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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/10/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 1/2024 R.G. promossa da
(p. iva: , c.f.: ), corrente in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, V.le Europa n. 190, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Laura Ridolfi e dall'Avv. Michele
Proietti ed elettivamente domiciliata in Terni, Via Donato Bramante, n. 5 presso
[...]
, in virtù di procura in calce all'atto di Controparte_1
citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._1
03/10/1965, residente a [...] - in proprio e in qualità di procuratrice speciale di (c.f.: ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], (c.f.: , nato a Parte_3 C.F._3 pagina 1 di 17 Perugia 04.05.1998 e (c.f.: , nata a [...] il Parte_4 C.F._4
12/03/1994, tutti residenti a [...], giusta delega conferita mediante procura speciale Notaio - rappresentata e difesa Persona_1
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Claudio Fiorucci e dall'Avv. Luigi Santoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in IO, Via del Popolo n. 15/b, in virtù
di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
=Appellati=
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come all'atto d'appello;
Per parte appellata: come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in proprio, nonché quale Controparte_2
procuratrice speciale di , e , adiva il Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Perugia domandando la condanna di al pagamento Parte_1
della somma di €.56.035,57, oltre gli interessi previsti per ogni singolo buono, per il mancato rimborso di n. 48 Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti tra il 1993 e il 2002.
A fondamento della domanda l'attrice affermava l'illegittimità del rifiuto al rimborso opposto dalla società convenuta in conseguenza della violazione del dovere generale di correttezza e buona fede, nonché l'inadempimento dello specifico obbligo informativo dell'intermediario, sia in ordine alla data di scadenza dei buoni (non espressamente indicata), sia in ordine alle conseguenze (perdita del capitale investito e degli interessi maturati) in caso di ritardata richiesta di rimborso oltre il termine di prescrizione.
pagina 2 di 17 Conformemente alle ragioni esposte chiedeva accertarsi il diritto al risarcimento del danno e la condanna della parte convenuta al pagamento della somma corrispondente al valore nominale dei buoni, oltre agli interessi previsti da ogni singolo buono postale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda avversaria, Parte_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, replicava: - che i BPF sono assimilati ai titoli di debito pubblico, quindi,
l'attività di collocamento svolta da non è esercizio di autonomia privata;
- Parte_1
che i BPF di cui alle serie AD, AE e CC erano stati emessi sotto la vigenza del D.P.R.
156/73 che non prevedeva alcuno specifico obbligo informativo, ma ogni singolo buono riportava la dicitura “a termine” e sul resto era indicata sia la scadenza, sia l'avvertimento che il rimborso poteva essere richiesto entro il termine di prescrizione di cinque anni (poi divenuto decennale); - che quelli di cui alla serie AA5 erano stati emessi sotto la vigenza del D.Lgs. 289/99 e relativo regolamento attuativo D.M.
12.09.2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di talché, in forza della pubblicità legale,
non era necessario che ogni buono riportasse l'intera disciplina.
Contestava, altresì, che la domanda -se pur qualificata in termini di risarcimento dei danni- in realtà aveva ad oggetto la mancata decorrenza della prescrizione, il cui decorso non poteva essere comunque impedito ancorché fosse riconosciuta la violazione dell'obbligo informativo, pertanto non si poteva pretendere la liquidazione degli interessi stabiliti per ciascuna serie di titolo, ma semmai si sarebbe potuto configurare un diritto al risarcimento del danno, soggetto all'ordinario onere della prova.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta delle parti.
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 9791/2023, pubblicata il 29.11.2023 accoglieva pagina 3 di 17 la domanda di parte ricorrente, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia n. 9791/2023 ha interposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Errata ricostruzione normativa degli obblighi derivanti dal collocamento dei
B.F.P.”.
L'ordinanza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che
[...]
provvede al collocamento dei BFP attenendosi a condizioni generali di Pt_1
emissione disposte da norme regolamentari, attraverso un negozio che è esercizio di autonomia privata.
Afferma l'appellante che ha provveduto solo al collocamento dei BFP, che Parte_1
sono regolati in tutti i loro aspetti dalle norme contenute nei decreti istitutivi delle singole serie;
quindi non si tratterebbe di condizioni generali, in ordine alle quali è
configurabile autonomia nella regolamentazione del rapporto tra il collocatore e l'acquirente dei titoli, bensì di norme inderogabili che specifica(va)no tutti gli aspetti del rapporto, impedendo qualsiasi intervento da parte del collocatore.
Sostiene inoltre l'appellante che la prescrizione è un istituto di carattere generale,
disciplinato dal codice civile, rispetto al quale non sussiste alcun obbligo informativo.
In effetti la mancata informativa riguardo ad una regolamentazione effettuata attraverso atti normativi non può configurare violazione dei doveri di correttezza e buona fede che,
in ogni caso, devono governare l'azione di tutte le parti del rapporto, anche quella dell'odierna parte appellata che - a suo dire - avrebbe potuto acquisire informazioni sulla regolamentazione dei titoli.
Del resto, se è vero che la funzione dell'obbligo informativo è quella di ridurre l'asimmetria informativa tra l'intermediario e l'investitore, è anche vero che nel caso in pagina 4 di 17 esame tale asimmetria informativa non esiste poiché tutto è regolato dalle leggi.
L'unico rischio individuato dal giudice di prime cure è quello della prescrizione che, in quanto istituto di carattere generale disciplinato dalla legge, non è equiparabile al rischio finanziario, solo per il quale sono previsti specifici obblighi informativi.
2) “BFP della serie AD-AE e CC. Errata ricostruzione normativa. Violazione di norme
di legge e regolamentari”.
I BFP appartenenti alle serie AD, AE e CC, emanati tutti tra il 1993 e il 1999, sono regolati dai D.M. relativi ad ogni singola serie per quanto riguarda la durata e i rendimenti e dal D.P.R. 156/73 per quanto riguarda gli aspetti generali.
L'ordinanza impugnata è errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto inadeguate dette informazioni ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della platea dei potenziali investitori costituita da soggetti sforniti di un adeguato bagaglio tecnico finanziario per poter capire quanto riportato nei titoli stessi.
Sostiene l'appellante che “quanto riportato sui titoli non richiede particolari nozioni
finanziarie, trattandosi soltanto di comprendere semplici concetti espressi in un italiano
sufficientemente corretto” (pag. 9 dell'atto di appello), per cui in tale situazione, in cui tutto è normativamente regolato e non esiste alcuna forma di autonomia, nulla è
imputabile al collocatore.
Aggiungasi che l'appellata non ha dato prova di essersi attivata secondo il principio di correttezza e buona fede chiedendo spiegazione presso l'ufficio postale.
3)“BFP serie AA5. Errata ricostruzione normativa. Contrasto con i principi generali
elaborati in materia dalla Corte di Cassazione”.
I BFP appartenenti a questo secondo gruppo sono stati emessi sotto la vigenza del D.M.
19.12.2000 e per essi era prevista la pubblicità legale attraverso la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. pagina 5 di 17 L'ordinanza impugnata è errata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità di in virtù della mancata consegna del foglio informativo, Parte_1
da questi ritenuta non sopperitile dalla pubblicità legale del D.M. istitutivo della relativa serie.
Infatti la pubblicità legale dell'atto contenente la regolamentazione dei titoli rende superflua la consegna del foglio illustrativo, ciò anche in relazione al fatto che tali informazioni potevano essere reperite facilmente presso qualsiasi ufficio postale e tramite il sito di o di Cassa Depositi e Prestiti. Parte_1
4) “Inesistenza del danno e/o errato calcolo del suo ammontare”.
Il giudice di primo grado fa discendere il risarcimento del danno alla violazione da parte di del dovere di correttezza e buona fede, imputando così ad una Parte_1
sola parte del rapporto l'obbligo di un comportamento conforme a tali regole;
viceversa si tratta di un dovere comportamentale che grava su entrambe le parti del rapporto.
Nella fattispecie il giudice di prime cure non ha valutato se il titolare dei BFP abbia effettivamente tenuto un comportamento conforme a tale principio.
Il comportamento negligente dei titolari dei BFP, caratterizzato dal totale disinteresse alla tutela dei propri risparmi, costituisce la causa unica del danno patrimoniale lamentato dall'appellata o per lo meno una sua concausa.
In conformità dei motivi dedotti l'appellante ha chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata, venga rigettata la domanda proposta dagli attori o, in subordine, che venga riformata l'ordinanza nella parte della quantificazione del danno, limitando lo stesso all'importo nominale dei BFP.
Si è costituita in giudizio - in proprio e per i congiunti, Controparte_2 [...]
, e – eccependo, preliminarmente, Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, pagina 6 di 17 domandandone il rigetto, oltre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 05.03.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dagli appellati con la costituzione in giudizio.
La Corte rileva che l'atto di appello è conforme ai dettami del nuovo art. 342 c.p.c. - come riformato dal D.L.22 giugno 2012 n. 83 – in quanto contiene una compiuta contestazione della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono, con la prospettazione di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'appello è, dunque, ammissibile e l'eccezione è rigettata.
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Passando all'esame dei motivi di gravame, il Collegio ritiene che le censure avanzate dall'appellante - che possono essere esaminate congiuntamente stante l'omogeneità
dell'oggetto e la loro connessione logico-giuridica - non risultino meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
Osserva la Corte che il quadro normativo di riferimento prende le mosse dall'art. 2 co. 2
del D.lgs. 284/99 che ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, pagina 7 di 17 dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.
In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro
fissa le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto di interesse, che: - l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario
(art. 2 co.1); - per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1); - i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4); - espone nei propri locali aperti al pubblico un Parte_1
avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 со.1); - i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi (art. 8 co. 1).
Posto l'inquadramento normativo di riferimento, i buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, condiviso da questa Corte (Cass. Civ. Sez. Un.
15/06/2007, n, 13979), sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.; da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità - propria dei primi -
avendo la sola funzione - propria dei secondi - di identificare l'avente diritto alla pagina 8 di 17 prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
In particolare, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali ed ha portato a ritenere che le modificazioni trovassero ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto dall'esterno, secondo la previsione dell'art. 1339 с.c.
Ciò significa che, per un verso, il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in
pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto (cfr. Cass. Sez. Un. 15/06/2007 n.13979;
Cass. 14/02/2022 n. 4748) e, per altro verso, in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono.
Tuttavia, tale onere può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere.
In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M.
19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono.
