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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2024, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3701 del 2021 R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato il [...] a [...], ivi residente, in Via Parte_1
Cupa Ospedale Parco Flora, n. 24, C.F. rapp.to e difeso dall' avv. C.F._1
Claudia Vespa, in virtù di mandato in calce al ricorso, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via Santa Brigida, n° 39
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.2021, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare di assegno di invalidità, ex art. 1 L. 222/84 categ. n. CP_2
34521225, con decorrenza dal giugno 2014, nonché titolare di redditi da lavoro autonomo, come da modelli 730, allegati in atti;
CP_ che, secondo comunicazione dell' del 03/06/2020, a seguito di operazione di ricalcolo della pensione catg. n. 34521225, parte ricorrente avrebbe percepito, CP_2 indebitamente, somme a titolo di trattamento di integrazione al minimo, ex art. art. 1, comma 3 L. 222/84, dall' 1/01/2018 al 30/06/2020; che, nel contempo, come da tabella di ricalcolo, di cui alla comunicazione del CP_ 3/06/2020, l' relativamente alle somme erogate indebitamente per l'anno 2018, effettuava una compensazione del suddetto indebito vantato, con un credito esistente a favore del pari ad € 3.001,18, a titolo di trattamento di integrazione al minimo, Parte_1 non percepito nell'anno 2016; che, di conseguenza, stando all'operazione di ricalcolo ed alla applicata CP_ compensazione, l' vantava, con la comunicazione del 3/6/2020, un credito residuo della somma di € 4.552,53 a titolo di integrazione al minimo ex L. 222/84, erroneamente erogata nell'anno 2019 e dall' 01/01/2020 al 30/06/2020; CP_ che, successivamente, con comunicazione del 11/06/2020, l' informava parte ricorrente di aver percepito indebitamente la somma totale di € 4.522,53 a titolo di integrazione al minimo dal 01/01/2018 al 30/06/2020, per i seguenti motivi “la pensione catg. n. 34521225 è stata ricalcolata per i motivi reddituali sulla scorta della CP_2 consistenza reddituale del nucleo familiare”; che, di contro, il ricorrente, nell'anno di imposta 2019 presentava un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito ex art 26 L. 153/1969 ed ex art. 10 TUIR pari ad € 7.213,00 come da modello UNICO 2020, allegato in produzione;
1 che parte ricorrente, per l'anno 2019, rientrava pienamente nel limite reddituale previsto per il “pensionato solo” ex Tabella “E” di € 11.907,74, allegato in produzione;
che, pertanto, la percezione nell'anno 2019 da parte del ricorrente dell'integrazione al minimo ex art. 1 L. 222/84 era pienamente legittima;
che, in relazione agli anni 2018 e 2020, deduceva la illegittimità del recupero, stante l'assenza di dolo. Tanto premesso in punto di fatto, dedotta la carenza di motivazione del provvedimento di indebito, la buona fede e la sussistenza del diritto a percepire il beneficio, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare l'illegittimità e/o l'annullamento del credito vantato dall' a CP_1 titolo di integrazione al minimo non spettante per il periodo dall'01/01/2018 al 30/06/2020 per un totale di € 7.556,86 per insussistenza ovvero infondatezza dello stesso;
dichiarare CP_ l'illegittimità della compensazione ex art. 1241 c.c. operata dall' relativamente all'indebito di € 3.034,33 vantato per l'anno 2018 con il credito vantato dal Parte_1 CP_
nei confronti dell' previdenziale per l'anno 2016 della somma di € 3.001,18, a
[...] titolo di mancata percezione di integrazione al minimo dell'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84 categ. n. 34521225 con conseguente annullamento della compensazione CP_2 CP_ ex art. 1243 c.c. operata;
condannare l' alla restituzione della somma € 3.001,18 quale integrazione al minimo ex L. 222/84 per l'anno 2016 spettante al Sig. , Parte_1 CP_ erroneamente ed illegittimamente compensata con il credito vantato dall' a titolo di integrazione al minimo erroneamente percepita da parte ricorrente nell'anno 2018; condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti CP_1
i profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. All' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
***** Preliminarmente, va rilevato che oggetto del presente giudizio- che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione- è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. del 29 aprile 2009, n. 9986).
Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' comunichi la sussistenza dell'indebito, dovendosi, invece, valutare la sussistenza o CP_4 meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. In via preliminare, sotto il profilo processuale va affermato che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
Va precisato che la stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_4 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati
2 dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione
o riduzione del trattamento pensionistico”. Ebbene, nella ipotesi in esame, la missiva in atti contiene il riferimento al periodo in cui sarebbero state erogate somme maggiori del dovuto, e sono, altresì, indicati, in maniera chiara, la prestazione, la motivazione della non debenza, l'indicazione degli importi indebitamente percepiti. CP_ Conseguentemente, seppure sinteticamente, l' nel proprio provvedimento ha indicato le ragioni poste a base della richiesta di ripetizione, fondate
In punto di fatto va rilevato che, in data 3/6/2020, l'Agenzia , in Controparte_5 sussidiarietà dell'Ufficio Controllo Prestazione della sede di Castellammare di Stabia, effettua una ricostituzione, d'ufficio, per la definizione del credito suddetto (nelle note della domanda caricata si evince che si tratta di una definizione proveniente dalla definizione della lista PENS13), dalla quale scaturiva un indebito di €. 4.522,53, per la rideterminazione del trattamento minimo, inserendo i redditi da lavoro autonomo, di cui era titolare il e Parte_1 che non aveva mai denunciato, con alcuna ricostituzione. La questione giuridica, oggetto del contendere, pertanto, concerne la disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale.
Orbene, ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. n.
29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell' irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006,
n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in
3 situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021 ). Nella fattispecie, l' ha ravvisato una condotta dolosa del ricorrente, nel non CP_4 avere comunicato all' i redditi. CP_1 L'assunto non è condivisibile, atteso che la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. A tal uopo ci si riporta al dettato normativo dell'art. 13 D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, secondo cui il cittadino pensionato soggiace ad un obbligo di comunicazione dei propri redditi solo nell'ipotesi di situazione reddituale non già integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria, derivando per converso il mancato onere di comunicazione di redditi già dichiarati e conosciuti dall'Amministrazione
In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in CP_ ripetizione dall' Ebbene, come si evince dalle difese , il , nel 2016 e nel 2017, ha CP_1 Parte_1 percepito redditi da lavoro dipendente ( come da estratto contributivo) e dal momento che è titolare di una pensione assistenziale, avrebbe dovuto comunicare all' Istituto i nuovi redditi, indispensabili per la corretta erogazione della prestazione (le prestazioni assistenziali come invalidità civile e assegno sociale sono sempre legate ai limiti reddituali); pertanto, l' CP_4
4 ha effettuato una ricostituzione d'ufficio, inserendo i redditi mancanti e i redditi da lavoro del ricorrente, determinando l'indebito contestato. Ebbene, anche a voler accreditare la tesi dell' , la procedura invocata dall' CP_1
non appare coerente con le stesse disposizioni al riguardo. CP_4 CP_1 Con la Circolare n. 195 del 30 novembre 2015, l' Controparte_6
si è occupato della procedura di “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni
[...] in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna”. L'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Ebbene, nel caso in esame, alcuna sospensione ha disposto l'Istituto e risulta, dalla stessa documentazione , che il ricorrente ha presentato rituali dichiarazioni dei redditi CP_1 all'amministrazione finanziaria, assolvendo all'obbligo a suo carico. In ogni caso, non può imputarsi alcun dolo al ricorrente, trattandosi di revisione delle operazioni di calcolo effettuata dall' in seguito a ricostituzione d'ufficio (fatta a diversi CP_1 anni di distanza), che può dar luogo ad un ricalcolo della pensione ex nunc, senza alcuna ripetizione di quanto già erogato. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'illegittimità della richiesta di indebito di € 4.552,53 e, per l'effetto, ordina all'
la restituzione al ricorrente delle somme, eventualmente medio tempore decurtate, oltre CP_1 interessi legali dalla eventuale decurtazione al soddisfo;
CP_ dichiarare l'illegittimità della compensazione operata dall' per l'importo di € 3.001,18 e condanna l' alla restituzione del predetto importo al ricorrente;
CP_1 CP_ condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 2.697, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 22.5.2024
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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