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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica: MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 101/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29136664 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29136664 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29136664 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29136664 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la Sig.ra Ricorrente 1 , impugnava il preavviso di fermo amministrativo Prot. n° 22133, Rif. ID_Pratica 29136664 dell'autovettura targata Targa_1, con la quale si intimava il pagamento di €. 2.162,00 (duemilacentosessantadue/00). La predetta comunicazione riguardava per il mancato pagamento di avvisi di accertamento.
Come motivi di ricorso eccepisce:
1. Eccezione di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, Prot. n° 22133, Rif. ID_Pratica
29136664;
2. Nullità/Inesistenza della notifica del verbale di irrogazione sanzioni e degli avvisi di accertamento:
3. Intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per omessa notifica/notifica nulla degli atti presupposti all'impugnato preavviso di fermo.
4. Mancata notifica degli avvisi di accertamento. Decadenza e prescrizione;
5. Nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancata indicazione delle procedure di calcolo delle sanzioni e degli interessi presuntivamente dovuti per il mancato pagamento degli importi originariamente pretesi dall'ente;
Conclude chiedendo di dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto opposto;
di dichiarare l'omessa e/o carente notifica dei presunti avvisi di accertamento a monte della pretesa;
di dichiarare l'inosservanza del termine di decadenza ai fini della riscossione delle imposte e delle sanzioni irrogate;
di dichiarare l'inesistenza del titolo per l'iscrizione al ruolo della somma richiesta;
Dichiarare la decadenza dal diritto alla riscossione del credito azionato, ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73; di dichiarare la sopravvenuta prescrizione del diritto di credito azionato;
di disporre la cancellazione dal ruolo del preteso credito di cui agli avvisi di accertamento emessi dal Concessionario;
Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e dei compensi professionali secondo i criteri dettati dal DM 55/2014, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, al sottoscritto difensore per averne fatto anticipo.
Si costituisce in giudizio la CA SR la quale preliminarmente ribadisce che la pretesa tributaria della Regione
Molise è del tutto legittima, e non prescritta, stante la rituale notifica, nei termini di legge di tutti gli atti presupposti all'atto impugnato, così come si evince dagli atti depositati nel fascicolo processuale e che si riserva di produrre in originale in udienza.
Ricorda che nel processo tributario, ciascun atto è autonomamente impugnabile e diventa definitivo quando sono decorsi i termini di impugnazione (60 giorni), e non è impugnato, né pagato.
La definitività, dunque, è il riflesso dell'estinzione del potere di impugnarlo.
Ne consegue che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, può essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale. Fa rilevare che il RTI
CA/CRESET ha agito nel pieno rispetto e della disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura
Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto "Notificazione della cartella di pagamento", la quale prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'Ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale, seppure attraverso il rispetto di predeterminate formalità.
Tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi sono rinvenibili agevolmente nell'atto opposto e negli avvisi ad esso presupposti che risultano ritualmente notificati al ricorrente come dimostrato al punto che precede.
In tale atto è chiaramente precisato che:
1. gli interessi maturati sono stati aggiornati al 20/06/2024 (tasso 2,50000 annuo
2. Gli interessi maturati sono calcolati nella misura dell'1 percento su base semestrale (ex art.1 L. 29/1961) ed aggiornati alla data di emissione della presente, le spese di notifica del presente atto ammontano ad
€ 6,51.).
Conclude chiedendo di rigettare la richiesta di sospensiva per insussistenza dei requisiti di legge;
di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso.
Con vittoria di spese a favore del resistente RTI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica riscontra, dalla documentazione presente in atti, l'esistenza dei seguenti atti sottostanti:
1. L'avviso di accertamento TG Targa_2 anno 2008-2009-2010 risulta notificato dapprima nel 2014 e poi oggetto di rinotifica con ritiro presso l'Ufficio postale in data 18/01/2014 e non è stato mai opposto;
2. L'avviso di accertamento TG Targa_2 anno 2011 risulta notificato con ritiro presso l'Ufficio postale in data 03/09/2014 e non è stato mai opposto;
3. Successivamente, per i suddetti avvisi di accertamento è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID 11336256 con consegna nelle mani del destinatario in data 12/01/2018 e non è stata mai opposta;
4. In seguito, è stato notificato l'atto di precetto ID 20924901 con consegna a mani in data 19/09/2022 e non è stato mai opposto;
successivamente veniva notificato il preavviso di fermo amministrativo ID 22193838 per compiuta giacenza in data 10/01/2023 e non è stato mai opposto;
5. n seguito, è stato notificato l'avviso di intimazione ID 27485678 con consegna nelle mani in data 19/07/2024 oggetto di opposizione innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Campobasso con ricorso n. R.G. 464/2024 ad oggi non ancora definito;
6. Infine, è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo opposto in data 13/01/2025.
Si precisa che il RTI CA/CRESET ha provveduto a sospendere il preavviso di fermo amministrativo odiernamente impugnato come da provvedimento depositato;
Rileva che l'avviso di intimazione ID 27485678 notificato nelle mani del ricorrente in data 19/07/2024 è oggetto di opposizione innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Campobasso con ricorso n. R.G. 464/2024 ad oggi non ancora definito. Il suddetto avviso di intimazione riguarda gli stessi atti sottostanti il preavviso di fermo amministrativo Prot. n° 22133, Rif. ID_Pratica 29136664 oggi opposto.
Inoltre, dalle controdeduzioni di RTI Spa e dalla documentazione presente in atti risulta un provvedimento di sospensione del 25/07/2025 che testualmente dispone " Con la presente, Le comunichiamo che, dopo aver effettuato le opportune verifiche contabili, abbiamo provveduto a Sospendere il PREAVVISO DI FERMO
AMMINISTRATIVO N. 22133 - TASSA Automobilistica Regionale - anni pregressi - MOLISE, del 11/12/2024, a Lei intestata.".
Essendo venuta meno l'efficacia dell'atto impugnato per aver l'Ente impositore sospesa l'esecuzione del medesimo. in ordine alla fase cautelare il giudice aveva rilevato, in sede cautelare il non luogo a provvedere.
Risultando, quindi, che l'atto in contestazione è stato notificato il 13 gennaio 2025, del tutto evidente rimane che alcuna prescrizione (triennale) si è perfezionata a riguardo delle date di notifica dei cennati atti di riscossione presupposti (gli ultimi ascendendo al 9 settembre 2022 ed al 10 gennaio 2023; quanto al preavviso di fermo v. Cass., 25 febbraio 2017, n. 5469).
Per di più, va soggiunto, l'avviso di intimazione di cui all'art. 50 d. P.R. n. 602 del 1973, - al pari dell'ingiunzione di pagamento (Cass., 25 maggio 2007, n. 12263) - in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto che rientra nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato del termine decadenziale di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, determina il consolidamento della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare di detto termine (Cass., 21 luglio 2025, n. 20476).
Pertanto i primi quattro motivi di ricorso, tutti accomunati dalla mancata e/o irregolarità della notifica degli atti presupposti, risultano infondati.
Quanto, da ultimo, agli interessi esposti nell'avviso di intimazione, la loro indicazione ascende, innanzitutto, agli atti impositivi pur notificati, così che deve ritenersi sufficiente il semplice richiamo dell'atto presupposto (Cass. Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281), considerato (anche) che lo stesso avviso di intimazione assume un contenuto del tutto vincolato così che è sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli stessi atti presupposti in precedenza notificati (Cass., 19 aprile 2024, n. 10692; Cass., 4 luglio 2022, n. 21065; Cass.,
9 novembre 2018, n. 28689; Cass., 22 dicembre 2014, n. 27216).
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede: - rigetta il ricorso;
-- condanna la ricorrente al pagamento, in favore di R.T.I. CA S.P.A./CRESET S.P.A., delle spese di causa liquidate in € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025. II giudice dott. Ilario Moscetta
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica: MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 101/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29136664 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29136664 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29136664 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29136664 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la Sig.ra Ricorrente 1 , impugnava il preavviso di fermo amministrativo Prot. n° 22133, Rif. ID_Pratica 29136664 dell'autovettura targata Targa_1, con la quale si intimava il pagamento di €. 2.162,00 (duemilacentosessantadue/00). La predetta comunicazione riguardava per il mancato pagamento di avvisi di accertamento.
