i ruoli normali 1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di laurea magistrale, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di laurea magistrale possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all'articolo 652, sempre che gli stessi non superino:
a) ((il quarantesimo anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o della Sanita' militare)) ; ((138)) b) il 34° anno di eta' se ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20 .
---------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[....]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".