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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7013 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9410/2022 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9410/2022 R.Gen.Aff.Cont.; TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in calce dagli avv.ti Dario Alessandro Ricciardi (c.f.
) e Fabio Musto ( c.f. ) presso C.F._2 C.F._3 il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla Via Dei Mille 40:
- ATTORE
E
c.f. ), rapp.ta e difesa in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Francesco Landolfi (c.f. ) presso il cui studio è elett.te C.F._4 dom.ta in Napoli, alla via G. Melisurgo 4;
- CONVENUTA
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa in virtù di procura CP_2 CP_1 P.IVA_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Stefano Febbi
(c.f. ) e Osvaldo Lombardi (c.f. C.F._5
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Umberto C.F._6
Danise in Napoli, via Francesco Caracciolo 15;
-CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e Spa esponendo, in Controparte_1 CP_2 estrema sintesi:
- che in data 24.10.2019 aveva effettuato un bonifico on line di euro 5.988,10 in favore di - tramite il servizio home banking di Controparte_3
Con ove intratteneva un rapporto di conto corrente – in pagamento CP_2 della fattura n. 28-2019 emessa dallo e da Controparte_3 quest'ultimo trasmessagli con mail del 23.20.2019;
- che l'oggetto della predetta fattura è del seguente tenore: “Competenze tecniche per il rilievo ed il progetto preliminare relativo all'immobile sito in
Torre Annunziata, via Fusco n. 166 – P.co dei Lillà”;
- che avendo ricevuto sollecito di pagamento da parte del creditore, aveva contattato il proprio istituto di credito in data 13.11.2019 e appreso, attraverso la ricevuta inviatagli, che l'iban del beneficiario del bonifico effettuato non corrispondeva a quello originariamente indicato nella fattura n. 28-2019;
- che, in effetti, la fattura era stata contraffatta da hacker o da altri ignoti malintenzionati, i quali erano intervenuti telematicamente con il proposito doloso di alterare i dati indicati nella fattura, modificando in particolare l'iban ivi riportato, al fine di incassare l'importo del bonifico;
- che in data 14.11.2019, l'originario destinatario del bonifico sporgeva denuncia presso il Commissariato di Torre Annunziata, per il reato di frode informatica, ove veniva confermata l'avvenuta contraffazione informatica risultante altresì dalla non corrispondenza tra le dimensioni del file (87 K) coincidente con la fattura originariamente inoltrata, con quelle del file contenente poi la fattura oggetto di alterazione (154 K);
- che a nulla erano serviti i tentativi posti in essere dall'attore, quale soggetto che ha ordinato il bonifico, tesi ad ottenere la restituzione della somma versata e/o gli estremi anagrafici del titolare dell'iban sul cui conto corrente era
- 2 - Con confluita la somma, nei confronti del proprio istituto bancario CP_2 ovvero della banca destinataria del bonifico . Controparte_1
L'attore ha quindi dedotto la responsabilità degli intermediari sia in via esclusiva che solidale, per non essersi colpevolmente avveduti della non corrispondenza tra l'effettivo beneficiario del pagamento indicato nella fattura originariamente inviatagli dallo e l'intestatario del conto di Controparte_3 cui all'alterato iban;
nonché per il ritardo accumulato nell'eseguire il richiamo dell'accredito effettuato e disporne lo storno.
L'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il grado di responsabilità addebitabile a ciascuno degli istituti di credito convenuti e, per l'effetto, alla luce delle emergenze su evidenziate, condannare in solido o chi di ragione alla restituzione dell'importo di €
5.988,10 in favore del Dott. oltre al risarcimento del Parte_1 danno da liquidare in via equitativa ed agli interessi nella misura di legge. B)
In via subordinata ed in ogni caso, accertare e dichiarare il grado di responsabilità addebitabile a ciascuno degli istituti di credito convenuti per il comportamento dagli stessi avuto contrario alle norme di correttezza e buona fede e, per l'effetto, alla luce delle emergenze su evidenziate, condannare comunque in solido o chi di ragione al risarcimento del danno in favore del
Dott. da valutarsi in maniera equitativa. C) Parte_1
Condannare le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido o in ragione del grado di responsabilità che sarà riconosciuto, al pagamento delle competenze di lite, anticipazioni, spese, spese generali, IVA e CPA, come per legge, da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
Si è costituita in giudizio la banca contestando Controparte_1 quanto ex adverso allegato e dedotto, deducendo di non essere incorsa in alcuna responsabilità e/o inadempimento nella vicenda, atteso che l'art. 24
d.lgs. 11/2010 esonera entrambi gli intermediari dall'eseguire il controllo di congruità e, di conseguenza, esclude la loro responsabilità per tutte quelle
- 3 - operazioni eseguite secondo l'Iban indicato dal pagatore, gravando, invece, su quest'ultimo l'onere di controllare la correttezza dei dati dell'operazione e, in particolare, dell'Iban, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione. Ha evidenziato di aver ricevuto il tentativo di richiamo da parte della banca ordinante in data 27 novembre 2019 e che non era stato possibile darvi corso per essere trascorso oltre un mese dall'effettuazione del bonifico.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiararsi che
[...]
