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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/06/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35893/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35893/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirko Palumbo e Giuseppe Pascali ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Milano, Via Ludovico Muratori n. 30, come da procura in atti;
ATTORI contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 ifesa dall' o Geronimo La Russa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, come da procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_3 C.F._3 tini e amente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, Via Largo Augusto n. 3, come da procura in atti;
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Parte_4 C.F._4
Hazan, Filippo Martini e Marco Rodolfi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, Via Largo Augusto n. 3, come da procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
1 “a) accertato e dichiarato che il sinistro avvenuto il 24.07.2016 si verificò per fatto e colpa esclusiva di Pt_4
conducente della vettura Audi A/4 Tg. ED996FL, di proprietà di e assicurata per la
[...] Parte_3
, come risulta dalla CTU cinematica e anche di ammissione al Controparte_2 programma di messa alla prova richiesto dallo stesso imputato e condannare i convenuti tra loro in via Parte_4 solidale al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e no biti dal padre Parte_1
e dalla sorella subiti iure proprio a seguito del sinistro di cui in
[...] Parte_2
e da quantifi causa, oltre alle spese della fase di trattazione stragiudiziale, a rivalutazione ed interessi, anche compensativi, da calcolarsi dalla data del sinistro (24 luglio 2016) alla data dell'effettiva liquidazione, in:
- € 115.200,00 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore del sig. Parte_1
- € 108.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore dalla sig.ra . Parte_2
b) rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in quanto infondata in fatto e diritto;
c) rigettare le domande tutte svolte dai convenuti in quanto infondate in fatto e diritto;
d) rigettare la subordinata di riduzione del risarcimento per concorso di colpa della trasportata E_ per le ragioni su esposte e nella narrativa dei precedenti scritti difensivi.
[...]
- Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. – come da notula che si allega chiedendone la liquidazione in favore dei procuratori antistatari”.
Parte convenuta Controparte_1
“In via preliminare: rigettare le domande degli attori perché il diritto azionato è prescritto;
In via principale: rigettare le domande degli attori poiché infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata: ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c., considerato che il danneggiato principale con il proprio comportamento ha concorso nel determinismo del proprio danno e per l'effetto escludere o contenere il compendio risarcitorio in funzione del grado di colpa che le deve essere ascritto;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, spese generali ed accessori per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la e
[...] Controparte_1 Parte_3 Pt_4
fine di chiedere l'accertame
[...] Parte_4 provocato il sinistro per cui è causa e la condanna di , e Controparte_1 Parte_4 in solido tra loro, al risarcimento e i Parte_3 subiti dagli attori e, per l'effetto, al pagamento a favore di e Parte_1 [...]
della somma complessiva indicata in uell Parte_2 ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
In particolare, le parti attrici allegavano e deducevano:
2 − che, in data 24 luglio 2016, a Orio al Serio, (figlia di E_ [...]
e sorella di ava, in Parte_1 Parte_2 trasportata, a bordo dell'autovettura Fiat 500, targata ES320VH e condotta da
[...] ; Per_1
− che il predetto veicolo percorreva l'autostrada A4 al km 175+936 quando entrava in collisione con l'autovettura Audi A4, targata ED996FL, di proprietà di e Parte_3 condotta da Parte_4
− che, a causa del violento impatto, sbalzava fuori dalla sede E_ stradale, riportando gravissime lesioni fisiche;
− che in data 31 ottobre 2018 la Commissione medica dell'INPS riconosceva a E_
un'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa e impossibilità di
[...] deambulare senza l'assistenza permanente di un accompagnatore;
− che il Tribunale Penale di Bergamo R.G.N.R. 8515/2016 e 914/2019 accertava la responsabilità di con un provvedimento di ammissione al programma di Parte_4 messa in prova;
− che, contestualmente, promuoveva una causa civile per E_ risarcimento dei danni no n. r.g. 7043/2019, Giudice dott. Quatrida, ancora pendente;
− che, nel predetto procedimento, veniva promossa c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice, ove il dott. riconosceva un'invalidità permanente pari al 80% ed Controparte_3 un'incapacità lavorativa pari al 100%;
− che, per tali ragioni, gli attori chiedevano il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio, da quantificarsi nella somma pari ad Euro 115.200,00 in favore di
[...]
ed Euro 108.000,00 in favore della sorella . Parte_1 Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2023, si costituivano in giudizio congiuntamente i convenuti e Controparte_1 Parte_4 Parte_3 affidando la loro difesa agli a art via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato nonché, chiedendo, nel merito, di rigettare le domande formulate dagli attori in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto. Le parti convenute chiedevano altresì, in via subordinata, di ridurre il risarcimento del danno in misura proporzionale al concorso colposo della danneggiata, ritenuta accertata la circostanza che quest'ultima viaggiasse in assenza dei presidi di sicurezza imposti dalla legge.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.06.2023, la compagnia dava atto di aver revocato il precedente mandato conferito Controparte_1 agli Avv.ti e Maurizio Hazan e, pertanto, si costituiva con un nuovo difensore, l'avv. Geronimo La Russa, riportandosi a tutte le richieste, domande, eccezioni, difese e deduzioni già formulate dal precedente difensore, in tutti gli atti difensivi e nei verbali di causa, che devono intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri.
Alla prima udienza del 31.01.2023, questo Giudice riservava al merito ogni valutazione in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute e concedeva alle parti i termini di cui
3 all'art. 183, co. VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 24.05.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove orali.
Con Ordinanza del giorno 06.06.2024 questo Giudice, tenuto conto della natura della vertenza nonché al fine di scongiurare un aggravio delle spese processuali delle parti stante la possibilità di dover ulteriormente istruire la causa, formulava ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, alla quale, tuttavia, aderiva solo parte attrice, non consentendo, pertanto, la definizione conciliativa della controversia.
All'udienza del giorno 17.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28.01.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 31.01.2025, verificato il deposito delle note scritte esclusivamente da parte degli attori e della compagnia convenuta (alcun atto veniva, invece, depositato dalle parti convenute persone fisiche), questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalle parti convenute in sede di comparsa di costituzione e risposta e reiterata nei successivi scritti difensivi, la stessa deve ritenersi non fondata per i motivi di seguito espressi.
Le parti convenute ritengono prescritto il diritto fatto valere dagli attori in quanto il sinistro è occorso in data 24.07.2016 mentre l'atto di citazione è stato notificato ai convenuti soltanto in data 21.09.2022 e gli attori non hanno dato prova di avere interrotto nelle more i termini di prescrizione.
Ebbene, dal documento prodotto da parte attrice con la memoria n. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., sub doc. 12, fasc. att., si evince che – diversamente da quanto sostenuto dai convenuti – parte attrice, mediante il proprio procuratore avv. Monteleone, in data 21.10.2019, ha trasmesso alla compagnia a mezzo p.e.c., una lettera di messa in mora contenente altresì le Controparte_1 regolari ricevute di accettazione e consegna (v. doc. 12, fasc. att.).
Il predetto atto è idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma IV, c.c. e, pertanto, l'eccezione sollevata da parte convenuta deve ritenersi infondata.
3. Ciò posto, in ordine al profilo relativo all'an debeatur, deve preliminarmente rilevarsi che la presente domanda è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 cod. ass. private in quanto il pregiudizio lamentato dai prossimi congiunti di un terzo trasportato non è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 141 cod. ass. private, il quale disciplina l'azione esperibile esclusivamente dal terzo trasportato (cfr., sul punto, Cass. civ. sezioni unite 35318/2022).
Deve al riguardo ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario ex art. 144 cod.ass.private.
Le parti attrici hanno, inoltre, formulato domanda altresì ai sensi dell'ordinaria azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista, nella specie azione Parte_4 pacificamente compatibile con l'azione speciale del codice delle assicurazioni private.
3.1. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa non sono stati espressamente contestati dai convenuti costituiti in giudizio, che si
4 sono limitati ad eccepire il concorso di colpa della danneggiata per E_ non aver indossato la cintura di sicurezza e, pertanto, sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. è possibile ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro sia imputabile alla condotta del conducente il quale ebbe a mantenere una condotta di Parte_4 guida imprudente ed inosservante delle norme codicistiche della strada.
Ad ogni modo, si rileva altresì che la dinamica del sinistro di causa e la responsabilità del convenuto nella determinazione dello stesso, si evincono dalla consulenza tecnica cinematica Parte_4 disposta dal P.M. nel corso del procedimento penale R.G.N.R. 8515/2016 dinanzi al Tribunale di Bergamo (v. doc. 8, fasc. att.), prova atipica utilizzabile nel presente giudizio.
In particolare, il c.t.u. nominato, ing. dopo aver eseguito gli opportuni rilievi ed Persona_2 Persona_ esami, ha accertato la seguente dinamic 595 Abart, targa ES320VH, condotto da
con a bordo , e , percorreva l'autostrada A4 con
[...] Parte_6 Parte_7 E_ ne di marcia p l i a 100 km/h circa quando, da tergo, sulla medesima corsia, sopraggiungeva l'autovettura Audi A4 Avant targa ED 996 EL condotta da Pt_4 con velocità nell'ordine di 154 km/h che andava a tamponarla sulla parte posteriore centro sinistr
[...] parte anteriore centro destra” (v. doc. 8, pag. 4 ss., fasc. att.).
È dunque acclarato che la vettura condotta dal sig. , sulla quale la danneggiata Per_1 [...]
viaggiava in qualità di terza trasportata, è stata tamponata da tergo dalla vettura E_ to che si rendeva responsabile della violazione di molteplici norme del Pt_4
Codice della Strada.
Inoltre, dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui al documento n. 11, fasc. att., si evince altresì che il convenuto al momento del sinistro si trovava in stato di ebbrezza per aver assunto sostante Pt_4 alcoliche (v. doc.11, fasc. att.).
È pertanto acclarata la responsabilità del convenuto conducente della vettura Audi Parte_4 A4 (tg. ED996FL), il quale ha adottato una condotta nte imprudente e negligente in violazione di diverse norme del Codice della Strada.
In particolare, il ha violato innanzi tutto la regola cautelare generale di cui all'art. 140 del Pt_4
Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre il convenuto ha violato l'art. 141 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di regolare la velocità del proprio mezzo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e in modo che riesca a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed a compiere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
infine, il convenuto ha violato l'art. 186 del Codice della Strada, che vieta ai conducenti di porsi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche.
3.2. Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del Parte_4 sinistro de quo, deve rilevarsi che il comportamento colposo E_
abbia concorso a determinare le lesioni derivanti dal sinistro.
[...]
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
5 Ed infatti, dalle emergenze processuali si evince che la danneggiata al momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza e per tale ragione, in seguito al tamponamento da tergo, è sbalzata fuori dall'abitacolo del veicolo sul quale viaggiava in qualità di terza trasportata riportando gravissime lesioni, specie quelle vertebro-midollari, che, verosimilmente, sarebbero state di entità inferiore nell'ipotesi in cui avesse correttamente indossato gli opportuni presidi di sicurezza.
Quanto all'incidenza del mancato uso delle cinture di sicurezza rispetto all'evento lesivo di causa, il c.t.u. dott. nominato nel corso del giudizio promosso dalla danneggiata avente R.G.N. CP_3
7043/2019, ha accertato quanto segue: “Ora, stabilire quanto minori lesioni si sarebbero potuto verificare indossando i mezzi di protezione appare essere più una ipotesi che un correlato tecnico. Trattasi di valutazione del tutto presuntiva non essendo possibile provare sia in termini quantitativi che qualitativi tali minori lesioni. E' noto da studi relativi a lesioni riportate dal mancato uso di cinture di sicurezza che in sinistri stradali che si verificano ad elevata velocità il rischio morte è pari sia in soggetti con uso che non uso di cinture di sicurezza (vedi allegato), divenendo invece sostanziale la differenza in termini di postumi nei sinistri che si verificano con velocità tra i 40 e i 90 Km/h. Senza dubbio il fatto che la paziente sia stata proiettata fuori dall'abitacolo depone per una correlazione causale tra il mancato uso di cinture di sicurezza e le lesioni verificatesi, specie quelle vertebro-midollari, ma ciò non autorizza a poter escludere in modo assoluto che, nella vorticosa dinamica del sinistro, si sarebbero potute verificare analoghe/paritetiche lesioni” (v. doc. 10, pag. 29, fasc. att.).
Le superiori valutazioni devono senz'altro essere condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico.
Al riguardo deve osservarsi, in diritto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008; per l'applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. al nesso di causalità materiale dell'illecito civile si vedano anche Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2009, n. 10741, Rv. 608391-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2010, n. 16123, Rv. 613967-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 aprile 2011, n. 8430, Rv. 616864-01), che la regola del “più probabile che non” implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa”.
La regola della “prevalenza relativa” della probabilità, rileva - quanto al nesso causale, nel caso di c.d.
“multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso - allorché “sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio”, dovendo, invero, essere prese in considerazione “solo le ipotesi che sono risultate «più probabili che non», poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano” così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit. e da ultimo, Cass. civ. 13872/2020).
Quello che viene, così, a delinearsi – spiega la Suprema Corte – è un modello di “certezza probabilistica”, nel quale “il procedimento logico-giuridico” da seguire “ai fini della ricostruzione del nesso causale” implica che l'ipotesi formulata vada verificata “riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”, nel senso, cioè, che in tale “schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit. e da ultimo, Cass. civ. 13872/2020).
6 Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve dunque ritenersi, “più probabilmente che non”, che se la trasportata avesse indossato correttamente la cintura di sicurezza, avrebbe riportato lesioni di entità inferiore tenuto conto che, verosimilmente, non sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo.
L'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte della trasportata, dunque, pur non consentendo di ritenere interrotto il nesso causale tra la condotta del conducente convenuto e il danno, genera comunque un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima.
Pertanto, le superiori circostanze – assunzione del rischio per il mancato uso delle cinture di sicurezza – sebbene non assurgano a causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo suffragano, certamente, l'affermazione di determinazione dell'evento lesivo quale risultante di un apporto causale della danneggiata che deve essere valutato nella E_ limitata misura del 20%.
4. Accertata, dunque, la responsabilità concorrente della danneggiata di E_
(nella misura del 20%) e del convenuto (nella misura dell'80%) nella E_ Parte_4 ione dell'evento lesivo, occorre proceder ione del danno risarcibile in favore degli attori prossimi congiunti e alla conseguente liquidazione dello stesso.
4.1. Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale con la danneggiata (figlia e sorella degli attori) si rileva quanto segue.
Innanzi tutto, in relazione al danno non patrimoniale, inteso quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall'evento dannoso, derivato dalla grave lesione del rapporto con il proprio congiunto, deve preliminarmente rilevarsi, com'è noto, che il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Parimenti, giova ricordare che il danno morale, il danno da perdita/lesione del rapporto parentale ed il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria – non suscettiva di suddivisione in sottocategorie – del danno non patrimoniale, nell'ambito della quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008). Si rende necessario, infatti, evitare indebite duplicazioni del risarcimento pur dovuto del danno morale e del danno c.d. dinamico-relazionale costituito dal peggioramento delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.
Orbene, per giurisprudenza costante, “Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è risarcibile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale”; invero, “Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto” (cfr. Cass. civ., sez. III, 28/09/2018, n. 23469).
In relazione al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume
7 essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto (coniuge/figli/fratelli conviventi), è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza rilevante a tal fine.
Al riguardo devono richiamarsi i principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte nella materia del risarcimento del danno c.d. parentale: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
4.2. Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la sofferenza dei familiari superstiti può certamente ritenersi provata nella specie, anche in via presuntiva, stante la notoria intensità che caratterizza il rapporto tra padre e figlia e tra sorelle.
Inoltre, i testi escussi all'udienza del 12.07.2023, signore e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte attrice,
[...]
che prima del sinistro gli attori, padre e sorella della danneggiata, erano soliti trascorrere insieme a quest'ultima dei periodi di villeggiatura nella casa al mare in Sicilia e che, dopo il sinistro, si sono resi utili e disponibili a trasportare e assistere la propria congiunta, E_
, per ogni necessità (v. verbale udienza del 12.07.2023).
[...]
È dunque innegabile che il sinistro di causa, in seguito al quale la congiunta E_
ha riportato gravissime lesioni, ha avuto delle rilevanti ripercussioni anche sul rapporto tra
[...] a e gli odierni attori (padre e sorella), determinando un inevitabile stravolgimento della loro vita.
Quanto alla liquidazione del danno da lesione del rapporto del rapporto parentale, questo è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, come detto supra, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
8 In relazione alla quantificazione del danno, in assenza di una tabella specifica per la “lesione” del rapporto parentale, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione nella fattispecie quella prevista per la perdita del rapporto parentale dei “genitori/figli/coniuge/assimilati”, per quanto riguarda il padre di , e quella prevista per la perdita del rapporto parentale dei E_
“fr la sorella, di cui alla Tabelle milanesi “a punti” 2024, seppur con gli adeguamenti del caso.
Ed infatti, sul punto, devono condividersi i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti), in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la quale ha affermato che “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti).