Come motivi di ricorso eccepisce:
1. Eccezione di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, Prot. n° 22133, Rif. ID_Pratica
29136664;
2. Nullità/Inesistenza della notifica del verbale di irrogazione sanzioni e degli avvisi di accertamento:
3. Intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per omessa notifica/notifica nulla degli atti presupposti all'impugnato preavviso di fermo.
4. Mancata notifica degli avvisi di accertamento. Decadenza e prescrizione;
5. Nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancata indicazione delle procedure di calcolo delle sanzioni e degli interessi presuntivamente dovuti per il mancato pagamento degli importi originariamente pretesi dall'ente;
Conclude chiedendo di dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto opposto;
di dichiarare l'omessa e/o carente notifica dei presunti avvisi di accertamento a monte della pretesa;
di dichiarare l'inosservanza del termine di decadenza ai fini della riscossione delle imposte e delle sanzioni irrogate;
di dichiarare l'inesistenza del titolo per l'iscrizione al ruolo della somma richiesta;
Dichiarare la decadenza dal diritto alla riscossione del credito azionato, ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73; di dichiarare la sopravvenuta prescrizione del diritto di credito azionato;
di disporre la cancellazione dal ruolo del preteso credito di cui agli avvisi di accertamento emessi dal Concessionario;
Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e dei compensi professionali secondo i criteri dettati dal DM 55/2014, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, al sottoscritto difensore per averne fatto anticipo.
Si costituisce in giudizio la CA SR la quale preliminarmente ribadisce che la pretesa tributaria della Regione
Molise è del tutto legittima, e non prescritta, stante la rituale notifica, nei termini di legge di tutti gli atti presupposti all'atto impugnato, così come si evince dagli atti depositati nel fascicolo processuale e che si riserva di produrre in originale in udienza.
Ricorda che nel processo tributario, ciascun atto è autonomamente impugnabile e diventa definitivo quando sono decorsi i termini di impugnazione (60 giorni), e non è impugnato, né pagato.
La definitività, dunque, è il riflesso dell'estinzione del potere di impugnarlo.
Ne consegue che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, può essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale. Fa rilevare che il RTI
CA/CRESET ha agito nel pieno rispetto e della disciplina codicistica di cui all'art. 149 del Codice di Procedura
Civile e della normativa speciale costituita dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato appunto "Notificazione della cartella di pagamento", la quale prevede la possibilità di effettuare la notificazione di tali provvedimenti, e degli atti a questa equiparati, quindi anche l'Ingiunzione fiscale, mediante il servizio postale, seppure attraverso il rispetto di predeterminate formalità.
Tutte le informazioni necessarie a comprendere le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi sono rinvenibili agevolmente nell'atto opposto e negli avvisi ad esso presupposti che risultano ritualmente notificati al ricorrente come dimostrato al punto che precede.
In tale atto è chiaramente precisato che:
1. gli interessi maturati sono stati aggiornati al 20/06/2024 (tasso 2,50000 annuo
2. Gli interessi maturati sono calcolati nella misura dell'1 percento su base semestrale (ex art.1 L. 29/1961) ed aggiornati alla data di emissione della presente, le spese di notifica del presente atto ammontano ad
€ 6,51.).
Conclude chiedendo di rigettare la richiesta di sospensiva per insussistenza dei requisiti di legge;
di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso.
