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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1405/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...], il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv.to Marco Ippolito Matano;
- ricorrente –
E
, in persona del p.t., CP_1 CP_2
Controparte_3
.t.
[...]
Controparte_4
, in persona del suo legale ra
[...] CP_5 CP_6
, ;
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
- resistenti- MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.03.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale premettendo di esser docente di ruolo nella Scuola Secondaria di I grado in servizio a far data dal 1.09.2014 presso l'Istituto Gesue di San Felice a Cancello. Esponeva, ancora: di aver presentato la dichiarazione dei servizi onde vedersi riconosciuti, ai fini della ricostruzione di carriera gli anni di servizio pre ruolo prestati;
che in sede di ricostruzione di carriera il resistente le riconosceva integralmente solo i primi 4 CP_10 anni, mentre i rimanenti venivano riconosciuti solo nella misura dei 2/3, con inquadramento nella posizione stipendiale corrispondente. Dedotta allora, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, l'illegittimità del modus operandi dell'amministrazione, concludeva, chiedendo: “1) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della ricostruzione di carriera, il riconoscimento dell' intero servizio di insegnamento prestato nel ruolo della scuola materna oggi scuola dell'infanzia dal 1/9/2005 al 31/08/2016 e conseguentemente, 2) Accertare e dichiarare l' illegittimità del Decreto di ricostruzione di carriera impugnato, nella parte in cui, il Dirigente Scolastico, nell' effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, non ha valutato il servizio prestato nella scuola materna e non ha riconosciuto valido integralmente quello statale e, per l' effetto 3) Annullarlo e/o disapplicarlo;
4) Ordinare all' Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio di ruolo prestato dalla ricorrente nella scuola materna, con conseguente inserimento della stessa nella fascia retributiva corrispondente ad anni 0/8 a decorrere dall' 1/9/2005 , in quella corrispondente ad anni 09/14 a decorrere dall' 1/9/20 12 ed in quella da 15/20 anni dall' 1/9/2018 ed alla conseguente ricostruzione di carriera;
5) Condannare il , in persona legale rapp.te p.t., a corrispondere in suo CP_1 favore le differenze retributive nel frattempo maturate pari a complessivi € 40.528,69, come risulta dal prospetto contabile allegato al presente atto di cui forma parte integrante. Vinte le spese, con distrazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il resistente, CP_10 eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei ex art. 2 del R.D.L. 19.1.1939, n. 295; nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso avendo operato in conformità alla normativa applicabile alla fattispecie. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Documentalmente provati e non contestati sono i fatti posti a base della domanda ed, in particolare, lo svolgimento di servizio pre ruolo per le annualità indicate nel certificato di servizio e nel decreto di ricostruzione. Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 485 prevede quanto segue:
“
1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali
o comunali.” L'art. 489 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.” La norma, peraltro, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.” A seguito dell'intervento della contrattazione collettiva nel settore pubblicistico, nel settore della scuola, con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che « Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il CCNL 26.5.1999 aveva stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Quindi l'art.142 comma 1 n.8 del CCNL 24-7-2003, aveva espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)»; analoga previsione è quella di cui all'art. 146 del CCNL 29-11-2007. Il complesso normativo qui scrutinato rispondeva ad un criterio di ragionevolezza, confermato da Cass. n.22552/2016, in un sistema denominato del cd. doppio canale, il quale prevedeva un sistema di immissione in ruolo periodica dei docenti, attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti. Detto sistema stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto – per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie per soli titoli – l'abbattimento del periodo preruolo oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al prevalente criterio meritocratico: infatti, quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. NORMATIVA E GIURISPRUDENZA EUROPEA Su tale sistema normativo sono poi intervenute sia la normativa eurounitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (Cass. nn. 22558 e 23868/2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323/2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos) le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico. L'art. 4 dell'Accordo quadro CES UNICE e CEEP prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.”
Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato – delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso ( punto 51). Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro. Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato,
“con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Peraltro, nel caso di specie, il nemmeno allega elementi differenziali di sorta, che CP_1 sarebbe stato suo onere contestare dal momento che la ricorrente espressamente deduce di aver svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità anche durante il periodo di servizio preruolo. È pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive. Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n.31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n. 3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta. Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.), occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Dunque, affinchè il docente possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre- ruolo come disciplinata dall'art.485 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione docente. A tali fini, ed onde evitare che l'applicazione diretta della norma eurounitaria determini una discriminazione alla rovescia – nel senso di consentire un trattamento più favorevole al lavoratore immesso in ruolo rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile – occorre verificare da un canto, ai fini del loro computo integrale nell'anzianità di servizio, che ciascun anno pre-ruolo sia stato espletato per un periodo non inferiore a 180 giorni, ovvero dall'1 Febbraio e sino al giorno di chiusura degli scrutini;
dall'altro, che il calcolo dell'anzianità di servizio, come compiuto dall'Amministrazione in applicazione dell'art.485 risulti più sfavorevole al docente immesso in ruolo rispetto alla posizione dell'omologo a tempo indeterminato ab origine. Sul punto, la pronuncia n. 31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio. CASO OGGETTO DI CAUSA Nel caso in esame, emerge dall'esame della documentazione allegata che la parte ricorrente stipulava con l'Amministrazione il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1.09.14. Dall'attestato di servizio versato in atti risultano prestati, quali servizi pre-ruolo gli a.s. 1992/93 fino all'immissione in ruolo. L'Amministrazione ha calcolato quindi per intero i primi 4 anni, e gli altri nella misura dei 2/3, quindi complessivamente anni 11 (cfr. decreto in atti). Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna si palesa discriminatorio nei confronti del ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile – di differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato. Pertanto, esaminando lo stato di servizio del ricorrente prodotto in atti, si rileva che il ricorrente ha prestato servizio pre ruolo per complessivi 4.690 giorni. Il computo dell'anzianità pre ruolo operato dal , allora, è discriminatorio ove CP_10 comparato a quello operato secondo i richiamati principi giurisprudenziali. Invero, a fronte di anni 10, mesi 0 e giorni 0 utili sia ai fini giuridici che economici riconosciuti dal
, 4.690 giorni di servizio effettivo corrispondono ad anni 12 anni, mesi 10 e giorni CP_10
10 di servizio pre ruolo, che è l'anzianità da riconoscere all'istante alla data di immissione in ruolo. Poiché tale computo dell'anzianità pregressa è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro. Ne consegue la sussistenza della denunciata discriminazione, con consegue accoglimento della domanda attorea, con riconoscimento dell'anzianità pre ruolo, ad ogni effetto economico e giuridico, pari a12 anni, mesi 10 e giorni 10. PRESCRIZIONE L'eccezione di prescrizione sollevata dal ministero non può essere esaminata, essendosi la parte pubblica tardivamente costituita in data 11.12.23 a fronte dell'udienza fissata per il 20.12.23. Invero, “nei casi di termini 'a ritroso' che scadono in un giorno festivo, la scadenza non viene di diritto prorogata al giorno feriale (…) bensì è anticipata al giorno precedente non festivo” (Cass. n. 21335/2017; n. 14767/2014; Cass. civ., e da ultimo n. 25742/25). CONTEGGI Il , conclusivamente, va condannato al pagamento delle differenze retributive, pari CP_10 ad euro 22.404,21, come da conteggi depositati il 5.08.25 su ordine del Tribunale. Questi ultimi non sono stati nemmeno contestati dal e, comunque, appaiono CP_10 correttamente redatti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento a carico del di un'anzianità di servizio complessiva pari a anni 12, mesi 10 e CP_1 giorni 10 di servizio pre ruolo e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento nella relativa fascia stipendiale alla data di immissione in ruolo;
2) Ordina al di collocare nella fascia stipendiale ad egli CP_1 Parte_1 spettante, tenuto conto dell'anzianità medio tempore maturata come docente di ruolo;
3) condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive CP_1 pari a complessivi euro 22.404,21, oltre accessori di legge;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1405/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...], il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv.to Marco Ippolito Matano;
- ricorrente –
E
, in persona del p.t., CP_1 CP_2
Controparte_3
.t.
