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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1811 dell'anno 2023
TRA
COMUNE DI SPINETE (C.F. 00197250707), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anton Giulio Giallonardi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bojano, via Calderari n. 163
- parte attrice -
E
REGIONE MOLISE (C.F. 00169440708), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici siti in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74
- parte convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 2.11.2023 il Comune di Spinete conveniva in giudizio la
Regione Molise, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di euro
27.261,62, oltre interessi legali sino al soddisfo, previo accertamento dell'inadempimento di quest'ultima relativamente all'obbligo - assunto in base all'art. 4 del decreto della Giunta
Regionale del Molise n. 22 del 3.02.2012 - di stanziare sul proprio bilancio ed in favore del
Comune le somme, da quest'ultimo rendicontate, necessarie a fronteggiare le iniziative poste in essere a seguito della straordinaria nevicata del febbraio 2012.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
- nel febbraio 2012, in seguito alle copiose precipitazioni nevose verificatesi sul territorio regionale, il Presidente della Regione Molise, con decreto n. 22 del 3.02.2012, aveva dichiarato lo stato di emergenza, autorizzando i Comuni interessati a porre in essere le iniziative necessarie volte al ripristino della situazione di normalità (tra cui lo sgombero della neve sulle strade principali e secondarie del territorio comunale), precisando che i relativi oneri sarebbero stati a carico del bilancio regionale;
1 - il Comune di Spinete aveva intrapreso le iniziative volte a fronteggiare la situazione di emergenza, sostenendo una spesa complessiva di euro 51.028,81, come da rendicontazione inoltrata alla Regione Molise con PEC del 24.02.2012;
- la Regione, valutata positivamente la documentazione inoltrata dal Comune, aveva provveduto a liquidare in suo favore un primo acconto di euro 8.189,86 e un secondo acconto di euro 5.135,24;
- dopo numerose sollecitazioni da parte del Comune, volte ad ottenere il pagamento della residua somma, la Regione aveva corrisposto all'ente due ulteriori acconti e, in particolare, un acconto di euro 5.510,34, introitato con ordinativo di incasso n. 317 del 31.08.2017, ed un acconto di euro 4.931,75, incassato con ordinativo n. 235 del 20.05.2019.
Parte attrice concludeva, dunque, evidenziando che la Regione Molise risulta tuttora debitrice della somma di euro 27.261,62, avendo corrisposto la sola somma di euro 23.767,19, a fronte di quella di euro 51.028,81 complessivamente dovuta;
sosteneva come i vari acconti versati dimostrassero il riconoscimento del debito da parte dell'Ente regionale, e che provassero, nel contempo, il corretto adempimento da parte sua degli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute.
Si costituiva in giudizio la Regione Molise, chiedendo il rigetto della domanda.
All'uopo rappresentava che:
- in seguito alla nota di sollecito n. 25181 del 2.03.2017, avanzata dai Comuni al fine di ottenere lo stanziamento dei fondi necessari a pagare le ditte incaricate per lo sgombero della neve, in data 5.05.2017 si era tenuto, presso la Giunta Regionale di Campobasso, un incontro tra l'Amministrazione regionale e i rappresentanti dei Comuni interessati, in occasione del quale erano stati definiti i nuovi criteri di riparto dei fondi a disposizione per l'emergenza neve del 2012;
- l'approvazione di tali criteri aveva determinato una novazione dell'obbligazione originariamente assunta, con rideterminazione dell'esposizione debitoria e rinuncia, da parte dei Comuni coinvolti, a pretese superiori rispetto a quelle derivanti dall'applicazione dei criteri concordati;
- il Comune di Spinete non aveva fornito alcuna prova che le prestazioni erogate dalle imprese incaricate fossero pertinenti alla gestione dell'emergenza neve del 2012, piuttosto che allo svolgimento di un ordinario servizio di sgombero neve;
- la rendicontazione offerta dal Comune nel 2012 era inadeguata rispetto alle prescrizioni della Protezione Civile ed inidonea a rappresentare le spese ristorabili;
- a seguito dell'interruzione delle rimesse statali, dopo il sisma in Emilia-Romagna del maggio 2012, sarebbe venuto meno il supporto promesso dalla Protezione Civile
Nazionale, con conseguente inconfigurabilità dell'obbligazione sovvenzionatoria, divenuta ineseguibile, stante la mancata copertura finanziaria, dovendosi comunque ritenere inefficace il D.D. n. 22/2012, posto a base della pretesa azionata;
- a tutto voler concedere, il credito complessivo che il Comune potrebbe ancora vantare sarebbe pari ad € 15.300,29, in quanto non sarebbero comunque dovute le somme pretese relative ai costi per lo straordinario dei dipendenti comunali e all'utilizzo di mezzi comunali non riconoscibili ai fini dell'emergenza.
2 La causa veniva istruita in via documentale, e dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali parte attrice richiamava le conclusioni già rassegnate in atti, ed in particolare nelle note conclusive autorizzate.
Con ordinanza depositata in data 27.12.2024 lo scrivente giudice, lette le note conclusive e le note scritte depositate dal Comune di Spinete nel termine perentorio assegnato e rilevato il mancato deposito, da parte della Regione Molise, delle note conclusive e delle note scritte in sostituzione di udienza, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni 30, ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La Regione Molise depositava note scritte ex art. 127 ter c.p.c. solo in data 27.12.2024, e dunque oltre il termine perentorio fissato del 16.12.2024, ragion per cui delle stesse non può tenersi conto in questa sede.
***
La domanda proposta dal Comune di Spinete è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
I. Parte attrice ha provato la fonte del suo diritto, producendo in giudizio il decreto del
Presidente della Regione Molise n. 22 del 3 febbraio 2012, mediante il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, ed i Sindaci di tutta la Regione sono stati autorizzati a porre in essere tutte le iniziative necessarie al ripristino della normalità e allo sgombero della neve nei territori comunali, nonché all'approvvigionamento e distribuzione di beni di prima necessità (art. 2), ed
è stato disposto che gli oneri derivanti dall'attuazione di “tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza” sarebbero stati posti a carico del bilancio regionale (art. 4).
La Regione Molise ha censurato (invero, in maniera piuttosto generica) il mancato corretto assolvimento, da parte del Comune di Spinete, degli oneri di rendicontazione di cui alle note del Servizio di Protezione Civile n. 815/PC del 9 febbraio 2012 e n. 937/PC del 10 febbraio
2012, nonché la pertinenza delle prestazioni erogate alla gestione dell'emergenza neve del
2012.
La censura non merita accoglimento, in quanto è documentalmente provato che il Comune di
Spinete ha correttamente adempiuto alle richiamate prescrizioni relative alla rendicontazione,
e che le spese delle quali ha chiesto il rimborso sono tutte attinenti alla gestione dell'emergenza neve.
Il Comune ha infatti prodotto in giudizio non solo i prospetti di rendiconto inoltrati alla Regione
(indicanti le tipologie di mezzi impiegati, le relative imprese/i nominativi dei proprietari privati, le tariffe applicate, il numero di ore di lavoro, l'importo sostenuto, i nominativo dei dipendenti dell'Amministrazione con le relative ore di straordinario effettuate), ma anche le fatture e comunque tutta la documentazione giustificativa di ciascuna spesa, nonchè
l'attestazione rilasciata dal Responsabile comunale dell'Ufficio Tecnico, comprovante la congruità dei prezzi praticati in relazione alla fornitura o all'attività svolta, e la certificazione attestante che le spese ordinate sono state sostenute per far fronte all'emergenza neve.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti si evince che il Comune di Spinete:
3 - con PEC del 5.07.2012 comunicò all'Agenzia Regionale di Protezione Civile la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 5.07.2012, con la quale fu approvata la rendicontazione delle spese vive sostenute nel periodo emergenziale, pari ad euro
8.867,05, e tutta la documentazione di cui sopra a supporto;
- con PEC del 14.02.2013 comunicò all'Agenzia Regionale di Protezione Civile la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14.02.2013, con la quale venne approvata la rendicontazione delle spese sostenute per il nolo dei mezzi autorizzati con nota prot.
1269/PC del 16.02.2012, pari ad euro 5.135,24 e tutta la documentazione di cui sopra a supporto;
- con PEC del 5.03.2013 comunicò all'Agenzia Regionale di Protezione Civile la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 5.03.2013, con la quale fu approvata la rendicontazione delle ulteriori spese relative all'impiego di mezzi e di lavoro straordinario, per euro 37.027,52, e tutta la documentazione di cui sopra a supporto.
Parte attrice ha altresì depositato i mandati di pagamento relativi agli esercizi finanziari del biennio 2012-2013, in tal modo dimostrando di avere effettivamente anticipato alle varie ditte coinvolte le somme impiegate nella gestione dell'emergenza (doc. 24-25 dell'atto introduttivo).
A ciò si aggiunga che la Regione Molise, nel liquidare gli acconti previsti a ristoro delle spese documentate, nulla ha mai eccepito in ordine alla consistenza dei costi rendicontati, riconoscendo dunque, implicitamente, la misura del credito vantato dal Comune di Spinete.
Di conseguenza, essendo stati adeguatamente provati il titolo e l'entità delle spese sostenute dal Comune di Spinete, il credito restitutorio azionato deve ritenersi sussistente, in quanto risulta dagli atti che la Regione Molise ha provveduto ad un rimborso solo parziale, e precisamente che ha restituito al Comune solo la minor somma di euro 23.767,19, a fronte di una spesa totale rendicontata di euro 51.028,81.
II. L'eccezione di novazione sollevata dalla Regione Molise non può trovare accoglimento, siccome non provata.
Si è visto che la Regione Molise ha sostenuto che, in data 5.05.2017, con i Comuni coinvolti dall'emergenza neve fu raggiunta un'intesa novativa dell'obbligazione pregressa, tesa a rimodulare il riparto delle disponibilità finanziarie destinate alla gestione dell'emergenza de qua, sulla base di valori oggettivi variamente individuati (superficie del comune;
popolazione residente;
quota del centro abitato;
km di strade di competenza comunale;
gradi giorno).
Ebbene, in punto di diritto giova rammentare che in base all'art. 1230 c.c. la novazione oggettiva, quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, presuppone il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (cd. aliquid novi) e, sul versante soggettivo, l'animus e la causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti al relativo effetto estintivo-costitutivo.
Ciò posto sul piano teorico, si osserva che nel caso di specie, malgrado sia pacifico che il suddetto incontro si sia tenuto, non avendo il Comune di Spinete contestato tale circostanza, la
Regione non ha provato il contenuto dell'indicata intesa, rimanendo di fatto indimostrata la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie novativa.
4 Invero, parte convenuta si è limitata a produrre la nota n. 52320/2017, contenente un mero richiamo all'incontro svolto e al “metodo” ivi illustrato, ma non ha offerto alcuna documentazione da cui risulti la volontà del Comune di Spinete di aderire ad un nuovo metodo di computo e di contabilizzazione delle spese sostenute per l'emergenza del 2012.
La prova dell'assenza di un effetto novativo è poi rinvenibile negli stessi provvedimenti adottati successivamente dalla Regione Molise, e dalla stessa depositati agli atti del presente giudizio: le determine regionali n. 3942 del 04-08-2017 e n. 6990 del 10-12-2018 (adottate successivamente all'incontro tenutosi presso la sede della Giunta regionale nel mese di maggio
2017). In ciascuna delle citate delibere si specifica infatti che gli importi (rispettivamente) di euro € 5.510,34 e di € 4.931,75, venivano erogati in favore del comune di Spinete quale
“ulteriore rateo per le spese sostenute a seguito dello stato di emergenza dichiarato sul territorio regionale con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 03.02.2012, in base al riparto stabilito sulla disponibilità finanziaria attuale”, e non a titolo di saldo in virtù del nuovo accordo raggiunto.
III. Parimenti non condivisibile è l'argomentazione sviluppata dalla Regione Molise tesa contestare l'esigibilità del credito vantato dal Comune, stante la mancata copertura finanziaria verificatasi a seguito della interruzione delle rimesse statali dopo l'evento sismico che nel 2012 colpì l'Emilia-Romagna.
A tal riguardo giova rammentare che, in base al combinato disposto degli artt. 1218, 1256 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione è responsabile dell'inadempimento, salvo che la stessa diventi impossibile per causa a lui non imputabile.
In particolare, l'impossibilità che libera il debitore dall'obbligazione, esonerandolo dalla annessa responsabilità, deve essere oggettiva e assoluta, e riferirsi ad un impedimento obiettivamente insuperabile.
Tale non è l'assunta interruzione delle rimesse statali, atteso che la Regione Molise ben avrebbe potuto adempiere al suo obbligo di pagare ricorrendo a fondi diversi.
Inoltre, si impone di precisare che l'art. 4 del Decreto presidenziale n. 22/2012 prevede sic et simpliciter che “gli oneri derivanti per l'attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza saranno a carico del Bilancio Regionale ed individuate con successivo provvedimento”, senza condizionare in alcun modo l'adempimento dell'obbligazione all'investimento di risorse statali.
Ne deriva che alla fattispecie in esame possono essere pacificamente applicati i princìpi espressi in più occasioni dalla Corte d'Appello di Campobasso, che si è già pronunciata sulle questioni di cui trattasi, disattendendo le argomentazioni della Regione Molise.
La Corte ha infatti significativamente osservato che “non ha fondamento la tesi dell'appellata circa l'asserito condizionamento del pagamento degli oneri relativi alle evenienze emergenziali del febbraio 2012 alla copertura finanziaria statale, copertura che rappresenterebbe una implicita clausola condizionale (o presupposizione) la cui mancata realizzazione avrebbe determinato l'inesigibilità del credito vantato dal Comune: né l'art. 4 del decreto presidenziale n. 22/2012 citato, il quale stabilisce espressamente che "gli oneri derivanti per l'attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato
5 di emergenza saranno a carico del Bilancio Regionale ed individuate con successivo provvedimento", nè successivi provvedimenti o atti intercorsi fra le parti contengono alcun riferimento (esplicito o implicito) a qualsivoglia clausola condizionale subordinante il pagamento degli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza all'attribuzione di risorse statali o di provenienza della comunità europea in favore della Regione Molise” (Corte d'Appello di Campobasso n. 271/2022; nello stesso senso Corte d'Appello di Campobasso n. 252/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la Regione Molise deve essere condannata al pagamento della somma di euro 27.261,62, quale residuo del credito complessivo di euro
51.028,81 vantato dal Comune di Spinete nei suoi confronti, avente titolo nelle previsioni di cui agli artt. 2 e 4 del decreto del Presidente della Regione n. 22/2012.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi del corrispondente scaglione, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare e liquidando le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso che non sono state poste in essere attività attinenti alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta dal Comune di Spinete e, per l'effetto, CONDANNA la Regione Molise a pagare in suo favore la somma di euro 27.261,62, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- CONDANNA la Regione Molise al pagamento in favore del Comune di Spinete delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Così deciso in Campobasso, in data 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1811 dell'anno 2023
TRA
COMUNE DI SPINETE (C.F. 00197250707), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anton Giulio Giallonardi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bojano, via Calderari n. 163
- parte attrice -
E
REGIONE MOLISE (C.F. 00169440708), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici siti in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74
- parte convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 2.11.2023 il Comune di Spinete conveniva in giudizio la
Regione Molise, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di euro
27.261,62, oltre interessi legali sino al soddisfo, previo accertamento dell'inadempimento di quest'ultima relativamente all'obbligo - assunto in base all'art. 4 del decreto della Giunta
Regionale del Molise n. 22 del 3.02.2012 - di stanziare sul proprio bilancio ed in favore del
Comune le somme, da quest'ultimo rendicontate, necessarie a fronteggiare le iniziative poste in essere a seguito della straordinaria nevicata del febbraio 2012.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
- nel febbraio 2012, in seguito alle copiose precipitazioni nevose verificatesi sul territorio regionale, il Presidente della Regione Molise, con decreto n. 22 del 3.02.2012, aveva dichiarato lo stato di emergenza, autorizzando i Comuni interessati a porre in essere le iniziative necessarie volte al ripristino della situazione di normalità (tra cui lo sgombero della neve sulle strade principali e secondarie del territorio comunale), precisando che i relativi oneri sarebbero stati a carico del bilancio regionale;
1 - il Comune di Spinete aveva intrapreso le iniziative volte a fronteggiare la situazione di emergenza, sostenendo una spesa complessiva di euro 51.028,81, come da rendicontazione inoltrata alla Regione Molise con PEC del 24.02.2012;
- la Regione, valutata positivamente la documentazione inoltrata dal Comune, aveva provveduto a liquidare in suo favore un primo acconto di euro 8.189,86 e un secondo acconto di euro 5.135,24;
- dopo numerose sollecitazioni da parte del Comune, volte ad ottenere il pagamento della residua somma, la Regione aveva corrisposto all'ente due ulteriori acconti e, in particolare, un acconto di euro 5.510,34, introitato con ordinativo di incasso n. 317 del 31.08.2017, ed un acconto di euro 4.931,75, incassato con ordinativo n. 235 del 20.05.2019.
Parte attrice concludeva, dunque, evidenziando che la Regione Molise risulta tuttora debitrice della somma di euro 27.261,62, avendo corrisposto la sola somma di euro 23.767,19, a fronte di quella di euro 51.028,81 complessivamente dovuta;
sosteneva come i vari acconti versati dimostrassero il riconoscimento del debito da parte dell'Ente regionale, e che provassero, nel contempo, il corretto adempimento da parte sua degli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute.
Si costituiva in giudizio la Regione Molise, chiedendo il rigetto della domanda.
All'uopo rappresentava che:
- in seguito alla nota di sollecito n. 25181 del 2.03.2017, avanzata dai Comuni al fine di ottenere lo stanziamento dei fondi necessari a pagare le ditte incaricate per lo sgombero della neve, in data 5.05.2017 si era tenuto, presso la Giunta Regionale di Campobasso, un incontro tra l'Amministrazione regionale e i rappresentanti dei Comuni interessati, in occasione del quale erano stati definiti i nuovi criteri di riparto dei fondi a disposizione per l'emergenza neve del 2012;
- l'approvazione di tali criteri aveva determinato una novazione dell'obbligazione originariamente assunta, con rideterminazione dell'esposizione debitoria e rinuncia, da parte dei Comuni coinvolti, a pretese superiori rispetto a quelle derivanti dall'applicazione dei criteri concordati;
- il Comune di Spinete non aveva fornito alcuna prova che le prestazioni erogate dalle imprese incaricate fossero pertinenti alla gestione dell'emergenza neve del 2012, piuttosto che allo svolgimento di un ordinario servizio di sgombero neve;
- la rendicontazione offerta dal Comune nel 2012 era inadeguata rispetto alle prescrizioni della Protezione Civile ed inidonea a rappresentare le spese ristorabili;
- a seguito dell'interruzione delle rimesse statali, dopo il sisma in Emilia-Romagna del maggio 2012, sarebbe venuto meno il supporto promesso dalla Protezione Civile
Nazionale, con conseguente inconfigurabilità dell'obbligazione sovvenzionatoria, divenuta ineseguibile, stante la mancata copertura finanziaria, dovendosi comunque ritenere inefficace il D.D. n. 22/2012, posto a base della pretesa azionata;
- a tutto voler concedere, il credito complessivo che il Comune potrebbe ancora vantare sarebbe pari ad € 15.300,29, in quanto non sarebbero comunque dovute le somme pretese relative ai costi per lo straordinario dei dipendenti comunali e all'utilizzo di mezzi comunali non riconoscibili ai fini dell'emergenza.
2 La causa veniva istruita in via documentale, e dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali parte attrice richiamava le conclusioni già rassegnate in atti, ed in particolare nelle note conclusive autorizzate.
Con ordinanza depositata in data 27.12.2024 lo scrivente giudice, lette le note conclusive e le note scritte depositate dal Comune di Spinete nel termine perentorio assegnato e rilevato il mancato deposito, da parte della Regione Molise, delle note conclusive e delle note scritte in sostituzione di udienza, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni 30, ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La Regione Molise depositava note scritte ex art. 127 ter c.p.c. solo in data 27.12.2024, e dunque oltre il termine perentorio fissato del 16.12.2024, ragion per cui delle stesse non può tenersi conto in questa sede.
***
La domanda proposta dal Comune di Spinete è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
I. Parte attrice ha provato la fonte del suo diritto, producendo in giudizio il decreto del
Presidente della Regione Molise n. 22 del 3 febbraio 2012, mediante il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, ed i Sindaci di tutta la Regione sono stati autorizzati a porre in essere tutte le iniziative necessarie al ripristino della normalità e allo sgombero della neve nei territori comunali, nonché all'approvvigionamento e distribuzione di beni di prima necessità (art. 2), ed
è stato disposto che gli oneri derivanti dall'attuazione di “tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza” sarebbero stati posti a carico del bilancio regionale (art. 4).
La Regione Molise ha censurato (invero, in maniera piuttosto generica) il mancato corretto assolvimento, da parte del Comune di Spinete, degli oneri di rendicontazione di cui alle note del Servizio di Protezione Civile n. 815/PC del 9 febbraio 2012 e n. 937/PC del 10 febbraio
2012, nonché la pertinenza delle prestazioni erogate alla gestione dell'emergenza neve del
2012.
La censura non merita accoglimento, in quanto è documentalmente provato che il Comune di
Spinete ha correttamente adempiuto alle richiamate prescrizioni relative alla rendicontazione,
e che le spese delle quali ha chiesto il rimborso sono tutte attinenti alla gestione dell'emergenza neve.
Il Comune ha infatti prodotto in giudizio non solo i prospetti di rendiconto inoltrati alla Regione
(indicanti le tipologie di mezzi impiegati, le relative imprese/i nominativi dei proprietari privati, le tariffe applicate, il numero di ore di lavoro, l'importo sostenuto, i nominativo dei dipendenti dell'Amministrazione con le relative ore di straordinario effettuate), ma anche le fatture e comunque tutta la documentazione giustificativa di ciascuna spesa, nonchè
l'attestazione rilasciata dal Responsabile comunale dell'Ufficio Tecnico, comprovante la congruità dei prezzi praticati in relazione alla fornitura o all'attività svolta, e la certificazione attestante che le spese ordinate sono state sostenute per far fronte all'emergenza neve.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti si evince che il Comune di Spinete:
3 - con PEC del 5.07.2012 comunicò all'Agenzia Regionale di Protezione Civile la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 5.07.2012, con la quale fu approvata la rendicontazione delle spese vive sostenute nel periodo emergenziale, pari ad euro
8.867,05, e tutta la documentazione di cui sopra a supporto;
- con PEC del 14.02.2013 comunicò all'Agenzia Regionale di Protezione Civile la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14.02.2013, con la quale venne approvata la rendicontazione delle spese sostenute per il nolo dei mezzi autorizzati con nota prot.
1269/PC del 16.02.2012, pari ad euro 5.135,24 e tutta la documentazione di cui sopra a supporto;
- con PEC del 5.03.2013 comunicò all'Agenzia Regionale di Protezione Civile la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 5.03.2013, con la quale fu approvata la rendicontazione delle ulteriori spese relative all'impiego di mezzi e di lavoro straordinario, per euro 37.027,52, e tutta la documentazione di cui sopra a supporto.
Parte attrice ha altresì depositato i mandati di pagamento relativi agli esercizi finanziari del biennio 2012-2013, in tal modo dimostrando di avere effettivamente anticipato alle varie ditte coinvolte le somme impiegate nella gestione dell'emergenza (doc. 24-25 dell'atto introduttivo).
A ciò si aggiunga che la Regione Molise, nel liquidare gli acconti previsti a ristoro delle spese documentate, nulla ha mai eccepito in ordine alla consistenza dei costi rendicontati, riconoscendo dunque, implicitamente, la misura del credito vantato dal Comune di Spinete.
Di conseguenza, essendo stati adeguatamente provati il titolo e l'entità delle spese sostenute dal Comune di Spinete, il credito restitutorio azionato deve ritenersi sussistente, in quanto risulta dagli atti che la Regione Molise ha provveduto ad un rimborso solo parziale, e precisamente che ha restituito al Comune solo la minor somma di euro 23.767,19, a fronte di una spesa totale rendicontata di euro 51.028,81.
II. L'eccezione di novazione sollevata dalla Regione Molise non può trovare accoglimento, siccome non provata.
Si è visto che la Regione Molise ha sostenuto che, in data 5.05.2017, con i Comuni coinvolti dall'emergenza neve fu raggiunta un'intesa novativa dell'obbligazione pregressa, tesa a rimodulare il riparto delle disponibilità finanziarie destinate alla gestione dell'emergenza de qua, sulla base di valori oggettivi variamente individuati (superficie del comune;
popolazione residente;
quota del centro abitato;
km di strade di competenza comunale;
gradi giorno).
Ebbene, in punto di diritto giova rammentare che in base all'art. 1230 c.c. la novazione oggettiva, quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, presuppone il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (cd. aliquid novi) e, sul versante soggettivo, l'animus e la causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti al relativo effetto estintivo-costitutivo.
Ciò posto sul piano teorico, si osserva che nel caso di specie, malgrado sia pacifico che il suddetto incontro si sia tenuto, non avendo il Comune di Spinete contestato tale circostanza, la
Regione non ha provato il contenuto dell'indicata intesa, rimanendo di fatto indimostrata la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie novativa.
