Articolo 10 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 9Articolo 11
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20 febbraio 1963
Art. 10. Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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