Declinando tali principii alla fattispecie, devono ritenersi sussistenti quelle eccezionali circostanze del caso concreto (in particolare la circostanza che trattasi di una “lesione” del rapporto parentale e non di una “perdita”) che giustificano un discostamento rispetto alla standardizzazione tabellare che si ritiene equo parametrare alla riduzione della metà degli importi ottenuti attraverso l'applicazione della
“Tabella a punti” milanese del 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge/figlio/ascendente e del fratello/nipote, tenuto conto della sopravvivenza del prossimo congiunto.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione in applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano 2024 elaborate per i “genitori/figli/coniuge/assimilati” e per i “fratelli nipoti”, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale:
- quanto al padre, , di 58 anni al momento dell'evento lesivo (18 punti), Parte_1 considerata l'età della vittima primaria al momento del sinistro di 24 anni (24 punti), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (0 punti), come si evince dalla documentazione versata in atti da parte attrice, dalla quale emerge che è residente in [...] Dominioni Camillo n.3, mentre la fi è residente in [...]in Corso E_ di Porta Romana n.132 (v. doc. 1-7, fasc. att.) e come peraltro ammesso dagli attori nella propria memoria assertiva (v. memoria ex art. 183, co. VI, n.1 c.p.c., pag.4, fasc. att.), tenuto conto della
“sopravvivenza” di un solo superstite (14 punti), ovvero l'altra figlia Parte_2
, in quanto, come si evince dal doc. 1-7, fasc. att., il medesimo è di
[...] doc. 1-7, pag.2, fasc. att.), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra genitori e figli, come peraltro emerso anche all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.07.2023 e tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso
9 di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, riducendo della metà in ragione delle eccezionali circostanze del caso concreto (per i motivi esposti supra), nella somma di Euro 168.173,00 (8 punti totali moltiplicati per il valore punto di Euro 3.911,00 e decurtato della metà), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, è pari a Euro 134.538,40, liquidata all'attualità.
Si rileva, inoltre, che la formula di salvaguardia “la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa” inserita da parte attrice in sede di conclusioni, consenta al giudice di liquidare un importo a titolo risarcitorio maggiore rispetto a quello chiesto in sede atto di citazione, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la predetta formula non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (cfr. ex multis Cass. civ. sent. 12724/2016; ord. n. 35302/2022).
- quanto alla sorella, , di anni 23 al momento dell'evento lesivo (18 Parte_2 punti), considerata l'età della vittima primaria al momento del sinistro di 24 anni (18 punti), tenuto conto che le stesse erano conviventi (16 punti), come si evince dalla documentazione versata in atti da parte attrice sub doc.
1-7 dalla quale emerge che entrambe sono residenti in [...]in Corso di Porta Romana n.132, tenuto conto della “sopravvivenza” di due superstiti, ovvero il padre e la madre, (12 punti), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra sorelle, come peraltro emerso anche all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.07.2023 e tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, riducendo della metà in ragione delle eccezionali circostanze del caso concreto (per i motivi esposti supra), nella somma di Euro 79.806,00 (94 punti totali moltiplicati per il valore punto di Euro 1.698,00 e decurtato della metà), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, è pari a Euro 63.844,80, liquidata all'attualità.
4.3. In aggiunta alle somme sopra liquidate a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (24.07.2016) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 24.07.2016 fino alla presente sentenza.
5. Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., genericamente formulata da parte attrice nei confronti delle parti convenute, questa è infondata e deve essere rigettata.
10 Ed infatti, parte attrice, in modo del tutto generico, in sede di conclusioni chiede “Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” (v. atto di citazione, pag. 8).
Ebbene, la predetta domanda, oltre ad essere generica, presuppone, pur sempre sul piano soggettivo, la sussistenza e l'apprezzamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente che può essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella violazione del grado minimo di diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) che consente, dunque, di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654) e deve coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726).
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa né una coscienza dell'infondatezza della resistenza alla domanda attorea, né una carenza della normale diligenza, né tanto meno una violazione degli obblighi di correttezza processuale consistente nell'utilizzazione del processo per finalità e scopi diversi da quelli cui esso è preordinato. Pertanto, la predetta domanda non può trovare accoglimento.
6. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'accertato concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite nella misura di un quarto e liquidare i restanti tre quarti come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e, dunque, valori medi per tutte le fasi considerato lo scaglione sino a 260.000,00 Euro, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dal procuratore di parte attrice con nota spese depositata in data 20.03.2025 ex art. 75 disp. att. c.p.c., spese di lite da distrarsi in favore degli avv.ti Giuseppe Pascali e Mirko Palumbo come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Le spese di lite devono inoltre essere maggiorate nella misura del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e succ. modifiche, il quale dispone che il compenso, determinato in base ai parametri generali di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. citato è ulteriormente aumentato fino ad un massimo del 30% quando sussiste la presenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale in una causa.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di un quarto, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 759,00+ Euro 27,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente della danneggiata (nella E_ misura del 20%) e del convenuto (nella misura dell'80) nella determinazione Parte_4 dell'evento lesivo occorso in data 24.07.2016;
11 - condanna i convenuti e Parte_4 Parte_3 Controparte_1 in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a corrispondere, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo alla danneggiata nella misura del 20%, la somma di Euro 134.538,00 in favore di e di Euro 63.844,80 in favore di Parte_1 E_ [...]
i del danno non patrimoniale deriv Parte_2 lesione del rapporto parentale, oltre accessori come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dagli attori nei confronti delle parti convenute;
- condanna i convenuti e Parte_4 Parte_3 Controparte_1 in solido tra loro e ne r liquidano, previa compensazione nella misura di un quarto, in Euro 11.634,75 per compensi ed Euro 589,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore degli avv.ti Giuseppe Pascali e Mirko Palumbo come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Milano, 21 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35893/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirko Palumbo e Giuseppe Pascali ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Milano, Via Ludovico Muratori n. 30, come da procura in atti;
ATTORI contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 ifesa dall' o Geronimo La Russa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, come da procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_3 C.F._3 tini e amente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, Via Largo Augusto n. 3, come da procura in atti;
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Parte_4 C.F._4
Hazan, Filippo Martini e Marco Rodolfi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Milano, Via Largo Augusto n. 3, come da procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
1 “a) accertato e dichiarato che il sinistro avvenuto il 24.07.2016 si verificò per fatto e colpa esclusiva di Pt_4
conducente della vettura Audi A/4 Tg. ED996FL, di proprietà di e assicurata per la
[...] Parte_3
, come risulta dalla CTU cinematica e anche di ammissione al Controparte_2 programma di messa alla prova richiesto dallo stesso imputato e condannare i convenuti tra loro in via Parte_4 solidale al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e no biti dal padre Parte_1
e dalla sorella subiti iure proprio a seguito del sinistro di cui in
[...] Parte_2
e da quantifi causa, oltre alle spese della fase di trattazione stragiudiziale, a rivalutazione ed interessi, anche compensativi, da calcolarsi dalla data del sinistro (24 luglio 2016) alla data dell'effettiva liquidazione, in:
- € 115.200,00 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore del sig. Parte_1
- € 108.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa in favore dalla sig.ra . Parte_2
b) rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in quanto infondata in fatto e diritto;
c) rigettare le domande tutte svolte dai convenuti in quanto infondate in fatto e diritto;
d) rigettare la subordinata di riduzione del risarcimento per concorso di colpa della trasportata E_ per le ragioni su esposte e nella narrativa dei precedenti scritti difensivi.
[...]
- Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. – come da notula che si allega chiedendone la liquidazione in favore dei procuratori antistatari”.
Parte convenuta Controparte_1
“In via preliminare: rigettare le domande degli attori perché il diritto azionato è prescritto;
In via principale: rigettare le domande degli attori poiché infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata: ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c., considerato che il danneggiato principale con il proprio comportamento ha concorso nel determinismo del proprio danno e per l'effetto escludere o contenere il compendio risarcitorio in funzione del grado di colpa che le deve essere ascritto;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, spese generali ed accessori per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la e
[...] Controparte_1 Parte_3 Pt_4
fine di chiedere l'accertame
[...] Parte_4 provocato il sinistro per cui è causa e la condanna di , e Controparte_1 Parte_4 in solido tra loro, al risarcimento e i Parte_3 subiti dagli attori e, per l'effetto, al pagamento a favore di e Parte_1 [...]
della somma complessiva indicata in uell Parte_2 ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
In particolare, le parti attrici allegavano e deducevano:
2 − che, in data 24 luglio 2016, a Orio al Serio, (figlia di E_ [...]
e sorella di ava, in Parte_1 Parte_2 trasportata, a bordo dell'autovettura Fiat 500, targata ES320VH e condotta da
[...] ; Per_1
− che il predetto veicolo percorreva l'autostrada A4 al km 175+936 quando entrava in collisione con l'autovettura Audi A4, targata ED996FL, di proprietà di e Parte_3 condotta da Parte_4
− che, a causa del violento impatto, sbalzava fuori dalla sede E_ stradale, riportando gravissime lesioni fisiche;
− che in data 31 ottobre 2018 la Commissione medica dell'INPS riconosceva a E_
un'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa e impossibilità di
[...] deambulare senza l'assistenza permanente di un accompagnatore;
− che il Tribunale Penale di Bergamo R.G.N.R. 8515/2016 e 914/2019 accertava la responsabilità di con un provvedimento di ammissione al programma di Parte_4 messa in prova;
− che, contestualmente, promuoveva una causa civile per E_ risarcimento dei danni no n. r.g. 7043/2019, Giudice dott. Quatrida, ancora pendente;
− che, nel predetto procedimento, veniva promossa c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice, ove il dott. riconosceva un'invalidità permanente pari al 80% ed Controparte_3 un'incapacità lavorativa pari al 100%;
− che, per tali ragioni, gli attori chiedevano il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio, da quantificarsi nella somma pari ad Euro 115.200,00 in favore di
[...]
ed Euro 108.000,00 in favore della sorella . Parte_1 Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2023, si costituivano in giudizio congiuntamente i convenuti e Controparte_1 Parte_4 Parte_3 affidando la loro difesa agli a art via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato nonché, chiedendo, nel merito, di rigettare le domande formulate dagli attori in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto. Le parti convenute chiedevano altresì, in via subordinata, di ridurre il risarcimento del danno in misura proporzionale al concorso colposo della danneggiata, ritenuta accertata la circostanza che quest'ultima viaggiasse in assenza dei presidi di sicurezza imposti dalla legge.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.06.2023, la compagnia dava atto di aver revocato il precedente mandato conferito Controparte_1 agli Avv.ti e Maurizio Hazan e, pertanto, si costituiva con un nuovo difensore, l'avv. Geronimo La Russa, riportandosi a tutte le richieste, domande, eccezioni, difese e deduzioni già formulate dal precedente difensore, in tutti gli atti difensivi e nei verbali di causa, che devono intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri.
Alla prima udienza del 31.01.2023, questo Giudice riservava al merito ogni valutazione in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute e concedeva alle parti i termini di cui
3 all'art. 183, co. VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 24.05.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove orali.
Con Ordinanza del giorno 06.06.2024 questo Giudice, tenuto conto della natura della vertenza nonché al fine di scongiurare un aggravio delle spese processuali delle parti stante la possibilità di dover ulteriormente istruire la causa, formulava ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, alla quale, tuttavia, aderiva solo parte attrice, non consentendo, pertanto, la definizione conciliativa della controversia.
