ivi veicolata è divenuta ormai cristallizzata nel merito in assenza di tempestiva opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99, con la conseguenza giuridica che ogni questione di natura sostanziale è divenuta preclusa e la prescrizione può iniziare a decorrere solo da tali date.
Invero, come è noto, il termine prescritto dal quinto comma dell'articolo summentovato per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente
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previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore (cfr. Cass. 4506/07, ove la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva erroneamente affermato che il termine avesse soltanto una funzione regolatrice dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni;
nello stesso senso, Cass. n.
17979/08; Cass. 18145/12).
Inoltre, l'avviso di addebito (costituente titolo esecutivo) è stato introdotto dall'art. 30 del d.l. 78/10 (conv. nella l. 122/10), il cui comma 14 espressamente prevede che “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle CP_ somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso , costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad CP_3 adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”; ne deriva, quindi, l'estensione anche all'avviso di addebito del termine decadenziale di 40 gg. di cui all'art. 24 comma V del d.lgs. 46/99 riferito alla cartella di pagamento.
Pertanto, in definitiva, l'avviso di addebito, notificato in data
13.01.2023, non è stato tempestivamente opposto, ragion per cui la pretesa in esso veicolata è divenuta oramai irretrattabile nel merito.
Ne deriva il rigetto del ricorso in quanto onninamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti, liquidate in € 886,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, ove dovute, in favore di ciascuna di esse.
Nocera Inferiore, 12.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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