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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/04/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3210 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Barba, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Controparte_1 C.F._2
Imbriani, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio.
All'udienza del 19 febbraio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.4.2022, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito civile con il 28.12.2008 in Squinzano (LE); che dalla Controparte_1 loro unione erano nati figli due figlie e, cioè, il 15.1.2009 e il 17.3.2012; che con sentenza Per_1 Per_2 del Tribunale di Lecce pubblicata il 3.9.2014 era stata dichiarata la separazione personale alle seguenti condizioni, indicate in ricorso:
“
1- assegna alla la casa coniugale;
CP_1
2- affida i figli minori della coppia, e ad entrambi i genitori, pur continuando gli stessi a vivere Per_1 Per_2 prevalentemente con la madre, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé durante la settimana compatibilmente con il suo orario di lavoro di autista, previo congruo preavviso alla li terrà con sé, invece tutti i fine settimana dal sabato CP_1 pomeriggio alla domenica pomeriggio, previo accordo sugli orari, considerato che la il sabato sera presta la sua CP_1 attività lavorativa come cameriera;
i minori staranno 5 giorni consecutivi nel periodo natalizio con il padre, in modo da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
nelle altre festività di calendario i minori staranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
nel periodo estivo la permanenza dei minori presso il padre sarà concordata di volta in volta tenuto conto delle esigenze lavorative della CP_1
3- dispone che lo versi alla a titolo di mantenimento della prole, entro il giorno 25 di ciascun Pt_1 CP_1 mese a venire, l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuno dei figli), a decorrere da giugno 2014, oltre rivalutazione annuale ISTAT da giugno 2015;
4- pone le spese straordinarie da sostenere nell' interesse dei figli e in pari misura a carico di ciascuno Per_1 Per_2 dei genitori, purché previamente concordate.”.
Ha aggiunto che i coniugi avevano sempre, dall'epoca della separazione, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che i coniugi avevano risolto tutte le questioni attinenti alla casa coniugale, così come previsto in sede di separazione. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, tenendo conto delle nuove condizioni economiche del ricorrente, mutate rispetto a quelle della separazione.
costituendosi con memoria depositata il 25.11.2022, non si è opposta alla Controparte_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato quanto esposto con l'atto introduttivo del giudizio e ha dedotto: che il matrimonio era entrato in crisi a causa di incompatibilità caratteriali e di mancanza d'intesa tra i due coniugi;
che con gli accordi di separazione era stato previsto che lo provvedesse al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione di un assegno Pt_1 mensile pari a complessivi euro 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire dal giugno 2015 e oltre alla metà delle spese straordinarie;
che il ricorrente, tuttavia, aveva adempiuto ai suoi obblighi solo per i primi mesi successivi alla pronuncia di separazione, disinteressandosi completamente, in seguito, del mantenimento e della cura ed educazione dei figli;
che la sua situazione economica era precaria ma che, nonostante ciò, aveva sempre provveduto alle esigenze dei minori. Ha chiesto, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli minori e il collocamento prevalente presso di sé e l'obbligo, a carico del ricorrente, di partecipare al mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a complessivi euro 600,00, oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione del 13.2.2023, la Presidente Delegata ha richiesto ai S.S. di
Squinzano e al Tribunale per i minorenni di Lecce informazioni in ordine alla condizione esistenziale dei figli minori delle parti, a quanto accaduto circa il collocamento dei minori dall'epoca della separazione, ai rapporti tra genitori e figli e ad eventuali progetti di sostegno in atto o da attivare nell'interesse dei minori, richiedendo loro di segnalare senza ritardo eventuali situazioni richiedenti provvedimenti urgenti e disponendo che gli incontri tra padre e figli avvenissero con la loro supervisione, tenuto conto della sporadicità e dell'occasionalità dei precedenti incontri. Con memoria depositata l'8.5.2023 il difensore della convenuta ha depositato copia del decreto del
Tribunale di Lecce del 21.6.2021 che, a definizione del proc. n. 639/2018 R.V.G. di modifica alle condizioni della separazione, promosso dalla , aveva disposto: “l'affidamento esclusivo dei CP_1 minori ed alla madre, con collocazione presso la stessa;
il rientro immediato Persona_3 Per_2 dei minori presso l'abitazione materna, lasciando la Comunità ospitante;
l'esercizio del diritto di vista paterno secondo quanto indicato in parte motiva (“quanto al diritto di visita paterno, qualora lo voglia vedere i minori e compatibilmente con le esigenze e le volontà di questi ultimi, potrà Pt_1 essere esercitato di concerto con i S.S. incaricati i quali, unitamente al C.F. territorialmente competente, curerà la ripresa dei rapporti con la figura paterna e l'eventuale calendario di incontri”); il monitoraggio dei minori da parte dei S.S. e del C.F. territorialmente competente e l'attivazione, da parte degli stessi, di un servizio di educativa domiciliare in favore della e di un percorso psicologico in favore CP_1 dei minori.”.
