Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, all'udienza del 28-1-2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17063/2024 vertente
T R A
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Maria Rosa Bellezza ed elettivamente domiciliata in Ercolano alla via Rossi 42 presso lo studio del difensore ricorrente
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024 parte ricorrente chiedeva che in via giudiziale venisse dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatale.
Non si costituivano i resistenti.
Veniva fissata l'udienza del 14 gennaio 2025 nella quale nessuno compariva, così come le parti non comparivano all'odierna udienza, alla quale, la causa era stata rinviata ex art. 309
c.p.c.
Va dichiarato il ricorso improcedibile.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi i resistenti costituiti e non avendo prodotto il difensore il ricorso notificato.
Come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell' art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Napoli
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio