Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2024, proposto da
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Agenzia Territoriale Regione Puglia per il Servizio di Gestione Rifiuti (Ager), Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l., Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF avente ad oggetto “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”, nei limiti dell’interesse dell’Ente locale ricorrente;
- della deliberazione del 5 marzo 2024, n. 72/2024/R/RIF avente ad oggetto “Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità 7/2024/R/RIF, per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”, sempre nei limiti dell’interesse dell’Ente locale ricorrente; di ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, precedente, conseguente e comunque connesso a quelli indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RE Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LB Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1, Il Comune di Fasano ha impugnato la deliberazione di ARERA del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF avente ad oggetto “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione del principio di ragionevolezza. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Manifesta Ingiustizia. Difetto di motivazione. Violazione e/o Falsa Applicazione dell’art. 1,
comma 527, della legge n. 205/2017.
Secondo il Comune in sede di riedizione del potere a seguito dell’annullamento giurisdizionale in parte qua del MTR-2, ARERA avrebbe potuto/dovuto fissare i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, a prescindere dalla loro integrazione nel servizio di gestione dei rifiuti.
2. Sviamento del Potere. Violazione e/o Falsa Applicazione dei Principi Eurounitari di Concorrenza e di Libera Circolazione sul territorio. Violazione e/o Falsa Applicazione degli artt. 101-109
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il potere tariffario di ARERA deve raccordarsi inevitabilmente con i principi concorrenziali e con le modalità di individuazione degli impianti, cui afferiscono le tariffe stesse, restando ultroneo, o comunque secondario, l’aspetto di integrazione dell’impianto nel servizio di gestione rifiuti.
3. Violazione del principio di legittimo affidamento. Manifesta Ingiustizia. Difetto di motivazione. Violazione e/o Falsa Applicazione dell’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017.
Periodo Applicativo 2018-2021.
Secondo il ricorrente il periodo 2018-2021 resterebbe privo della fissazione di tariffe di
accesso o di criteri con cui determinare le stesse, con la conseguenza che i gestori degli impianti, anche laddove abbiano svolto il servizio con le caratteristiche di impianti “minimi”, potrebbero (e già hanno iniziato) rivendicare tariffe totalmente liberalizzate ed affrancate da alcun meccanismo perequativo.
4. Violazione del principio di legittimo affidamento. Manifesta Ingiustizia. Difetto di motivazione. Riedizione del Potere. Errata Decorrenza dal 2024.
ARERA ha ritenuto illegittimamente ed immotivatamente di confermare la riedizione del proprio potere regolatorio solo a far data dal 2024, esponendo ancora una volta ad un vuoto tariffario per
il periodo 2022-2023.
5. Violazione dei principi in tema di convalescenza dell’atto amministrativo. Violazione dell’art. 21-nonies L. 241/90. Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione del principio
di legittimo affidamento. Violazione dell’art.97 Cost.- Eccesso di potere (erronea presupposizione, perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa).
La categoria degli impianti “minimi” è stata prevista dallo Stato all’interno del PNGR approvato col menzionato D.M. del 24.6.2022; sicché la riedizione del potere tariffario di ARERA – priva di competenza all’atto dell’emanazione della propria deliberazione n. 363/2021 - non poteva che avvenire a far data da quell’atto programmatorio.
La difesa di RE ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse e legittimazione a ricorrere del Comune ed in subordine sia respinto nel merito.
Sono intervenute ad opponendum le società Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l.
(P.I. 02661010732), Progetto Ambiente Provincia di Foggia s.r.l. (P.I. 02661000733), Progetto
Ambiente Bacino Lecce Due s.r.l. (P.I. 02648830731), Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l. (P.I. 02648840730) e Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l. (P.I. 07266980726), chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
II. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.
Il Comune sostiene di essere titolare di un interesse proprio in quanto la riedizione del MTR-2 solo a far data dal 2024 e senza indicazione della disciplina da applicare agli impianti non integrati, la Regione Puglia, a mezzo di AGER (Ente Territoriale Competente individuato), ha rideterminato le tariffe di taluni impianti “minimi” (di proprietà pubblica e gestiti da privati in regime di
concessione) relativamente agli anni precedenti il 2024, mediante applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi della produzione dei prodotti industriali alla tariffa determinata ai sensi delle (risalenti) convenzioni stipulate con i gestori. Ciò ha prodotto richieste di pagamento da parte di questi ultimi ai Comuni conferitori di centinaia di migliaia di euro – il solo Comune ricorrente dovrà corrispondere oltre 400mila euro (somma identica a quella indicata da altri Comuni).
In merito occorre rilevare che il Comune non ha impugnato la deliberazione di AGER che avrebbe comportato un così rilevante aumento dei costi per il Comune e quindi non ha interesse all’annullamento di atti amministrativi, che pur inserendosi nel sistema di determinazione delle tariffe, non le determinano in modo specifico ma si limitano a concorrere alla loro formazione.
Infatti l’atto lesivo, in caso di determinazione tariffaria, è quello che approva la tariffa, per cui l’affermazione generica che le scelte della Regione sarebbero state indotte dalla determinazione di ARERA impugnata, non è in grado di fondare un concreto interesse a ricorrere.
A ciò si aggiunge quanto evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, che ha rammentato la giurisprudenza secondo la quale “ la semplice posta negativa in bilancio dell’Ente [non] è sufficiente a determinare una lesione effettivamente incidente sulla sfera giuridica del Comune, in assenza di allegazione di concreti, definiti e definitivi riscontri al riguardo, in specie in termini di costi imputati direttamente, necessariamente e definitivamente alle casse comunali e non ai singoli utenti (Consiglio di Stato, sezione quarta, 9 maggio 2024, n. 4183) ”.
In definitiva quindi il ricorso va dichiarato inammissibile.
III. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO VI, Presidente
LB Di MA, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di MA | IO VI |
IL SEGRETARIO