è terzo estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Dott. Controparte_1
e che pertanto è carente di Parte_1 CP_2 CP_1 legittimazione passiva in ordine alle pretese relative al bonifico per il quale è causa e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio. 2) In ogni caso rigettarsi la domanda attorea in quanto, inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto. 3) Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali IVA e CPA”. Con
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza di CP_2 ogni pretesa attorea nei suoi confronti, la carenza di legittimazione passiva, nonché la carenza di legittimazione attiva. Ha dedotto che nella vicenda, in qualità di intermediario dell'ordinante, doveva limitarsi esclusivamente a processare il bonifico in uscita verso il conto corrente contraddistinto dal codice IBAN indicato dal disponente ordinante, come ha fatto adempiendo correttamente agli obblighi su di essa incombenti;
e che, quindi a nessuna altra verifica era tenuta, men che meno sul nominativo del beneficiario del bonifico. Ha evidenziato ed eccepito la carenza legittimazione attiva ovvero di titolarità dal lato attivo del rapporto, ovvero di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., posto che secondo la prospettazione dell'atto di citazione il bonifico disposto dall'attore è liberatorio della sua obbligazione di pagamento siccome la fattura da egli ricevuta, sulla scorta della quale ha effettuato in buona fede il bonifico indicando il codice IBAN ivi riportato, era giunta al suo indirizzo mail dopo essere stata asseritamente contraffatta da ignoti introdottisi nel sistema informatico del creditore;
quest'ultimo, quindi, essendo l'unico
- 4 - soggetto legittimato ad agire per ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'ignoto contraffattore. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ovvero la carenza di titolarità dal lato attivo del diritto in capo all'attore sig. e/o la carenza di Parte_1 legittimazione passiva ovvero la carenza di titolarità dal lato passivo del diritto in capo a - in via principale nel merito, respingere tutte le CP_2 domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate;
- in via subordinata nel merito, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente un danno risarcibile da parte della convenuta , rideterminarlo ai sensi CP_2 dell'art. 1227 c.c., comma 1 e/o comma 2; - in ogni caso, condannare il ricorrente Sig. alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. nonché condannarlo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore di di una somma di CP_2 CP_1 denaro equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata per
l'avvio del presente giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 13.6.2025, è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies comma III
c.p.c.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In via preliminare, va disattesa l'assunta carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti convenute, tanto alla luce della prospettazione offerta da parte attrice quanto della non disconosciuta qualità Con di prestatore dei servizi di pagamento di CP_2 Parte_1
(pagatore) e di Intesa San Paolo spa, prestatore dei servizi di
[...] pagamento del beneficiario. La legittimazione processuale attiene, infatti, alla verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 16 maggio
- 5 - 2007, n. 11321) e tale profilo, per la verità, non è dubbio alla luce del tenore dell'atto di citazione.
Diversamente, l'assunto difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale è questione che attiene al merito del giudizio de quo e che, per quanto si dirà, costituisce la ragione posta alla base del rigetto della domanda.
Ciò posto, nella fattispecie oggetto di causa, parte attrice ha assunto di essere stato vittima di frode informatica e di aver eseguito in data 24.10.2019,
a mezzo bonifico bancario, un pagamento a vantaggio non già del legittimo destinatario ( , ma di un creditore apparente. A Controparte_3 riguardo, ha esposto, in particolare, di non aver proceduto personalmente all'ordine di bonifico ma di averne delegato l'operazione (“Il qui esponente ha inviato al responsabile di Che Banca spa la copia della fattura chiedendo di procedere a predisporre tutte le modalità di tecnica bancaria per effettuare un bonifico bancario, rivolgendosi a suo responsabile Signor Tes_1
Consulente finanziario” v. pag.6 memoria ex art 183 comma 6 cpc n.1), previo invio di una fattura, il cui iban veniva “artatamente contraffatto” da ignoti, circostanza assunta a fondamento della denuncia sporta da
[...]
amministratore dell' Controparte_4 Parte_2
[...]
Parte attrice ha dedotto, quindi, plurime responsabilità a carico degli istituti convenuti (“non essendosi colpevolmente avveduti della non corrispondenza tra l'effettivo beneficiario del pagamento, così come correttamente indicato nella fattura originariamente inviata al dott.
e l'intestatario del conto di cui all'alterato iban”, Parte_1 nonché “per il ritardo accumulato nell'eseguire il richiamo dell'accredito Co effettuato, ed in particolare è responsabile per il ritardo CP_2 relativo all'attivazione della richiesta di storno, mentre è Controparte_1 responsabile per aver rifiutato lo storno, come da comunicazione resa da Con "; v. pag. 4 atto di citazione), addebitando loro, in particolare, CP_2
“la circostanza di non aver fornito, ad oggi, prova esaustiva di essersi
- 6 - adoperati per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento contestata, sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono, fornendo dati anagrafici e circostanze fattuali e documentali necessarie per poter agire contro l'accipiens” ( v. pag. 2 memoria ex art 183 comma 6 cpc).
In effetti, la controversia in esame si inserisce in quel filone di procedimenti instaurati dal solvens o dal creditore effettivo avverso un istituto di credito per l'esecuzione di un bonifico in favore di un soggetto diverso da quello voluto dal cliente.
A tal riguardo, la Suprema Corte, pur distinguendo, nella nota ordinanza n. 17415/2024, scenari diversi (“lo sbaglio può spiegarsi per un errore materiale nella digitazione di un IBAN che pure era noto correttamente al cliente (ad esempio, per distrazione), oppure può discendere da una condotta, magari anche truffaldina, che lo abbia indotto a ritenere che il conto del beneficiario corrispondesse ad un IBAN che, in realtà, si riferiva al conto del truffatore”), ne ha precisato un unico contesto normativo di riferimento (Direttiva PSD -2007/64/CE, attuata in Italia con il D.Lgs. n.