Con ordinanza resa all'esito della successiva udienza di comparizione dell'8.6.2023, nel corso della quale parte resistente ha chiesto “di essere autorizzata ad acquisire presso uffici pubblici informazioni in ordine ai redditi e ai rapporti di lavoro di che da anni non versa il contributo posto a suo carico per i figli Parte_1
e che da informazioni recenti risulta lavorare a Pisa”, la Presidente delegata, dando atto che i coniugi erano stati ascoltati all'udienza del 13.2.2023 e che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“- autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente alle condizioni della separazione, come modificate con il decreto del Tribunale di Lecce del 21.6.2021;
- autorizza il difensore della resistente ad acquisire la documentazione richiesta, come sopra specificata;
- dispone che i Servizi delegati proseguano gli interventi in atto e richiede loro una relazione di aggiornamento entro il 9.10.2023.”.
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
Dopo il deposito delle memorie integrative e delle memorie ex art. 183 c.p.c., e all'esito di alcuni rinvii richiesti al fine di proseguire le attività demandate ai Servizi delegati, consolidare la ripresa dei rapporti padre-figli, proseguire gli interventi a supporto dei minori e, infine, verificare la possibilità di una soluzione concordata in ordine alle condizioni del divorzio, all'udienza del 19.2.2025, i difensori delle parti hanno dichiarato, “tenuto conto dell'attuale situazione”, di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio: “nel senso di confermare i provvedimenti provvisori in atto, ma con rideterminazione in euro
150,00 per ciascun figlio del contributo perequativo paterno.”.
Nella stessa udienza i difensori delle parti, previa autorizzazione della G.I., hanno precisato, quindi, le loro conclusioni, richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti (il difensore della resistente ha chiesto, altresì, la prosecuzione dell'educativa domiciliare in favore dei figli, “tenuto conto delle loro fragilità, sino alla maggiore età”), con rinuncia ai termini per il deposito delle note conclusive, e la causa
è stata riservata per la decisione.
Nel corso del giudizio sono proseguite le attività demandate ai Servizi delegati, i quali hanno fatto pervenire relazioni di aggiornamento acquisite in data 26.5.2023, 7.6.2023, 10.10.2023, 26.2.2024,
8.6.2024, 10.6.2024, 3.10.2024 e 10.2.2025.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era passata in giudicato la sentenza la sentenza dichiarativa della separazione tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni concordate all'udienza di comparizione del 19.2.2025, sopra riportate, non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Va rilevato, d'altra parte, che, nell'ultima relazione di aggiornamento in data 10.2.2025, i S.S. di
Squinzano hanno esposto le persistenti criticità della condizione esistenziale dei minori e specificato i molteplici e idonei interventi di sostegno già attivati;
hanno altresì segnalato: “sporadici, se non addirittura quasi assenti, sembrerebbero essere, attualmente, i contatti fra la figura paterna e i figli, oramai abituati alla presenza altalenante del genitore nella loro vita”.
Va, pertanto, demandata ai Servizi già delegati la prosecuzione, fino alla maggiore età, degli interventi di sostegno in favore dei minori, anche con educativa domiciliare e confermando l'inserimento del minore nel Centro diurno già individuato. Per_2
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19.4.2022 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Squinzano (LE) il 28.12.2008 tra Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 11
[...] Controparte_1
Parte I anno 2008, alle seguenti condizioni, tra loro concordate:
1. affidamento esclusivo dei minori alla madre, presso cui resteranno collocati;
2. il padre potrà vedere i figli, compatibilmente con le esigenze e la volontà di questi ultimi, previe intese con i S.S. di Squinzano e con il C.F. territorialmente competente, che determineranno il più opportuno calendario, tenendo conto delle attività di supporto attivate in favore dei minori e dei relativi esiti;
3. obbligo del ricorrente di versare, in favore della resistente, entro il giorno 25 di ogni mese,
l'importo di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 150,00 per ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. onere delle spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori in pari misura, richiamando la regolamentazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) demanda ai e al C.F territorialmente competente la prosecuzione, fino alla maggiore Controparte_2 età, degli interventi di sostegno in favore dei minori, anche con educativa domiciliare e confermando l'inserimento del minore nel Centro diurno già individuato;
Per_2
d) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore