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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/12/2024, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4063/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe Rana Presidente dr. Laura Cantore Giudice rel. dr. Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 2.11.2023 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di
Trani sotto il numero d'ordine 4063/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Morgese, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
- RESISTENTE CONTUMACE- Controparte_1
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza dell'08.10.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 2.11.2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente il 14.10.2000 in Molfetta, trascritto nei registri degli atti di Matrimonio del Comune di Molfetta al numero 276, parte II, serie A, rappresentando che dal matrimonio sono nate due figlie, nata il [...], e nata in [...] Persona_1 Persona_2
31-08.2003, e che le parti in causa si separavano giusta sentenza n. 957/2020, emessa dal Tribunale di
Trani, passata in giudicato, nell'ambito del giudizio n. 2004/2013 r.g., come da documentazione in atti.
Su tali premesse, non essendosi più ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi a far tempo dall'udienza presidenziale, ha concluso chiedendo pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, senza il riconoscimento di alcun assegno neppure in favore dei figli, in quanto ormai
1 economicamente indipendenti, e con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente stessa, già proprietaria esclusiva.
Il resistente non si costituiva, rimanendo contumace.
All'udienza del 04.04.2024, sentita la ricorrente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice Designato, considerato che non vi erano altre richieste da parte della ricorrente se non quella relativa alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 12.10.2024 ex art 127 ter c.p.c., la causa veniva perciò riservata per la decisione del Collegio, senza la concessione degli ordinari termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda principale è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla copia conforme della sentenza n. 957/2020, emessa dal Tribunale di Trani, sopra richiamata, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di un anno dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma
2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarandosi lo scioglimento matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Molfetta nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Rimane da statuire sulle spese di lite, le quali, in ragione dell'esito del giudizio e delle peculiarità dello stesso e tenuto conto che, sebbene la contumacia sia un comportamento processualmente neutro, è pur sempre rappresentativo di una condotta non oppositiva da parte del resistente, sicché si ravvisano eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 2.11.2023 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa il giorno
14.10.2000 in Molfetta, trascritto nei registri degli atti di Matrimonio del Comune di Molfetta al numero 276, parte II, serie A;
2)per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti.
2 3)compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe Rana Presidente dr. Laura Cantore Giudice rel. dr. Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 2.11.2023 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di
Trani sotto il numero d'ordine 4063/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Morgese, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
- RESISTENTE CONTUMACE- Controparte_1
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza dell'08.10.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 2.11.2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente il 14.10.2000 in Molfetta, trascritto nei registri degli atti di Matrimonio del Comune di Molfetta al numero 276, parte II, serie A, rappresentando che dal matrimonio sono nate due figlie, nata il [...], e nata in [...] Persona_1 Persona_2
31-08.2003, e che le parti in causa si separavano giusta sentenza n. 957/2020, emessa dal Tribunale di
Trani, passata in giudicato, nell'ambito del giudizio n. 2004/2013 r.g., come da documentazione in atti.
Su tali premesse, non essendosi più ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi a far tempo dall'udienza presidenziale, ha concluso chiedendo pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, senza il riconoscimento di alcun assegno neppure in favore dei figli, in quanto ormai
1 economicamente indipendenti, e con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente stessa, già proprietaria esclusiva.
Il resistente non si costituiva, rimanendo contumace.
All'udienza del 04.04.2024, sentita la ricorrente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice Designato, considerato che non vi erano altre richieste da parte della ricorrente se non quella relativa alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 12.10.2024 ex art 127 ter c.p.c., la causa veniva perciò riservata per la decisione del Collegio, senza la concessione degli ordinari termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda principale è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla copia conforme della sentenza n. 957/2020, emessa dal Tribunale di Trani, sopra richiamata, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di un anno dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma
2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarandosi lo scioglimento matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Molfetta nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Rimane da statuire sulle spese di lite, le quali, in ragione dell'esito del giudizio e delle peculiarità dello stesso e tenuto conto che, sebbene la contumacia sia un comportamento processualmente neutro, è pur sempre rappresentativo di una condotta non oppositiva da parte del resistente, sicché si ravvisano eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 2.11.2023 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa il giorno
14.10.2000 in Molfetta, trascritto nei registri degli atti di Matrimonio del Comune di Molfetta al numero 276, parte II, serie A;
2)per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti.
2 3)compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
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