Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato RACHELE Parte_1 C.F._1
SETTESOLDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Giovanni
Pascoli n. 46, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARCO Parte_2 C.F._2
ALESSI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in La Spezia (SP), viale Italia n.399, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che Persona_1 congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento presso il padre, cui è assegnata la casa familiare sita in Viareggio, Torre del Lago, Via F. Magellano 9;
2) la madre terrà con sè la figlia a weekend alternati dal venerdì alle ore 16,30 all'uscita dalla scuola sino alla domenica sera fino alle 20,30 allorquando la riaccompagnerà a casa. Nel weekend di sua spettanza la figlia starà con la madre un giorno infrasettimanale, che sarà concordato tra le parti di volta in volta, sempre dalle ore 16,30 a sino alle 20,30, allorquando la riaccompagnerà a casa. Nel weekend non di sua spettanza la figlia starà con la madre due giorni infrasettimanali, che saranno
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alternerà i giorni di Pasqua e pasquetta, così come tutte le altre festività dell'anno qui non espressamente regolamentate;
trascorrerà con la madre la domenica di Pasqua ortodossa;
infine trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. Nei giorni di sua spettanza, la Sig.ra potrà prendere e Parte_1 riportare la bambina sia personalmente che tramite il figlio , la madre o la sorella di Persona_2 lei;
3) il figlio maggiorenne , che manterrà la propria residenza presso la casa familiare sita Persona_2 in Viareggio, Torre del Lago, Via F. Magellano 9, frequenterà i genitori liberamente, scegliendo i tempi e le modalità in modo autonomo e ciò anche con riguardo alle festività ed al periodo delle ferie estive;
4) la Sig.ra trasferirà la propria residenza altrove entro e non oltre il 28 febbraio Parte_1
2025;
5) entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli, ciascuno in base ai propri redditi ed alle proprie sostanze, senza prevedere a carico di nessuno dei due genitori alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento;
l'assegno unico relativo ai figli sarà assegnato nella misura del 100% al padre;
6) le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, sono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno e sono individuate come da Protocollo del 7 ottobre
2020 del Tribunale di Lucca di cui viene riportato l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori Spese mediche urgenti e necessarie: trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico di base effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. a titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Spese Scolastiche: tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese extra scolastiche: spese per tempo prolungato pre o dopo scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua eIGenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni/zii); Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia/logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Spese
Scolastiche: Ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la
2 specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;Scuole e università private.
Spese extra scolastiche: baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative
(centri estivi);cellulare;spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per MU, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, mail, fax, pec, messaggistica istantanea etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie, siano esse subordinate o meno al consenso, dovranno essere documentate. Nel caso di preventivi qualora il secondo genitore fornisca un diverso preventivo il primo genitore resterà libero di avvalersi della opzione da lui prescelta ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare al primo solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto. Per il rimborso il genitore, che ha anticipato le spese per il figlio, dovrà ottenere la propria quota dall'altro genitore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione delle impegnative/giustificativi/ricevute di spesa straordinarie come sopra definite. Nel caso in cui l'importo delle dette spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte, dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita o l'esame programmato.
7) ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione del provvedimento di assegnazione della casa familiare a favore di;
Parte_1
8) eventuali spese di cancellazione del provvedimento di assegnazione della casa familiare a favore di saranno a carico del IG. così come gli adempimenti che si Parte_1 Parte_2 renderanno necessari;
9) compensare integralmente le spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_2
e di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 15/4/2006 e il 30/7/2014) - hanno
[...] Persona_1 congiuntamente richiesto la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pregressa - come recepita dal Tribunale di Lucca con provvedimento n. cronol. 4536 dell'1/8/2022 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DISPONE la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso in favore della IG.ra dal Tribunale di Lucca con provvedimento n. cron. 4536/2022 Parte_1 dell'1/8/2022 nel procedimento N. R.G. 5058/2021; c) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca la cancellazione della trascrizione avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale in favore della IG.ra ; Parte_1
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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