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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2566 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.da Liguori 3 cod. fisc. Fisc. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in Taverna di Montalto Uffugo, Via Manzoni, C.F._1
TRAV. P. Borsellino 8 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il P.IVA_2
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e
Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Persona_1
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in
Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: indebito/azione di accertamento negativo Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità della CP_1
somma di euro 5.630,95 percepita nel periodo gennaio/dicembre 2021, non spettante per superamento del limite reddituale, assumendo che l'indebita erogazione è dovuta ad errore imputabile all'istituto avendo ella comunicato i suoi dati reddituali, sostenendo che la fattispecie in esame è sicuramente riconducibile alla disciplina degli indebiti di prestazioni pensionistiche rientranti nel regime di sanatoria previsto dal combinato disposto di cui all'art. 13 della legge 412/91 e art. 52 della Legge nr.
88/1989.
L' ha sostenuto diffusamente l'infondatezza del ricorso non trovando applicazione la disciplina CP_1 sull'indebito previdenziale invocata in ricorso ed instando per il suo rigetto.
Matura per decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Valga premettere che l'indebito per cui è causa ha ad oggetto la quota di maggiorazione sociale ex art. 38 della legge n. 448/2001 erogata dall' in favore della ricorrente nell'anno 2021, non spettante CP_1
per (pacifico) superamento dei limiti reddituali.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente non contesta la natura indebita della erogazione ricevuta – nulla deducendo in ordine al suo buon diritto alla prestazione – spostando l'indagine sul versante della irripetibilità della somma.
Sostiene, invero, la percezione in buona fede da parte sua e che la somma è stata erogata, pur non essendo dovuta, per errore imputabile all'istituto, avendo comunicato la sua situazione reddituale all'istituto previdenziale.
Ciò posto, il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Con provvedimento del 2.8.2023 in atti, l' ha comunicato alla ricorrente, titolare di assegno CP_1
ordinario di invalidità, di aver provveduto al ricalcolo della prestazione e che, sulla base della dichiarazione dei redditi personali e del coniuge (trasmessa il 20.12.2021) è emerso a suo carico un debito di euro 5.630,95 a titolo di integrazione al minimo ex art. 38 della legge n. 488/2001, non spettante nell'anno 2021, per il superamento dei limiti reddituali. Il provvedimento in questione è di mera rideterminazione della prestazione sulla base delle dichiarazioni reddituali pervenute in epoca successiva alla erogazione della stessa;
si tratta della conseguenza della “fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la pensione deve essere erogata e il momento in cui il superamento del limite reddituale può essere accertato” (cfr. C.Cost. n.
166/1995). Invero, nel caso di specie, l' ha erogato il trattamento pensionistico, comprensivo CP_1 dell'integrazione al minimo nel periodo gennaio/dicembre 2021 potendo, soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni reddituali in data 21.12.2021, verificare il superamento del limite di reddito.
Ciò posto, anzitutto, è fondata la tesi dell' in ordine alla natura assistenziale della maggiorazione CP_1 sociale ex art. 38 della legge n. 448/2001; si richiama sul punto l'insegnamento della SC che, con sentenza n. 13915/2021, muovendo dalla natura assistenziale della maggiorazione ex art. 38 cit., confermando orientamento consolidato, ha escluso l'applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Invero, La ripetibilità delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, primo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo è ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito - prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall' nella fase di erogazione delle suddette somme (e CP_1
non è pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2033 cod.civ., 80 del R.D. 28 agosto
1924 n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma è ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11
"quinquies", del D.L. n. 463 del 1983 citato che, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venir meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute (Sez. U, Sentenza n. 1965 del 22/02/1995 (Rv. 490613 - 01).