4 Invero, parte convenuta si è limitata a produrre la nota n. 52320/2017, contenente un mero richiamo all'incontro svolto e al “metodo” ivi illustrato, ma non ha offerto alcuna documentazione da cui risulti la volontà del Comune di Spinete di aderire ad un nuovo metodo di computo e di contabilizzazione delle spese sostenute per l'emergenza del 2012.
La prova dell'assenza di un effetto novativo è poi rinvenibile negli stessi provvedimenti adottati successivamente dalla Regione Molise, e dalla stessa depositati agli atti del presente giudizio: le determine regionali n. 3942 del 04-08-2017 e n. 6990 del 10-12-2018 (adottate successivamente all'incontro tenutosi presso la sede della Giunta regionale nel mese di maggio
2017). In ciascuna delle citate delibere si specifica infatti che gli importi (rispettivamente) di euro € 5.510,34 e di € 4.931,75, venivano erogati in favore del comune di Spinete quale
“ulteriore rateo per le spese sostenute a seguito dello stato di emergenza dichiarato sul territorio regionale con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 03.02.2012, in base al riparto stabilito sulla disponibilità finanziaria attuale”, e non a titolo di saldo in virtù del nuovo accordo raggiunto.
III. Parimenti non condivisibile è l'argomentazione sviluppata dalla Regione Molise tesa contestare l'esigibilità del credito vantato dal Comune, stante la mancata copertura finanziaria verificatasi a seguito della interruzione delle rimesse statali dopo l'evento sismico che nel 2012 colpì l'Emilia-Romagna.
A tal riguardo giova rammentare che, in base al combinato disposto degli artt. 1218, 1256 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione è responsabile dell'inadempimento, salvo che la stessa diventi impossibile per causa a lui non imputabile.
In particolare, l'impossibilità che libera il debitore dall'obbligazione, esonerandolo dalla annessa responsabilità, deve essere oggettiva e assoluta, e riferirsi ad un impedimento obiettivamente insuperabile.
Tale non è l'assunta interruzione delle rimesse statali, atteso che la Regione Molise ben avrebbe potuto adempiere al suo obbligo di pagare ricorrendo a fondi diversi.
Inoltre, si impone di precisare che l'art. 4 del Decreto presidenziale n. 22/2012 prevede sic et simpliciter che “gli oneri derivanti per l'attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza saranno a carico del Bilancio Regionale ed individuate con successivo provvedimento”, senza condizionare in alcun modo l'adempimento dell'obbligazione all'investimento di risorse statali.
Ne deriva che alla fattispecie in esame possono essere pacificamente applicati i princìpi espressi in più occasioni dalla Corte d'Appello di Campobasso, che si è già pronunciata sulle questioni di cui trattasi, disattendendo le argomentazioni della Regione Molise.
La Corte ha infatti significativamente osservato che “non ha fondamento la tesi dell'appellata circa l'asserito condizionamento del pagamento degli oneri relativi alle evenienze emergenziali del febbraio 2012 alla copertura finanziaria statale, copertura che rappresenterebbe una implicita clausola condizionale (o presupposizione) la cui mancata realizzazione avrebbe determinato l'inesigibilità del credito vantato dal Comune: né l'art. 4 del decreto presidenziale n. 22/2012 citato, il quale stabilisce espressamente che "gli oneri derivanti per l'attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato
5 di emergenza saranno a carico del Bilancio Regionale ed individuate con successivo provvedimento", nè successivi provvedimenti o atti intercorsi fra le parti contengono alcun riferimento (esplicito o implicito) a qualsivoglia clausola condizionale subordinante il pagamento degli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza all'attribuzione di risorse statali o di provenienza della comunità europea in favore della Regione Molise” (Corte d'Appello di Campobasso n. 271/2022; nello stesso senso Corte d'Appello di Campobasso n. 252/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la Regione Molise deve essere condannata al pagamento della somma di euro 27.261,62, quale residuo del credito complessivo di euro
51.028,81 vantato dal Comune di Spinete nei suoi confronti, avente titolo nelle previsioni di cui agli artt. 2 e 4 del decreto del Presidente della Regione n. 22/2012.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi del corrispondente scaglione, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare e liquidando le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso che non sono state poste in essere attività attinenti alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta dal Comune di Spinete e, per l'effetto, CONDANNA la Regione Molise a pagare in suo favore la somma di euro 27.261,62, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- CONDANNA la Regione Molise al pagamento in favore del Comune di Spinete delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Così deciso in Campobasso, in data 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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