Si tratta di obblighi la cui funzione è quella di rendere l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.).
Le informazioni sulla scadenza del titolo, riguardando le condizioni temporali che consentono al risparmiatore di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto, costituiscono, infatti, elementi rilevanti e necessari che devono essere adeguatamente forniti al risparmiatore che, in mancanza, per effetto del legittimo affidamento circa la diversa durata del rapporto derivante dalle omesse e/o scarne pagina 9 di 17 informazioni sulla scadenza, rischia di perdere il capitale investito.
L'obbligo dell'intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione trova dunque fondamento nel dovere di questo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, manifestazione del più generale dovere di solidarietà
sociale.
In altri termini, nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio tramite collocamento dei buoni fruttiferi, all'intermediario postale -che esercita una funzione costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento- è richiesto uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e lealtà, rispetto a quello che si attenderebbe da una generica controparte.
Ciò è frutto, da un lato, del bilanciamento tra l'esigenza di tutela di interessi generali, tali da giustificare l'adozione di regole cogenti in tema di jus variandi e, dell'altro, di tutelare il risparmio diffuso cui, peraltro, si ispira la normativa sul risparmio postale, che impone di riportare i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compitamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento.
Ciò è tanto più necessario quanto più si consideri, come evidenziato dall'AGCM
nell'adunanza del 18 ottobre 2022 - richiamata dal giudice di prime cure nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), condivisa da questa Corte - che “i buoni
fruttiferi postali rappresentano prodotti finanziari nominativi che rappresentano, insieme
ai libretti di risparmio, i più tradizionali prodotti del risparmio postale. Si tratta, infatti,
di strumenti di investimento a basso rischio, in quanto emessi da Cassa Depositi e
Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti per il tramite di , in grado Parte_1
di assicurare al consumatore/risparmiatore la restituzione del capitale investito, oltre agli
interessi maturati…proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso
rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza i BFP possono pagina 10 di 17 risultare … d'interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio-basso e/o con
un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio
influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (tra cui, appunto,
livello di reddito e livello di istruzione)”.
Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire all'investitore una piena consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento concluso ma anche, per quanto interessa in questa sede, alla sua scadenza ed al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, poiché da questo dipende l'integrale soddisfazione dell'interesse creditorio.
Sotto tale profilo la Corte condivide gli argomenti spesi dal primo giudice, secondo il quale “già il dovere di correttezza e buona fede, di fonte codicistica, oltre che
costituzionale, consente di affermare che sia in fase di collocamento dei BFP (attività il
cui contenuto non è pubblicistico, ma esercizio di un'autonomia privata regolamentata e
vincolata) il soggetto deputato alla loro distribuzione ( ), che instaura un rapporto Pt_1
con il potenziale acquirente, è responsabile della correttezza e della completezza
informativa circa le caratteristiche essenziali del titolo (tra cui scadenza e prescrizione)
… di modo che il risparmiatore possa compiere una scelta consapevole sia nel momento
in cui sottoscrive il buono, che nella successiva fase di rimborso” (cfr. pag. 3
dell'ordinanza impugnata).
Il punto è dirimente.
I rapporti tra investitore e intermediario, infatti, sono caratterizzati da un'asimmetria informativa fisiologica tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale.
Per tale ragione l'ordinamento, al fine di perequare i poteri contrattuali, onera la parte meglio organizzata (in questo caso ) all'adempimento di obblighi informativi Parte_1
che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte debole può evincere le pagina 11 di 17 condizioni dell'investimento: circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata.
Infatti, i buoni appartenenti alle serie AD, AE e CC - sottoscritti tra il 1993 e il 2000, sotto la vigenza del D.P.R. 156/1973 (cfr. Doc. 1, 2A e 2B in fascicolo di primo grado di parte appellata) – riportano, come correttamente rilevato dal primo giudice a pag. 5
dell'ordinanza impugnata, “informazioni (da sole) inadeguate a raggiungere lo scopo cui
sono destinate”, ciò tanto più se si considera la platea dei destinatari di tale forma di risparmio (consumatori con un reddito medio basso e/o un grado di istruzione finanziaria contenuto) che, nel caso in esame, è rappresentata da due genitori, entrambi operai,
presumibilmente non dotati di particolare cultura finanziaria (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Ed ancora: “la data di scadenza del buono non è indicata direttamente, ma deve essere
calcolata dal risparmiatore tenendo conto della data di sottoscrizione, così pure per
quanto riguarda il termine di prescrizione, per calcolare il quale il sottoscrittore deve fare
un passaggio ulteriore, individuando il die a quo non in base alla data di scadenza, ma al
successivo 1° gennaio” (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).
In buona sostanza, si condivide la conclusione cui perviene il Tribunale di Perugia
secondo cui “i buoni riportano informazioni con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e
senza l'adeguato risalto dell'unico e gravissimo rischio che questo tipo di investimento
comporta vale a dire la perdita persino del capitale se il rimborso non viene chiesto entro
una precisa data” (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata).
Quanto ai (due) buoni di cui alla serie AA5, essi sono stati emessi sotto la vigenza del
D.Lgs 284/1999 e del DM 19.12.2000.
Dall'esame dei buoni (cfr. doc. 2B – in fascicolo di primo grado di parte appellata) si evince la data di sottoscrizione, il numero e la dicitura "Buono Postale Fruttifero a termine", ma in esso non è riportata alcuna scadenza del titolo, costituente il dies a quo pagina 12 di 17 del termine prescrizionale, né tale scadenza si può desumere, posto che manca qualsiasi indicazione o informazione sulla durata del buono e sulla serie.
Ne deriva che i titolari di tale buono non avrebbero potuto ricavare, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto, né
sulla scadenza del termine dell'investimento, considerato quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Va dunque verificato se gli attori siano stati posti in condizione di acquisire aliunde le informazioni necessarie relativamente ai caratteri del buono sottoscritto.
A tal fine, è necessario richiamare il DM del 19 dicembre 2000, il quale, ai fini di una maggiore trasparenza, dispone all'art. 3 che, al momento del collocamento "dei buoni
fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il
titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche
dell'investimento".
Ebbene, non ha dimostrato di avere provveduto a consegnare agli attori il Parte_1
Foglio Informativo (c.d. FIA) all'atto della sottoscrizione del buono ove erano contenute tutte le principali caratteristiche del titolo emesso.
Parte appellante non ha, dunque, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti sia dalla sopra richiamata normativa, sia più in generale dal dovere di correttezza e buona fede.
Né tali obblighi informativi possono di certo ritenersi assolti, come sostiene la parte appellante, con la pubblicazione del D.M. nella Gazzetta Ufficiale o con l'affissione dell'avviso contenente le condizioni applicate nei locali di (art. 6 del D.M. Parte_1
19.12.2000); a tale proposito osserva infatti la Corte che il coordinamento di tali due disposizioni (art. 3 e art. 6 del DM 19.12.2000) non può non essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere pagina 13 di 17 aggiuntivo e non sostitutivo del Foglio Informativo (in tal senso anche C. Appello Milano,
sent. 16.10.2024; sent. 118/2025; Tribunale di Isernia 9.09.2025).
In definitiva alle citate carenze informative non può supplire la pubblicazione in Gazzetta
dei D.M. disciplinanti il regime dei buoni.
Infatti, l'eterointegrazione del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c., pure invocata dall'appellante, è stata riconosciuta dalla Suprema Corte unicamente con riferimento alla modificabilità in pejus dei tassi di interesse, ossia in fattispecie in cui il creditore/investitore possa ancora riscuotere il proprio credito, sia pure con tassi variati rispetto a quelli sussistenti momento della conclusione del contratto.
Discorso diverso è, invece, quello relativo al regime di prescrizione e, in particolare,
all'individuazione del dies a quo, poiché qui si discute non di un effetto meramente modificativo del diritto -conseguente all'esercizio di uno ius variandi di tipo pubblicistico-
ma piuttosto di un effetto estintivo, quale quello conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione.
Ebbene, gli obblighi di trasparenza - che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (come nella specie) - costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt. 1337,
1366, 1375 c.c.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto dall'art. 2 della Carta fondamentale.
Sotto questo profilo è orientamento ormai costante in sede di legittimità quello secondo cui le disposizioni di buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. operano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
per il primo aspetto essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò
sia necessario per preservare gli interessi della controparte (cfr. Cass. 07/03/2022 n. pagina 14 di 17 7358).
Ritiene questa Corte, infatti, che l'esigenza di garantire un'informazione completa al risparmiatore-investitore è espressione del dovere di correttezza e buona fede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella successiva fase esecutiva.
In particolare, dal principio di buona fede discende in capo a un obbligo di Parte_1
lealtà e cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore investitore nonché
contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto (vedi anche, Corte Appello Milano
sent. 16.10.2024 e sent.1128/2025)
La buona fede, dunque, assolve una funzione che, etero integrando il contenuto negoziale,
mira a proteggere gli interessi di controparte, sia pure nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Insomma alla base c'è un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità
dell'economia pubblica e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.);
bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa - sia pure di rango secondario - di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni.
Pienamente condivisibili sono, quindi, le argomentazioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza del 18.10.2022 (recepite dal giudie di prime cure)
che ha ribadito la necessità di una chiara formulazione della data di scadenza del titolo ed ha escluso che sia conforme a buona fede "addossare all'utente-consumatore l'onere di
individuare la scadenza del buono".
In ultimo, quanto al danno da risarcire, è evidente che lo stesso debba quantificarsi nella pagina 15 di 17 somma che il sottoscrittore avrebbe ricevuto ove fosse stato correttamente informato e,
quindi, fosse stato messo in grado di esercitare correttamente i suoi diritti.
Per l'effetto si ritiene giustificato determinare il danno da risarcire nel capitale investito e negli interessi che sarebbero maturati in caso di riscossione tempestiva.
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che i motivi di appello devono ritenersi infondati e vanno integralmente respinti.
****
Le questioni sin qui trattate esauriscono la controversia, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione o di resistenza, compresi gli argomenti riproposti da parte appellata con la costituzione in appello, già dichiarati assorbiti dal primo giudice.
****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
e contrariis reiectis,
[...] Parte_4
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata (n. 9791/2023
emessa dal Tribunale di Perugia il 29.11.2023)
- condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che liquida in €.9.991,00 per compensi (fasi di: studio, introduttiva e decisionale,
secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n. 147/2022),
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
pagina 16 di 17 - Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 15 ottobre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 1/2024 R.G. promossa da
(p. iva: , c.f.: ), corrente in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, V.le Europa n. 190, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Laura Ridolfi e dall'Avv. Michele
Proietti ed elettivamente domiciliata in Terni, Via Donato Bramante, n. 5 presso
[...]
