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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/12/2024, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6068/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6068/2021 tra e Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
e
CP_1
Resistente
Oggi 9 dicembre 2024 ad ore 12,24 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per e 'avv. . Parte_1 Parte_2 CP_2 oggi sostituito dall'avv. ROBERTO BALDONI che si riporta alle note depositate e
[...] chiede l'accogliento del ricorso.
Per l'avv. SIMONE CINZIA oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRA CP_1
CIMBELLI che si riporta alle note conclusive e chiede il rigetto del ricorso, ribadendo il mancato versamento degli oneri di composizione ambientale previsti dalla normativa vigente
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di .motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 16,26, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della allegata sentenza ex art. 429 c.p.c. e della contestuale motivazione.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2024, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 6068/2021 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_2 C.F._1 domiciliata in Castelbellino Via E. Curile, n. 6 e con sede in Parte_1
Via E. Curiel, n. 6, Castelbellino (AN), c.f.; in persona dell'Amministratore e P.IVA_1 legale rappresentante Signora rappresentate e difese, giuste deleghe Parte_2 estese in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. ed elettivamente Controparte_2 domiciliate presso lo studio dello stesso in Terni, Via Federico Fratini, n. 55, indirizzo pec:
Email_1
- ricorrenti
contro
:
, P.IVA , in persona della Presidente p.t. della , CP_1 P.IVA_2 Controparte_3 dom.ta per la carica presso la sede dell'Ente sita in Perugia, Corso Vannucci, 96 Perugia, rappresentata e difesa dal Dr. Stefano Strona e dalla Dr.ssa Cinzia Simone, giusta delega in atti.
-resistente
Conclusioni parte attrice/ricorrente: “… Voglia, … , contrariis rejectis:
- sospendere l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 10746 del 29.10.2021 della;
CP_1
pagina 2 di 12 - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare illegittima
l'ordinanza-ingiunzione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 10746 del 29.10.2021 della
; CP_1
- accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per l'applicazione amministrativa di cui all'art. 17 co. 6 della L.R. n. 2/2000 prevista dal Verbale 3/2021 e Ordinanza-ingiunzione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 10746 del 29.10.2021 della . CP_1
- condannare la al pagamento delle spese legali. …”. CP_1
Conclusioni parte resistente: “… in via preliminare voglia il Giudice adito, previo mutamento del rito e respinte le contrarie eccezioni del ricorrente e le prove istruttorie richieste in quanto formulate genericamente in violazione dell'art. 244 c.p.c., nonché irrilevanti ed inutili a fronte di prove documentali già in atti che chiariscono tutti gli aspetti della questione, confermare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata, respingendo il ricorso.”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981 - opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra e la società Parte_2 Pt_1
proponevano opposizione, ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011, avverso la Parte_1 determinazione dirigenziale - ordinanza ingiunzione n. 10746 del 29/10/2021, emanata dalla
, di importo pari ad Euro 5.019,00, comprensivi di spese di notifica, CP_1 CP_1 chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, di annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento opposto.
L'emanazione della determina era stata originata dal Verbale di accertamento n. 3/2021, elevato con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 6, comma 5, della L.R. n.
2/2000 e l'art. 7, comma 2 della L.R. n. 28/2001, sanzionata dall'art. 17, comma 6, della L.R. n.
2/2000, per l'omesso versamento degli oneri di compensazione ambientale collegata all'Autorizzazione n. 1 del 24.11.2010, per l'esercizio della dell'ex e Vagli e Parte_3
Bombetta e per il recupero ambientale della ex Parte_4
Formulavano gli opponenti i seguenti motivi di ricorso:
- 1. Violazione dell'art. 6 e 17 della L. R. n. 2/2000 in combinazione con l'art. 1 della L. n.
689/1981. Violazione dei principi di legalità e tassatività. Insussistenza dei presupposti;
- 2. Difetto di motivazione. Carenza dei presupposti. travisamento dei fatti. Violazione del principio di specialità e legalità; pagina 3 di 12 - 3. Violazione del principio della irretroattività della sanzione. Violazione del principio di proporzionalità e del giusto procedimento;
- 4. Violazione dell'art. 17 della L.R. 2/2000. Violazione dell'art. 1 della L. n. 689/1981. Difetto dei presupposti sotto ulteriore profilo. Incertezza del fatto. Carenza dell'elemento oggettivo;
- 5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 689/1981. Difetto dell'elemento soggettivo. Sussistenza della buona fede.
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione, rilevando preliminarmente che l'opposizione era stata erroneamente introdotta con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 6 del D.L.gs, 150/2011.
Disposto il mutamento del rito, la causa, veniva istruita sulla base delle produzioni documentali e delle prove testimoniali ammesse e, rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Premette la parte opponente che la per cui è causa è esercitata in virtù Pt_3 dell'Autorizzazione n. 1 del 24.11.2010, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. n.
2/2000, per l'esecuzione di lavori per il reinserimento ambientale dell'ex e Parte_3
Vagli e Bombetta e per il recupero ambientale della ex Parte_4
Con il rilascio dell'autorizzazione era stata anche sottoscritta una Convenzione ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 2/2000, ove era stata prevista la possibilità di effettuare la compensazione ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. n. 2/2000, calcolata in
Euro 42.200,00.