11/2010 e successivamente modificata dalla Direttiva PSD2 -2015/2366/UE- attuata con il D.Lgs. n. 218/2017, che, senza abrogare il precedente testo legislativo, ha introdotto le modifiche necessarie all'attuazione della nuova
Direttiva e ha adeguato la legislazione nazionale al Regolamento UE n.
751/2015), sottolineando come lo stesso, in risposta alla costituzione dell'area unica dei pagamenti (Single Euro Payments Area), sia riuscito a conciliare l'esigenza di assicurare servizi di pagamento rapidi ed efficienti con quella di garantire la sicurezza degli stessi ed un'adeguata tutela degli utenti, soprattutto se consumatori ( Cass. civ n. 17415/2024).
Ciò posto, l'obbligazione posta a carico dell'istituto di credito trova la sua disciplina nell'art. 24 del D.L.vo 11/2010, secondo cui: “
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto
- 7 - indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente
è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con
l'identificativo unico fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico”.
La Corte di Giustizia Europea (21 marzo 2019 - C - 245/2018), facendo anche riferimento a quanto statuito nella decisione del Collegio di
Coordinamento dell'ABF con la decisione del 12 gennaio 2017, n. 162, ha affermato che “la norma deve essere letta alla luce dei principi ispiratori e degli obiettivi perseguiti dalle due Direttive Europee. Infatti, la creazione di un mercato unico dei pagamenti efficiente e competitivo è obiettivo conseguibile attraverso la riduzione drastica dei tempi di esecuzione dei pagamenti e la semplificazione delle relative procedure, così come auspicato anche dal Considerando n. 88 della PSD2. Per giungere a tali risultati, il diritto Europeo ha deciso di uniformare le procedure di trasferimento fondi dell'area unica dei pagamenti (SEPA) sulla base del principio secondo il quale il destinatario del pagamento deve essere individuato tramite un solo elemento, comune a tutti gli intermediari. Il legislatore, quindi, ha disposto
- 8 - l'adozione di una procedura completamente automatizzata basata sull'identificativo unico e ha eliminato il controllo di congruità che, prevedendo una verifica ex ante circa la correttezza dell'operazione, avrebbe determinato un rallentamento nei pagamenti e, in particolare, inficiato la rapidità di quelli elettronici… Dalle nuove regole successivamente introdotte consegue - secondo la Corte predetta - che, se l'operazione risulta essere viziata a causa della sua esecuzione secondo un IBAN errato, non sussiste la responsabilità degli intermediari che hanno partecipato al procedimento, indipendentemente dal fatto che l'ordine contenga ulteriori informazioni per individuare il beneficiario e/o il suo conto di accredito. Né tale soluzione può essere considerata una penalizzazione della posizione dell'utente del servizio, visto che la seconda parte del comma 2, dell'art. 24, impone all'intermediario del pagatore di compiere tutti gli sforzi ragionevoli (peraltro, nel nuovo testo della citata norma, in vigore dal 13 gennaio 2018, anche con la collaborazione di quello del beneficiario) per recuperare le somme oggetto dell'operazione”.
Tale interpretazione, largamente condivisa nella giurisprudenza di merito, trova ulteriore conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte che attribuisce all'IBAN “la centrale funzione di filtro per determinare i casi in cui la responsabilità della mancata o inesatta esecuzione è attribuibile all'utente e quelli in cui si può procedere per accertare quale degli intermediari coinvolti nel procedimento abbia causato il malfunzionamento dell'operazione e, quindi, ne sia responsabile. Il legislatore comunitario (poi eurounitario), come quello nazionale, ha adottato una soluzione tesa a migliorare l'efficienza e la rapidità dei pagamenti, eliminando così l'obbligo degli intermediari di controllare la congruenza dei dati bancari forniti dall'utente; tale scelta, coerente con i principi ispiratori della normativa, sebbene sembri sacrificare la tutela dell'utente rispetto a quella che gli garantirebbero i principi di diritto comune in tema di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, viene controbilanciata dall'obbligo degli
- 9 - intermediari di agire per cercare di recuperare la somma erroneamente trasferita” (Cass civ. n. 21105/2024).
Di talché, la Suprema Corte ha precisato che al pagamento eseguito secondo un IBAN erroneamente indicato dal non segue alcuna CP_5 responsabilità degli intermediari che hanno partecipato all'operazione (pur avendo gli stessi l'obbligo di attivarsi e collaborare per il recupero delle somme), indipendentemente dal fatto che l'ordine contenga ulteriori informazioni per individuare il beneficiario e/o il suo conto di accredito, perché l'unico obbligo gravante sugli istituti di credito consiste nella verifica dell'esattezza dell'ordinativo unico Iban, come indicato dall'ordinante.
Al contrario, grava sul pagatore l'onere di controllare la correttezza dei dati dell'operazione e, in particolare, dell'IBAN, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione, controllo che, nel caso di specie, parte attrice ha invero tacitamente ammesso di non aver effettuato, né al momento dell'ordine di bonifico né successivamente all'operazione eseguita dal consulente bancario, assumendo di essersi avveduto della difformità dell'Iban solo in data 13.11.2019 , allorquando il reale beneficiario, in attesa del pagamento, contattava l'attore per chiarimenti ( v. pag. 2 atto di citazione).
