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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/07/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di ConSIlio con la presenza dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra ConSIliere dott. Rosario Lionello Rossino ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 332/2025 introdotto con ricorso depositato il
26.2.2025
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Marinella Oliva, del foro di Bologna, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 051.3548880 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
. Email_1 Email_2 ricorrente
CONTRO
( ) rappresentata e difesa nel Controparte_1 C.F._2 presente procedimento dall'avvocato Silvia Missio e domiciliata presso il suo studio in San Lazzaro di Savena (BO) via Jussi n.8 resistente
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 84/2025 del 17.1.2025
Tribunale di Bologna
Conclusioni parte attrice
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: nel merito, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 84/2025 emessa dal Tribunale di Bologna nell'ambito del procedimento per la separazione personale dei coniugi iscritto al RG
n. 9905/2021, depositata in data 15.01.2025, pubblicata in data
17.01.2025 e notificata a mezzo pec da controparte in data 28.01.2025:
Accogliere la richiesta formulata da di addebito della Parte_1 separazione a;
Controparte_1 salvo per il pregresso quanto previsto nell'ordiinanza presidenziale e in quella del 6 giugno 2024, a decorrere dal mese di giugno 2024, porre a carico della SI.ra l'obbligo di versare al SI. Controparte_1 Parte_1 un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 mensili
(ovvero 200,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, o comunque nell'importo ritenuto di giustizia;
accertare che la SI.ra , tenuto conto delle condizioni Controparte_1 personali e potendo contare su mezzi adeguati, è economicamente autosufficiente e non ha diritto alla percezione dell'assegno maritale, con conseguente revoca, a decorrere dal mese di giugno 2024, dell'obbligo posto a carico del SInor di versare, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno maritale alla SInora CP_1
l'importo di 300,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici
ISTAT, con condanna alla ripetizione di tutte le somme corrisposte in forza dell'impugnata sentenza;
Si insiste inoltre per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c. in relazione al sub-procedimento n. 9905/2021 -1 R.G., posto che l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata dalla SI.ra ai sensi dell'art. 709, ultimo comma, c.p.c. integra chiaramente CP_1 un'ipotesi di abuso dello strumento processuale, in quanto inammissibile da un punto di vista procedurale ed assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto;
richiesta relativamente alla quale il Giudice, con decreto n. cronol. 9127/2023 del 05/07/2023 - RG n. 9905/2021-1 aveva riservato la decisione all'esito del giudizio di merito. pag. 2/8 In via istruttoria, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza, si ripropongono le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado di cui alla memoria integrativa depositata nell'interesse del SI.
e rigettate con ordinanza pronunciata nell'udienza del 27 Parte_1 ottobre 2022, per l'accoglimento delle quali si insiste.
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che in 16 anni di matrimonio il SI. unitamente alla Parte_1 sua famiglia, ha trascorso pochissime festività e vacanze estive con i propri genitori;
2. Vero che Lei ha nel 2016 ha trascorso una vacanza in Sicilia insieme alla coppia
Parte_2
3. Vero che non ha mai visto nel corso della vacanza i coniugi abbracciarsi o baciarsi;
4. Vero che ha notato che negli ultimi dieci anni non ha mai visto i coniugi abbracciarsi o baciarsi;
Si indicano quali testimoni:
1. Sig.ra residente in [...], sul Testimone_1 capitolo 11;
2. Sig. residente in [...]
15, sul capitolo 11;
3. Sig.ra residente in [...]
Campari n. 130, sul capitolo 11;
4. Sig. residente in [...] Fraz. Testimone_4
Madonna, Via
Chiusa Nuova n. 8, sui capitoli 11 e 14;
5. Sig.ra residente in [...]
Chiusa Nuova n. 8, sui capitoli 11 e 14;
pag. 3/8 6. Sig. con studio in San Lazzaro di Savena (BO), Via Tes_6
Jussi n. 8, sui capitoli 12 e 13.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, C.P.A e I.V.A. come per legge.
Conclusioni parte convenuta
Che l'Ill. ma Corte D'appello voglia rigettare l'appello presentato dal SInor , confermando la sentenza nelle parti oggetto di Parte_1 impugnazione.
IN VIA INCIDENTALE voglia modificare la sentenza n. 84/2025 resa dal Tribunale di Bologna:
a) accogliendo la domanda di addebito formulata dalla SInora CP_1 in primo grado, accertando e dichiarando la responsabilità del marito nel fallimento del matrimonio;
b) disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio prendano in carico la situazione e regolamentino le visite della figlia alla Per_1 madre in ambiente protetto, nel rispetto della sensibilità e delle difficoltà della minore, e sintanto che dette difficoltà perdurino, secondo il calendario proposto dalla CTU o quello diverso ritenuto più opportuno dalla Corte;
c) con conferma o modifica del contributo al mantenimento della moglie in relazione alle mutate (in meglio) condizioni economiche del marito;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 84/2025 del 17.1.2025, fatto seguito alla sentenza non definitiva n. 552/22, pubblicata il 3 marzo
2022 con cui era stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, premesso che e avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 6.5.2005, che dal matrimonio erano nati DE il
24.1.2007 e il 31.5.2011, che il 13.5.2024 i figli della coppia Per_1 avevano seguito il padre il quale aveva abbandonato la casa familiare, pag. 4/8 che la domanda di addebito formulata dal ricorrente, che aveva allegato disinteresse e distanza fisica ed emotiva da parte della moglie, era rimasta priva di ogni prova, disponeva l'affido condiviso dei figli collocandoli presso il padre, atteso che la CTU aveva deline ato un quadro genitoriale coerente con tale decisione, rigettava la richiesta di addebito formulata da affidava i minori in forma Parte_1 condivisa ad entrambi i genitori, disponeva per anni due la vigilanza da parte dei Servizi sulla situazione familiare, collocava i minori stessi presso il padre, regolava il diritto di visita della madre, a partire dal giugno 2024 disponeva il mantenimento diretto dei figli, sempre dalla stessa data, fissava un assegno di mantenimento pari ad euro 300 a favore di e compensava le spese di lite. Controparte_1
Con ricorso 26.2.2025 impugnava la decisione Parte_1 chiedendone la riforma.
Ritualmente citata si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e in via incidentale la dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusio ni delle parti all'udienza del 9.7.2025
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che la presente controversia non è sogge tta ratione temporis al rito di cui al d.lgs 10.10.2022 n. 149.
In via sempre preliminare va rilevato che le istanze istruttorie, reiterate in questo grado di giudizio dal ricorrente, non appaiono ammissibili, attesa la loro genericità, la mancata contestualizzazione e, infine,
l'irrilevanza, nel senso della mancanza in esse di univocità istruttoria ovvero di capacità definitiva ed insuperabile di considerare i fatti che si assumono lesivi dell'interesse dell'appellante definitivamente provati senza possibilità di discussione.
pag. 5/8 Il che a dire che è corretto quanto afferma il Tribunale a proposito della
“mancanza di baci” in pubblico, ciò senza considerare la genericità temporale delle affermazioni istruttorie.
Vero è, invece ed al contrario, che la resistente nella sua costituzione avanti il Tribunale contestava pienamente le accuse di indifferenza e distanza che il marito le aveva mosso, segnalando, il che non è senza rilievo in questa sede, che l'attuale appellante aveva abbandonato la casa coniugale nel 2021, quindi prima dell'udienza Presidenziale, a causa di una relazione extraconiugale con altro uomo (cosa provata se non altro per effetto delle dichiarazioni rese dai figli della coppia al CTU. A tacere di quanto afferma, senza alcuna seria contestazione, la convenuta a pag. 2 e ss. della costituzione in questo grado di giudizio).
Il che può ben spiegare quel “disinteresse” che addebita Parte_1 alla moglie, disinteresse che, pur volendolo dare per ammesso, certo non può essere fonte di addebito a per la fine del matrimonio. Controparte_1
Diversamente, il comportamento di è censurabile sotto il Parte_1 profilo dell'addebito della separazione.
Infatti, ricordando che i testi assunti dal Tribunale (cfr. verbale
27.2.2022) hanno pacificamente affermato in causa che, per quanto loro risultava, la coppia viveva con serenità il matrimonio, resta che (cfr.
Cass. ord. 24.4.2024 n. 11032) il comportamento dell'attuale appellante, in assenza di prova sul fatto che l'abbandono della casa coniugale prima del provvedimento Presidenziale sia stata conseguenza inevitabile dell'intollerabilità della convivenza, cioè conseguenza inevitabile della definitiva crisi della relazione coniugale e non invece l'esito della relazione extraconiugale vissuta, determina la fondatezza dell'appello incidentale.
Quanto alle questioni economiche, va fatta una premessa.
La Corte condivide pienamente l'esito della CTU contabile disposta in corso di causa dal Tribunale e l'analitica indicazione delle capacità economiche delle parti fatta in sentenza. Così come condivide le note di pag. 6/8 fatto essenziali per il giudizio in corso. Cioè che l'assetto familiare della coppia ha previsto che la resistente si occupasse essenzialmente dalla famiglia, con il che, vista l'età e la scarsissima esperienza lavorativa della convenuta, appare ben difficile parlare di negligenza nella ricerca di un'attività lavorativa.
Ne viene che l'assegno di mantenimento (rectius contributo) che deve versare l'appellante a favore della moglie, alla luce del criterio che informa tale profilo della decisione (tenore di vita goduto in costanza di matrimonio), esclude che le censure del ricorrente possano essere accolte. La disparità professional e ed economica esistente fra le parti
(compresa la necessità di pagamento dell'onere abitativo da parte della resistente), esclude si possano modificare le statuizioni disposte e non vi sono prove (altre) che consentano di affermare che la resistente può mantenere, in costanza di separazione, il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
Infatti, non è corretto affermare, come fa il ricorrente, che “In primo luogo pare opportuno rilevare come l'assegno di mantenimento all'ex coniuge non sia funzionale ad un bilanciamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma solo a permettere al coniuge debole di mantenere un'autosufficienza economica”, perchè quello che conta nel giudizio di separazione è il tenore di vita goduto in costanza di convivenza sulla base dell'assetto dato alla famiglia.
Quanto ai figli, il Tribunale ha disposto il mantenimento diretto e non vi sono ragioni (anche alla luce della CTU disposta dal Tribunale in corso di causa) per ritenere che le modalità di frequentazione dei minori debbano essere regolate economicamente in modo diverso. Quindi, nessun genitore deve all'altro alcunchè ed anche sotto questo profilo la domanda del ricorrente va rigettata. Anche e solo considerando che l'età dei minori è tale per cui, ragionevolmente, essi amplieranno e diversificheranno le visite ai genitori, incidendo, direttamente e perciò, nel loro diretto mantenimento. pag. 7/8 Le residue domande (modifica dell'intervento dei Servizi e condanna della resistente ex art. 96 c.p.c.) sono da considerarsi rigettate per totale infondatezza delle stesse.