La , sulla scorta del verbale di accertamento n. 3/2021 e sul presupposto che gli CP_1 oneri della compensazione ambientale non erano stati versati, emanava la Determina
Dirigenziale n. 10746 del 29.10.2021 con la quale veniva ingiunto alla Signora Parte_2
e, in solido, alla società il pagamento della somma di euro Parte_1
5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
La parte opponente ritiene tuttavia che la sanzione sia stata illegittimamente applicata poiché la normativa regionale, avente peraltro natura speciale, non prevede alcun termine per il versamento degli oneri di compensazione ambientale.
pagina 4 di 12 Inoltre, neanche l'autorizzazione 1/2010 aveva previsto un termine per il pagamento degli oneri di compensazione ambientale, mentre l'art. 4 della Convenzione aveva rimesso alle
Parti la facoltà di sostituire l'intervento di compensazione ambientale con il pagamento degli oneri di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 2/2000 ed anche in questo caso non era stato previsto dalla convenzione alcun termine per il versamento dei predetti oneri, convenzione che non aveva nemmeno richiamato la previsione di cui all'art. 7 della L.R. n. 28/2001.
Oltretutto l'attività di coltivazione della cava era ancora in atto, prorogata in virtù di una
Delibera della competente Giunta Comunale (n. 270 del 26.11.2020) fino alla fine dell'anno
2022, cosicché il termine per il pagamento della compensazione, comunque da rideterminare alla luce della modifica dell'area d'intervento a seguito della sentenza 9/2016 del Commissario Usi Civici (avente effetto ex tunc) – non era ancora scaduto.
Deduceva ancora la parte opponente che, a seguito della anzidetta Sentenza del
Commissario degli Usi Civici, n. 9 del 07.03.2016, alcuni terreni ricompresi nel perimetro dell'Autorizzazione n. 1/2010, pari ad una superficie di ettari 5.88.40, erano passati al dominio collettivo della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese", per cui:
- si era verificata una riduzione della superficie di bosco da eliminare ai fini del calcolo della compensazione pari ad ettari 2.34.33;
- la situazione variata, per effetto dell'esclusione delle aree di proprietà della Comunanza agraria, prevedeva in conseguenza l'intervento sulla minore superficie di ettari 4.65.67 di bosco;
- del resto, il materiale (476.640 metricubi stimati in banco) di cui all'art. 13 lett. b) della
Convenzione Rep. n. 11329/2010, non era più nella disponibilità del Controparte_4
.
[...]
Da quanto precede la parte opponente faceva discendere l'annullabilità o comunque l'illegittimità del provvedimento opposto, per i cinque motivi indicati in citazione, quali conseguenze della mancata indicazione di un termine per il versamento degli oneri della
“compensazione ambientale” e, comunque, per la necessità di eventualmente rideterminare detto importo alla luce della modifica dell'area d'intervento in esito alla sentenza 9/2016 del Commissario Usi Civici.
La prospettazione attorea è tuttavia errata.
Come correttamente ha eccepito la resistente Amministrazione, gli interventi di cui all'art. 15, comma 7, della L. R. n. 27/2002, debbono intendersi riferiti anche a quelli previsti dalla L. R. n.
2/2000 e dunque conseguenti alle attività di cava, per cui le modalità di pagamento degli pagina 5 di 12 oneri di compensazione ambientale stabilite dall'art. 7, comma 2, della L. R. n. 28/2001 (per gli interventi appunto previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 15 della L.R. n. 27/2000) debbono applicarsi anche al caso di specie, riferito alle attività di cava.
La Legge Regionale Umbria del 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), all'art. 15, riferito alle Aree boscate, con il comma 7 dispone: “7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete
e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.”.
E la Legge Regionale del 3 gennaio 2000, n. 2 è indubitabilmente riferita alle: “Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.”.
Inoltre, la Legge Regionale del 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), al comma 2 dell'art. 7 (Divieti), prevede: “2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7 dell' articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla , CP_1 in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all' articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.
2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).”.
Dunque, il piano urbanistico territoriale, di cui alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 27, prevede all'art. 15 (Aree boscate), comma 7, la realizzazione, nelle aree boscate e nelle fasce di transizione degli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.
pagina 6 di 12 L'art. 7, Comma 2 della L. R. 19 novembre 2001, n. 28, prevede che nel caso di realizzazione degli interventi previsti dal comma 7, dell' articolo 15, della legge regionale 24 marzo 2000, n.
27, che evidentemente ricomprende anche “gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2”, debbono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, o mediante la realizzazione di un imboschimento, per i primi cinque anni successivi all'impianto,
o, in alternativa, la compensazione ambientale deve avvenire mediante il versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento e delle relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione, o, in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.
Peraltro, ad ulteriore ed inequivoca conferma dell'applicabilità della disposizione in esame alla disciplina dell'attività di cava, gli obbligati, a garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi, debbono presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come appunto indicato all' articolo 10 della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2, riferita alla disciplina dell'attività di cava.
In definitiva la normativa che precede non lascia spazio a diverse interpretazioni.