Peraltro, l'adozione di un sistema di pagamento automatizzato rende l'intermediario automaticamente inconsapevole dell'eventuale errore dell'utente del servizio anche laddove vi sia coincidenza tra l'intermediario dell'accipiens e quello del reale beneficiario, sicché è l'attore a dover dimostrare che, nonostante l'automatismo, quella consapevolezza era stata comunque acquisita dall'intermediario.
Ebbene, nel caso di specie, alcuna prova al riguardo è stata fornita dalla parte attrice;
né la circostanza di aver effettuato ulteriori bonifici (datati
3.12.2019; 29.97.2020; 5.10.2020; 18.11.2020; 25.02.2021) in favore del reale creditore può suffragare alcuna consapevolezza di parte convenuta, atteso che tali operazioni sono tutte successive al bonifico de quo, datato
- 10 - 24.10.2019.
Non è poi possibile invocare, nel caso di specie, la responsabilità dell'intermediario da contatto sociale qualificato, atteso che la stessa attiene alla tutela del beneficiario, che non è titolare di conto di accredito presso il prestatore dei servizi di pagamento.
Al riguardo, precisa infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte:
“Allorquando, invece, il beneficiario non sia titolare di alcun conto di accredito presso il prestatore del servizio di pagamento, sicché nemmeno può trovare applicazione la specifica disciplina ex art. 24 del D.Lgs. n. 11 del
2010, tornano in vigore le regole di diritto comune che impongono all'intermediario, responsabile, secondo la teoria del contatto sociale qualificato, nei confronti dell'effettivo beneficiario rimasto insoddisfatto, di provare di aver agito (rectius: di aver compiuto l'operazione di pagamento richiestagli dal solvens tramite il proprio prestatore di servizio di pagamento) adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di quest'ultimo o, quanto meno, di essersi adoperato al fine di rendergli possibile la individuazione del soggetto erroneamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, se del caso anche comunicandogli i relativi dati anagrafici o societari” (Cass civ. n.
17415/2024).
Ne deriva, insomma, che alcuna responsabilità può essere ascritta sia a sia a per non essersi avveduti della difformità CP_2 CP_6 esistente tra il nominativo del beneficiario ed il suo identificativo Iban.
Quanto, invece, all'obbligo di attivarsi e collaborare per il recupero delle somme, richiamato tanto dalla citata normativa quanto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, occorre rilevare che se, per un verso, spa ha dato prova di aver effettuato un'operazione di richiamo del CP_2 bonifico in data 27 novembre 2019, dall'altro lato ha motivato CP_6
l'impossibilità di dar seguito alla richiesta poiché era oramai decorso un mese dal bonifico, deducendo inoltre che in assenza di un legittimo interesse in
- 11 - capo al richiedente, i dati del beneficiario potevano essere comunicati solo alla Banca dell'ordinante (“Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela”).
Pertanto, nessuno degli intermediari convenuti ha comunicato dati anagrafici e circostanze fattuali e documentali necessarie per poter agire contro l'accipiens.
Ciò posto, non può tuttavia sottacersi che l'attore ha dedotto di aver effettuato il pagamento a vantaggio di chi appariva legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche (codice Iban) ed in buona fede, perché ignaro della truffa informatica.
E la prova di aver confidato senza alcuna colpa nella situazione apparente va rinvenuta nella denuncia sporta dal reale creditore presso il
Commissariato della Polizia di Stato di Torre Annunziata, nella quale il medesimo ha dato atto dell'avvenuto pagamento ad opera dell'attore (“si deduce che la fattura è stata evidentemente contraffatta nel suo percorso attraverso le mail sopracitate con la conseguenza che il dott. Parte_1 ha effettuato il pagamento e che lo scrivente non ha incassato la
[...] somma”) .
Del resto, l'attore, pur avendo dedotto di essere rimasto debitore dello
(creditore effettivo), affermando di essere stato costretto a Controparte_3 ripetere il pagamento in questione, non ha tuttavia fornito alcuna prova di ciò.
Anche per tale via, pertanto, deve ritenersi che l'attore, con l'effettuazione del bonifico in oggetto, si sia liberato dell'obbligazione originaria, ex art. 1189 comma 1 cc., risultando quindi carente della titolarità del diritto dedotto e azionato in giudizio.
Diritto che compete, evidentemente, al reale beneficiario: “Nel caso in cui venga accertata una difformità successivamente all'esecuzione dell'ordine di pagamento, gli stessi intermediari sono tenuti a fornire i dati anagrafici o
- 12 - societari dell'accipiens per permettere al reale creditore di esercitare un'azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dal primo non potendosi invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista”
(Cass civ. n. 17415/2024), in quanto "l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dall'ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio" (cfr. Cass. n. 39531 del 2021).
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni la domanda formulata da va rigettata per difetto di titolarità attiva Parte_1 del rapporto dedotto in giudizio.
Quanto al governo delle spese di lite, considerate le puntualizzazioni del giudice di legittimità solo di recente esplicitate, sussistono giustificati motivi per disporne l'integrale compensazioni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del Got Aldo
Aratro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona de legale rapp.te
[...] Controparte_1
Con p.t. e di in persona del legale rapp.te p.t., ogni altra istanza CP_2 respinta e disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 11/7/2025
Il Giudice Onorario
dr. Aldo Aratro
- 13 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9410/2022 R.Gen.Aff.Cont.; TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in calce dagli avv.ti Dario Alessandro Ricciardi (c.f.
) e Fabio Musto ( c.f. ) presso C.F._2 C.F._3 il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla Via Dei Mille 40:
- ATTORE
E
c.f. ), rapp.ta e difesa in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Francesco Landolfi (c.f. ) presso il cui studio è elett.te C.F._4 dom.ta in Napoli, alla via G. Melisurgo 4;
- CONVENUTA
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa in virtù di procura CP_2 CP_1 P.IVA_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Stefano Febbi
(c.f. ) e Osvaldo Lombardi (c.f. C.F._5
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Umberto C.F._6
Danise in Napoli, via Francesco Caracciolo 15;
-CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e Spa esponendo, in Controparte_1 CP_2 estrema sintesi:
- che in data 24.10.2019 aveva effettuato un bonifico on line di euro 5.988,10 in favore di - tramite il servizio home banking di Controparte_3
Con ove intratteneva un rapporto di conto corrente – in pagamento CP_2 della fattura n. 28-2019 emessa dallo e da Controparte_3 quest'ultimo trasmessagli con mail del 23.20.2019;
- che l'oggetto della predetta fattura è del seguente tenore: “Competenze tecniche per il rilievo ed il progetto preliminare relativo all'immobile sito in
Torre Annunziata, via Fusco n. 166 – P.co dei Lillà”;
- che avendo ricevuto sollecito di pagamento da parte del creditore, aveva contattato il proprio istituto di credito in data 13.11.2019 e appreso, attraverso la ricevuta inviatagli, che l'iban del beneficiario del bonifico effettuato non corrispondeva a quello originariamente indicato nella fattura n. 28-2019;
- che, in effetti, la fattura era stata contraffatta da hacker o da altri ignoti malintenzionati, i quali erano intervenuti telematicamente con il proposito doloso di alterare i dati indicati nella fattura, modificando in particolare l'iban ivi riportato, al fine di incassare l'importo del bonifico;
- che in data 14.11.2019, l'originario destinatario del bonifico sporgeva denuncia presso il Commissariato di Torre Annunziata, per il reato di frode informatica, ove veniva confermata l'avvenuta contraffazione informatica risultante altresì dalla non corrispondenza tra le dimensioni del file (87 K) coincidente con la fattura originariamente inoltrata, con quelle del file contenente poi la fattura oggetto di alterazione (154 K);
- che a nulla erano serviti i tentativi posti in essere dall'attore, quale soggetto che ha ordinato il bonifico, tesi ad ottenere la restituzione della somma versata e/o gli estremi anagrafici del titolare dell'iban sul cui conto corrente era
- 2 - Con confluita la somma, nei confronti del proprio istituto bancario CP_2 ovvero della banca destinataria del bonifico . Controparte_1
L'attore ha quindi dedotto la responsabilità degli intermediari sia in via esclusiva che solidale, per non essersi colpevolmente avveduti della non corrispondenza tra l'effettivo beneficiario del pagamento indicato nella fattura originariamente inviatagli dallo e l'intestatario del conto di Controparte_3 cui all'alterato iban;
nonché per il ritardo accumulato nell'eseguire il richiamo dell'accredito effettuato e disporne lo storno.
L'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il grado di responsabilità addebitabile a ciascuno degli istituti di credito convenuti e, per l'effetto, alla luce delle emergenze su evidenziate, condannare in solido o chi di ragione alla restituzione dell'importo di €
5.988,10 in favore del Dott. oltre al risarcimento del Parte_1 danno da liquidare in via equitativa ed agli interessi nella misura di legge. B)
In via subordinata ed in ogni caso, accertare e dichiarare il grado di responsabilità addebitabile a ciascuno degli istituti di credito convenuti per il comportamento dagli stessi avuto contrario alle norme di correttezza e buona fede e, per l'effetto, alla luce delle emergenze su evidenziate, condannare comunque in solido o chi di ragione al risarcimento del danno in favore del
Dott. da valutarsi in maniera equitativa. C) Parte_1
Condannare le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido o in ragione del grado di responsabilità che sarà riconosciuto, al pagamento delle competenze di lite, anticipazioni, spese, spese generali, IVA e CPA, come per legge, da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
Si è costituita in giudizio la banca contestando Controparte_1 quanto ex adverso allegato e dedotto, deducendo di non essere incorsa in alcuna responsabilità e/o inadempimento nella vicenda, atteso che l'art. 24
d.lgs. 11/2010 esonera entrambi gli intermediari dall'eseguire il controllo di congruità e, di conseguenza, esclude la loro responsabilità per tutte quelle
- 3 - operazioni eseguite secondo l'Iban indicato dal pagatore, gravando, invece, su quest'ultimo l'onere di controllare la correttezza dei dati dell'operazione e, in particolare, dell'Iban, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione. Ha evidenziato di aver ricevuto il tentativo di richiamo da parte della banca ordinante in data 27 novembre 2019 e che non era stato possibile darvi corso per essere trascorso oltre un mese dall'effettuazione del bonifico.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiararsi che
[...]
è terzo estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Dott. Controparte_1
e che pertanto è carente di Parte_1 CP_2 CP_1 legittimazione passiva in ordine alle pretese relative al bonifico per il quale è causa e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio. 2) In ogni caso rigettarsi la domanda attorea in quanto, inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto. 3) Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre spese generali IVA e CPA”. Con
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza di CP_2 ogni pretesa attorea nei suoi confronti, la carenza di legittimazione passiva, nonché la carenza di legittimazione attiva. Ha dedotto che nella vicenda, in qualità di intermediario dell'ordinante, doveva limitarsi esclusivamente a processare il bonifico in uscita verso il conto corrente contraddistinto dal codice IBAN indicato dal disponente ordinante, come ha fatto adempiendo correttamente agli obblighi su di essa incombenti;
e che, quindi a nessuna altra verifica era tenuta, men che meno sul nominativo del beneficiario del bonifico. Ha evidenziato ed eccepito la carenza legittimazione attiva ovvero di titolarità dal lato attivo del rapporto, ovvero di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., posto che secondo la prospettazione dell'atto di citazione il bonifico disposto dall'attore è liberatorio della sua obbligazione di pagamento siccome la fattura da egli ricevuta, sulla scorta della quale ha effettuato in buona fede il bonifico indicando il codice IBAN ivi riportato, era giunta al suo indirizzo mail dopo essere stata asseritamente contraffatta da ignoti introdottisi nel sistema informatico del creditore;
quest'ultimo, quindi, essendo l'unico
- 4 - soggetto legittimato ad agire per ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'ignoto contraffattore. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ovvero la carenza di titolarità dal lato attivo del diritto in capo all'attore sig. e/o la carenza di Parte_1 legittimazione passiva ovvero la carenza di titolarità dal lato passivo del diritto in capo a - in via principale nel merito, respingere tutte le CP_2 domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate;
- in via subordinata nel merito, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente un danno risarcibile da parte della convenuta , rideterminarlo ai sensi CP_2 dell'art. 1227 c.c., comma 1 e/o comma 2; - in ogni caso, condannare il ricorrente Sig. alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. nonché condannarlo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore di di una somma di CP_2 CP_1 denaro equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata per
l'avvio del presente giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 13.6.2025, è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies comma III
c.p.c.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In via preliminare, va disattesa l'assunta carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti convenute, tanto alla luce della prospettazione offerta da parte attrice quanto della non disconosciuta qualità Con di prestatore dei servizi di pagamento di CP_2 Parte_1
(pagatore) e di Intesa San Paolo spa, prestatore dei servizi di
[...] pagamento del beneficiario. La legittimazione processuale attiene, infatti, alla verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 16 maggio
- 5 - 2007, n. 11321) e tale profilo, per la verità, non è dubbio alla luce del tenore dell'atto di citazione.
Diversamente, l'assunto difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale è questione che attiene al merito del giudizio de quo e che, per quanto si dirà, costituisce la ragione posta alla base del rigetto della domanda.
Ciò posto, nella fattispecie oggetto di causa, parte attrice ha assunto di essere stato vittima di frode informatica e di aver eseguito in data 24.10.2019,
a mezzo bonifico bancario, un pagamento a vantaggio non già del legittimo destinatario ( , ma di un creditore apparente. A Controparte_3 riguardo, ha esposto, in particolare, di non aver proceduto personalmente all'ordine di bonifico ma di averne delegato l'operazione (“Il qui esponente ha inviato al responsabile di Che Banca spa la copia della fattura chiedendo di procedere a predisporre tutte le modalità di tecnica bancaria per effettuare un bonifico bancario, rivolgendosi a suo responsabile Signor Tes_1
Consulente finanziario” v. pag.6 memoria ex art 183 comma 6 cpc n.1), previo invio di una fattura, il cui iban veniva “artatamente contraffatto” da ignoti, circostanza assunta a fondamento della denuncia sporta da
[...]
amministratore dell' Controparte_4 Parte_2
[...]
Parte attrice ha dedotto, quindi, plurime responsabilità a carico degli istituti convenuti (“non essendosi colpevolmente avveduti della non corrispondenza tra l'effettivo beneficiario del pagamento, così come correttamente indicato nella fattura originariamente inviata al dott.
e l'intestatario del conto di cui all'alterato iban”, Parte_1 nonché “per il ritardo accumulato nell'eseguire il richiamo dell'accredito Co effettuato, ed in particolare è responsabile per il ritardo CP_2 relativo all'attivazione della richiesta di storno, mentre è Controparte_1 responsabile per aver rifiutato lo storno, come da comunicazione resa da Con "; v. pag. 4 atto di citazione), addebitando loro, in particolare, CP_2
“la circostanza di non aver fornito, ad oggi, prova esaustiva di essersi
- 6 - adoperati per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento contestata, sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono, fornendo dati anagrafici e circostanze fattuali e documentali necessarie per poter agire contro l'accipiens” ( v. pag. 2 memoria ex art 183 comma 6 cpc).
In effetti, la controversia in esame si inserisce in quel filone di procedimenti instaurati dal solvens o dal creditore effettivo avverso un istituto di credito per l'esecuzione di un bonifico in favore di un soggetto diverso da quello voluto dal cliente.
A tal riguardo, la Suprema Corte, pur distinguendo, nella nota ordinanza n. 17415/2024, scenari diversi (“lo sbaglio può spiegarsi per un errore materiale nella digitazione di un IBAN che pure era noto correttamente al cliente (ad esempio, per distrazione), oppure può discendere da una condotta, magari anche truffaldina, che lo abbia indotto a ritenere che il conto del beneficiario corrispondesse ad un IBAN che, in realtà, si riferiva al conto del truffatore”), ne ha precisato un unico contesto normativo di riferimento (Direttiva PSD -2007/64/CE, attuata in Italia con il D.Lgs. n.
11/2010 e successivamente modificata dalla Direttiva PSD2 -2015/2366/UE- attuata con il D.Lgs. n. 218/2017, che, senza abrogare il precedente testo legislativo, ha introdotto le modifiche necessarie all'attuazione della nuova
Direttiva e ha adeguato la legislazione nazionale al Regolamento UE n.
751/2015), sottolineando come lo stesso, in risposta alla costituzione dell'area unica dei pagamenti (Single Euro Payments Area), sia riuscito a conciliare l'esigenza di assicurare servizi di pagamento rapidi ed efficienti con quella di garantire la sicurezza degli stessi ed un'adeguata tutela degli utenti, soprattutto se consumatori ( Cass. civ n. 17415/2024).
Ciò posto, l'obbligazione posta a carico dell'istituto di credito trova la sua disciplina nell'art. 24 del D.L.vo 11/2010, secondo cui: “
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto
- 7 - indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente
è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con
l'identificativo unico fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico”.
La Corte di Giustizia Europea (21 marzo 2019 - C - 245/2018), facendo anche riferimento a quanto statuito nella decisione del Collegio di
Coordinamento dell'ABF con la decisione del 12 gennaio 2017, n. 162, ha affermato che “la norma deve essere letta alla luce dei principi ispiratori e degli obiettivi perseguiti dalle due Direttive Europee. Infatti, la creazione di un mercato unico dei pagamenti efficiente e competitivo è obiettivo conseguibile attraverso la riduzione drastica dei tempi di esecuzione dei pagamenti e la semplificazione delle relative procedure, così come auspicato anche dal Considerando n. 88 della PSD2. Per giungere a tali risultati, il diritto Europeo ha deciso di uniformare le procedure di trasferimento fondi dell'area unica dei pagamenti (SEPA) sulla base del principio secondo il quale il destinatario del pagamento deve essere individuato tramite un solo elemento, comune a tutti gli intermediari. Il legislatore, quindi, ha disposto
- 8 - l'adozione di una procedura completamente automatizzata basata sull'identificativo unico e ha eliminato il controllo di congruità che, prevedendo una verifica ex ante circa la correttezza dell'operazione, avrebbe determinato un rallentamento nei pagamenti e, in particolare, inficiato la rapidità di quelli elettronici… Dalle nuove regole successivamente introdotte consegue - secondo la Corte predetta - che, se l'operazione risulta essere viziata a causa della sua esecuzione secondo un IBAN errato, non sussiste la responsabilità degli intermediari che hanno partecipato al procedimento, indipendentemente dal fatto che l'ordine contenga ulteriori informazioni per individuare il beneficiario e/o il suo conto di accredito. Né tale soluzione può essere considerata una penalizzazione della posizione dell'utente del servizio, visto che la seconda parte del comma 2, dell'art. 24, impone all'intermediario del pagatore di compiere tutti gli sforzi ragionevoli (peraltro, nel nuovo testo della citata norma, in vigore dal 13 gennaio 2018, anche con la collaborazione di quello del beneficiario) per recuperare le somme oggetto dell'operazione”.
Tale interpretazione, largamente condivisa nella giurisprudenza di merito, trova ulteriore conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte che attribuisce all'IBAN “la centrale funzione di filtro per determinare i casi in cui la responsabilità della mancata o inesatta esecuzione è attribuibile all'utente e quelli in cui si può procedere per accertare quale degli intermediari coinvolti nel procedimento abbia causato il malfunzionamento dell'operazione e, quindi, ne sia responsabile. Il legislatore comunitario (poi eurounitario), come quello nazionale, ha adottato una soluzione tesa a migliorare l'efficienza e la rapidità dei pagamenti, eliminando così l'obbligo degli intermediari di controllare la congruenza dei dati bancari forniti dall'utente; tale scelta, coerente con i principi ispiratori della normativa, sebbene sembri sacrificare la tutela dell'utente rispetto a quella che gli garantirebbero i principi di diritto comune in tema di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, viene controbilanciata dall'obbligo degli
- 9 - intermediari di agire per cercare di recuperare la somma erroneamente trasferita” (Cass civ. n. 21105/2024).
Di talché, la Suprema Corte ha precisato che al pagamento eseguito secondo un IBAN erroneamente indicato dal non segue alcuna CP_5 responsabilità degli intermediari che hanno partecipato all'operazione (pur avendo gli stessi l'obbligo di attivarsi e collaborare per il recupero delle somme), indipendentemente dal fatto che l'ordine contenga ulteriori informazioni per individuare il beneficiario e/o il suo conto di accredito, perché l'unico obbligo gravante sugli istituti di credito consiste nella verifica dell'esattezza dell'ordinativo unico Iban, come indicato dall'ordinante.
Al contrario, grava sul pagatore l'onere di controllare la correttezza dei dati dell'operazione e, in particolare, dell'IBAN, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione, controllo che, nel caso di specie, parte attrice ha invero tacitamente ammesso di non aver effettuato, né al momento dell'ordine di bonifico né successivamente all'operazione eseguita dal consulente bancario, assumendo di essersi avveduto della difformità dell'Iban solo in data 13.11.2019 , allorquando il reale beneficiario, in attesa del pagamento, contattava l'attore per chiarimenti ( v. pag. 2 atto di citazione).
Peraltro, l'adozione di un sistema di pagamento automatizzato rende l'intermediario automaticamente inconsapevole dell'eventuale errore dell'utente del servizio anche laddove vi sia coincidenza tra l'intermediario dell'accipiens e quello del reale beneficiario, sicché è l'attore a dover dimostrare che, nonostante l'automatismo, quella consapevolezza era stata comunque acquisita dall'intermediario.
Ebbene, nel caso di specie, alcuna prova al riguardo è stata fornita dalla parte attrice;
né la circostanza di aver effettuato ulteriori bonifici (datati
3.12.2019; 29.97.2020; 5.10.2020; 18.11.2020; 25.02.2021) in favore del reale creditore può suffragare alcuna consapevolezza di parte convenuta, atteso che tali operazioni sono tutte successive al bonifico de quo, datato
- 10 - 24.10.2019.
Non è poi possibile invocare, nel caso di specie, la responsabilità dell'intermediario da contatto sociale qualificato, atteso che la stessa attiene alla tutela del beneficiario, che non è titolare di conto di accredito presso il prestatore dei servizi di pagamento.
Al riguardo, precisa infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte:
“Allorquando, invece, il beneficiario non sia titolare di alcun conto di accredito presso il prestatore del servizio di pagamento, sicché nemmeno può trovare applicazione la specifica disciplina ex art. 24 del D.Lgs. n. 11 del
2010, tornano in vigore le regole di diritto comune che impongono all'intermediario, responsabile, secondo la teoria del contatto sociale qualificato, nei confronti dell'effettivo beneficiario rimasto insoddisfatto, di provare di aver agito (rectius: di aver compiuto l'operazione di pagamento richiestagli dal solvens tramite il proprio prestatore di servizio di pagamento) adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di quest'ultimo o, quanto meno, di essersi adoperato al fine di rendergli possibile la individuazione del soggetto erroneamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, se del caso anche comunicandogli i relativi dati anagrafici o societari” (Cass civ. n.
17415/2024).
Ne deriva, insomma, che alcuna responsabilità può essere ascritta sia a sia a per non essersi avveduti della difformità CP_2 CP_6 esistente tra il nominativo del beneficiario ed il suo identificativo Iban.
Quanto, invece, all'obbligo di attivarsi e collaborare per il recupero delle somme, richiamato tanto dalla citata normativa quanto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, occorre rilevare che se, per un verso, spa ha dato prova di aver effettuato un'operazione di richiamo del CP_2 bonifico in data 27 novembre 2019, dall'altro lato ha motivato CP_6
l'impossibilità di dar seguito alla richiesta poiché era oramai decorso un mese dal bonifico, deducendo inoltre che in assenza di un legittimo interesse in
- 11 - capo al richiedente, i dati del beneficiario potevano essere comunicati solo alla Banca dell'ordinante (“Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela”).
Pertanto, nessuno degli intermediari convenuti ha comunicato dati anagrafici e circostanze fattuali e documentali necessarie per poter agire contro l'accipiens.
Ciò posto, non può tuttavia sottacersi che l'attore ha dedotto di aver effettuato il pagamento a vantaggio di chi appariva legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche (codice Iban) ed in buona fede, perché ignaro della truffa informatica.
E la prova di aver confidato senza alcuna colpa nella situazione apparente va rinvenuta nella denuncia sporta dal reale creditore presso il
Commissariato della Polizia di Stato di Torre Annunziata, nella quale il medesimo ha dato atto dell'avvenuto pagamento ad opera dell'attore (“si deduce che la fattura è stata evidentemente contraffatta nel suo percorso attraverso le mail sopracitate con la conseguenza che il dott. Parte_1 ha effettuato il pagamento e che lo scrivente non ha incassato la
[...] somma”) .
Del resto, l'attore, pur avendo dedotto di essere rimasto debitore dello
(creditore effettivo), affermando di essere stato costretto a Controparte_3 ripetere il pagamento in questione, non ha tuttavia fornito alcuna prova di ciò.
Anche per tale via, pertanto, deve ritenersi che l'attore, con l'effettuazione del bonifico in oggetto, si sia liberato dell'obbligazione originaria, ex art. 1189 comma 1 cc., risultando quindi carente della titolarità del diritto dedotto e azionato in giudizio.
Diritto che compete, evidentemente, al reale beneficiario: “Nel caso in cui venga accertata una difformità successivamente all'esecuzione dell'ordine di pagamento, gli stessi intermediari sono tenuti a fornire i dati anagrafici o
- 12 - societari dell'accipiens per permettere al reale creditore di esercitare un'azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dal primo non potendosi invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista”
(Cass civ. n. 17415/2024), in quanto "l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dall'ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio" (cfr. Cass. n. 39531 del 2021).
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni la domanda formulata da va rigettata per difetto di titolarità attiva Parte_1 del rapporto dedotto in giudizio.
Quanto al governo delle spese di lite, considerate le puntualizzazioni del giudice di legittimità solo di recente esplicitate, sussistono giustificati motivi per disporne l'integrale compensazioni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del Got Aldo
Aratro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona de legale rapp.te
[...] Controparte_1
Con p.t. e di in persona del legale rapp.te p.t., ogni altra istanza CP_2 respinta e disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 11/7/2025
Il Giudice Onorario
dr. Aldo Aratro
- 13 -