Le spese seguono come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza 17.1.2025 Tribunale di Bologna, dichiara che la separazione personale è addebitabile a Parte_1
-fermo il resto;
-liquida le spese di lite quanto al primo grado di giud izio in complessivi euro 4.500 di cui euro 130 per spese oltre spese generali ed accessori di legge e, quanto al presente grado di giud izio, in complessivi euro 5.000 di cui euro 130 per spese oltre spese generali ed accessori di legge e ne pone 2/3 a carico dell'appellante compensato il residuo fra le parti;
-dà atto che sussistono in capo all'appellante gli estremi per il pagamento nel doppio del contributo unificato
Bologna, lì 9 luglio 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di ConSIlio con la presenza dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra ConSIliere dott. Rosario Lionello Rossino ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 332/2025 introdotto con ricorso depositato il
26.2.2025
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Marinella Oliva, del foro di Bologna, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 051.3548880 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
. Email_1 Email_2 ricorrente
CONTRO
( ) rappresentata e difesa nel Controparte_1 C.F._2 presente procedimento dall'avvocato Silvia Missio e domiciliata presso il suo studio in San Lazzaro di Savena (BO) via Jussi n.8 resistente
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 84/2025 del 17.1.2025
Tribunale di Bologna
Conclusioni parte attrice
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: nel merito, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 84/2025 emessa dal Tribunale di Bologna nell'ambito del procedimento per la separazione personale dei coniugi iscritto al RG
n. 9905/2021, depositata in data 15.01.2025, pubblicata in data
17.01.2025 e notificata a mezzo pec da controparte in data 28.01.2025:
Accogliere la richiesta formulata da di addebito della Parte_1 separazione a;
Controparte_1 salvo per il pregresso quanto previsto nell'ordiinanza presidenziale e in quella del 6 giugno 2024, a decorrere dal mese di giugno 2024, porre a carico della SI.ra l'obbligo di versare al SI. Controparte_1 Parte_1 un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 mensili
(ovvero 200,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, o comunque nell'importo ritenuto di giustizia;
accertare che la SI.ra , tenuto conto delle condizioni Controparte_1 personali e potendo contare su mezzi adeguati, è economicamente autosufficiente e non ha diritto alla percezione dell'assegno maritale, con conseguente revoca, a decorrere dal mese di giugno 2024, dell'obbligo posto a carico del SInor di versare, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno maritale alla SInora CP_1
l'importo di 300,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici
ISTAT, con condanna alla ripetizione di tutte le somme corrisposte in forza dell'impugnata sentenza;
Si insiste inoltre per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c. in relazione al sub-procedimento n. 9905/2021 -1 R.G., posto che l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata dalla SI.ra ai sensi dell'art. 709, ultimo comma, c.p.c. integra chiaramente CP_1 un'ipotesi di abuso dello strumento processuale, in quanto inammissibile da un punto di vista procedurale ed assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto;
richiesta relativamente alla quale il Giudice, con decreto n. cronol. 9127/2023 del 05/07/2023 - RG n. 9905/2021-1 aveva riservato la decisione all'esito del giudizio di merito. pag. 2/8 In via istruttoria, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza, si ripropongono le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado di cui alla memoria integrativa depositata nell'interesse del SI.
e rigettate con ordinanza pronunciata nell'udienza del 27 Parte_1 ottobre 2022, per l'accoglimento delle quali si insiste.
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che in 16 anni di matrimonio il SI. unitamente alla Parte_1 sua famiglia, ha trascorso pochissime festività e vacanze estive con i propri genitori;
2. Vero che Lei ha nel 2016 ha trascorso una vacanza in Sicilia insieme alla coppia
Parte_2
3. Vero che non ha mai visto nel corso della vacanza i coniugi abbracciarsi o baciarsi;
4. Vero che ha notato che negli ultimi dieci anni non ha mai visto i coniugi abbracciarsi o baciarsi;
Si indicano quali testimoni:
1. Sig.ra residente in [...], sul Testimone_1 capitolo 11;
2. Sig. residente in [...]
15, sul capitolo 11;
3. Sig.ra residente in [...]
Campari n. 130, sul capitolo 11;
4. Sig. residente in [...] Fraz. Testimone_4
Madonna, Via
Chiusa Nuova n. 8, sui capitoli 11 e 14;
5. Sig.ra residente in [...]
Chiusa Nuova n. 8, sui capitoli 11 e 14;
pag. 3/8 6. Sig. con studio in San Lazzaro di Savena (BO), Via Tes_6
Jussi n. 8, sui capitoli 12 e 13.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, C.P.A e I.V.A. come per legge.