Con vittoria di spese a favore del resistente RTI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica riscontra, dalla documentazione presente in atti, l'esistenza dei seguenti atti sottostanti:
1. L'avviso di accertamento TG Targa_2 anno 2008-2009-2010 risulta notificato dapprima nel 2014 e poi oggetto di rinotifica con ritiro presso l'Ufficio postale in data 18/01/2014 e non è stato mai opposto;
2. L'avviso di accertamento TG Targa_2 anno 2011 risulta notificato con ritiro presso l'Ufficio postale in data 03/09/2014 e non è stato mai opposto;
3. Successivamente, per i suddetti avvisi di accertamento è stata notificata l'ingiunzione di pagamento ID 11336256 con consegna nelle mani del destinatario in data 12/01/2018 e non è stata mai opposta;
4. In seguito, è stato notificato l'atto di precetto ID 20924901 con consegna a mani in data 19/09/2022 e non è stato mai opposto;
successivamente veniva notificato il preavviso di fermo amministrativo ID 22193838 per compiuta giacenza in data 10/01/2023 e non è stato mai opposto;
5. n seguito, è stato notificato l'avviso di intimazione ID 27485678 con consegna nelle mani in data 19/07/2024 oggetto di opposizione innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Campobasso con ricorso n. R.G. 464/2024 ad oggi non ancora definito;
6. Infine, è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo opposto in data 13/01/2025.
Si precisa che il RTI CA/CRESET ha provveduto a sospendere il preavviso di fermo amministrativo odiernamente impugnato come da provvedimento depositato;
Rileva che l'avviso di intimazione ID 27485678 notificato nelle mani del ricorrente in data 19/07/2024 è oggetto di opposizione innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Campobasso con ricorso n. R.G. 464/2024 ad oggi non ancora definito. Il suddetto avviso di intimazione riguarda gli stessi atti sottostanti il preavviso di fermo amministrativo Prot. n° 22133, Rif. ID_Pratica 29136664 oggi opposto.
Inoltre, dalle controdeduzioni di RTI Spa e dalla documentazione presente in atti risulta un provvedimento di sospensione del 25/07/2025 che testualmente dispone " Con la presente, Le comunichiamo che, dopo aver effettuato le opportune verifiche contabili, abbiamo provveduto a Sospendere il PREAVVISO DI FERMO
AMMINISTRATIVO N. 22133 - TASSA Automobilistica Regionale - anni pregressi - MOLISE, del 11/12/2024, a Lei intestata.".
Essendo venuta meno l'efficacia dell'atto impugnato per aver l'Ente impositore sospesa l'esecuzione del medesimo. in ordine alla fase cautelare il giudice aveva rilevato, in sede cautelare il non luogo a provvedere.
Risultando, quindi, che l'atto in contestazione è stato notificato il 13 gennaio 2025, del tutto evidente rimane che alcuna prescrizione (triennale) si è perfezionata a riguardo delle date di notifica dei cennati atti di riscossione presupposti (gli ultimi ascendendo al 9 settembre 2022 ed al 10 gennaio 2023; quanto al preavviso di fermo v. Cass., 25 febbraio 2017, n. 5469).
Per di più, va soggiunto, l'avviso di intimazione di cui all'art. 50 d. P.R. n. 602 del 1973, - al pari dell'ingiunzione di pagamento (Cass., 25 maggio 2007, n. 12263) - in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto che rientra nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato del termine decadenziale di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, determina il consolidamento della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare di detto termine (Cass., 21 luglio 2025, n. 20476).
Pertanto i primi quattro motivi di ricorso, tutti accomunati dalla mancata e/o irregolarità della notifica degli atti presupposti, risultano infondati.
Quanto, da ultimo, agli interessi esposti nell'avviso di intimazione, la loro indicazione ascende, innanzitutto, agli atti impositivi pur notificati, così che deve ritenersi sufficiente il semplice richiamo dell'atto presupposto (Cass. Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281), considerato (anche) che lo stesso avviso di intimazione assume un contenuto del tutto vincolato così che è sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli stessi atti presupposti in precedenza notificati (Cass., 19 aprile 2024, n. 10692; Cass., 4 luglio 2022, n. 21065; Cass.,
9 novembre 2018, n. 28689; Cass., 22 dicembre 2014, n. 27216).
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede: - rigetta il ricorso;
-- condanna la ricorrente al pagamento, in favore di R.T.I. CA S.P.A./CRESET S.P.A., delle spese di causa liquidate in € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025. II giudice dott. Ilario Moscetta