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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1015/2022 RG promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Torino, Piazza Vittorio Veneto Parte_1 P.IVA_1
n. 14, in persona dell'amministratore unico elettivamente domiciliata in Controparte_1
Torino, Via Magenta n. 29, presso lo studio dell'avvocato Alberto Bova, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA. ) con sede in Milano, Via F. Turati n. 40, in persona del CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano, Galleria del Corso n. 1, CP_3
presso lo studio dell'avvocato Silvia Strambini, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 6692/2022 del Tribunale di Torino pubblicata in data 20/06/2022 e notificata in pari data
- Compravendita beni mobili –
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 10 “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Torino, così giudicare:
In Via preliminare:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 e 351 cpc, dato atto della sussistenza dei gravi e fondati motivi enunciati in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della ordinanza
l'ordinanza del Tribunale di Torino, sez. I civile, Giudice Unico, dott. Rossi n. 6692/2022 pubblicata il
20.6.2022 e notificata il 20.6.2022.
In Via principale:
Accogliere il presente gravame, riformando in partis quibus l'ordinanza del Tribunale di
Torino, sez. I civile, Giudice Unico, dott. Rossi, n. 6692/2022 pubblicata il 20.6.2022 e notificata il
20.6.2022 per i motivi sopra esposti e per l'effetto accogliere le domande già proposte in primo grado e qui di seguito riprodotte:
- previe le declaratorie del caso;
- respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
- previa, occorrendo, senza alcuna inversione del relativo onere, ammissione della prova per interrogatorio e testi sulle circostanze sopra indicate nei capi dedotti e con i testi indicati, opponendosi sin d'ora all'accoglimento delle istanze istruttorie di parte ricorrente per i motivi sopra formulati e instando, in caso di loro ammissione, per la prova in materia contraria;
Nel merito in via principale
- respingere le pretese della ricorrente tutte ed assolvere la resistente da ogni avversaria domanda;
In ogni caso
- con vittoria di spese e di compensi tutti di giudizio e patrocinio, oltre IVA rimborso forfettario e
CPA sugli importi imponibili e distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da per non aver Parte_1 rispettato i requisiti di cui all'artt. 342 c.p.c. nel merito in via principale
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel merito in via subordinata
pagina 2 di 10 Accertare e dichiarare la sussistenza in capo a della responsabilità aggravata di Parte_1 cui all'art. 96, III comma, c.p.c. per le causali sovraesposte, e per l'effetto la condanni a corrispondere
a al risarcimento dei danni nella misura che verrà valutata di giustizia. CP_2
In ogni caso:in ogni caso: con condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento, di quello di cui alla sospensiva R.G. n. 1015-1/2022, oltre 15% del rimborso forfettario, oltre accessori di legge, maggiorati nella misura del 30% per aver redatto l'atto con collegamenti ipertestuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.08.2021 dinanzi al Tribunale di Torino, la instaurava il CP_2
procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della per sentir dichiarare Parte_1
l'inadempimento della medesima al contratto di fornitura di dispositivi di protezione individuali (guanti in nitrile e in lattice), con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo ancora dovuto, pari ad € 52.029,00, oltre agli interessi moratori ex art. 4 D.lgs. 231/2002, nonché per ottenere la fissazione da parte del Giudice di un termine per il ritiro di 1.700 scatole di guanti in nitrile, ancora depositate presso i magazzini della ricorrente, stabilendo per ogni giorno di ritardo il pagamento della somma di € 250,00, ovvero di quella ritenuta di giustizia, con il favore delle spese ed onorari di causa.
Sosteneva la di esserle ancora dovuto l'importo di € 52.029,00 in relazione alla CP_2
commessa del 7 dicembre 2020, avendo la convenuta provveduto ad accreditarle il solo importo di €
24.500,00, a fronte del concordato e dichiarato pagamento di € 74.000,00, a dimostrazione del quale le aveva inviato prima della consegna una fotografia raffigurante la ricevuta del bonifico, poi stornato;
mentre la somma di € 25.000,00 corrisposta da in data 1° dicembre 2020 era da Parte_1 imputarsi all'estinzione di pregressi debiti per precedenti forniture non integralmente pagate.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande e contestando la Parte_1
ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente.
In particolare, asseriva che il prezzo convenuto per ogni scatola di guanti era di € 9,90; di aver provveduto all'intero pagamento della merce consegnata in data 07.12.2020, di cui alla fattura pro forma n.124 emessa da mediante il versamento di un acconto di € 25.000,00 in data CP_2
01.12.2020 ed il successivo saldo di € 24.500,00, eseguito in data il 09.12.2020.
Esperito il tentativo di conciliazione tra le parti ed assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione orale del 14.06.2022, pronunciava in data 20.06.2022 ordinanza, con la quale, dopo aver accertato la rinuncia da parte di alla CP_2
domanda di fissazione di un termine per il ritiro di 1.700 scatole di guanti in nitrile ancora depositate presso i suoi magazzini, accoglieva le restanti domande della società ricorrente, così condannando Pt_1
pagina 3 di 10 a pagare in suo favore il residuo corrispettivo, quantificato in € 31.930,00, oltre agli Parte_1
interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/2022, e a rimborsarle le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2022 la ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta ordinanza, chiedendone l'integrale riforma, con rigetto delle domande avanzate in primo grado da CP_2
Si è costituita in giudizio la chiedendo la reiezione del gravame, con conseguente CP_2 conferma dell'impugnata ordinanza.
All'esito dell'udienza di precisazioni delle conclusioni in data 20.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha preliminarmente affrontato la questione relativa all'imputazione della somma di € 25.000,00 versata da in data 01.12.2020, Parte_1
ritenendo che essa fosse da imputare al pagamento di precedenti forniture eseguite dalla CP_2
non ancora integralmente saldate, e non, invece, secondo quanto sostenuto dalla convenuta, ad
[...]
acconto per la fornitura di guanti di cui alla fattura pro forma n.124/2020.
Il Giudice di primo grado ha, infatti, osservato come l'estratto conto prodotto dalla ricorrente evidenziasse a dicembre 2020 l'esistenza di debiti di per l'importo di € Parte_1
25.309,00, in base alle fatture n. 127, 149, 150 e 163; nella chat di whatsapp intercorsa tra il legale rappresentante della società venditrice e il collaboratore dell'acquirente, il primo Testimone_1
sollecitava il pagamento dell'arretrato, subordinando a quello l'esecuzione della nuova fornitura, tanto che lo avvertiva in data 01.12.2020 che, in assenza del versamento di € 25.000,00, a saldo delle forniture passate, non avrebbe provveduto a caricare il camion con la merce che Parte_1
già si era impegnata a rivendere alla società
[...] Parte_2
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto che fosse priva di valore probatorio l'imputazione, di cui al bonifico eseguito in data 01.12.2020, recante quale indicazione “acconto su fattura proforma 124 con consegna
4.12.2020”, trattandosi di un'imputazione compiuta unilateralmente dalla in Parte_1
contrasto con gli accordi in precedenza raggiunti tra le parti.
Quanto poi alle contestazioni tra le parti in ordine al prezzo delle scatole dei guanti in nitrile il primo
Giudice l'ha determinato sulla base del prezzo unitario per scatola indicato nella fattura pro forma n.
124/2020, e cioè in € 9,90, trattandosi di documento proveniente dalla sul quale si era CP_2 quindi formato l'accordo delle parti.
pagina 4 di 10 Per tali ragioni, essendo incontestato che le scatole consegnate erano state n. 5.700, il Tribunale ha quantificato il corrispettivo dovuto per quella fornitura in € 56.430,00 e, detratto l'acconto versato in data 09.12.2020, imputabile a quella fornitura di merce, e pari a € 24.500,00, ha condannato
[...]
a pagare a a residua somma di € 31.930,00. Parte_1 CP_2
Infine, in virtù del principio della soccombenza, ha condannato la convenuta a rifondere le spese processuali alla CP_2
I motivi di impugnazione
Con il primo motivo di appello censura l'ordinanza impugnata nella parte in Parte_1
cui ha ritenuto provata l'esistenza al 1° dicembre 2020 di un debito pregresso nei confronti di fondando tale convincimento sui messaggi scambiati via whatsapp tra il legale CP_2
rappresentante della e colui, che era un semplice consulente di CP_2 Testimone_1
omettendo di considerare come le fatture e documenti di trasporto fossero Parte_1
stati tutti oggetto di contestazione durante il giudizio, sostenendone la falsità/alterazione.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, l'unica contestazione specifica mossa alle fatture emesse da contenuta nella CP_2
comparsa di costituzione di primo grado, riguarda la non corrispondenza della fattura 298 /2020, rispetto alla pro forma n. 124/2020, che è tema, che non solo è stato risolto in senso favorevole a ma soprattutto non rileva al fine di ricostruire se vi fosse una posizione Parte_1
debitoria di alla data del 01/12/2020, visto che la fattura n. 298 è del Parte_1
07.12.2020 e dunque non è stata considerata a quei fini, poiché successiva a quella data.
Così pure è irrilevante, sotto questo profilo, la denunciata alterazione del DDT n. 278/2020, anch'esso riferito alla fornitura eseguita in data 07.12.2020, in cui sarebbe stato corretto il prezzo unitario delle scatole di guanti consegnate.
Orbene, rispetto all'estratto conto datato 09.12.2020 (prodotto da in primo grado sia CP_2
come doc. 5, che come doc. 17), non viene presa specificamente posizione per contestare gli importi indicati come ancora a debito sulle fatture elencate, anteriori al dicembre 2020 (dal 14.09.2020 al
23.11.2020), né viene dedotto che rispetto ai versamenti, a mezzo bonifico, conteggiati dal 02.09.2020 al 23.11.2020, sia stato omesso il conteggio di versamenti eseguiti.
Né il fatto che l'estratto conto in oggetto – peraltro datato 09.12.2020 e non come sostiene parte appellante 01.12.2020 – sia stato inviato per la prima volta il 10.12.2020, incide sull'esistenza di debiti pregressi di di cui la medesima era evidentemente a conoscenza – al di là Parte_1 dell'invio del prospetto riassuntivo di quanto ancora dovuto - per non avere integralmente saldato le fatture in precedenza ricevute.
pagina 5 di 10 con l'atto d'appello muove solo due contestazioni specifiche alle poste Parte_1 indicate nell'estratto conto, sostenendo che la fattura n. 149/2020 indicata come di importo pari a €
3.172,00, in realtà, avuto riguardo al documento fiscale ricevuto via pec, sarebbe pari a € 2.600,00; così la fattura n. 150 del 30.09.2020, indicata come dell'importo di € 264,00, non corrisponderebbe a quella inviatala e registrata, che è dell'importo di € 836,00.
Si tratta con tutta evidenza – a prescindere dall'indagine sulla loro fondatezza - di contestazioni minimali, di cui peraltro una ridurrebbe e l'altra incrementerebbe il debito residuo al 01.12.2020, e che certamente non incidono sull'esistenza di un debito di almeno 25.000,00 alla data del 01.12.2020.
Né ha rilevanza l'affermazione secondo cui il bonifico dell'importo di € 72.000,00, eseguito in data
05.10.20202, ed indicato nell'estratto conto, non avrebbe nulla a che vedere con le fatture in quello elencate, poiché relativo alle fatture pro forma nn. 39 e 40. Se così fosse – circostanza del tutto indimostrata – starebbe semplicemente a significare che, non dovendosi conteggiare quel versamento, il debito arretrato, portato dalle fatture elencate nell'estratto conto, al 01.12.2020, sarebbe stato ancora maggiore.
Pertanto, correttamente il Giudice di primo ha ritenuto che alla data del 01.12.2020 vi fosse un debito pregresso di ei confronti della Parte_1 CP_2
In tale contesto si inserisce in modo assolutamente coerente e comprensibile la conversazione via whatsapp (v. doc. 3 in primo grado), tra il 30 novembre e il 1° dicembre CP_2 Parte_3
2020, in prossimità dell'arrivo e consegna della fornitura di cui alla pro forma n. 124/2020.
legale rappresentante della nell'interloquire con CP_3 CP_2 Testimone_1
collaboratore di facendo inequivocabilmente riferimento ad un debito Parte_1 pregresso, scrive “ io ho bisogno il saldo dei 28.000 arretrati”, “Non posso più aspettare”; e di Tes_1 fronte alla proposta di di pagare “tutto il nitrile che prendiamo”, cioè la nuova Testimone_1 fornitura, ribadisce “...forse pensi che sia uno stupido la roba ve l'ho consegnata tre CP_3 mesi fa perché non devi pagarla quei soldi non incassati non mi hanno permesso di fare altre cose”; e ancora aggiunge in un altro messaggio: “A me servono i miei vecchi soldi”. A quel punto
[...]
, avendo evidentemente compreso che senza il pagamento del pregresso non sarebbe più stato Tes_1 consegnato nulla a scrive: “Mi mandi l'estratto dei conti con evidenza di Parte_1 quello che manca. Per favore così chiudiamo e andiamo avanti”, al che risponde: CP_3
“Manda per favore 25.000 adesso non carico più il camion”. A quel punto lo Testimone_1
rassicura circa il fatto che sta andando con , e cioè legale rappresentante di CP_1 CP_1 [...]
a fare il bonifico, aggiungendo “15 minuti e hai il bir”. Parte_1
pagina 6 di 10 In data 01.12.2020 a poi effettivamente disposto un bonifico di € 25.000,00, Parte_1
che, in base ai concordanti elementi di prova sopra indicati, sono da imputare al pagamento dei debiti in quel momento già scaduti, e cioè dell'arretrato (“i vecchi soldi” per “la roba…consegnata tre mesi fa”), visto che il , dopo le insistenze di e la prospettiva di non ricevere altra Tes_1 CP_3 merce, alla fine aderisce, “così chiudiamo e andiamo avanti”, e l'importo versato corrisponde proprio alla somma (€ 25.000,00) da ultimo indicata dal legale rappresentante della per “poter CP_2 caricare il camion”, cioè procedere alla consegna della nuova fornitura.
Parte appellante non prende posizione sul contenuto dei messaggi whatsapp, né tanto meno offre del loro significato – a fronte del chiaro ed inequivoco contenuto – un'alternativa ricostruzione.
Del tutto estranea al primo passaggio motivazionale, su cui si fonda l'ordinanza impugnata, è poi la vicenda – su cui le parti si sono ampiamente intrattenute - del bonifico di € 74.000,00 disposto giorni dopo, e cioè il 07.12.2020, e poi revocato dalla Banca per carenza di fondi, versamento questo sì afferente alla nuova fornitura di cui alla pro forma n. 124/2020, e cioè alla merce consegnata il
07.12.2020.
Né può evincersi alcun elemento indiziario confermativo dell'imputazione del versamento dell'importo di € 25.000,00, effettuato il 01.12.2020, alla nuova fornitura ritirata il 07.12.2020, dal fatto che quell'importo, sommato a quello di € 24.500,00, versato il 09.12.2020, corrisponda al valore della merce, che, secondo la prospettazione di parte appellante, è stata ritirata il 07.12.2020 (per complessivi
€ 49.500,00), ed il cui quantitativo era inferiore (soltanto 5.000 scatole di guanti in nitrile e 700 in lattice) a quello indicato nella pro forma n. 124/2020.
È con tutta evidenza una corrispondenza creata ex post, per cui, partendo dal versamento di € 25.000,00
è stato eseguito un altro versamento per un importo che apparisse congruente con il prezzo complessivo della nuova fornitura.
Ed analoghe considerazioni valgono riguardo al fatto che il bonifico in data 07.12.2020 fosse di €
74.000,00, poiché sommato a quello di € 25.000,00 del 01.12.2020 avrebbe portato all'ammontare complessivo € 99.000,00, che era l'ammontare del corrispettivo della merce indicata nella pro forma n.
124/2020, quando ancora non era dato sapere che quella merce non sarebbe stata integralmente consegnata.
Anche in questo caso è agevole osservare come si tratta di una corrispondenza creata ex post, sia pure sull'assunto poi risultato errato di ricevere una fornitura del valore di € 99.0000,00, imputando, in difformità all'accordo raggiunto in data 01.12.2020, il bonifico eseguito in quella data non ai debiti pregressi, ma a debiti futuri.
pagina 7 di 10 Del tutto indimostrata è peraltro l'asserita prassi commerciale (v. pag. 28 atto d'appello), secondo cui sarebbe stata tenuta a pagare un acconto per far partire la spedizione, e Parte_1
peraltro, nello specifico, con riferimento alla fornitura oggetto di causa, è invece provato, sulla base degli elementi indicati, come sia stato richiesto il pagamento del debito arretrato.
E' del resto la stessa appellante a descrivere, contraddittoriamente con la sua tesi, una diversa consolidata prassi commerciale invalsa tra le parti, laddove nei propri scritti difensivi espone che: “le parti, su richiesta di la quale reduce da importanti “scottature” ci teneva ad evitare di Pt_1
incorrere nel rischio di pagare in anticipo un carico di merce non ancora qualitativamente e quantitativamente confermato, adottavano il seguente metodo volto ad evitare l'insorgere di spiacevoli disguidi: i guanti oggetto di ciascuna proforma dovevano essere previamente controllati da parte del personale di presso i magazzini di in Montano IN (presso la dogana) Pt_1 CP_2
e in Mariano Comense (CO) e la consegna al trasportatore sarebbe avvenuta solo una volta ricevuto da parte di il pagamento mediante bonifico bancario urgente (BIR) del corrispettivo CP_2
concordato, con condivisione della distinta del versamento e con incasso effettivo sul conto corrente di ” (v. pagg. 12 e 13 atto d'appello). CP_2
Dunque, il pagamento avveniva contestualmente alla consegna, dopo avere controllato la merce che ra in grado di consegnare. CP_2
Ciò posto - come già considerato dal Giudice di primo grado, senza che tale motivazione sia stata attinta da pertinente censura - alcun valore può essere attribuito all'invocata imputazione di pagamento contenuta nell'ordine di bonifico del 01.12.2020 (“acconto su fattura pro forma n. 124 con consegna
4.12.2020”), poiché l'accordo tra le parti circa l'imputazione di quel pagamento era diverso da quello poi unilateralmente attribuitovi dalla legale rappresentante della Parte_1
Con un secondo motivo di censura sostiene che il Tribunale ha errato Parte_1 nell'attribuire un'identica valorizzazione alle scatole di guanti in nitrile, per i quali, in base alla fattura pro forma n. 124/20202 era stato prevosto un prezzo unitario di € 9,90, e i guanti in lattice, per i quali non vi era stato invece alcun accordo.
La censura, del tutto astratta, risulta inammissibile.
È evidente che, a fronte della disponibilità di un numero di scatole di guanti in nitrile (5.000), inferiore a quella convenuta (10.000), al momento del ritiro della merce, abbia deciso Parte_1
di ritirare anche 700 scatole di guanti in lattice, per i quali il primo Giudice, in assenza di prova di un diverso accordo, ha ritenuto di applicare il medesimo prezzo, che era stato concordato per la merce oggetto dell'ordine originario.
pagina 8 di 10 Parte appellante non sostiene, né tanto meno documenta, che i guanti in lattice forniti avessero un prezzo di mercato diverso ed inferiore a quello dei guanti in nitrile, cosicché il motivo di censura non risulta idoneo a condurre ad una diversa decisione.
Il terzo motivo di censura (sia pure numerato nell'atto d'appello con il numero romano II, a pagg. 34 e ss.) risulta parimenti inammissibile, trattandosi di un coacervo di argomentazioni, che in parte riprendono temi già in precedenza trattati, oltre a contestare che il primo Giudice non abbia tenuto conto di quanto dichiarato dai testi escussi, senza tuttavia indicare quali parti delle loro deposizioni rileverebbero al fine di pervenire ad una differente ricostruzione dei fatti, ricostruzione che l'ordinanza impugnata, in ogni caso, ha compiuto sulla base delle risultanze documentali.
Da ultimo parte appellante ribadisce, in maniera del tutto sterile, come mai alcun accordo fosse stato raggiunto tra le parti in ordine alla “merce a magazzino”, di cui con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. vrebbe chiesto il pagamento, poiché si tratta di domanda che era stata abbandonata in CP_2 primo grado e su cui quindi l'ordinanza impugnata non ha in alcun modo pronunciato.
Risulta infine infondato l'ultimo motivo d'impugnazione, in base al quale parte appellante lamenta che il primo Giudice non abbia compensato, in tutto o in parte, le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento della domanda per un importo ridotto, e cioè € 31.930,00, rispetto a quello oggetto dell'originaria domanda (€ 52.029,00), e l'abbandono della domanda di condanna al ritiro della merce giacente in magazzino.
Anzitutto, giova osservare come, secondo quanto chiarito dalle SS.UU. con la pronuncia n.
32061/2022, l'accoglimento della domanda in misura anche sensibilmente ridotta – il che non è nel caso di specie – qualora si tratti di domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a soccombenza reciproca e può giustificare la compensazione solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co.2, c.p.c. Né la richiesta di fissazione di un termine per il ritiro della merce a magazzino (e non di condanna al ritiro o al pagamento di quei beni), poi non coltivata nel corso del giudizio, ha inciso sulle attività difensive svolte dalle parti, così da giustificare una compensazione parziale delle spese di lite, visto che i temi della causa oggetto di trattazione ed istruttoria sono stati altri.
Le spese del presente giudizio
Tenuto conto dell'integrale reiezione dell'appello, le spese anche di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate a carico della parte soccombente, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, e allo scaglione di valore di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00), nei seguenti importi, prossimi ai medi per le fasi di studio ed introduttiva e prossimi ai minimi per la fase decisionale, limitata all'esposizione, senza elementi di novità, delle medesime questioni già affrontate con gli atti introduttivi, e così:
pagina 9 di 10 € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.735,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 5.211,00, oltre rimborso spese forfettario del
15% ed accessori.
Non si ritiene, invece, che ricorrano i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che i diversi motivi d'impugnazione proposti siano tutti connotati dall'aver agito in mala fede o con colpa grave.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante, avverso l'ordinanza emessa in data 20/06/2022 dal Tribunale di Torino, respinge l'appello, confermando l'impugnata ordinanza;
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, che si Parte_1 CP_2
liquidano in € € 5.211,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.035.2002, n.
115, così come novellato dalla L. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, Parte_1
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato
[...] all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1015/2022 RG promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Torino, Piazza Vittorio Veneto Parte_1 P.IVA_1
n. 14, in persona dell'amministratore unico elettivamente domiciliata in Controparte_1
Torino, Via Magenta n. 29, presso lo studio dell'avvocato Alberto Bova, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA. ) con sede in Milano, Via F. Turati n. 40, in persona del CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano, Galleria del Corso n. 1, CP_3
presso lo studio dell'avvocato Silvia Strambini, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 6692/2022 del Tribunale di Torino pubblicata in data 20/06/2022 e notificata in pari data
- Compravendita beni mobili –
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 10 “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Torino, così giudicare:
In Via preliminare:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 e 351 cpc, dato atto della sussistenza dei gravi e fondati motivi enunciati in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della ordinanza
l'ordinanza del Tribunale di Torino, sez. I civile, Giudice Unico, dott. Rossi n. 6692/2022 pubblicata il
20.6.2022 e notificata il 20.6.2022.
In Via principale:
Accogliere il presente gravame, riformando in partis quibus l'ordinanza del Tribunale di
Torino, sez. I civile, Giudice Unico, dott. Rossi, n. 6692/2022 pubblicata il 20.6.2022 e notificata il
20.6.2022 per i motivi sopra esposti e per l'effetto accogliere le domande già proposte in primo grado e qui di seguito riprodotte:
- previe le declaratorie del caso;
- respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
- previa, occorrendo, senza alcuna inversione del relativo onere, ammissione della prova per interrogatorio e testi sulle circostanze sopra indicate nei capi dedotti e con i testi indicati, opponendosi sin d'ora all'accoglimento delle istanze istruttorie di parte ricorrente per i motivi sopra formulati e instando, in caso di loro ammissione, per la prova in materia contraria;
Nel merito in via principale
- respingere le pretese della ricorrente tutte ed assolvere la resistente da ogni avversaria domanda;
In ogni caso
- con vittoria di spese e di compensi tutti di giudizio e patrocinio, oltre IVA rimborso forfettario e
CPA sugli importi imponibili e distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da per non aver Parte_1 rispettato i requisiti di cui all'artt. 342 c.p.c. nel merito in via principale
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel merito in via subordinata
pagina 2 di 10 Accertare e dichiarare la sussistenza in capo a della responsabilità aggravata di Parte_1 cui all'art. 96, III comma, c.p.c. per le causali sovraesposte, e per l'effetto la condanni a corrispondere
a al risarcimento dei danni nella misura che verrà valutata di giustizia. CP_2
In ogni caso:in ogni caso: con condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento, di quello di cui alla sospensiva R.G. n. 1015-1/2022, oltre 15% del rimborso forfettario, oltre accessori di legge, maggiorati nella misura del 30% per aver redatto l'atto con collegamenti ipertestuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.08.2021 dinanzi al Tribunale di Torino, la instaurava il CP_2
procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della per sentir dichiarare Parte_1
l'inadempimento della medesima al contratto di fornitura di dispositivi di protezione individuali (guanti in nitrile e in lattice), con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo ancora dovuto, pari ad € 52.029,00, oltre agli interessi moratori ex art. 4 D.lgs. 231/2002, nonché per ottenere la fissazione da parte del Giudice di un termine per il ritiro di 1.700 scatole di guanti in nitrile, ancora depositate presso i magazzini della ricorrente, stabilendo per ogni giorno di ritardo il pagamento della somma di € 250,00, ovvero di quella ritenuta di giustizia, con il favore delle spese ed onorari di causa.
Sosteneva la di esserle ancora dovuto l'importo di € 52.029,00 in relazione alla CP_2
commessa del 7 dicembre 2020, avendo la convenuta provveduto ad accreditarle il solo importo di €
24.500,00, a fronte del concordato e dichiarato pagamento di € 74.000,00, a dimostrazione del quale le aveva inviato prima della consegna una fotografia raffigurante la ricevuta del bonifico, poi stornato;
mentre la somma di € 25.000,00 corrisposta da in data 1° dicembre 2020 era da Parte_1 imputarsi all'estinzione di pregressi debiti per precedenti forniture non integralmente pagate.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande e contestando la Parte_1
ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente.
In particolare, asseriva che il prezzo convenuto per ogni scatola di guanti era di € 9,90; di aver provveduto all'intero pagamento della merce consegnata in data 07.12.2020, di cui alla fattura pro forma n.124 emessa da mediante il versamento di un acconto di € 25.000,00 in data CP_2
01.12.2020 ed il successivo saldo di € 24.500,00, eseguito in data il 09.12.2020.
Esperito il tentativo di conciliazione tra le parti ed assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione orale del 14.06.2022, pronunciava in data 20.06.2022 ordinanza, con la quale, dopo aver accertato la rinuncia da parte di alla CP_2
domanda di fissazione di un termine per il ritiro di 1.700 scatole di guanti in nitrile ancora depositate presso i suoi magazzini, accoglieva le restanti domande della società ricorrente, così condannando Pt_1
pagina 3 di 10 a pagare in suo favore il residuo corrispettivo, quantificato in € 31.930,00, oltre agli Parte_1
interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/2022, e a rimborsarle le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2022 la ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta ordinanza, chiedendone l'integrale riforma, con rigetto delle domande avanzate in primo grado da CP_2
Si è costituita in giudizio la chiedendo la reiezione del gravame, con conseguente CP_2 conferma dell'impugnata ordinanza.
All'esito dell'udienza di precisazioni delle conclusioni in data 20.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha preliminarmente affrontato la questione relativa all'imputazione della somma di € 25.000,00 versata da in data 01.12.2020, Parte_1
ritenendo che essa fosse da imputare al pagamento di precedenti forniture eseguite dalla CP_2
non ancora integralmente saldate, e non, invece, secondo quanto sostenuto dalla convenuta, ad
[...]
acconto per la fornitura di guanti di cui alla fattura pro forma n.124/2020.
Il Giudice di primo grado ha, infatti, osservato come l'estratto conto prodotto dalla ricorrente evidenziasse a dicembre 2020 l'esistenza di debiti di per l'importo di € Parte_1
25.309,00, in base alle fatture n. 127, 149, 150 e 163; nella chat di whatsapp intercorsa tra il legale rappresentante della società venditrice e il collaboratore dell'acquirente, il primo Testimone_1
sollecitava il pagamento dell'arretrato, subordinando a quello l'esecuzione della nuova fornitura, tanto che lo avvertiva in data 01.12.2020 che, in assenza del versamento di € 25.000,00, a saldo delle forniture passate, non avrebbe provveduto a caricare il camion con la merce che Parte_1
già si era impegnata a rivendere alla società
[...] Parte_2
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto che fosse priva di valore probatorio l'imputazione, di cui al bonifico eseguito in data 01.12.2020, recante quale indicazione “acconto su fattura proforma 124 con consegna
4.12.2020”, trattandosi di un'imputazione compiuta unilateralmente dalla in Parte_1
contrasto con gli accordi in precedenza raggiunti tra le parti.
Quanto poi alle contestazioni tra le parti in ordine al prezzo delle scatole dei guanti in nitrile il primo
Giudice l'ha determinato sulla base del prezzo unitario per scatola indicato nella fattura pro forma n.
124/2020, e cioè in € 9,90, trattandosi di documento proveniente dalla sul quale si era CP_2 quindi formato l'accordo delle parti.
pagina 4 di 10 Per tali ragioni, essendo incontestato che le scatole consegnate erano state n. 5.700, il Tribunale ha quantificato il corrispettivo dovuto per quella fornitura in € 56.430,00 e, detratto l'acconto versato in data 09.12.2020, imputabile a quella fornitura di merce, e pari a € 24.500,00, ha condannato
[...]
a pagare a a residua somma di € 31.930,00. Parte_1 CP_2
Infine, in virtù del principio della soccombenza, ha condannato la convenuta a rifondere le spese processuali alla CP_2
I motivi di impugnazione
Con il primo motivo di appello censura l'ordinanza impugnata nella parte in Parte_1
cui ha ritenuto provata l'esistenza al 1° dicembre 2020 di un debito pregresso nei confronti di fondando tale convincimento sui messaggi scambiati via whatsapp tra il legale CP_2
rappresentante della e colui, che era un semplice consulente di CP_2 Testimone_1
omettendo di considerare come le fatture e documenti di trasporto fossero Parte_1
stati tutti oggetto di contestazione durante il giudizio, sostenendone la falsità/alterazione.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, l'unica contestazione specifica mossa alle fatture emesse da contenuta nella CP_2
comparsa di costituzione di primo grado, riguarda la non corrispondenza della fattura 298 /2020, rispetto alla pro forma n. 124/2020, che è tema, che non solo è stato risolto in senso favorevole a ma soprattutto non rileva al fine di ricostruire se vi fosse una posizione Parte_1
debitoria di alla data del 01/12/2020, visto che la fattura n. 298 è del Parte_1
07.12.2020 e dunque non è stata considerata a quei fini, poiché successiva a quella data.
Così pure è irrilevante, sotto questo profilo, la denunciata alterazione del DDT n. 278/2020, anch'esso riferito alla fornitura eseguita in data 07.12.2020, in cui sarebbe stato corretto il prezzo unitario delle scatole di guanti consegnate.
Orbene, rispetto all'estratto conto datato 09.12.2020 (prodotto da in primo grado sia CP_2
come doc. 5, che come doc. 17), non viene presa specificamente posizione per contestare gli importi indicati come ancora a debito sulle fatture elencate, anteriori al dicembre 2020 (dal 14.09.2020 al
23.11.2020), né viene dedotto che rispetto ai versamenti, a mezzo bonifico, conteggiati dal 02.09.2020 al 23.11.2020, sia stato omesso il conteggio di versamenti eseguiti.
Né il fatto che l'estratto conto in oggetto – peraltro datato 09.12.2020 e non come sostiene parte appellante 01.12.2020 – sia stato inviato per la prima volta il 10.12.2020, incide sull'esistenza di debiti pregressi di di cui la medesima era evidentemente a conoscenza – al di là Parte_1 dell'invio del prospetto riassuntivo di quanto ancora dovuto - per non avere integralmente saldato le fatture in precedenza ricevute.
pagina 5 di 10 con l'atto d'appello muove solo due contestazioni specifiche alle poste Parte_1 indicate nell'estratto conto, sostenendo che la fattura n. 149/2020 indicata come di importo pari a €
3.172,00, in realtà, avuto riguardo al documento fiscale ricevuto via pec, sarebbe pari a € 2.600,00; così la fattura n. 150 del 30.09.2020, indicata come dell'importo di € 264,00, non corrisponderebbe a quella inviatala e registrata, che è dell'importo di € 836,00.
Si tratta con tutta evidenza – a prescindere dall'indagine sulla loro fondatezza - di contestazioni minimali, di cui peraltro una ridurrebbe e l'altra incrementerebbe il debito residuo al 01.12.2020, e che certamente non incidono sull'esistenza di un debito di almeno 25.000,00 alla data del 01.12.2020.
Né ha rilevanza l'affermazione secondo cui il bonifico dell'importo di € 72.000,00, eseguito in data
05.10.20202, ed indicato nell'estratto conto, non avrebbe nulla a che vedere con le fatture in quello elencate, poiché relativo alle fatture pro forma nn. 39 e 40. Se così fosse – circostanza del tutto indimostrata – starebbe semplicemente a significare che, non dovendosi conteggiare quel versamento, il debito arretrato, portato dalle fatture elencate nell'estratto conto, al 01.12.2020, sarebbe stato ancora maggiore.
Pertanto, correttamente il Giudice di primo ha ritenuto che alla data del 01.12.2020 vi fosse un debito pregresso di ei confronti della Parte_1 CP_2
In tale contesto si inserisce in modo assolutamente coerente e comprensibile la conversazione via whatsapp (v. doc. 3 in primo grado), tra il 30 novembre e il 1° dicembre CP_2 Parte_3
2020, in prossimità dell'arrivo e consegna della fornitura di cui alla pro forma n. 124/2020.
legale rappresentante della nell'interloquire con CP_3 CP_2 Testimone_1
collaboratore di facendo inequivocabilmente riferimento ad un debito Parte_1 pregresso, scrive “ io ho bisogno il saldo dei 28.000 arretrati”, “Non posso più aspettare”; e di Tes_1 fronte alla proposta di di pagare “tutto il nitrile che prendiamo”, cioè la nuova Testimone_1 fornitura, ribadisce “...forse pensi che sia uno stupido la roba ve l'ho consegnata tre CP_3 mesi fa perché non devi pagarla quei soldi non incassati non mi hanno permesso di fare altre cose”; e ancora aggiunge in un altro messaggio: “A me servono i miei vecchi soldi”. A quel punto
[...]
, avendo evidentemente compreso che senza il pagamento del pregresso non sarebbe più stato Tes_1 consegnato nulla a scrive: “Mi mandi l'estratto dei conti con evidenza di Parte_1 quello che manca. Per favore così chiudiamo e andiamo avanti”, al che risponde: CP_3
“Manda per favore 25.000 adesso non carico più il camion”. A quel punto lo Testimone_1
rassicura circa il fatto che sta andando con , e cioè legale rappresentante di CP_1 CP_1 [...]
a fare il bonifico, aggiungendo “15 minuti e hai il bir”. Parte_1
pagina 6 di 10 In data 01.12.2020 a poi effettivamente disposto un bonifico di € 25.000,00, Parte_1
che, in base ai concordanti elementi di prova sopra indicati, sono da imputare al pagamento dei debiti in quel momento già scaduti, e cioè dell'arretrato (“i vecchi soldi” per “la roba…consegnata tre mesi fa”), visto che il , dopo le insistenze di e la prospettiva di non ricevere altra Tes_1 CP_3 merce, alla fine aderisce, “così chiudiamo e andiamo avanti”, e l'importo versato corrisponde proprio alla somma (€ 25.000,00) da ultimo indicata dal legale rappresentante della per “poter CP_2 caricare il camion”, cioè procedere alla consegna della nuova fornitura.
Parte appellante non prende posizione sul contenuto dei messaggi whatsapp, né tanto meno offre del loro significato – a fronte del chiaro ed inequivoco contenuto – un'alternativa ricostruzione.
Del tutto estranea al primo passaggio motivazionale, su cui si fonda l'ordinanza impugnata, è poi la vicenda – su cui le parti si sono ampiamente intrattenute - del bonifico di € 74.000,00 disposto giorni dopo, e cioè il 07.12.2020, e poi revocato dalla Banca per carenza di fondi, versamento questo sì afferente alla nuova fornitura di cui alla pro forma n. 124/2020, e cioè alla merce consegnata il
07.12.2020.
Né può evincersi alcun elemento indiziario confermativo dell'imputazione del versamento dell'importo di € 25.000,00, effettuato il 01.12.2020, alla nuova fornitura ritirata il 07.12.2020, dal fatto che quell'importo, sommato a quello di € 24.500,00, versato il 09.12.2020, corrisponda al valore della merce, che, secondo la prospettazione di parte appellante, è stata ritirata il 07.12.2020 (per complessivi
€ 49.500,00), ed il cui quantitativo era inferiore (soltanto 5.000 scatole di guanti in nitrile e 700 in lattice) a quello indicato nella pro forma n. 124/2020.
È con tutta evidenza una corrispondenza creata ex post, per cui, partendo dal versamento di € 25.000,00
è stato eseguito un altro versamento per un importo che apparisse congruente con il prezzo complessivo della nuova fornitura.
Ed analoghe considerazioni valgono riguardo al fatto che il bonifico in data 07.12.2020 fosse di €
74.000,00, poiché sommato a quello di € 25.000,00 del 01.12.2020 avrebbe portato all'ammontare complessivo € 99.000,00, che era l'ammontare del corrispettivo della merce indicata nella pro forma n.
124/2020, quando ancora non era dato sapere che quella merce non sarebbe stata integralmente consegnata.
Anche in questo caso è agevole osservare come si tratta di una corrispondenza creata ex post, sia pure sull'assunto poi risultato errato di ricevere una fornitura del valore di € 99.0000,00, imputando, in difformità all'accordo raggiunto in data 01.12.2020, il bonifico eseguito in quella data non ai debiti pregressi, ma a debiti futuri.
pagina 7 di 10 Del tutto indimostrata è peraltro l'asserita prassi commerciale (v. pag. 28 atto d'appello), secondo cui sarebbe stata tenuta a pagare un acconto per far partire la spedizione, e Parte_1
peraltro, nello specifico, con riferimento alla fornitura oggetto di causa, è invece provato, sulla base degli elementi indicati, come sia stato richiesto il pagamento del debito arretrato.
E' del resto la stessa appellante a descrivere, contraddittoriamente con la sua tesi, una diversa consolidata prassi commerciale invalsa tra le parti, laddove nei propri scritti difensivi espone che: “le parti, su richiesta di la quale reduce da importanti “scottature” ci teneva ad evitare di Pt_1
incorrere nel rischio di pagare in anticipo un carico di merce non ancora qualitativamente e quantitativamente confermato, adottavano il seguente metodo volto ad evitare l'insorgere di spiacevoli disguidi: i guanti oggetto di ciascuna proforma dovevano essere previamente controllati da parte del personale di presso i magazzini di in Montano IN (presso la dogana) Pt_1 CP_2
e in Mariano Comense (CO) e la consegna al trasportatore sarebbe avvenuta solo una volta ricevuto da parte di il pagamento mediante bonifico bancario urgente (BIR) del corrispettivo CP_2
concordato, con condivisione della distinta del versamento e con incasso effettivo sul conto corrente di ” (v. pagg. 12 e 13 atto d'appello). CP_2
Dunque, il pagamento avveniva contestualmente alla consegna, dopo avere controllato la merce che ra in grado di consegnare. CP_2
Ciò posto - come già considerato dal Giudice di primo grado, senza che tale motivazione sia stata attinta da pertinente censura - alcun valore può essere attribuito all'invocata imputazione di pagamento contenuta nell'ordine di bonifico del 01.12.2020 (“acconto su fattura pro forma n. 124 con consegna
4.12.2020”), poiché l'accordo tra le parti circa l'imputazione di quel pagamento era diverso da quello poi unilateralmente attribuitovi dalla legale rappresentante della Parte_1
Con un secondo motivo di censura sostiene che il Tribunale ha errato Parte_1 nell'attribuire un'identica valorizzazione alle scatole di guanti in nitrile, per i quali, in base alla fattura pro forma n. 124/20202 era stato prevosto un prezzo unitario di € 9,90, e i guanti in lattice, per i quali non vi era stato invece alcun accordo.
La censura, del tutto astratta, risulta inammissibile.
È evidente che, a fronte della disponibilità di un numero di scatole di guanti in nitrile (5.000), inferiore a quella convenuta (10.000), al momento del ritiro della merce, abbia deciso Parte_1
di ritirare anche 700 scatole di guanti in lattice, per i quali il primo Giudice, in assenza di prova di un diverso accordo, ha ritenuto di applicare il medesimo prezzo, che era stato concordato per la merce oggetto dell'ordine originario.
pagina 8 di 10 Parte appellante non sostiene, né tanto meno documenta, che i guanti in lattice forniti avessero un prezzo di mercato diverso ed inferiore a quello dei guanti in nitrile, cosicché il motivo di censura non risulta idoneo a condurre ad una diversa decisione.
Il terzo motivo di censura (sia pure numerato nell'atto d'appello con il numero romano II, a pagg. 34 e ss.) risulta parimenti inammissibile, trattandosi di un coacervo di argomentazioni, che in parte riprendono temi già in precedenza trattati, oltre a contestare che il primo Giudice non abbia tenuto conto di quanto dichiarato dai testi escussi, senza tuttavia indicare quali parti delle loro deposizioni rileverebbero al fine di pervenire ad una differente ricostruzione dei fatti, ricostruzione che l'ordinanza impugnata, in ogni caso, ha compiuto sulla base delle risultanze documentali.
Da ultimo parte appellante ribadisce, in maniera del tutto sterile, come mai alcun accordo fosse stato raggiunto tra le parti in ordine alla “merce a magazzino”, di cui con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. vrebbe chiesto il pagamento, poiché si tratta di domanda che era stata abbandonata in CP_2 primo grado e su cui quindi l'ordinanza impugnata non ha in alcun modo pronunciato.
Risulta infine infondato l'ultimo motivo d'impugnazione, in base al quale parte appellante lamenta che il primo Giudice non abbia compensato, in tutto o in parte, le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento della domanda per un importo ridotto, e cioè € 31.930,00, rispetto a quello oggetto dell'originaria domanda (€ 52.029,00), e l'abbandono della domanda di condanna al ritiro della merce giacente in magazzino.
Anzitutto, giova osservare come, secondo quanto chiarito dalle SS.UU. con la pronuncia n.
32061/2022, l'accoglimento della domanda in misura anche sensibilmente ridotta – il che non è nel caso di specie – qualora si tratti di domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a soccombenza reciproca e può giustificare la compensazione solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co.2, c.p.c. Né la richiesta di fissazione di un termine per il ritiro della merce a magazzino (e non di condanna al ritiro o al pagamento di quei beni), poi non coltivata nel corso del giudizio, ha inciso sulle attività difensive svolte dalle parti, così da giustificare una compensazione parziale delle spese di lite, visto che i temi della causa oggetto di trattazione ed istruttoria sono stati altri.
Le spese del presente giudizio
Tenuto conto dell'integrale reiezione dell'appello, le spese anche di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate a carico della parte soccombente, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, e allo scaglione di valore di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00), nei seguenti importi, prossimi ai medi per le fasi di studio ed introduttiva e prossimi ai minimi per la fase decisionale, limitata all'esposizione, senza elementi di novità, delle medesime questioni già affrontate con gli atti introduttivi, e così:
pagina 9 di 10 € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.735,00 per la fase decisionale, e così complessivi € 5.211,00, oltre rimborso spese forfettario del
15% ed accessori.
Non si ritiene, invece, che ricorrano i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che i diversi motivi d'impugnazione proposti siano tutti connotati dall'aver agito in mala fede o con colpa grave.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante, avverso l'ordinanza emessa in data 20/06/2022 dal Tribunale di Torino, respinge l'appello, confermando l'impugnata ordinanza;
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, che si Parte_1 CP_2
liquidano in € € 5.211,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.035.2002, n.
115, così come novellato dalla L. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, Parte_1
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato
[...] all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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