Pertanto, non essendo stato effettuato a suo tempo un intervento di compensazione ambientale mediante la realizzazione di un imboschimento e delle relative cure colturali, per i primi cinque anni successivi all'impianto e soprattutto, come stabilito nella apposita convenzione, non essendo stati pagati i corrispondenti oneri di compensazione ambientale,
o in unica soluzione, o, in alternativa, per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, come prevede la norma, circostanza peraltro incontestata, deve ritenersi integrata la violazione dello specifico obbligo previsto dal titolo abilitativo e sanzionato dall'art. 17, comma 6, della L.R. n. 2/2000 che in proposito stabilisce: “In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro cinquemila e non superiore a euro cinquantamila”.
Né l'importo dovuto per la compensazione ambientale, del cui omesso versamento si discute, poteva essere versato alla in qualunque tempo a scelta della parte CP_1 obbligata, in quanto, secondo la normativa indicata, il 50% avrebbe dovuto essere versato pagina 7 di 12 già prima del rilascio dell'autorizzazione, e dunque prima del 24/10/2010, mentre il saldo doveva essere versato entro l'anno 2015, come previsto dall'art. 7, comma 2, della L. R. n.
28/2001.
Detta circostanza esclude anche ed a maggior ragione qualsiasi effetto della pronuncia della Sentenza del Commissario degli Usi Civici, n. 9 del 07.03.2016, sulla potestà sanzionatoria della , poiché la riduzione della superficie di bosco disposta dalla Sentenza risulta CP_1 irrilevante ai fini del calcolo degli oneri di compensazione concordati in convenzione, posto che nel 2016 l'intero importo previsto nel 2010 per il pagamento di tali oneri avrebbe dovuto essere già stato integralmente versato, pur nell'ipotesi di massima dilazione, entro l'anno
2015.
E poiché con il primo motivo la parte ha dedotto la violazione dell'art. 6 e 17 della L.R. n.
2/2000 in relazione all'art. 1 della L. n. 689/1981, la violazione dei principi di legalità e tassatività e l'Insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, il motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
Anche il secondo motivo dedotto dalle opponenti, individuato nel difetto di motivazione dell'O.I. opposta, nella carenza dei presupposti, nel travisamento dei fatti e nella violazione del principio di specialità e legalità, non può essere condiviso, per le medesime ragioni già in precedenza indicate.
In linea generale, quanto al difetto motivazionale del provvedimento di ingiunzione, è consolidato in giurisprudenza il principio per il quale la motivazione stessa possa essere resa anche per relationem, attraverso il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento.
Inoltre la motivazione richiesta dall'art. 18 della Legge 689/81 deve ritenersi funzionale alla precipua necessità di consentire all'ingiunto la tutela dei propri diritti mediante l'opposizione:
“Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della L. 24 novembre 1981, n.
689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che
è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al
pagina 8 di 12 trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.” Cass. civ. Sez. lavoro, 28-10-
2003, n. 16203.
E, del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo che irroga la sanzione, con la conseguenza che, avendo il giudice cognizione piena sulla vicenda, il diritto di difesa del ricorrente è sempre e comunque garantito, indipendentemente dalle fasi endoprocedimentali poste in essere dalla P.A.: “Nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è legittima, e non è quindi passibile di annullamento da parte del Giudice, l'ordinanza ingiunzione prefettizia che non indichi le ragioni per cui
l'Autorità Amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo. In tal senso, invero, rilevato che oggetto del giudizio è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo e che la cognizione del Giudice è estesa alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, l'omessa esplicita valutazione da parte dell'Autorità Amministrativa delle difese del trasgressore non integra una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto il medesimo potrà far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale.” Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 28-01-
2010, n. 1786.
Nel dettaglio deve poi rilevarsi che la determinazione dirigenziale n. 10746 del 29/10/2021, oggetto di impugnazione, è sufficientemente motivata e consente, unitamente agli ulteriori atti dell'accertamento, quali in particolare il verbale di accertamento n. 3/2021 del
09/07/2021, di comprendere le ragioni poste alla base della pretesa sanzionatoria dell'Ente e ciò anche rispetto agli scritti difensivi presentati medio tempore dalle opponenti e soprattutto consente al giudice di poter garantire alla parte il necessario e completo diritto di difesa.
Da tale documentazione emerge peraltro, oltre alla confutazione in estremo dettaglio gli scritti difensivi inoltrati dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, che l'importo dovuto per la compensazione ambientale, del cui omesso versamento si discute, doveva essere versato alla , non in qualunque tempo a scelta della parte CP_1 obbligata ma già prima del rilascio dell'autorizzazione, e dunque prima del 24/10/2010, quanto al 50% dell'importo, mentre il saldo doveva essere versato entro il 2015, come previsto dall'art. 7, comma 2, della L. R. n. 28/2001.
Circostanza che, come già detto esclude a maggior ragione qualsiasi effetto sulla potestà sanzionatoria della . CP_1 pagina 9 di 12 La corretta individuazione della normativa applicabile alla fattispecie consente inoltre di ritenere infondato anche il terzo motivo di opposizione, con il quale le opponenti denunciano la violazione del principio della irretroattività della sanzione, del principio di proporzionalità e del giusto procedimento, intendendo la parte in tal modo ribadire che non sussisteva alcun termine di pagamento in particolare perché al momento della presentazione della domanda, avvenuta in data 14.1.2005, l'art. 7, comma 2 della L.R. n.
