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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
08/01/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ),
[...] C.F._4 Parte_5
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._5 Parte_6
, (c.f. C.F._6 Parte_7
), (c.f. C.F._7 Parte_8
), (c.f. C.F._8 Parte_9
), difesi dall'Avv. ZARA GIOVANNI (c.f. C.F._9
; C.F._10
APPELLANTI
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. ; C.F._11
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data
19/08/2021 nel proc. n. 33540/2019 R.G..
r.g. n. 1 Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello a) In riforma dell'Ordinanza n. 33540/2019, emessa dal Tribunale di Roma dott. Eugenio Curatola in data 19/08/2021 e depositata in data 20/08/2021, dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia tardività, in merito al diritto di accesso ai benefici previsti dalla Legge 302/1990, dalla
Legge 407/1998, dalla Legge 206/2004 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle parti appellanti;
b) accertare e dichiarare l'inesistenza di parentele o affinità entro il 4° grado tra gli appellanti, con soggetti indicati dall'articolo 2 quinquies lettera a) del decreto-legge n. 151/2008 così come convertito dalla legge n. 186/2008 e modificato al comma 1, lettera a), dall'art. 2, comma 21, della legge n. 94/2009; c) e per l'effetto accertare e dichiarare gli appellanti titolari del diritto soggettivo riconosciutogli dall'art. 4 della Legge 302 del 1990, in quanto figli di e legittimati ad Controparte_2 ottenere i benefici previsti dalla Legge 302 del 1990, dalla Legge 407 del 1998 e dalla
Legge 206 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data
21/05/2013 giorno in cui è stata presentata l'istanza di riconoscimento quale vittima della criminalità organizzata;
d) condannare il Convenuto a predisporre entro e non oltre i termini previsti dalla Legge, tutti i provvedimenti in favore delle istanti, onde ottenere i benefici ex lege 302/1990, 407/1998, 206/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) nel caso in cui l'On.le Corte di Appello ritenesse applicabile in maniera automatica l'art. 2 quinquies lettera a) del decreto-legge n. 151/2008 così come convertito dalla legge n. 186/2008 e modificato al comma 1, lettera a), dall'art. 2, comma 21, della legge n. 94/2009 si chiede di voler rimettere alla Corte Costituzionale, le questioni incidentali di costituzionalità così come motivate al capo C pagg. 9 e seguenti del presente atto, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere in quanto il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse f) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di Giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Conclusioni dell'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare l'avverso atto di appello, in quanto palesemente privo di fondamento. Con vittoria di spese, diritti e competenze.”.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza resa ex art. 702 bis cpc, oggi impugnata, il tribunale di Roma ha r.g. n. 2 respinto il ricorso proposto dal coniuge e dai i figli di deceduto in Controparte_2
Sant'Agostino (Na) a seguito di evento criminoso del 17 giugno 1992 col quale avevano opposto il diniego amministrativo al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge. n.
302/1990.
Avevano avanzato la relativa nell'anno 2013 ed il preavviso di rigetto era sopravvenuto l'11.12.2018.
Il tribunale di Roma ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza formulata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 6 della legge 302/1990 in quanto la domanda del beneficio non era intervenuta entro i due anni dall'evento criminoso.
Sebbene quell'articolo fosse stato abrogato nel 1998 il termine era ormai spirato sin dal 1995 e non poteva predicarsi un effetto di remissione in termini.
Gli impugnanti sostengono si aver potuto acquisire conoscenza dell'origine malavitosa (riconducibile ad organizzazioni criminali ex art. 416 bis cp) solo nell'anno
2014 in occasione di un'informativa dei carabinieri stando alla quale Controparte_2 risulta essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali;
il predetto è stato ucciso per un errore di persona in quanto il destinatario dell'agguato camorristico è risultato essere il pregiudicato , appartenente al clan “Ruocco””. Persona_1
In precedenza il procedimento penale instauratosi presso il Tribunale di Napoli era stato archiviato con decreto del 5 aprile 1993 (all.6) perché all'epoca non furono riscontrati “elementi utili per l'identificazione dei responsabili o comunque per la prosecuzione delle indagini preliminari”.
Il ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza dell'8 gennaio 2025 in seguito alla trattazione scritta del 12/12/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Osserva la Corte quanto segue.
La domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo è stata paralizzata in sede amministrativa dalla decadenza, poi confermata dal tribunale.
Era stato, incidentalmente, esaminato anche il profilo della meritevolezza per via di un collegamento con un soggetto in passato coinvolto in affari di camorra.
A monte di questi temi, tuttavia, si pone quello dell'”accertamento” della natura r.g. n. 3 del crimine del quale fu vittima il congiunto. In questo caso affidato non ad una sentenza penale di assoluzione (ovvero ad un decreto di archiviazione) bensì ad una informativa del carabinieri del 17.11.2014 che dava conto delle rivelazioni di un pentito di camorra secondo le quali l'omicidio avvenne per un errore di persona nell'ambito di un regolamento di conti malavitoso.
Dall'esame della documentazione prodotta dagli appellanti (all. 4) si ricava, tuttavia, che la domanda era stata avanzata già nel mese di maggio dell'anno 2013 e nel mese di giugno del 2014.
Sicché appare contraddittoria la tesi secondo la quale essi non sarebbero decaduti perché solo dalla conoscenza della matrice camorristica del crimine poteva decorrere il relativo termine.
Sono proprio gli appellanti a sostenere, infatti, che “Il dies a quo, a differenza di quanto affermato dal G.U. a pag. 5, lett. b) dell'Ordinanza impugnata non è il
17/06/1992, data dell'omicidio ma la data del 17/11/2014, quando cioè sono emersi per la prima volta i presupposti di cui all'art. 1 della Legge 302/1990.”.
La proposizione delle istanze amministrative in data anteriore rispetto alla stessa informativa dei carabinieri lascia allora intendere che la conoscenza della matrice camorristica sia stata acquisita dagli interessati precedentemente.
Tanto ciò è vero che il provvedimento amministrativo di reiezione si riferisce alla
“istanza presentata alla in data 21 maggio 2013, con la quale i Controparte_3 sig.ri , , , Parte_10 Parte_5 Parte_6 Parte_9
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_1 Parte_4
, , , rispettivamente coniuge e figli del
[...] Parte_2 Parte_8 sig. ” (all. n. 5 degli appellanti). Parte_11
Ne risulta un quadro nel quale la domanda amministrativa - che non allegava sopravvenienze di sorta rispetto all'archiviazione del procedimento penale del 1993 - era stata correttamente tacciata di decadenza ai sensi della normativa previgente (due anni dall'evento criminoso, risalente al 1992).
Manca del resto ogni affidabile accertamento della matrice camorristica del crimine a monte, poiché la scarna informativa dei carabinieri (all. 3 degli appellanti), non seguita da indagini penali sfociate in archiviazione ovvero nella formulazione di un'imputazione, non è da sola sufficiente ad affermare che il congiunto sia stato vittima di un crimine mafioso.
E che solo su quella informativa si basasse la pretesa lo riconoscono gli stessi r.g. n. 4 appellanti “Ad accertare la dinamica, il movente ed i responsabili dell'omicidio, non
c'è ad oggi alcuna sentenza ma solamente un'Informativa dei Carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna del 17/11/2014.” (atto di appello, pag. 2).
L'appello è conseguentemente respinto.
Le stese motivazioni addotte dal tribunale in primo grado (con pronuncia non fatta segno di impugnazione) giustificano la compensazione delle spese di questo giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
respinge l'appello e compensa le spese.
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 08/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5