Conclusioni parte convenuta
Che l'Ill. ma Corte D'appello voglia rigettare l'appello presentato dal SInor , confermando la sentenza nelle parti oggetto di Parte_1 impugnazione.
IN VIA INCIDENTALE voglia modificare la sentenza n. 84/2025 resa dal Tribunale di Bologna:
a) accogliendo la domanda di addebito formulata dalla SInora CP_1 in primo grado, accertando e dichiarando la responsabilità del marito nel fallimento del matrimonio;
b) disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio prendano in carico la situazione e regolamentino le visite della figlia alla Per_1 madre in ambiente protetto, nel rispetto della sensibilità e delle difficoltà della minore, e sintanto che dette difficoltà perdurino, secondo il calendario proposto dalla CTU o quello diverso ritenuto più opportuno dalla Corte;
c) con conferma o modifica del contributo al mantenimento della moglie in relazione alle mutate (in meglio) condizioni economiche del marito;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 84/2025 del 17.1.2025, fatto seguito alla sentenza non definitiva n. 552/22, pubblicata il 3 marzo
2022 con cui era stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, premesso che e avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 6.5.2005, che dal matrimonio erano nati DE il
24.1.2007 e il 31.5.2011, che il 13.5.2024 i figli della coppia Per_1 avevano seguito il padre il quale aveva abbandonato la casa familiare, pag. 4/8 che la domanda di addebito formulata dal ricorrente, che aveva allegato disinteresse e distanza fisica ed emotiva da parte della moglie, era rimasta priva di ogni prova, disponeva l'affido condiviso dei figli collocandoli presso il padre, atteso che la CTU aveva deline ato un quadro genitoriale coerente con tale decisione, rigettava la richiesta di addebito formulata da affidava i minori in forma Parte_1 condivisa ad entrambi i genitori, disponeva per anni due la vigilanza da parte dei Servizi sulla situazione familiare, collocava i minori stessi presso il padre, regolava il diritto di visita della madre, a partire dal giugno 2024 disponeva il mantenimento diretto dei figli, sempre dalla stessa data, fissava un assegno di mantenimento pari ad euro 300 a favore di e compensava le spese di lite. Controparte_1
Con ricorso 26.2.2025 impugnava la decisione Parte_1 chiedendone la riforma.
Ritualmente citata si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e in via incidentale la dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusio ni delle parti all'udienza del 9.7.2025
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che la presente controversia non è sogge tta ratione temporis al rito di cui al d.lgs 10.10.2022 n. 149.
In via sempre preliminare va rilevato che le istanze istruttorie, reiterate in questo grado di giudizio dal ricorrente, non appaiono ammissibili, attesa la loro genericità, la mancata contestualizzazione e, infine,
l'irrilevanza, nel senso della mancanza in esse di univocità istruttoria ovvero di capacità definitiva ed insuperabile di considerare i fatti che si assumono lesivi dell'interesse dell'appellante definitivamente provati senza possibilità di discussione.
pag. 5/8 Il che a dire che è corretto quanto afferma il Tribunale a proposito della
“mancanza di baci” in pubblico, ciò senza considerare la genericità temporale delle affermazioni istruttorie.
Vero è, invece ed al contrario, che la resistente nella sua costituzione avanti il Tribunale contestava pienamente le accuse di indifferenza e distanza che il marito le aveva mosso, segnalando, il che non è senza rilievo in questa sede, che l'attuale appellante aveva abbandonato la casa coniugale nel 2021, quindi prima dell'udienza Presidenziale, a causa di una relazione extraconiugale con altro uomo (cosa provata se non altro per effetto delle dichiarazioni rese dai figli della coppia al CTU. A tacere di quanto afferma, senza alcuna seria contestazione, la convenuta a pag. 2 e ss. della costituzione in questo grado di giudizio).
Il che può ben spiegare quel “disinteresse” che addebita Parte_1 alla moglie, disinteresse che, pur volendolo dare per ammesso, certo non può essere fonte di addebito a per la fine del matrimonio. Controparte_1
Diversamente, il comportamento di è censurabile sotto il Parte_1 profilo dell'addebito della separazione.
Infatti, ricordando che i testi assunti dal Tribunale (cfr. verbale
27.2.2022) hanno pacificamente affermato in causa che, per quanto loro risultava, la coppia viveva con serenità il matrimonio, resta che (cfr.
Cass. ord. 24.4.2024 n. 11032) il comportamento dell'attuale appellante, in assenza di prova sul fatto che l'abbandono della casa coniugale prima del provvedimento Presidenziale sia stata conseguenza inevitabile dell'intollerabilità della convivenza, cioè conseguenza inevitabile della definitiva crisi della relazione coniugale e non invece l'esito della relazione extraconiugale vissuta, determina la fondatezza dell'appello incidentale.
Quanto alle questioni economiche, va fatta una premessa.
La Corte condivide pienamente l'esito della CTU contabile disposta in corso di causa dal Tribunale e l'analitica indicazione delle capacità economiche delle parti fatta in sentenza. Così come condivide le note di pag. 6/8 fatto essenziali per il giudizio in corso. Cioè che l'assetto familiare della coppia ha previsto che la resistente si occupasse essenzialmente dalla famiglia, con il che, vista l'età e la scarsissima esperienza lavorativa della convenuta, appare ben difficile parlare di negligenza nella ricerca di un'attività lavorativa.
Ne viene che l'assegno di mantenimento (rectius contributo) che deve versare l'appellante a favore della moglie, alla luce del criterio che informa tale profilo della decisione (tenore di vita goduto in costanza di matrimonio), esclude che le censure del ricorrente possano essere accolte. La disparità professional e ed economica esistente fra le parti
(compresa la necessità di pagamento dell'onere abitativo da parte della resistente), esclude si possano modificare le statuizioni disposte e non vi sono prove (altre) che consentano di affermare che la resistente può mantenere, in costanza di separazione, il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
Infatti, non è corretto affermare, come fa il ricorrente, che “In primo luogo pare opportuno rilevare come l'assegno di mantenimento all'ex coniuge non sia funzionale ad un bilanciamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma solo a permettere al coniuge debole di mantenere un'autosufficienza economica”, perchè quello che conta nel giudizio di separazione è il tenore di vita goduto in costanza di convivenza sulla base dell'assetto dato alla famiglia.
Quanto ai figli, il Tribunale ha disposto il mantenimento diretto e non vi sono ragioni (anche alla luce della CTU disposta dal Tribunale in corso di causa) per ritenere che le modalità di frequentazione dei minori debbano essere regolate economicamente in modo diverso. Quindi, nessun genitore deve all'altro alcunchè ed anche sotto questo profilo la domanda del ricorrente va rigettata. Anche e solo considerando che l'età dei minori è tale per cui, ragionevolmente, essi amplieranno e diversificheranno le visite ai genitori, incidendo, direttamente e perciò, nel loro diretto mantenimento. pag. 7/8 Le residue domande (modifica dell'intervento dei Servizi e condanna della resistente ex art. 96 c.p.c.) sono da considerarsi rigettate per totale infondatezza delle stesse.
Le spese seguono come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza 17.1.2025 Tribunale di Bologna, dichiara che la separazione personale è addebitabile a Parte_1
-fermo il resto;
-liquida le spese di lite quanto al primo grado di giud izio in complessivi euro 4.500 di cui euro 130 per spese oltre spese generali ed accessori di legge e, quanto al presente grado di giud izio, in complessivi euro 5.000 di cui euro 130 per spese oltre spese generali ed accessori di legge e ne pone 2/3 a carico dell'appellante compensato il residuo fra le parti;
-dà atto che sussistono in capo all'appellante gli estremi per il pagamento nel doppio del contributo unificato
Bologna, lì 9 luglio 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 8/8