28/2001 non prevedeva alcun termine entro cui pagare il contributo per la compensazione ambientale.
Come osserva la resistente Amministrazione la cava di cui trattasi è stata autorizzata dal
Comune di con Autorizzazione del 24/11/2010 n. 1, pertanto la normativa CP_4 applicabile alla fattispecie è quella vigente al momento del rilascio della stessa, ovvero l'art. 7, comma 2, della L. R. n. 28/2001, come modificato dalla L. R. n. 9/2009.
Con il quarto motivo di opposizione la parte deduce la violazione dell'art. 17 della L. R.
2/2000, la violazione dell'art. 1 della L. n. 689/1981, il difetto dei presupposti sotto ulteriore profilo, l'Incertezza del fatto e la carenza dell'elemento oggettivo.
Con tale motivo si ripropone di nuovo la vicenda della intervenuta sentenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana e n. 9/2016, la quale, avendo di CP_1 fatto ridotto la superficie del progetto di cava e della superficie di bosco da eliminare, ai fini del calcolo della compensazione, per ettari 2.34.33 su complessivi circa 7,00 ettari di bosco originari, ritine necessaria la rideterminazione (in difetto) del contributo di compensazione ambientale, con la conseguenza che l'omesso versamento del relativo contributo non sarebbe punibile.
Deve tuttavia ribadirsi quanto già detto in precedenza circa gli effetti della Sentenza del
Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici sul caso di specie e sull'applicabilità alla fattispecie della sanzione di cui all'art. 17 della L. R. 2/2000.
Il progetto di cava da prendere in considerazione per la decisone dell'opposizione è solo quello approvato dal con l'Autorizzazione 1/2010 e Controparte_4 conseguentemente gli oneri di compensazione ambientale corrispondono a quelli ivi quantificati in euro 42.200,00,
Detti oneri, che sono stati individuati nel 2010 in maniera certa ed incontrovertibile, dovevano essere corrisposti, come più volte ricordato, al massimo entro l'anno 2015, e dunque la pagina 10 di 12 mutata situazione, verificatasi nell'anno 2016, in esito alla riduzione della superficie di cava, non può comportare, ai fini dell'applicabilità della sanzione alcun esito.
A chiarimento di ciò sarebbe sufficiente ricordare che il pagamento degli oneri di compensazione ambientale di cui trattasi, è misura alternativa all'intervento di compensazione ambientale effettuato mediante la realizzazione di un imboschimento e delle relative cure colturali, nei primi cinque anni successivi all'impianto.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la parte opponente avesse optato per quest'ultima soluzione, la sanzione corrispondente si sarebbe dovuta applicare allo stesso modo, per non avervi provveduto la parte entro il 2015 e ciò, nonostante la sopravvenuta Sentenza del 2016, che riduceva la superficie boschiva della cava.
Quanto precede salva la possibilità della medesima parte di reclamare il ristoro, ove in ipotesi dovuto, del pregiudizio subito in conseguenza alla mutata estensione della superficie boschiva, ma è comunque certo che nel 2015 doveva sicuramente ritenersi integrata la violazione contesta per la mancata realizzazione di un imboschimento e delle relative cure colturali o, in alternativa, per il mancato pagamento dell'equivalente contributo degli oneri di compensazione ambientale, risultando la violazione, di carattere omissivo, consumata prima della pronuncia della ridetta Sentenza.
Con il quinto motivo si deduce il difetto dell'elemento soggettivo e la sussistenza della buona fede,
In tema di insussistenza/carenza dell'elemento soggettivo della violazione, di cui all'art. 3 della Legge 689/1981 e dell'eventuale esimente della buona fede deve affermarsi, che la parte opponente svolge un'attività professionale specifica e che per questo era tenuta a conoscere la normativa che regola lo specifico settore di appartenenza, cosicché non può ritenersi applicabile l'esimente della buona fede, in quanto la buona fede, di per sé, non è da sola sufficiente ad escludere l'elemento soggettivo della coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, a meno che non rivesta i caratteri dell'errore incolpevole, ine- vitabile e insuperabile nonostante l'uso della ordinaria diligenza e prudenza (Cass. sez. II,
14.3.2007, n. 5894).
Nel caso di specie si tratta infatti di un operatore che in virtù della attività esercitata è tenuto ad acquisire una informazione e conoscenza della normativa vigente sulla materia più approfondita rispetto al comune cittadino e dunque il dovere di diligenza da utilizzare è an- cora più intenso e l'elemento positivo esterno che avrebbe potuto indurre l'autore a pagina 11 di 12 considerare lecito il proprio operato deve essere particolarmente attendibile e qualificato
(Cass., sez. II, 11.10.2006, n. 21779).
Cosicché anche tale motivo di ricorso deve essere disatteso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
− rigetta il ricorso proposto dagli opponenti e società Parte_2 Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza Ingiunzione opposta n. 10746 del
[...]
29.10.2021, emanata dalla Regione;
CP_1
− pone a carico delle parti opponenti le spese di lite, che qui si liquidano in favore della resistente amministrazione nella misura di €. 1.200,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, al netto della già operata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Perugia, 2 dicembre 2024
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6068/2021 tra e Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
e
CP_1
Resistente
Oggi 9 dicembre 2024 ad ore 12,24 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per e 'avv. . Parte_1 Parte_2 CP_2 oggi sostituito dall'avv. ROBERTO BALDONI che si riporta alle note depositate e
[...] chiede l'accogliento del ricorso.
Per l'avv. SIMONE CINZIA oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRA CP_1
CIMBELLI che si riporta alle note conclusive e chiede il rigetto del ricorso, ribadendo il mancato versamento degli oneri di composizione ambientale previsti dalla normativa vigente
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di .motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 16,26, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della allegata sentenza ex art. 429 c.p.c. e della contestuale motivazione.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2024, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 6068/2021 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_2 C.F._1 domiciliata in Castelbellino Via E. Curile, n. 6 e con sede in Parte_1
Via E. Curiel, n. 6, Castelbellino (AN), c.f.; in persona dell'Amministratore e P.IVA_1 legale rappresentante Signora rappresentate e difese, giuste deleghe Parte_2 estese in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. ed elettivamente Controparte_2 domiciliate presso lo studio dello stesso in Terni, Via Federico Fratini, n. 55, indirizzo pec:
Email_1
- ricorrenti
contro
:
, P.IVA , in persona della Presidente p.t. della , CP_1 P.IVA_2 Controparte_3 dom.ta per la carica presso la sede dell'Ente sita in Perugia, Corso Vannucci, 96 Perugia, rappresentata e difesa dal Dr. Stefano Strona e dalla Dr.ssa Cinzia Simone, giusta delega in atti.
-resistente
Conclusioni parte attrice/ricorrente: “… Voglia, … , contrariis rejectis:
- sospendere l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 10746 del 29.10.2021 della;
CP_1
pagina 2 di 12 - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare illegittima
l'ordinanza-ingiunzione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 10746 del 29.10.2021 della
; CP_1
- accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per l'applicazione amministrativa di cui all'art. 17 co. 6 della L.R. n. 2/2000 prevista dal Verbale 3/2021 e Ordinanza-ingiunzione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 10746 del 29.10.2021 della . CP_1
- condannare la al pagamento delle spese legali. …”. CP_1
Conclusioni parte resistente: “… in via preliminare voglia il Giudice adito, previo mutamento del rito e respinte le contrarie eccezioni del ricorrente e le prove istruttorie richieste in quanto formulate genericamente in violazione dell'art. 244 c.p.c., nonché irrilevanti ed inutili a fronte di prove documentali già in atti che chiariscono tutti gli aspetti della questione, confermare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata, respingendo il ricorso.”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981 - opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra e la società Parte_2 Pt_1
proponevano opposizione, ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011, avverso la Parte_1 determinazione dirigenziale - ordinanza ingiunzione n. 10746 del 29/10/2021, emanata dalla
, di importo pari ad Euro 5.019,00, comprensivi di spese di notifica, CP_1 CP_1 chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, di annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento opposto.
L'emanazione della determina era stata originata dal Verbale di accertamento n. 3/2021, elevato con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 6, comma 5, della L.R. n.
2/2000 e l'art. 7, comma 2 della L.R. n. 28/2001, sanzionata dall'art. 17, comma 6, della L.R. n.
2/2000, per l'omesso versamento degli oneri di compensazione ambientale collegata all'Autorizzazione n. 1 del 24.11.2010, per l'esercizio della dell'ex e Vagli e Parte_3
Bombetta e per il recupero ambientale della ex Parte_4
Formulavano gli opponenti i seguenti motivi di ricorso:
- 1. Violazione dell'art. 6 e 17 della L. R. n. 2/2000 in combinazione con l'art. 1 della L. n.
689/1981. Violazione dei principi di legalità e tassatività. Insussistenza dei presupposti;
- 2. Difetto di motivazione. Carenza dei presupposti. travisamento dei fatti. Violazione del principio di specialità e legalità; pagina 3 di 12 - 3. Violazione del principio della irretroattività della sanzione. Violazione del principio di proporzionalità e del giusto procedimento;
- 4. Violazione dell'art. 17 della L.R. 2/2000. Violazione dell'art. 1 della L. n. 689/1981. Difetto dei presupposti sotto ulteriore profilo. Incertezza del fatto. Carenza dell'elemento oggettivo;
- 5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 689/1981. Difetto dell'elemento soggettivo. Sussistenza della buona fede.
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione, rilevando preliminarmente che l'opposizione era stata erroneamente introdotta con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 6 del D.L.gs, 150/2011.
Disposto il mutamento del rito, la causa, veniva istruita sulla base delle produzioni documentali e delle prove testimoniali ammesse e, rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Premette la parte opponente che la per cui è causa è esercitata in virtù Pt_3 dell'Autorizzazione n. 1 del 24.11.2010, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. n.
2/2000, per l'esecuzione di lavori per il reinserimento ambientale dell'ex e Parte_3
Vagli e Bombetta e per il recupero ambientale della ex Parte_4
Con il rilascio dell'autorizzazione era stata anche sottoscritta una Convenzione ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 2/2000, ove era stata prevista la possibilità di effettuare la compensazione ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. n. 2/2000, calcolata in
Euro 42.200,00.
La , sulla scorta del verbale di accertamento n. 3/2021 e sul presupposto che gli CP_1 oneri della compensazione ambientale non erano stati versati, emanava la Determina
Dirigenziale n. 10746 del 29.10.2021 con la quale veniva ingiunto alla Signora Parte_2
e, in solido, alla società il pagamento della somma di euro Parte_1
5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
La parte opponente ritiene tuttavia che la sanzione sia stata illegittimamente applicata poiché la normativa regionale, avente peraltro natura speciale, non prevede alcun termine per il versamento degli oneri di compensazione ambientale.
pagina 4 di 12 Inoltre, neanche l'autorizzazione 1/2010 aveva previsto un termine per il pagamento degli oneri di compensazione ambientale, mentre l'art. 4 della Convenzione aveva rimesso alle
Parti la facoltà di sostituire l'intervento di compensazione ambientale con il pagamento degli oneri di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 2/2000 ed anche in questo caso non era stato previsto dalla convenzione alcun termine per il versamento dei predetti oneri, convenzione che non aveva nemmeno richiamato la previsione di cui all'art. 7 della L.R. n. 28/2001.
Oltretutto l'attività di coltivazione della cava era ancora in atto, prorogata in virtù di una
Delibera della competente Giunta Comunale (n. 270 del 26.11.2020) fino alla fine dell'anno
2022, cosicché il termine per il pagamento della compensazione, comunque da rideterminare alla luce della modifica dell'area d'intervento a seguito della sentenza 9/2016 del Commissario Usi Civici (avente effetto ex tunc) – non era ancora scaduto.
Deduceva ancora la parte opponente che, a seguito della anzidetta Sentenza del
Commissario degli Usi Civici, n. 9 del 07.03.2016, alcuni terreni ricompresi nel perimetro dell'Autorizzazione n. 1/2010, pari ad una superficie di ettari 5.88.40, erano passati al dominio collettivo della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese", per cui:
- si era verificata una riduzione della superficie di bosco da eliminare ai fini del calcolo della compensazione pari ad ettari 2.34.33;
- la situazione variata, per effetto dell'esclusione delle aree di proprietà della Comunanza agraria, prevedeva in conseguenza l'intervento sulla minore superficie di ettari 4.65.67 di bosco;
- del resto, il materiale (476.640 metricubi stimati in banco) di cui all'art. 13 lett. b) della
Convenzione Rep. n. 11329/2010, non era più nella disponibilità del Controparte_4
.
[...]
Da quanto precede la parte opponente faceva discendere l'annullabilità o comunque l'illegittimità del provvedimento opposto, per i cinque motivi indicati in citazione, quali conseguenze della mancata indicazione di un termine per il versamento degli oneri della
“compensazione ambientale” e, comunque, per la necessità di eventualmente rideterminare detto importo alla luce della modifica dell'area d'intervento in esito alla sentenza 9/2016 del Commissario Usi Civici.
La prospettazione attorea è tuttavia errata.
Come correttamente ha eccepito la resistente Amministrazione, gli interventi di cui all'art. 15, comma 7, della L. R. n. 27/2002, debbono intendersi riferiti anche a quelli previsti dalla L. R. n.
2/2000 e dunque conseguenti alle attività di cava, per cui le modalità di pagamento degli pagina 5 di 12 oneri di compensazione ambientale stabilite dall'art. 7, comma 2, della L. R. n. 28/2001 (per gli interventi appunto previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 15 della L.R. n. 27/2000) debbono applicarsi anche al caso di specie, riferito alle attività di cava.
La Legge Regionale Umbria del 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), all'art. 15, riferito alle Aree boscate, con il comma 7 dispone: “7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete
e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.”.
E la Legge Regionale del 3 gennaio 2000, n. 2 è indubitabilmente riferita alle: “Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.”.
Inoltre, la Legge Regionale del 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), al comma 2 dell'art. 7 (Divieti), prevede: “2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7 dell' articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla , CP_1 in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all' articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.
2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).”.
Dunque, il piano urbanistico territoriale, di cui alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 27, prevede all'art. 15 (Aree boscate), comma 7, la realizzazione, nelle aree boscate e nelle fasce di transizione degli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.
pagina 6 di 12 L'art. 7, Comma 2 della L. R. 19 novembre 2001, n. 28, prevede che nel caso di realizzazione degli interventi previsti dal comma 7, dell' articolo 15, della legge regionale 24 marzo 2000, n.
27, che evidentemente ricomprende anche “gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2”, debbono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, o mediante la realizzazione di un imboschimento, per i primi cinque anni successivi all'impianto,
o, in alternativa, la compensazione ambientale deve avvenire mediante il versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento e delle relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione, o, in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.
Peraltro, ad ulteriore ed inequivoca conferma dell'applicabilità della disposizione in esame alla disciplina dell'attività di cava, gli obbligati, a garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi, debbono presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come appunto indicato all' articolo 10 della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2, riferita alla disciplina dell'attività di cava.
In definitiva la normativa che precede non lascia spazio a diverse interpretazioni.
Pertanto, non essendo stato effettuato a suo tempo un intervento di compensazione ambientale mediante la realizzazione di un imboschimento e delle relative cure colturali, per i primi cinque anni successivi all'impianto e soprattutto, come stabilito nella apposita convenzione, non essendo stati pagati i corrispondenti oneri di compensazione ambientale,
o in unica soluzione, o, in alternativa, per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, come prevede la norma, circostanza peraltro incontestata, deve ritenersi integrata la violazione dello specifico obbligo previsto dal titolo abilitativo e sanzionato dall'art. 17, comma 6, della L.R. n. 2/2000 che in proposito stabilisce: “In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro cinquemila e non superiore a euro cinquantamila”.
Né l'importo dovuto per la compensazione ambientale, del cui omesso versamento si discute, poteva essere versato alla in qualunque tempo a scelta della parte CP_1 obbligata, in quanto, secondo la normativa indicata, il 50% avrebbe dovuto essere versato pagina 7 di 12 già prima del rilascio dell'autorizzazione, e dunque prima del 24/10/2010, mentre il saldo doveva essere versato entro l'anno 2015, come previsto dall'art. 7, comma 2, della L. R. n.
28/2001.
Detta circostanza esclude anche ed a maggior ragione qualsiasi effetto della pronuncia della Sentenza del Commissario degli Usi Civici, n. 9 del 07.03.2016, sulla potestà sanzionatoria della , poiché la riduzione della superficie di bosco disposta dalla Sentenza risulta CP_1 irrilevante ai fini del calcolo degli oneri di compensazione concordati in convenzione, posto che nel 2016 l'intero importo previsto nel 2010 per il pagamento di tali oneri avrebbe dovuto essere già stato integralmente versato, pur nell'ipotesi di massima dilazione, entro l'anno
2015.
E poiché con il primo motivo la parte ha dedotto la violazione dell'art. 6 e 17 della L.R. n.
2/2000 in relazione all'art. 1 della L. n. 689/1981, la violazione dei principi di legalità e tassatività e l'Insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, il motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
Anche il secondo motivo dedotto dalle opponenti, individuato nel difetto di motivazione dell'O.I. opposta, nella carenza dei presupposti, nel travisamento dei fatti e nella violazione del principio di specialità e legalità, non può essere condiviso, per le medesime ragioni già in precedenza indicate.
In linea generale, quanto al difetto motivazionale del provvedimento di ingiunzione, è consolidato in giurisprudenza il principio per il quale la motivazione stessa possa essere resa anche per relationem, attraverso il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento.
Inoltre la motivazione richiesta dall'art. 18 della Legge 689/81 deve ritenersi funzionale alla precipua necessità di consentire all'ingiunto la tutela dei propri diritti mediante l'opposizione:
“Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della L. 24 novembre 1981, n.
689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che
è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al
pagina 8 di 12 trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.” Cass. civ. Sez. lavoro, 28-10-
2003, n. 16203.
E, del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo che irroga la sanzione, con la conseguenza che, avendo il giudice cognizione piena sulla vicenda, il diritto di difesa del ricorrente è sempre e comunque garantito, indipendentemente dalle fasi endoprocedimentali poste in essere dalla P.A.: “Nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è legittima, e non è quindi passibile di annullamento da parte del Giudice, l'ordinanza ingiunzione prefettizia che non indichi le ragioni per cui
l'Autorità Amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo. In tal senso, invero, rilevato che oggetto del giudizio è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo e che la cognizione del Giudice è estesa alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, l'omessa esplicita valutazione da parte dell'Autorità Amministrativa delle difese del trasgressore non integra una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto il medesimo potrà far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale.” Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 28-01-
2010, n. 1786.
Nel dettaglio deve poi rilevarsi che la determinazione dirigenziale n. 10746 del 29/10/2021, oggetto di impugnazione, è sufficientemente motivata e consente, unitamente agli ulteriori atti dell'accertamento, quali in particolare il verbale di accertamento n. 3/2021 del
09/07/2021, di comprendere le ragioni poste alla base della pretesa sanzionatoria dell'Ente e ciò anche rispetto agli scritti difensivi presentati medio tempore dalle opponenti e soprattutto consente al giudice di poter garantire alla parte il necessario e completo diritto di difesa.
Da tale documentazione emerge peraltro, oltre alla confutazione in estremo dettaglio gli scritti difensivi inoltrati dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, che l'importo dovuto per la compensazione ambientale, del cui omesso versamento si discute, doveva essere versato alla , non in qualunque tempo a scelta della parte CP_1 obbligata ma già prima del rilascio dell'autorizzazione, e dunque prima del 24/10/2010, quanto al 50% dell'importo, mentre il saldo doveva essere versato entro il 2015, come previsto dall'art. 7, comma 2, della L. R. n. 28/2001.
Circostanza che, come già detto esclude a maggior ragione qualsiasi effetto sulla potestà sanzionatoria della . CP_1 pagina 9 di 12 La corretta individuazione della normativa applicabile alla fattispecie consente inoltre di ritenere infondato anche il terzo motivo di opposizione, con il quale le opponenti denunciano la violazione del principio della irretroattività della sanzione, del principio di proporzionalità e del giusto procedimento, intendendo la parte in tal modo ribadire che non sussisteva alcun termine di pagamento in particolare perché al momento della presentazione della domanda, avvenuta in data 14.1.2005, l'art. 7, comma 2 della L.R. n.
28/2001 non prevedeva alcun termine entro cui pagare il contributo per la compensazione ambientale.
Come osserva la resistente Amministrazione la cava di cui trattasi è stata autorizzata dal
Comune di con Autorizzazione del 24/11/2010 n. 1, pertanto la normativa CP_4 applicabile alla fattispecie è quella vigente al momento del rilascio della stessa, ovvero l'art. 7, comma 2, della L. R. n. 28/2001, come modificato dalla L. R. n. 9/2009.
Con il quarto motivo di opposizione la parte deduce la violazione dell'art. 17 della L. R.
2/2000, la violazione dell'art. 1 della L. n. 689/1981, il difetto dei presupposti sotto ulteriore profilo, l'Incertezza del fatto e la carenza dell'elemento oggettivo.
Con tale motivo si ripropone di nuovo la vicenda della intervenuta sentenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana e n. 9/2016, la quale, avendo di CP_1 fatto ridotto la superficie del progetto di cava e della superficie di bosco da eliminare, ai fini del calcolo della compensazione, per ettari 2.34.33 su complessivi circa 7,00 ettari di bosco originari, ritine necessaria la rideterminazione (in difetto) del contributo di compensazione ambientale, con la conseguenza che l'omesso versamento del relativo contributo non sarebbe punibile.
Deve tuttavia ribadirsi quanto già detto in precedenza circa gli effetti della Sentenza del
Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici sul caso di specie e sull'applicabilità alla fattispecie della sanzione di cui all'art. 17 della L. R. 2/2000.
Il progetto di cava da prendere in considerazione per la decisone dell'opposizione è solo quello approvato dal con l'Autorizzazione 1/2010 e Controparte_4 conseguentemente gli oneri di compensazione ambientale corrispondono a quelli ivi quantificati in euro 42.200,00,
Detti oneri, che sono stati individuati nel 2010 in maniera certa ed incontrovertibile, dovevano essere corrisposti, come più volte ricordato, al massimo entro l'anno 2015, e dunque la pagina 10 di 12 mutata situazione, verificatasi nell'anno 2016, in esito alla riduzione della superficie di cava, non può comportare, ai fini dell'applicabilità della sanzione alcun esito.
A chiarimento di ciò sarebbe sufficiente ricordare che il pagamento degli oneri di compensazione ambientale di cui trattasi, è misura alternativa all'intervento di compensazione ambientale effettuato mediante la realizzazione di un imboschimento e delle relative cure colturali, nei primi cinque anni successivi all'impianto.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la parte opponente avesse optato per quest'ultima soluzione, la sanzione corrispondente si sarebbe dovuta applicare allo stesso modo, per non avervi provveduto la parte entro il 2015 e ciò, nonostante la sopravvenuta Sentenza del 2016, che riduceva la superficie boschiva della cava.
Quanto precede salva la possibilità della medesima parte di reclamare il ristoro, ove in ipotesi dovuto, del pregiudizio subito in conseguenza alla mutata estensione della superficie boschiva, ma è comunque certo che nel 2015 doveva sicuramente ritenersi integrata la violazione contesta per la mancata realizzazione di un imboschimento e delle relative cure colturali o, in alternativa, per il mancato pagamento dell'equivalente contributo degli oneri di compensazione ambientale, risultando la violazione, di carattere omissivo, consumata prima della pronuncia della ridetta Sentenza.
Con il quinto motivo si deduce il difetto dell'elemento soggettivo e la sussistenza della buona fede,
In tema di insussistenza/carenza dell'elemento soggettivo della violazione, di cui all'art. 3 della Legge 689/1981 e dell'eventuale esimente della buona fede deve affermarsi, che la parte opponente svolge un'attività professionale specifica e che per questo era tenuta a conoscere la normativa che regola lo specifico settore di appartenenza, cosicché non può ritenersi applicabile l'esimente della buona fede, in quanto la buona fede, di per sé, non è da sola sufficiente ad escludere l'elemento soggettivo della coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, a meno che non rivesta i caratteri dell'errore incolpevole, ine- vitabile e insuperabile nonostante l'uso della ordinaria diligenza e prudenza (Cass. sez. II,
14.3.2007, n. 5894).
Nel caso di specie si tratta infatti di un operatore che in virtù della attività esercitata è tenuto ad acquisire una informazione e conoscenza della normativa vigente sulla materia più approfondita rispetto al comune cittadino e dunque il dovere di diligenza da utilizzare è an- cora più intenso e l'elemento positivo esterno che avrebbe potuto indurre l'autore a pagina 11 di 12 considerare lecito il proprio operato deve essere particolarmente attendibile e qualificato
(Cass., sez. II, 11.10.2006, n. 21779).
Cosicché anche tale motivo di ricorso deve essere disatteso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
− rigetta il ricorso proposto dagli opponenti e società Parte_2 Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza Ingiunzione opposta n. 10746 del
[...]
29.10.2021, emanata dalla Regione;
CP_1
− pone a carico delle parti opponenti le spese di lite, che qui si liquidano in favore della resistente amministrazione nella misura di €. 1.200,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, al netto della già operata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Perugia, 2 dicembre 2024
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
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