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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11064/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2024 da 1) nata il [...] a [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Luca Gioffredi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_1
Nato il 21.08.1991 a Milano cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Luca Gioffredi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in AN TO AN (MI) (anno 2018 atto n. 22 parte 1 ufficio 1) In comunione legale dei beni.
separati con sentenza N. 2327/2024 V.G. pubbl. il 16/12/2024 passata in giudicato in data 16.12.2024 con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._3 cittadino italiano;
, nato a [...] il [...], codice fiscale cittadino italiano;
Parte_3 C.F._4
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_4 C.F._5 cittadino italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ad Parte_2 Parte_3 Parte_4 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vedere i figli quando vuole, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori (e previo avviso alla Sig.ra entro il giorno precedente), nonché di tenerli con sé: Pt_5
- una settimana: il mercoledì prelevando i figli alle ore 17.00 presso l'abitazione materna e tenendoli con sé sino alle ore 21:00, allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
- l'altra settimana: il mercoledì prelevando i figli alle ore 17.00 presso l'abitazione materna e tenendoli con sé sino alle ore 21:00, allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
nonché il venerdì dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00 della domenica, prelevando e riaccompagnando i minori presso la residenza materna, e, così, alternativamente ogni settimana. Durante le vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé i figli per 15 giorni nel mese di agosto, Pt_2 previo accordo con la Sig.ra in ordine al periodo, da determinarsi entro il 30 aprile di ogni Pt_5 anno. Durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre potrà tenere i figli con sé per la metà dei periodi (metà periodo natalizio e metà pasquale). In particolare, durante le vacanze natalizie 2024/2025: i figli trascorreranno il 23 e il 24 dicembre con la madre;
dal 25 dicembre sino al 30 dicembre compresi i figli resteranno con il padre (il quale li preleverà dalla casa materna alle ore 10:00 del 25 dicembre e li riaccompagnerà dalla madre il 30 dicembre alle ore 21:00),dal 30 dicembre al 6 gennaio 2025 i figli resteranno con la madre. Durante le vacanze natalizie 2025/2026: i figli trascorreranno il 23 e il 24 dicembre con il padre (il quale provvederà a prelevarli alle ore 10:00 del 23 dicembre e a riaccompagnarli presso la casa materna alle ore 10:00 del 25 dicembre), dal 25 dicembre sino al 30 dicembre compresi i figli resteranno con la madre, dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026 i figli resteranno con il padre (il quale provvederà a prelevare i figli alle ore 18:00 del 30 dicembre presso la residenza materna e a riaccompagnarli alle ore 21:00 del 6 gennaio), e così alternativamente ogni anno. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal Giovedì ANto sino al giorno di Pasqua compresi e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta al mercoledì successivo, e così alternativamente ogni anno, in ogni caso il padre preleverà e riaccompagnerà i minori presso la residenza materna. Durante le vacanze pasquali 2025 i figli resteranno con la madre il giorno di Pasqua. Per quanto riguarda gli altri periodi di vacanza infra-annuali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1° maggio, etc.), in genitori trascorreranno in via alternata ogni anno ciascun giorno di ferie. Il Sig. nelle festività di sua spettanza preleverà e riaccompagnerà i minori presso la residenza Pt_2 materna. I genitori sono concordi nel riservare l'uno all'altra la possibilità di frequentare i figli il giorno del loro compleanno, indipendentemente dal fatto che sia un giorno diverso da quello indicato nelle modalità di visita e compatibilmente con le esigenze dei figli e del genitore cui spetta la visita in quel giorno.
2) La casa familiare sita nel Comune di AN TO AN (MI) in Via Parri n. 31/b resterà assegnata, completa di tutto ciò che la arreda, alla signora che ivi vi abiterà con i figli. Pt_5
3) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Parte_1 CP_2
€600,00 (€200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 4) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AN TO AN (MI) in data 10.07.2018 tra e;
CP_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN TO AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cologno Monzese dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2024 da 1) nata il [...] a [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Luca Gioffredi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_1
Nato il 21.08.1991 a Milano cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Luca Gioffredi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in AN TO AN (MI) (anno 2018 atto n. 22 parte 1 ufficio 1) In comunione legale dei beni.
separati con sentenza N. 2327/2024 V.G. pubbl. il 16/12/2024 passata in giudicato in data 16.12.2024 con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._3 cittadino italiano;
, nato a [...] il [...], codice fiscale cittadino italiano;
Parte_3 C.F._4
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_4 C.F._5 cittadino italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ad Parte_2 Parte_3 Parte_4 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vedere i figli quando vuole, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori (e previo avviso alla Sig.ra entro il giorno precedente), nonché di tenerli con sé: Pt_5
- una settimana: il mercoledì prelevando i figli alle ore 17.00 presso l'abitazione materna e tenendoli con sé sino alle ore 21:00, allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
- l'altra settimana: il mercoledì prelevando i figli alle ore 17.00 presso l'abitazione materna e tenendoli con sé sino alle ore 21:00, allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
nonché il venerdì dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00 della domenica, prelevando e riaccompagnando i minori presso la residenza materna, e, così, alternativamente ogni settimana. Durante le vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé i figli per 15 giorni nel mese di agosto, Pt_2 previo accordo con la Sig.ra in ordine al periodo, da determinarsi entro il 30 aprile di ogni Pt_5 anno. Durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre potrà tenere i figli con sé per la metà dei periodi (metà periodo natalizio e metà pasquale). In particolare, durante le vacanze natalizie 2024/2025: i figli trascorreranno il 23 e il 24 dicembre con la madre;
dal 25 dicembre sino al 30 dicembre compresi i figli resteranno con il padre (il quale li preleverà dalla casa materna alle ore 10:00 del 25 dicembre e li riaccompagnerà dalla madre il 30 dicembre alle ore 21:00),dal 30 dicembre al 6 gennaio 2025 i figli resteranno con la madre. Durante le vacanze natalizie 2025/2026: i figli trascorreranno il 23 e il 24 dicembre con il padre (il quale provvederà a prelevarli alle ore 10:00 del 23 dicembre e a riaccompagnarli presso la casa materna alle ore 10:00 del 25 dicembre), dal 25 dicembre sino al 30 dicembre compresi i figli resteranno con la madre, dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026 i figli resteranno con il padre (il quale provvederà a prelevare i figli alle ore 18:00 del 30 dicembre presso la residenza materna e a riaccompagnarli alle ore 21:00 del 6 gennaio), e così alternativamente ogni anno. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal Giovedì ANto sino al giorno di Pasqua compresi e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta al mercoledì successivo, e così alternativamente ogni anno, in ogni caso il padre preleverà e riaccompagnerà i minori presso la residenza materna. Durante le vacanze pasquali 2025 i figli resteranno con la madre il giorno di Pasqua. Per quanto riguarda gli altri periodi di vacanza infra-annuali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1° maggio, etc.), in genitori trascorreranno in via alternata ogni anno ciascun giorno di ferie. Il Sig. nelle festività di sua spettanza preleverà e riaccompagnerà i minori presso la residenza Pt_2 materna. I genitori sono concordi nel riservare l'uno all'altra la possibilità di frequentare i figli il giorno del loro compleanno, indipendentemente dal fatto che sia un giorno diverso da quello indicato nelle modalità di visita e compatibilmente con le esigenze dei figli e del genitore cui spetta la visita in quel giorno.
2) La casa familiare sita nel Comune di AN TO AN (MI) in Via Parri n. 31/b resterà assegnata, completa di tutto ciò che la arreda, alla signora che ivi vi abiterà con i figli. Pt_5
3) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Parte_1 CP_2
€600,00 (€200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 4) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AN TO AN (MI) in data 10.07.2018 tra e;
CP_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN TO AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cologno Monzese dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG