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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del OPolo Italiano il Giudice Dott.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1658 / 2023 promossa tra le parti:
APPELLANTE
c.f. , con l'avv. BROGI FERNANDO, presso Controparte_1 C.F._1 il cui Studio ha eletto domicilio
APPELLATA
, c.f. , contumace Controparte_2 P.IVA_1
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. 689/1981.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc. Tribunale Adito, contrariis reiectis, riformare in toto la sentenza del
Giudice di Prato Avv. Donatini Adriano, N° 607/22 pubblicata il 31.12.2022 per i motivi di cui in narrativa, annullando l'ordinanza-ingiunzione, Prot. M_IT PR_POUTG002087220190711 fascicolo
4133/2015 dell'11.7.2019. Con vittoria di spese e onorari oltre Cap e Iva. In via istruttoria l'esponente si riporta a quanto dedotto nelle note di trattazione scritta del 21.05.2024 e 01.07.2024 insistendo per
l'ammissione dei mezzi istruttori ivi indicati”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Controparte_1 sentenza n. 607/2022 del 07/12/2022, emessa all'esito del giudizio rubricato al n. Rg. 2951/2019, con la quale il Giudice di Pace di ha parzialmente accolto l'opposizione promossa dalla CP_2 medesima contro la avverso l'ordinanza-ingiunzione Prot. M_IT Controparte_2
1 emessa dal Viceprefetto Vicario di il 16/12/2015, riducendo la CodiceFiscale_2 CP_2 sanzione amministrativa pecuniaria ad € 1.032,00 e compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.
In primo grado, con ricorso depositato il 26/09/2019, ha proposto opposizione ex Controparte_1 artt. 2 e ss. L. 689/1981 e 6 D. Lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione Prot. M_IT
PR_POUTG002087220190711, Fascicolo 4133/2015 dell'11/07/2019, emessa nei suoi confronti dalla per il pagamento della somma complessiva di € 2.580,00 a titolo di sanzione Controparte_2 amministrativa pecuniaria, oltre ad € 9,50 per spese ed applicazione della sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di 24 mesi, per violazione dell'art. 2 della L. 386/1990 in relazione ai seguenti assegni bancari: 1) N° 0286169300 del
20.08.2015 tratto su AN OP. , di euro 11.600,00; 2) N° 0287306110 del 26.08.2015 tratto CP_3 su AN OP. , di euro 1.000,00; 3) N° 0287306108 del 25.08.2015 tratto su AN OP. CP_3 [...]
di euro 1.000,00; 4) N°0287306105 del 14.09.2015 tratto su AN OP. , di euro CP_3 CP_3
1.000,00.
Nello specifico l'opponente - rilevata la circostanza per cui il provvedimento prefettizio in contestazione era stato adottato a seguito dei rapporti di accertamento in base ai quali la CP_2
aveva emesso nei confronti dell'opponente il verbale di contestazione Prot. N. M_IT
[...]
PR_POUTG0030038-20151216 del 16/12/2015 – a sostegno delle proprie ragioni, aveva addotto quale unico motivo di opposizione quello per cui nessuno degli assegni indicati nell'ordinanza fosse stato mai protestato, ma che al contrario fossero stati già tutti pagati ai rispettivi beneficiari e poi da questi ritirati/richiamati. L'opponente, in via ulteriore, aveva sottolineato la difficoltà di procurarsi la documentazione relativa ai pagamenti sia per il fatto che questi sono avvenuti sul conto che la ricorrente aveva acceso presso la , da tempo in liquidazione Controparte_4 coatta, sia per il fatto che il soggetto beneficiario dell'assegno di maggiore importo era la società pasticceria BE D'OC S.r.l. di , i cui beni sono stati sottoposti a sequestro da parte della CP_2
D.I.A. nell'ambito di un'operazione di antiriciclaggio da marzo 2016.
Instaurato il contraddittorio, si era costituita in giudizio la deducendo la non Controparte_2 rilevanza, ai fini della sussistenza dell'illecito, dell'assenza del protesto e del richiamo degli assegni, demandando, in via principale, il rigetto dell'opposizione ex adverso avanzata con conferma dei verbali impugnati e condanna della ricorrente nella misura che sarà ritenuta adeguata al caso di specie, col favore delle spese di lite e, in denegata ipotesi, con la compensazione integrale delle spese di giudizio, preso atto del comportamento processuale di parte convenuta.