[...]
Controparte_4
, in persona del suo legale ra
[...] CP_5 CP_6
, ;
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
- resistenti- MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.03.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale premettendo di esser docente di ruolo nella Scuola Secondaria di I grado in servizio a far data dal 1.09.2014 presso l'Istituto Gesue di San Felice a Cancello. Esponeva, ancora: di aver presentato la dichiarazione dei servizi onde vedersi riconosciuti, ai fini della ricostruzione di carriera gli anni di servizio pre ruolo prestati;
che in sede di ricostruzione di carriera il resistente le riconosceva integralmente solo i primi 4 CP_10 anni, mentre i rimanenti venivano riconosciuti solo nella misura dei 2/3, con inquadramento nella posizione stipendiale corrispondente. Dedotta allora, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, l'illegittimità del modus operandi dell'amministrazione, concludeva, chiedendo: “1) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della ricostruzione di carriera, il riconoscimento dell' intero servizio di insegnamento prestato nel ruolo della scuola materna oggi scuola dell'infanzia dal 1/9/2005 al 31/08/2016 e conseguentemente, 2) Accertare e dichiarare l' illegittimità del Decreto di ricostruzione di carriera impugnato, nella parte in cui, il Dirigente Scolastico, nell' effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, non ha valutato il servizio prestato nella scuola materna e non ha riconosciuto valido integralmente quello statale e, per l' effetto 3) Annullarlo e/o disapplicarlo;
4) Ordinare all' Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio di ruolo prestato dalla ricorrente nella scuola materna, con conseguente inserimento della stessa nella fascia retributiva corrispondente ad anni 0/8 a decorrere dall' 1/9/2005 , in quella corrispondente ad anni 09/14 a decorrere dall' 1/9/20 12 ed in quella da 15/20 anni dall' 1/9/2018 ed alla conseguente ricostruzione di carriera;
5) Condannare il , in persona legale rapp.te p.t., a corrispondere in suo CP_1 favore le differenze retributive nel frattempo maturate pari a complessivi € 40.528,69, come risulta dal prospetto contabile allegato al presente atto di cui forma parte integrante. Vinte le spese, con distrazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il resistente, CP_10 eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei ex art. 2 del R.D.L. 19.1.1939, n. 295; nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso avendo operato in conformità alla normativa applicabile alla fattispecie. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Documentalmente provati e non contestati sono i fatti posti a base della domanda ed, in particolare, lo svolgimento di servizio pre ruolo per le annualità indicate nel certificato di servizio e nel decreto di ricostruzione. Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 485 prevede quanto segue:
“
1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali
o comunali.” L'art. 489 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.” La norma, peraltro, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.” A seguito dell'intervento della contrattazione collettiva nel settore pubblicistico, nel settore della scuola, con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che « Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il CCNL 26.5.1999 aveva stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Quindi l'art.142 comma 1 n.8 del CCNL 24-7-2003, aveva espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)»; analoga previsione è quella di cui all'art. 146 del CCNL 29-11-2007. Il complesso normativo qui scrutinato rispondeva ad un criterio di ragionevolezza, confermato da Cass. n.22552/2016, in un sistema denominato del cd. doppio canale, il quale prevedeva un sistema di immissione in ruolo periodica dei docenti, attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti. Detto sistema stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto – per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie per soli titoli – l'abbattimento del periodo preruolo oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al prevalente criterio meritocratico: infatti, quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. NORMATIVA E GIURISPRUDENZA EUROPEA Su tale sistema normativo sono poi intervenute sia la normativa eurounitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (Cass. nn. 22558 e 23868/2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323/2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos) le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico. L'art. 4 dell'Accordo quadro CES UNICE e CEEP prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.”
Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato – delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso ( punto 51). Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro. Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato,
“con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Peraltro, nel caso di specie, il nemmeno allega elementi differenziali di sorta, che CP_1 sarebbe stato suo onere contestare dal momento che la ricorrente espressamente deduce di aver svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità anche durante il periodo di servizio preruolo. È pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive. Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n.31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n. 3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta. Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.), occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Dunque, affinchè il docente possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre- ruolo come disciplinata dall'art.485 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione docente. A tali fini, ed onde evitare che l'applicazione diretta della norma eurounitaria determini una discriminazione alla rovescia – nel senso di consentire un trattamento più favorevole al lavoratore immesso in ruolo rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile – occorre verificare da un canto, ai fini del loro computo integrale nell'anzianità di servizio, che ciascun anno pre-ruolo sia stato espletato per un periodo non inferiore a 180 giorni, ovvero dall'1 Febbraio e sino al giorno di chiusura degli scrutini;
dall'altro, che il calcolo dell'anzianità di servizio, come compiuto dall'Amministrazione in applicazione dell'art.485 risulti più sfavorevole al docente immesso in ruolo rispetto alla posizione dell'omologo a tempo indeterminato ab origine. Sul punto, la pronuncia n. 31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio. CASO OGGETTO DI CAUSA Nel caso in esame, emerge dall'esame della documentazione allegata che la parte ricorrente stipulava con l'Amministrazione il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1.09.14. Dall'attestato di servizio versato in atti risultano prestati, quali servizi pre-ruolo gli a.s. 1992/93 fino all'immissione in ruolo. L'Amministrazione ha calcolato quindi per intero i primi 4 anni, e gli altri nella misura dei 2/3, quindi complessivamente anni 11 (cfr. decreto in atti). Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna si palesa discriminatorio nei confronti del ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile – di differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato. Pertanto, esaminando lo stato di servizio del ricorrente prodotto in atti, si rileva che il ricorrente ha prestato servizio pre ruolo per complessivi 4.690 giorni. Il computo dell'anzianità pre ruolo operato dal , allora, è discriminatorio ove CP_10 comparato a quello operato secondo i richiamati principi giurisprudenziali. Invero, a fronte di anni 10, mesi 0 e giorni 0 utili sia ai fini giuridici che economici riconosciuti dal
, 4.690 giorni di servizio effettivo corrispondono ad anni 12 anni, mesi 10 e giorni CP_10
10 di servizio pre ruolo, che è l'anzianità da riconoscere all'istante alla data di immissione in ruolo. Poiché tale computo dell'anzianità pregressa è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro. Ne consegue la sussistenza della denunciata discriminazione, con consegue accoglimento della domanda attorea, con riconoscimento dell'anzianità pre ruolo, ad ogni effetto economico e giuridico, pari a12 anni, mesi 10 e giorni 10. PRESCRIZIONE L'eccezione di prescrizione sollevata dal ministero non può essere esaminata, essendosi la parte pubblica tardivamente costituita in data 11.12.23 a fronte dell'udienza fissata per il 20.12.23. Invero, “nei casi di termini 'a ritroso' che scadono in un giorno festivo, la scadenza non viene di diritto prorogata al giorno feriale (…) bensì è anticipata al giorno precedente non festivo” (Cass. n. 21335/2017; n. 14767/2014; Cass. civ., e da ultimo n. 25742/25). CONTEGGI Il , conclusivamente, va condannato al pagamento delle differenze retributive, pari CP_10 ad euro 22.404,21, come da conteggi depositati il 5.08.25 su ordine del Tribunale. Questi ultimi non sono stati nemmeno contestati dal e, comunque, appaiono CP_10 correttamente redatti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento a carico del di un'anzianità di servizio complessiva pari a anni 12, mesi 10 e CP_1 giorni 10 di servizio pre ruolo e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento nella relativa fascia stipendiale alla data di immissione in ruolo;
2) Ordina al di collocare nella fascia stipendiale ad egli CP_1 Parte_1 spettante, tenuto conto dell'anzianità medio tempore maturata come docente di ruolo;
3) condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive CP_1 pari a complessivi euro 22.404,21, oltre accessori di legge;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli