Sentenza 15 maggio 1984
Massime • 1
Allorché nel comune di iscrizione anagrafica, costituente il comune di domicilio fiscale ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, non vi sia l'effettiva abitazione, o l'ufficio o la azienda del contribuente, la notificazione dell'avviso di accertamento dell'imponibile è ritualmente eseguita, a norma dello art. 38 lett. F) del citato d.P.R. n. 645 del 1958, mediante deposito dell'atto nella casa del comune ed affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito, senza spedizione di alcuna raccomandata (necessaria, invece, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1974, nel caso di mancato rinvenimento del contribuente, o di altra persona capace e disposta a ricevere l'atto, nel luogo di effettiva e nota abitazione, ufficio o azienda), e senza necessità di ricerche anagrafiche o di altro genere se non al fine di accertare un'eventuale diversa localizzazione della abitazione, ufficio o azienda nell'ambito territoriale dello stesso comune di domicilio fiscale, rimanendo ininfluente, ai fini della necessità della raccomandata, che in detto comune il contribuente abbia un semplice "recapito", costituendo questo uno strumento per una reperibilità meramente indiretta, quale tramite per raggiungere la persona, privo di qualsiasi rilievo sia nella disciplina ordinaria delle notificazioni che in quella speciale prevista dalla legge tributaria. ( V 2237/83, mass n 427081; ( V 624/81, mass nn 411116 e 411117; ( V 3527/79, mass n 399944; ( Conf 2631/83, mass n 427515; ( Conf 3824/80, mass n 407672; ( Conf 1503/78, mass n 390882).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/1984, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1984 |
Testo completo
Allorché nel comune di iscrizione anagrafica, costituente il comune di domicilio fiscale ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, non vi sia l'effettiva abitazione, o l'ufficio o la azienda del contribuente, la notificazione dell'avviso di accertamento dell'imponibile è ritualmente eseguita, a norma dello art. 38 lett. F) del citato d.P.R. n. 645 del 1958, mediante deposito dell'atto nella casa del comune ed affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito, senza spedizione di alcuna raccomandata (necessaria, invece, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1974, nel caso di mancato rinvenimento del contribuente, o di altra persona capace e disposta a ricevere l'atto, nel luogo di effettiva e nota abitazione, ufficio o azienda), e senza necessità di ricerche anagrafiche o di altro genere se non al fine di accertare un'eventuale diversa localizzazione della abitazione, ufficio o azienda nell'ambito territoriale dello stesso comune di domicilio fiscale, rimanendo ininfluente, ai fini della necessità della raccomandata, che in detto comune il contribuente abbia un semplice "recapito", costituendo questo uno strumento per una reperibilità meramente indiretta, quale tramite per raggiungere la persona, privo di qualsiasi rilievo sia nella disciplina ordinaria delle notificazioni che in quella speciale prevista dalla legge tributaria. ( V 2237/83, mass n 427081; ( V 624/81, mass nn 411116 e 411117; ( V 3527/79, mass n 399944; ( Conf 2631/83, mass n 427515; ( Conf 3824/80, mass n 407672; ( Conf 1503/78, mass n 390882).*