, in virtù di procura in calce all'atto di Controparte_1
citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._1
03/10/1965, residente a [...] - in proprio e in qualità di procuratrice speciale di (c.f.: ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], (c.f.: , nato a Parte_3 C.F._3 pagina 1 di 17 Perugia 04.05.1998 e (c.f.: , nata a [...] il Parte_4 C.F._4
12/03/1994, tutti residenti a [...], giusta delega conferita mediante procura speciale Notaio - rappresentata e difesa Persona_1
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Claudio Fiorucci e dall'Avv. Luigi Santoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in IO, Via del Popolo n. 15/b, in virtù
di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
=Appellati=
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come all'atto d'appello;
Per parte appellata: come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in proprio, nonché quale Controparte_2
procuratrice speciale di , e , adiva il Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Perugia domandando la condanna di al pagamento Parte_1
della somma di €.56.035,57, oltre gli interessi previsti per ogni singolo buono, per il mancato rimborso di n. 48 Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti tra il 1993 e il 2002.
A fondamento della domanda l'attrice affermava l'illegittimità del rifiuto al rimborso opposto dalla società convenuta in conseguenza della violazione del dovere generale di correttezza e buona fede, nonché l'inadempimento dello specifico obbligo informativo dell'intermediario, sia in ordine alla data di scadenza dei buoni (non espressamente indicata), sia in ordine alle conseguenze (perdita del capitale investito e degli interessi maturati) in caso di ritardata richiesta di rimborso oltre il termine di prescrizione.
pagina 2 di 17 Conformemente alle ragioni esposte chiedeva accertarsi il diritto al risarcimento del danno e la condanna della parte convenuta al pagamento della somma corrispondente al valore nominale dei buoni, oltre agli interessi previsti da ogni singolo buono postale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda avversaria, Parte_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, replicava: - che i BPF sono assimilati ai titoli di debito pubblico, quindi,
l'attività di collocamento svolta da non è esercizio di autonomia privata;
- Parte_1
che i BPF di cui alle serie AD, AE e CC erano stati emessi sotto la vigenza del D.P.R.
156/73 che non prevedeva alcuno specifico obbligo informativo, ma ogni singolo buono riportava la dicitura “a termine” e sul resto era indicata sia la scadenza, sia l'avvertimento che il rimborso poteva essere richiesto entro il termine di prescrizione di cinque anni (poi divenuto decennale); - che quelli di cui alla serie AA5 erano stati emessi sotto la vigenza del D.Lgs. 289/99 e relativo regolamento attuativo D.M.
12.09.2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di talché, in forza della pubblicità legale,
non era necessario che ogni buono riportasse l'intera disciplina.
Contestava, altresì, che la domanda -se pur qualificata in termini di risarcimento dei danni- in realtà aveva ad oggetto la mancata decorrenza della prescrizione, il cui decorso non poteva essere comunque impedito ancorché fosse riconosciuta la violazione dell'obbligo informativo, pertanto non si poteva pretendere la liquidazione degli interessi stabiliti per ciascuna serie di titolo, ma semmai si sarebbe potuto configurare un diritto al risarcimento del danno, soggetto all'ordinario onere della prova.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta delle parti.
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 9791/2023, pubblicata il 29.11.2023 accoglieva pagina 3 di 17 la domanda di parte ricorrente, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia n. 9791/2023 ha interposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Errata ricostruzione normativa degli obblighi derivanti dal collocamento dei
B.F.P.”.
L'ordinanza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che
[...]
provvede al collocamento dei BFP attenendosi a condizioni generali di Pt_1
emissione disposte da norme regolamentari, attraverso un negozio che è esercizio di autonomia privata.
Afferma l'appellante che ha provveduto solo al collocamento dei BFP, che Parte_1
sono regolati in tutti i loro aspetti dalle norme contenute nei decreti istitutivi delle singole serie;
quindi non si tratterebbe di condizioni generali, in ordine alle quali è
configurabile autonomia nella regolamentazione del rapporto tra il collocatore e l'acquirente dei titoli, bensì di norme inderogabili che specifica(va)no tutti gli aspetti del rapporto, impedendo qualsiasi intervento da parte del collocatore.
Sostiene inoltre l'appellante che la prescrizione è un istituto di carattere generale,
disciplinato dal codice civile, rispetto al quale non sussiste alcun obbligo informativo.
In effetti la mancata informativa riguardo ad una regolamentazione effettuata attraverso atti normativi non può configurare violazione dei doveri di correttezza e buona fede che,
in ogni caso, devono governare l'azione di tutte le parti del rapporto, anche quella dell'odierna parte appellata che - a suo dire - avrebbe potuto acquisire informazioni sulla regolamentazione dei titoli.
Del resto, se è vero che la funzione dell'obbligo informativo è quella di ridurre l'asimmetria informativa tra l'intermediario e l'investitore, è anche vero che nel caso in pagina 4 di 17 esame tale asimmetria informativa non esiste poiché tutto è regolato dalle leggi.
L'unico rischio individuato dal giudice di prime cure è quello della prescrizione che, in quanto istituto di carattere generale disciplinato dalla legge, non è equiparabile al rischio finanziario, solo per il quale sono previsti specifici obblighi informativi.
2) “BFP della serie AD-AE e CC. Errata ricostruzione normativa. Violazione di norme
di legge e regolamentari”.
I BFP appartenenti alle serie AD, AE e CC, emanati tutti tra il 1993 e il 1999, sono regolati dai D.M. relativi ad ogni singola serie per quanto riguarda la durata e i rendimenti e dal D.P.R. 156/73 per quanto riguarda gli aspetti generali.
L'ordinanza impugnata è errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto inadeguate dette informazioni ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della platea dei potenziali investitori costituita da soggetti sforniti di un adeguato bagaglio tecnico finanziario per poter capire quanto riportato nei titoli stessi.
Sostiene l'appellante che “quanto riportato sui titoli non richiede particolari nozioni
finanziarie, trattandosi soltanto di comprendere semplici concetti espressi in un italiano
sufficientemente corretto” (pag. 9 dell'atto di appello), per cui in tale situazione, in cui tutto è normativamente regolato e non esiste alcuna forma di autonomia, nulla è
imputabile al collocatore.
Aggiungasi che l'appellata non ha dato prova di essersi attivata secondo il principio di correttezza e buona fede chiedendo spiegazione presso l'ufficio postale.
3)“BFP serie AA5. Errata ricostruzione normativa. Contrasto con i principi generali
elaborati in materia dalla Corte di Cassazione”.
I BFP appartenenti a questo secondo gruppo sono stati emessi sotto la vigenza del D.M.
19.12.2000 e per essi era prevista la pubblicità legale attraverso la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. pagina 5 di 17 L'ordinanza impugnata è errata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità di in virtù della mancata consegna del foglio informativo, Parte_1
da questi ritenuta non sopperitile dalla pubblicità legale del D.M. istitutivo della relativa serie.
Infatti la pubblicità legale dell'atto contenente la regolamentazione dei titoli rende superflua la consegna del foglio illustrativo, ciò anche in relazione al fatto che tali informazioni potevano essere reperite facilmente presso qualsiasi ufficio postale e tramite il sito di o di Cassa Depositi e Prestiti. Parte_1
4) “Inesistenza del danno e/o errato calcolo del suo ammontare”.
Il giudice di primo grado fa discendere il risarcimento del danno alla violazione da parte di del dovere di correttezza e buona fede, imputando così ad una Parte_1
sola parte del rapporto l'obbligo di un comportamento conforme a tali regole;
viceversa si tratta di un dovere comportamentale che grava su entrambe le parti del rapporto.
Nella fattispecie il giudice di prime cure non ha valutato se il titolare dei BFP abbia effettivamente tenuto un comportamento conforme a tale principio.
Il comportamento negligente dei titolari dei BFP, caratterizzato dal totale disinteresse alla tutela dei propri risparmi, costituisce la causa unica del danno patrimoniale lamentato dall'appellata o per lo meno una sua concausa.
In conformità dei motivi dedotti l'appellante ha chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata, venga rigettata la domanda proposta dagli attori o, in subordine, che venga riformata l'ordinanza nella parte della quantificazione del danno, limitando lo stesso all'importo nominale dei BFP.
Si è costituita in giudizio - in proprio e per i congiunti, Controparte_2 [...]
, e – eccependo, preliminarmente, Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, pagina 6 di 17 domandandone il rigetto, oltre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 05.03.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dagli appellati con la costituzione in giudizio.
La Corte rileva che l'atto di appello è conforme ai dettami del nuovo art. 342 c.p.c. - come riformato dal D.L.22 giugno 2012 n. 83 – in quanto contiene una compiuta contestazione della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono, con la prospettazione di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'appello è, dunque, ammissibile e l'eccezione è rigettata.
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Passando all'esame dei motivi di gravame, il Collegio ritiene che le censure avanzate dall'appellante - che possono essere esaminate congiuntamente stante l'omogeneità
dell'oggetto e la loro connessione logico-giuridica - non risultino meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
Osserva la Corte che il quadro normativo di riferimento prende le mosse dall'art. 2 co. 2
del D.lgs. 284/99 che ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, pagina 7 di 17 dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.
In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro
fissa le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto di interesse, che: - l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario
(art. 2 co.1); - per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1); - i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4); - espone nei propri locali aperti al pubblico un Parte_1
avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 со.1); - i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi (art. 8 co. 1).
Posto l'inquadramento normativo di riferimento, i buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, condiviso da questa Corte (Cass. Civ. Sez. Un.
15/06/2007, n, 13979), sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.; da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità - propria dei primi -
avendo la sola funzione - propria dei secondi - di identificare l'avente diritto alla pagina 8 di 17 prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
In particolare, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali ed ha portato a ritenere che le modificazioni trovassero ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto dall'esterno, secondo la previsione dell'art. 1339 с.c.
Ciò significa che, per un verso, il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in
pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto (cfr. Cass. Sez. Un. 15/06/2007 n.13979;
Cass. 14/02/2022 n. 4748) e, per altro verso, in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono.
Tuttavia, tale onere può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere.
In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M.
19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono.
Si tratta di obblighi la cui funzione è quella di rendere l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.).
Le informazioni sulla scadenza del titolo, riguardando le condizioni temporali che consentono al risparmiatore di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto, costituiscono, infatti, elementi rilevanti e necessari che devono essere adeguatamente forniti al risparmiatore che, in mancanza, per effetto del legittimo affidamento circa la diversa durata del rapporto derivante dalle omesse e/o scarne pagina 9 di 17 informazioni sulla scadenza, rischia di perdere il capitale investito.
L'obbligo dell'intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione trova dunque fondamento nel dovere di questo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, manifestazione del più generale dovere di solidarietà
sociale.
In altri termini, nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio tramite collocamento dei buoni fruttiferi, all'intermediario postale -che esercita una funzione costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento- è richiesto uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e lealtà, rispetto a quello che si attenderebbe da una generica controparte.
Ciò è frutto, da un lato, del bilanciamento tra l'esigenza di tutela di interessi generali, tali da giustificare l'adozione di regole cogenti in tema di jus variandi e, dell'altro, di tutelare il risparmio diffuso cui, peraltro, si ispira la normativa sul risparmio postale, che impone di riportare i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compitamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento.
Ciò è tanto più necessario quanto più si consideri, come evidenziato dall'AGCM
nell'adunanza del 18 ottobre 2022 - richiamata dal giudice di prime cure nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), condivisa da questa Corte - che “i buoni
fruttiferi postali rappresentano prodotti finanziari nominativi che rappresentano, insieme
ai libretti di risparmio, i più tradizionali prodotti del risparmio postale. Si tratta, infatti,
di strumenti di investimento a basso rischio, in quanto emessi da Cassa Depositi e
Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti per il tramite di , in grado Parte_1
di assicurare al consumatore/risparmiatore la restituzione del capitale investito, oltre agli
interessi maturati…proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso
rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza i BFP possono pagina 10 di 17 risultare … d'interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio-basso e/o con
un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio
influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (tra cui, appunto,
livello di reddito e livello di istruzione)”.
Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire all'investitore una piena consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento concluso ma anche, per quanto interessa in questa sede, alla sua scadenza ed al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, poiché da questo dipende l'integrale soddisfazione dell'interesse creditorio.
Sotto tale profilo la Corte condivide gli argomenti spesi dal primo giudice, secondo il quale “già il dovere di correttezza e buona fede, di fonte codicistica, oltre che
costituzionale, consente di affermare che sia in fase di collocamento dei BFP (attività il
cui contenuto non è pubblicistico, ma esercizio di un'autonomia privata regolamentata e
vincolata) il soggetto deputato alla loro distribuzione ( ), che instaura un rapporto Pt_1
con il potenziale acquirente, è responsabile della correttezza e della completezza
informativa circa le caratteristiche essenziali del titolo (tra cui scadenza e prescrizione)
… di modo che il risparmiatore possa compiere una scelta consapevole sia nel momento
in cui sottoscrive il buono, che nella successiva fase di rimborso” (cfr. pag. 3
dell'ordinanza impugnata).
Il punto è dirimente.
I rapporti tra investitore e intermediario, infatti, sono caratterizzati da un'asimmetria informativa fisiologica tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale.
Per tale ragione l'ordinamento, al fine di perequare i poteri contrattuali, onera la parte meglio organizzata (in questo caso ) all'adempimento di obblighi informativi Parte_1
che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte debole può evincere le pagina 11 di 17 condizioni dell'investimento: circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata.
Infatti, i buoni appartenenti alle serie AD, AE e CC - sottoscritti tra il 1993 e il 2000, sotto la vigenza del D.P.R. 156/1973 (cfr. Doc. 1, 2A e 2B in fascicolo di primo grado di parte appellata) – riportano, come correttamente rilevato dal primo giudice a pag. 5
dell'ordinanza impugnata, “informazioni (da sole) inadeguate a raggiungere lo scopo cui
sono destinate”, ciò tanto più se si considera la platea dei destinatari di tale forma di risparmio (consumatori con un reddito medio basso e/o un grado di istruzione finanziaria contenuto) che, nel caso in esame, è rappresentata da due genitori, entrambi operai,
presumibilmente non dotati di particolare cultura finanziaria (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Ed ancora: “la data di scadenza del buono non è indicata direttamente, ma deve essere
calcolata dal risparmiatore tenendo conto della data di sottoscrizione, così pure per
quanto riguarda il termine di prescrizione, per calcolare il quale il sottoscrittore deve fare
un passaggio ulteriore, individuando il die a quo non in base alla data di scadenza, ma al
successivo 1° gennaio” (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).
In buona sostanza, si condivide la conclusione cui perviene il Tribunale di Perugia
secondo cui “i buoni riportano informazioni con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e
senza l'adeguato risalto dell'unico e gravissimo rischio che questo tipo di investimento
comporta vale a dire la perdita persino del capitale se il rimborso non viene chiesto entro
una precisa data” (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata).
Quanto ai (due) buoni di cui alla serie AA5, essi sono stati emessi sotto la vigenza del
D.Lgs 284/1999 e del DM 19.12.2000.
Dall'esame dei buoni (cfr. doc. 2B – in fascicolo di primo grado di parte appellata) si evince la data di sottoscrizione, il numero e la dicitura "Buono Postale Fruttifero a termine", ma in esso non è riportata alcuna scadenza del titolo, costituente il dies a quo pagina 12 di 17 del termine prescrizionale, né tale scadenza si può desumere, posto che manca qualsiasi indicazione o informazione sulla durata del buono e sulla serie.
Ne deriva che i titolari di tale buono non avrebbero potuto ricavare, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto, né
sulla scadenza del termine dell'investimento, considerato quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Va dunque verificato se gli attori siano stati posti in condizione di acquisire aliunde le informazioni necessarie relativamente ai caratteri del buono sottoscritto.
A tal fine, è necessario richiamare il DM del 19 dicembre 2000, il quale, ai fini di una maggiore trasparenza, dispone all'art. 3 che, al momento del collocamento "dei buoni
fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il
titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche
dell'investimento".
Ebbene, non ha dimostrato di avere provveduto a consegnare agli attori il Parte_1
Foglio Informativo (c.d. FIA) all'atto della sottoscrizione del buono ove erano contenute tutte le principali caratteristiche del titolo emesso.
Parte appellante non ha, dunque, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti sia dalla sopra richiamata normativa, sia più in generale dal dovere di correttezza e buona fede.
Né tali obblighi informativi possono di certo ritenersi assolti, come sostiene la parte appellante, con la pubblicazione del D.M. nella Gazzetta Ufficiale o con l'affissione dell'avviso contenente le condizioni applicate nei locali di (art. 6 del D.M. Parte_1
19.12.2000); a tale proposito osserva infatti la Corte che il coordinamento di tali due disposizioni (art. 3 e art. 6 del DM 19.12.2000) non può non essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere pagina 13 di 17 aggiuntivo e non sostitutivo del Foglio Informativo (in tal senso anche C. Appello Milano,
sent. 16.10.2024; sent. 118/2025; Tribunale di Isernia 9.09.2025).
In definitiva alle citate carenze informative non può supplire la pubblicazione in Gazzetta
dei D.M. disciplinanti il regime dei buoni.
Infatti, l'eterointegrazione del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c., pure invocata dall'appellante, è stata riconosciuta dalla Suprema Corte unicamente con riferimento alla modificabilità in pejus dei tassi di interesse, ossia in fattispecie in cui il creditore/investitore possa ancora riscuotere il proprio credito, sia pure con tassi variati rispetto a quelli sussistenti momento della conclusione del contratto.
Discorso diverso è, invece, quello relativo al regime di prescrizione e, in particolare,
all'individuazione del dies a quo, poiché qui si discute non di un effetto meramente modificativo del diritto -conseguente all'esercizio di uno ius variandi di tipo pubblicistico-
ma piuttosto di un effetto estintivo, quale quello conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione.
Ebbene, gli obblighi di trasparenza - che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (come nella specie) - costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt. 1337,
1366, 1375 c.c.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto dall'art. 2 della Carta fondamentale.
Sotto questo profilo è orientamento ormai costante in sede di legittimità quello secondo cui le disposizioni di buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. operano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
per il primo aspetto essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò
sia necessario per preservare gli interessi della controparte (cfr. Cass. 07/03/2022 n. pagina 14 di 17 7358).
Ritiene questa Corte, infatti, che l'esigenza di garantire un'informazione completa al risparmiatore-investitore è espressione del dovere di correttezza e buona fede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella successiva fase esecutiva.
In particolare, dal principio di buona fede discende in capo a un obbligo di Parte_1
lealtà e cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore investitore nonché
contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto (vedi anche, Corte Appello Milano
sent. 16.10.2024 e sent.1128/2025)
La buona fede, dunque, assolve una funzione che, etero integrando il contenuto negoziale,
mira a proteggere gli interessi di controparte, sia pure nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Insomma alla base c'è un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità
dell'economia pubblica e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.);
bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa - sia pure di rango secondario - di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni.
Pienamente condivisibili sono, quindi, le argomentazioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza del 18.10.2022 (recepite dal giudie di prime cure)
che ha ribadito la necessità di una chiara formulazione della data di scadenza del titolo ed ha escluso che sia conforme a buona fede "addossare all'utente-consumatore l'onere di
individuare la scadenza del buono".
In ultimo, quanto al danno da risarcire, è evidente che lo stesso debba quantificarsi nella pagina 15 di 17 somma che il sottoscrittore avrebbe ricevuto ove fosse stato correttamente informato e,
quindi, fosse stato messo in grado di esercitare correttamente i suoi diritti.
Per l'effetto si ritiene giustificato determinare il danno da risarcire nel capitale investito e negli interessi che sarebbero maturati in caso di riscossione tempestiva.
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che i motivi di appello devono ritenersi infondati e vanno integralmente respinti.
****
Le questioni sin qui trattate esauriscono la controversia, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione o di resistenza, compresi gli argomenti riproposti da parte appellata con la costituzione in appello, già dichiarati assorbiti dal primo giudice.
****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
e contrariis reiectis,
[...] Parte_4
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata (n. 9791/2023
emessa dal Tribunale di Perugia il 29.11.2023)
- condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che liquida in €.9.991,00 per compensi (fasi di: studio, introduttiva e decisionale,
secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n. 147/2022),
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
pagina 16 di 17 - Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 15 ottobre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 17 di 17