All'udienza del giorno 17.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28.01.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 31.01.2025, verificato il deposito delle note scritte esclusivamente da parte degli attori e della compagnia convenuta (alcun atto veniva, invece, depositato dalle parti convenute persone fisiche), questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalle parti convenute in sede di comparsa di costituzione e risposta e reiterata nei successivi scritti difensivi, la stessa deve ritenersi non fondata per i motivi di seguito espressi.
Le parti convenute ritengono prescritto il diritto fatto valere dagli attori in quanto il sinistro è occorso in data 24.07.2016 mentre l'atto di citazione è stato notificato ai convenuti soltanto in data 21.09.2022 e gli attori non hanno dato prova di avere interrotto nelle more i termini di prescrizione.
Ebbene, dal documento prodotto da parte attrice con la memoria n. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., sub doc. 12, fasc. att., si evince che – diversamente da quanto sostenuto dai convenuti – parte attrice, mediante il proprio procuratore avv. Monteleone, in data 21.10.2019, ha trasmesso alla compagnia a mezzo p.e.c., una lettera di messa in mora contenente altresì le Controparte_1 regolari ricevute di accettazione e consegna (v. doc. 12, fasc. att.).
Il predetto atto è idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma IV, c.c. e, pertanto, l'eccezione sollevata da parte convenuta deve ritenersi infondata.
3. Ciò posto, in ordine al profilo relativo all'an debeatur, deve preliminarmente rilevarsi che la presente domanda è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 cod. ass. private in quanto il pregiudizio lamentato dai prossimi congiunti di un terzo trasportato non è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 141 cod. ass. private, il quale disciplina l'azione esperibile esclusivamente dal terzo trasportato (cfr., sul punto, Cass. civ. sezioni unite 35318/2022).
Deve al riguardo ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario ex art. 144 cod.ass.private.
Le parti attrici hanno, inoltre, formulato domanda altresì ai sensi dell'ordinaria azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista, nella specie azione Parte_4 pacificamente compatibile con l'azione speciale del codice delle assicurazioni private.
3.1. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa non sono stati espressamente contestati dai convenuti costituiti in giudizio, che si
4 sono limitati ad eccepire il concorso di colpa della danneggiata per E_ non aver indossato la cintura di sicurezza e, pertanto, sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. è possibile ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro sia imputabile alla condotta del conducente il quale ebbe a mantenere una condotta di Parte_4 guida imprudente ed inosservante delle norme codicistiche della strada.
Ad ogni modo, si rileva altresì che la dinamica del sinistro di causa e la responsabilità del convenuto nella determinazione dello stesso, si evincono dalla consulenza tecnica cinematica Parte_4 disposta dal P.M. nel corso del procedimento penale R.G.N.R. 8515/2016 dinanzi al Tribunale di Bergamo (v. doc. 8, fasc. att.), prova atipica utilizzabile nel presente giudizio.
In particolare, il c.t.u. nominato, ing. dopo aver eseguito gli opportuni rilievi ed Persona_2 Persona_ esami, ha accertato la seguente dinamic 595 Abart, targa ES320VH, condotto da
con a bordo , e , percorreva l'autostrada A4 con
[...] Parte_6 Parte_7 E_ ne di marcia p l i a 100 km/h circa quando, da tergo, sulla medesima corsia, sopraggiungeva l'autovettura Audi A4 Avant targa ED 996 EL condotta da Pt_4 con velocità nell'ordine di 154 km/h che andava a tamponarla sulla parte posteriore centro sinistr
[...] parte anteriore centro destra” (v. doc. 8, pag. 4 ss., fasc. att.).
È dunque acclarato che la vettura condotta dal sig. , sulla quale la danneggiata Per_1 [...]
viaggiava in qualità di terza trasportata, è stata tamponata da tergo dalla vettura E_ to che si rendeva responsabile della violazione di molteplici norme del Pt_4
Codice della Strada.
Inoltre, dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui al documento n. 11, fasc. att., si evince altresì che il convenuto al momento del sinistro si trovava in stato di ebbrezza per aver assunto sostante Pt_4 alcoliche (v. doc.11, fasc. att.).
È pertanto acclarata la responsabilità del convenuto conducente della vettura Audi Parte_4 A4 (tg. ED996FL), il quale ha adottato una condotta nte imprudente e negligente in violazione di diverse norme del Codice della Strada.
In particolare, il ha violato innanzi tutto la regola cautelare generale di cui all'art. 140 del Pt_4
Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre il convenuto ha violato l'art. 141 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di regolare la velocità del proprio mezzo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e in modo che riesca a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed a compiere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
infine, il convenuto ha violato l'art. 186 del Codice della Strada, che vieta ai conducenti di porsi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche.
3.2. Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del Parte_4 sinistro de quo, deve rilevarsi che il comportamento colposo E_
abbia concorso a determinare le lesioni derivanti dal sinistro.
[...]
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
5 Ed infatti, dalle emergenze processuali si evince che la danneggiata al momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza e per tale ragione, in seguito al tamponamento da tergo, è sbalzata fuori dall'abitacolo del veicolo sul quale viaggiava in qualità di terza trasportata riportando gravissime lesioni, specie quelle vertebro-midollari, che, verosimilmente, sarebbero state di entità inferiore nell'ipotesi in cui avesse correttamente indossato gli opportuni presidi di sicurezza.
Quanto all'incidenza del mancato uso delle cinture di sicurezza rispetto all'evento lesivo di causa, il c.t.u. dott. nominato nel corso del giudizio promosso dalla danneggiata avente R.G.N. CP_3
7043/2019, ha accertato quanto segue: “Ora, stabilire quanto minori lesioni si sarebbero potuto verificare indossando i mezzi di protezione appare essere più una ipotesi che un correlato tecnico. Trattasi di valutazione del tutto presuntiva non essendo possibile provare sia in termini quantitativi che qualitativi tali minori lesioni. E' noto da studi relativi a lesioni riportate dal mancato uso di cinture di sicurezza che in sinistri stradali che si verificano ad elevata velocità il rischio morte è pari sia in soggetti con uso che non uso di cinture di sicurezza (vedi allegato), divenendo invece sostanziale la differenza in termini di postumi nei sinistri che si verificano con velocità tra i 40 e i 90 Km/h. Senza dubbio il fatto che la paziente sia stata proiettata fuori dall'abitacolo depone per una correlazione causale tra il mancato uso di cinture di sicurezza e le lesioni verificatesi, specie quelle vertebro-midollari, ma ciò non autorizza a poter escludere in modo assoluto che, nella vorticosa dinamica del sinistro, si sarebbero potute verificare analoghe/paritetiche lesioni” (v. doc. 10, pag. 29, fasc. att.).
Le superiori valutazioni devono senz'altro essere condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico.
Al riguardo deve osservarsi, in diritto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008; per l'applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. al nesso di causalità materiale dell'illecito civile si vedano anche Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2009, n. 10741, Rv. 608391-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2010, n. 16123, Rv. 613967-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 aprile 2011, n. 8430, Rv. 616864-01), che la regola del “più probabile che non” implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa”.
La regola della “prevalenza relativa” della probabilità, rileva - quanto al nesso causale, nel caso di c.d.
“multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso - allorché “sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio”, dovendo, invero, essere prese in considerazione “solo le ipotesi che sono risultate «più probabili che non», poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano” così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit. e da ultimo, Cass. civ. 13872/2020).
Quello che viene, così, a delinearsi – spiega la Suprema Corte – è un modello di “certezza probabilistica”, nel quale “il procedimento logico-giuridico” da seguire “ai fini della ricostruzione del nesso causale” implica che l'ipotesi formulata vada verificata “riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”, nel senso, cioè, che in tale “schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit. e da ultimo, Cass. civ. 13872/2020).
6 Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve dunque ritenersi, “più probabilmente che non”, che se la trasportata avesse indossato correttamente la cintura di sicurezza, avrebbe riportato lesioni di entità inferiore tenuto conto che, verosimilmente, non sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo.
L'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte della trasportata, dunque, pur non consentendo di ritenere interrotto il nesso causale tra la condotta del conducente convenuto e il danno, genera comunque un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima.
Pertanto, le superiori circostanze – assunzione del rischio per il mancato uso delle cinture di sicurezza – sebbene non assurgano a causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo suffragano, certamente, l'affermazione di determinazione dell'evento lesivo quale risultante di un apporto causale della danneggiata che deve essere valutato nella E_ limitata misura del 20%.
4. Accertata, dunque, la responsabilità concorrente della danneggiata di E_
(nella misura del 20%) e del convenuto (nella misura dell'80%) nella E_ Parte_4 ione dell'evento lesivo, occorre proceder ione del danno risarcibile in favore degli attori prossimi congiunti e alla conseguente liquidazione dello stesso.
4.1. Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale con la danneggiata (figlia e sorella degli attori) si rileva quanto segue.
Innanzi tutto, in relazione al danno non patrimoniale, inteso quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall'evento dannoso, derivato dalla grave lesione del rapporto con il proprio congiunto, deve preliminarmente rilevarsi, com'è noto, che il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Parimenti, giova ricordare che il danno morale, il danno da perdita/lesione del rapporto parentale ed il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria – non suscettiva di suddivisione in sottocategorie – del danno non patrimoniale, nell'ambito della quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008). Si rende necessario, infatti, evitare indebite duplicazioni del risarcimento pur dovuto del danno morale e del danno c.d. dinamico-relazionale costituito dal peggioramento delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.
Orbene, per giurisprudenza costante, “Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è risarcibile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale”; invero, “Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto” (cfr. Cass. civ., sez. III, 28/09/2018, n. 23469).
In relazione al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume
7 essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto (coniuge/figli/fratelli conviventi), è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza rilevante a tal fine.
Al riguardo devono richiamarsi i principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte nella materia del risarcimento del danno c.d. parentale: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
4.2. Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la sofferenza dei familiari superstiti può certamente ritenersi provata nella specie, anche in via presuntiva, stante la notoria intensità che caratterizza il rapporto tra padre e figlia e tra sorelle.
Inoltre, i testi escussi all'udienza del 12.07.2023, signore e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte attrice,
[...]
che prima del sinistro gli attori, padre e sorella della danneggiata, erano soliti trascorrere insieme a quest'ultima dei periodi di villeggiatura nella casa al mare in Sicilia e che, dopo il sinistro, si sono resi utili e disponibili a trasportare e assistere la propria congiunta, E_
, per ogni necessità (v. verbale udienza del 12.07.2023).
[...]
È dunque innegabile che il sinistro di causa, in seguito al quale la congiunta E_
ha riportato gravissime lesioni, ha avuto delle rilevanti ripercussioni anche sul rapporto tra
[...] a e gli odierni attori (padre e sorella), determinando un inevitabile stravolgimento della loro vita.
Quanto alla liquidazione del danno da lesione del rapporto del rapporto parentale, questo è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, come detto supra, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
8 In relazione alla quantificazione del danno, in assenza di una tabella specifica per la “lesione” del rapporto parentale, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione nella fattispecie quella prevista per la perdita del rapporto parentale dei “genitori/figli/coniuge/assimilati”, per quanto riguarda il padre di , e quella prevista per la perdita del rapporto parentale dei E_
“fr la sorella, di cui alla Tabelle milanesi “a punti” 2024, seppur con gli adeguamenti del caso.
Ed infatti, sul punto, devono condividersi i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti), in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la quale ha affermato che “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti).
Declinando tali principii alla fattispecie, devono ritenersi sussistenti quelle eccezionali circostanze del caso concreto (in particolare la circostanza che trattasi di una “lesione” del rapporto parentale e non di una “perdita”) che giustificano un discostamento rispetto alla standardizzazione tabellare che si ritiene equo parametrare alla riduzione della metà degli importi ottenuti attraverso l'applicazione della
“Tabella a punti” milanese del 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge/figlio/ascendente e del fratello/nipote, tenuto conto della sopravvivenza del prossimo congiunto.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione in applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano 2024 elaborate per i “genitori/figli/coniuge/assimilati” e per i “fratelli nipoti”, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale:
- quanto al padre, , di 58 anni al momento dell'evento lesivo (18 punti), Parte_1 considerata l'età della vittima primaria al momento del sinistro di 24 anni (24 punti), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (0 punti), come si evince dalla documentazione versata in atti da parte attrice, dalla quale emerge che è residente in [...] Dominioni Camillo n.3, mentre la fi è residente in [...]in Corso E_ di Porta Romana n.132 (v. doc. 1-7, fasc. att.) e come peraltro ammesso dagli attori nella propria memoria assertiva (v. memoria ex art. 183, co. VI, n.1 c.p.c., pag.4, fasc. att.), tenuto conto della
“sopravvivenza” di un solo superstite (14 punti), ovvero l'altra figlia Parte_2
, in quanto, come si evince dal doc. 1-7, fasc. att., il medesimo è di
[...] doc. 1-7, pag.2, fasc. att.), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra genitori e figli, come peraltro emerso anche all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.07.2023 e tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso
9 di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, riducendo della metà in ragione delle eccezionali circostanze del caso concreto (per i motivi esposti supra), nella somma di Euro 168.173,00 (8 punti totali moltiplicati per il valore punto di Euro 3.911,00 e decurtato della metà), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, è pari a Euro 134.538,40, liquidata all'attualità.
Si rileva, inoltre, che la formula di salvaguardia “la diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in esito alla presente causa” inserita da parte attrice in sede di conclusioni, consenta al giudice di liquidare un importo a titolo risarcitorio maggiore rispetto a quello chiesto in sede atto di citazione, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la predetta formula non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (cfr. ex multis Cass. civ. sent. 12724/2016; ord. n. 35302/2022).
- quanto alla sorella, , di anni 23 al momento dell'evento lesivo (18 Parte_2 punti), considerata l'età della vittima primaria al momento del sinistro di 24 anni (18 punti), tenuto conto che le stesse erano conviventi (16 punti), come si evince dalla documentazione versata in atti da parte attrice sub doc.
1-7 dalla quale emerge che entrambe sono residenti in [...]in Corso di Porta Romana n.132, tenuto conto della “sopravvivenza” di due superstiti, ovvero il padre e la madre, (12 punti), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra sorelle, come peraltro emerso anche all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 12.07.2023 e tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, riducendo della metà in ragione delle eccezionali circostanze del caso concreto (per i motivi esposti supra), nella somma di Euro 79.806,00 (94 punti totali moltiplicati per il valore punto di Euro 1.698,00 e decurtato della metà), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, è pari a Euro 63.844,80, liquidata all'attualità.
4.3. In aggiunta alle somme sopra liquidate a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (24.07.2016) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 24.07.2016 fino alla presente sentenza.
5. Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., genericamente formulata da parte attrice nei confronti delle parti convenute, questa è infondata e deve essere rigettata.
10 Ed infatti, parte attrice, in modo del tutto generico, in sede di conclusioni chiede “Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” (v. atto di citazione, pag. 8).
Ebbene, la predetta domanda, oltre ad essere generica, presuppone, pur sempre sul piano soggettivo, la sussistenza e l'apprezzamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente che può essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella violazione del grado minimo di diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) che consente, dunque, di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654) e deve coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726).
Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa né una coscienza dell'infondatezza della resistenza alla domanda attorea, né una carenza della normale diligenza, né tanto meno una violazione degli obblighi di correttezza processuale consistente nell'utilizzazione del processo per finalità e scopi diversi da quelli cui esso è preordinato. Pertanto, la predetta domanda non può trovare accoglimento.
6. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'accertato concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite nella misura di un quarto e liquidare i restanti tre quarti come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e, dunque, valori medi per tutte le fasi considerato lo scaglione sino a 260.000,00 Euro, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dal procuratore di parte attrice con nota spese depositata in data 20.03.2025 ex art. 75 disp. att. c.p.c., spese di lite da distrarsi in favore degli avv.ti Giuseppe Pascali e Mirko Palumbo come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Le spese di lite devono inoltre essere maggiorate nella misura del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e succ. modifiche, il quale dispone che il compenso, determinato in base ai parametri generali di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. citato è ulteriormente aumentato fino ad un massimo del 30% quando sussiste la presenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale in una causa.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di un quarto, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 759,00+ Euro 27,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente della danneggiata (nella E_ misura del 20%) e del convenuto (nella misura dell'80) nella determinazione Parte_4 dell'evento lesivo occorso in data 24.07.2016;
11 - condanna i convenuti e Parte_4 Parte_3 Controparte_1 in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a corrispondere, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo alla danneggiata nella misura del 20%, la somma di Euro 134.538,00 in favore di e di Euro 63.844,80 in favore di Parte_1 E_ [...]
i del danno non patrimoniale deriv Parte_2 lesione del rapporto parentale, oltre accessori come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dagli attori nei confronti delle parti convenute;
- condanna i convenuti e Parte_4 Parte_3 Controparte_1 in solido tra loro e ne r liquidano, previa compensazione nella misura di un quarto, in Euro 11.634,75 per compensi ed Euro 589,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore degli avv.ti Giuseppe Pascali e Mirko Palumbo come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Milano, 21 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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