2 In particolare, a sostegno delle contestazioni sollevate, la convenuta opposta aveva addotto quanto segue: a) che la ricorrente, oltre ad essersi in un primo momento totalmente disinteressata del procedimento attivato nei suoi confronti dalla Prefettura di , ha, altresì, omesso di informare CP_2 lo stabilimento trattario dell'asserita avvenuta regolarizzazione dei titoli, in violazione del disposto di cui all'art. 8bis, c. 3, L. 386/90 laddove prevede che la prova dell'avvenuto pagamento debba essere fornita dal traente allo stabilimento trattario;
b) che, circa la contestazione della ricorrente in ordine all'assenza di protesti elevati a suo carico, la aveva eccepito che l'art. 8bis, c. 1, L. CP_2
386/90 prevede che un assegno possa venire inoltrato al Prefetto competente in seguito a protesto o constatazione equivalente, e che, nel caso di specie, la aveva ricevuto dall'Istituto di CP_2 credito trattario proprio una “constatazione equivalente” ove veniva chiaramente indicato che il titolo era stato presentato in termini utili, così che le avverse eccezioni in merito appaiono essere infondate;
c) che, quanto al richiamo dei titoli da parte dei rispettivi portatori, la convenuta opposta aveva chiarito che il richiamo dell'assegno non esplica effetti sulla sussistenza dell'illecito amministrativo in contesa in quanto è un atto di natura negoziale e non esonera la banca trattaria dall'obbligo di attivare la procedura di iscrizione nella C.A.I. qualora intervenga dopo la presentazione dell'assegno privo di provvista poiché, in questi casi, la consumazione dell'illecito si realizza con la presentazione al pagamento del titolo alla AN la quale, da tale momento, è tenuta ad avviare l'iter per la relativa segnalazione in archivio;
d) che, dunque, la sola ipotesi nella quale il richiamo possa far venire meno l'emissione di assegni senza provvista è quella in cui lo stesso intervenga prima della presentazione al pagamento del titolo, ovvero prima della consumazione dell'illecito; e) che non ha alcun valore neppure la dichiarazione del portatore del titolo di aver erroneamente posto all'incasso il predetto, poiché tale dichiarazione sottintenderebbe il fatto di considerare il titolo come strumento di credito e non di pagamento ed un privato non è autorizzato a cambiare la natura giuridica dell'assegno.
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e, all'udienza del 07/12/2022, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e riserva di deposito delle motivazioni.
Il Giudice di Pace di , con la sentenza appellata, ha motivato la decisione sulla base delle CP_2 seguenti considerazioni: 1) che l'opposizione proposta dalla sig.ra è parzialmente CP_1 fondata in quanto l'art. 8, c. 1, della L. 386/1990 stabilisce la non applicazione della sanzione conseguente all'illecito in oggetto in caso di pagamento dell'assegno da parte del traente entro giorni 60 dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo;
2) che, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha depositato tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con cui ha dato prova di aver provveduto al pagamento dei seguenti assegni: a) dell'assegno della BPV n.
3 0287306110 del 26/08/2015 di € 1.000,00; b) dell'assegno della BPV n. 0287306108 del 25/08/2015 di € 1.000,00; c) dell'assegno della BPV n. 0287306105 del 14/09/2015 di € 1.000,00; 3) che l'opponente non ha, tuttavia, provato di aver pagato, nei termini di legge, l'assegno della BPV n.
0286169300 del 20/08/2015 di € 11.600,00 e che il teste – legale rappresentante Testimone_1 della società Il BE D'OC S.r.l. all'epoca dell'assegno – ha risposto negativamente al capitolo su cui è stato interrogato e con cui gli è stato chiesto di dire come vero che l'assegno mostratogli era stato quietanzato;
4) che, dunque, la somma che l'opponente sarà chiamata a versare in favore della a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria dovrà essere ridotta in Controparte_2 quanto non possono trovare applicazione le sanzioni di € 516,00 per ciascuno dei tre assegni di cui la ricorrente ha fornito adeguata prova di pagamento, residuando come dovuta la sola sanzione di
€ 1.032,00 riferita all'assegno n. 0286169300 che l'opponente non ha dimostrato di aver pagato, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali, già determinata nel minimo edittale di cui all'art. 5, c. 4, II periodo, L. 386/1990; 5) che le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.
Parte appellante , ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, l'ha impugnata Controparte_1 chiedendone la riforma totale sulla base dei seguenti motivi: a) la , eccependo Controparte_2
l'irrilevanza dell'assenza del protesto e del richiamo degli assegni dedotti in contestazione ai fini della prova della sussistenza dell'illecito lamentato, ha implicitamente ammesso che gli assegni de quibus erano stati ritirati, in quanto il ritiro sarebbe stato dettato dal fatto che l'assegno ritenuto non pagato - n° 0286169300 del 20/08/2015, tratto su AN OP. Di di euro 11.600,00 - è CP_3 stato quietanzato nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 386/1990; b) seppure è vero che in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato di non aver ricevuto le Testimone_1 somme di cui agli assegni di causa, detta dichiarazione sarebbe stata posta dal GdP a fondamento della decisione deliberata poiché questi non ha ritenuto di dover “allargare” la prova testimoniale, così che sarebbe stato facilmente accertabile che il pagamento era stato fatto a mani di un altro soggetto, ovvero dell'Avv. Francesco Cervinaro, che gestiva la pratica de qua per conto del legale rappresentante della società prenditrice.
Per tali ragioni, l'appellante ha formulato richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni de quibus: “Piaccia all'Ecc. Tribunale Adito, contrariis reiectis, riformare in toto la sentenza del Giudice di Prato per i motivi di cui in narrativa, annullando l'ordinanza-ingiunzione,
Prot. M_IT PR_POUTG002087220190711 Fascicolo 4133/2015 dell'11.7.2019. Con vittoria di spese e onorari oltre Cap e Iva. In via istruttoria si chiede ammettersi prove testimoniali sui capitoli di cui sopra”.
Il Giudice dell'appello, rilevata la mancata costituzione di parte appellata nel giudizio de quo, ha disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, del decreto emesso il 06/11/2023
4 e dell'ordinanza del 04/01/2024 all'Avvocatura dello Stato di Firenze ed ha rinviato all'udienza di comparizione delle parti del 07/05/2024, sostituendola col deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
Sostituito il Giudice titolare della causa, con ordinanza dell'11/07/2024, rilevata la regolarità della notifica effettuata dall'appellante, il G.I. ha dichiarato la contumacia della e, Controparte_2 ritenuta la causa matura per la decisione, essendo le ulteriori richieste istruttorie formulate da parte appellante inammissibili, ha rinviato all'udienza del 10/12/2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando a parte costituita i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Preso atto del tempestivo deposito delle note scritte in sostituzione di udienza di parte appellante, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione con provvedimento del 05/02/2024.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Innanzitutto, si evidenzia che le allegazioni di parte appellante circa il fatto che il pagamento dell'assegno in questione è stato fatto nelle mani di altro soggetto, diverso dal legale rappresentante della società prenditrice, escusso in primo grado, è circostanza nuova, mai dedotta precedentemente e, quindi, come tale tardiva. Parte appellante, essendo a conoscenza di tale circostanza, avrebbe dovuto e potuto allegare la medesima in primo grado e comunque citare come testimone detta persona, anziché il legale rappresentante della società BE d'OC srl indicata in atti.
Inoltre, si evidenzia che il giudice di primo grado non era in alcun modo tenuto ad estendere la prova come allegato da parte appellante. Nel procedimento civile i testimoni vengono sentiti su capitoli di prova precisi e circostanziati formulati dalle parti e ammessi dal giudice, il quale non ha poteri officiosi al riguardo, potendo, se del caso, chiedere delle precisazioni qualora lo ritenga necessario, non avendolo ritenuto nel caso che ci occupa, alla luce della precisa domanda rivolta al testimone, alla risposta altrettanto precisa data dal medesimo ed in assenza di allegazioni ulteriori e diversi negli atti. Neppure il difensore di parte odierna appellante ha ritenuto di svolgere domande a precisazione di quanto riferito dal teste, cosa che, invece, avrebbe potuto quantomeno chiedere al giudice di primo grado.
Infine, si conferma il giudizio di inammissibilità emesso con il provvedimento di rigetto delle prove articolate in questo grado di giudizio, essendo prive di riferimenti temporali o spaziali. Sono altrettanto prive di pregio le allegazioni di parte appellante circa il richiamo al c.d. principio di indispensabilità della prova, ammissibile in grado di appello, posto che la norma di riferimento è stata modificata con il d.l. 83/2012 convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012 eliminando le parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero” e la
5 giurisprudenza richiamata riguarda un caso per il quale è stata applicata la norma nella formulazione ante riforma del 2012.
Tanto basta per respingere l'appello.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte appellata.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 essendo l'appello integralmente rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 607/2022 emessa in data
7.12.2022 dal giudice di Pace di;
CP_2
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 essendo l'impugnazione integralmente respinta.
Prato, 10/04/2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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