In applicazione di tali principi, l'avvenuta rideterminazione della prestazione – una volta acquisiti i dati reddituali rilevanti in epoca successiva alla sua erogazione – appare pienamente legittima, escludendosi la rilevanza dell'errore commesso dall'istituto che, invero, ha erogato la prestazione prima di avere contezza della sussistenza o meno dei requisiti reddituali, proprio in ragione della fisiologia sfasatura temporale tra erogazione e verifica del superamento del limite reddituale. A tanto consegue il rigetto del ricorso;
spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2566 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.da Liguori 3 cod. fisc. Fisc. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in Taverna di Montalto Uffugo, Via Manzoni, C.F._1
TRAV. P. Borsellino 8 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il P.IVA_2
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e
Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Persona_1
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in
Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: indebito/azione di accertamento negativo Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità della CP_1
somma di euro 5.630,95 percepita nel periodo gennaio/dicembre 2021, non spettante per superamento del limite reddituale, assumendo che l'indebita erogazione è dovuta ad errore imputabile all'istituto avendo ella comunicato i suoi dati reddituali, sostenendo che la fattispecie in esame è sicuramente riconducibile alla disciplina degli indebiti di prestazioni pensionistiche rientranti nel regime di sanatoria previsto dal combinato disposto di cui all'art. 13 della legge 412/91 e art. 52 della Legge nr.
88/1989.
L' ha sostenuto diffusamente l'infondatezza del ricorso non trovando applicazione la disciplina CP_1 sull'indebito previdenziale invocata in ricorso ed instando per il suo rigetto.
Matura per decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Valga premettere che l'indebito per cui è causa ha ad oggetto la quota di maggiorazione sociale ex art. 38 della legge n. 448/2001 erogata dall' in favore della ricorrente nell'anno 2021, non spettante CP_1
per (pacifico) superamento dei limiti reddituali.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente non contesta la natura indebita della erogazione ricevuta – nulla deducendo in ordine al suo buon diritto alla prestazione – spostando l'indagine sul versante della irripetibilità della somma.
Sostiene, invero, la percezione in buona fede da parte sua e che la somma è stata erogata, pur non essendo dovuta, per errore imputabile all'istituto, avendo comunicato la sua situazione reddituale all'istituto previdenziale.
Ciò posto, il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Con provvedimento del 2.8.2023 in atti, l' ha comunicato alla ricorrente, titolare di assegno CP_1
ordinario di invalidità, di aver provveduto al ricalcolo della prestazione e che, sulla base della dichiarazione dei redditi personali e del coniuge (trasmessa il 20.12.2021) è emerso a suo carico un debito di euro 5.630,95 a titolo di integrazione al minimo ex art. 38 della legge n. 488/2001, non spettante nell'anno 2021, per il superamento dei limiti reddituali. Il provvedimento in questione è di mera rideterminazione della prestazione sulla base delle dichiarazioni reddituali pervenute in epoca successiva alla erogazione della stessa;
si tratta della conseguenza della “fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la pensione deve essere erogata e il momento in cui il superamento del limite reddituale può essere accertato” (cfr. C.Cost. n.
166/1995). Invero, nel caso di specie, l' ha erogato il trattamento pensionistico, comprensivo CP_1 dell'integrazione al minimo nel periodo gennaio/dicembre 2021 potendo, soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni reddituali in data 21.12.2021, verificare il superamento del limite di reddito.
Ciò posto, anzitutto, è fondata la tesi dell' in ordine alla natura assistenziale della maggiorazione CP_1 sociale ex art. 38 della legge n. 448/2001; si richiama sul punto l'insegnamento della SC che, con sentenza n. 13915/2021, muovendo dalla natura assistenziale della maggiorazione ex art. 38 cit., confermando orientamento consolidato, ha escluso l'applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Invero, La ripetibilità delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, primo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo è ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito - prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall' nella fase di erogazione delle suddette somme (e CP_1
non è pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2033 cod.civ., 80 del R.D. 28 agosto
1924 n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma è ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11
"quinquies", del D.L. n. 463 del 1983 citato che, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venir meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute (Sez. U, Sentenza n. 1965 del 22/02/1995 (Rv. 490613 - 01).
In applicazione di tali principi, l'avvenuta rideterminazione della prestazione – una volta acquisiti i dati reddituali rilevanti in epoca successiva alla sua erogazione – appare pienamente legittima, escludendosi la rilevanza dell'errore commesso dall'istituto che, invero, ha erogato la prestazione prima di avere contezza della sussistenza o meno dei requisiti reddituali, proprio in ragione della fisiologia sfasatura temporale tra erogazione e verifica del superamento del limite reddituale. A tanto consegue il rigetto del ricorso;
spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti