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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2263/2025 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato all'udienza del 8.5.2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2263/2025 R.G.A.C. (già 10230/2024 r.g.a.c.)
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Vannella Gaetani n. 27, presso lo studio dell'Avv. RAINONE VINCENZO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e verbale d'udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'attrice ha intimato a Parte_1 CP_1
sfratto per morosità, citandola per la convalida e chiedendo la emissione di ingiunzione
[...]
di pagamento per i canoni scaduti e a scadere oltre interessi, oneri condominiali, spese e competenze professionali.
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Ha asserito l'intimante che intercorreva tra le parti contratto di locazione sottoscritto in data
1.3.2019, regolarmente registrato ed avente per oggetto l'unità immobiliare sita in Marano di
Napoli alla via Marano San Rocco n. 293, primo piano, int. 1, scala U, censita in Catasto al foglio 13, particella 248, Sub. 103, Cat. A/2, per il canone contrattuale di € 390,00 mensili e che la conduttrice si era resa morosa per la complessiva somma di € 2.900,00 relativamente ai seguenti canoni di locazione ed oneri condominiali afferenti le seguenti mensilità: marzo 2024 importo residuo € 100,00, aprile 2024 € 400,00, maggio 2024 € 400,00, giugno 2024 €
400,00, luglio 2024 € 400,00, agosto 2024 € 400,00, settembre 2024 € 400,00, ottobre 2024 €
400,00. Precisava che all'art. 4 del contratto di locazione le parti avevano stabilito il versamento degli oneri condominiali pari ad € 10,00 mensili unitamente al canone di locazione.
La conduttrice non si è costituita in giudizio.
La fase sommaria si è chiusa senza l'adozione del provvedimento di rilascio stante l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed è stata disposta la trasformazione del rito con concessione alle parti dei termini per l'integrazione degli atti difensivi. Malgrado la regolare notifica alla convenuta in data 8.4.25 dell'ordinanza di mutamento del rito unitamente a copia dell'originario atto di citazione di sfratto per morosità, non si è costituita in CP_1
giudizio, non avvalendosi del termine rispettivamente concesso.
Preliminarmente va rilevato che la notifica ex art. 143, c.p.c., è incompatibile con la struttura del procedimento per convalida, atteso che tale modalità preclude l'osservanza dell'adempimento previsto dall'art. 660, comma 7, c.p.c.. Del resto, la notifica ex art. 143,
c.p.c., consente di ritenere probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'intimazione mentre la decisiva importanza attribuita alla mancata comparizione dell'intimato in udienza o alla sua mancata opposizione impongono cautela al fine di assicurare il maggior grado possibile di certezza sull'effettiva conoscenza da parte del conduttore del contenuto dell'intimazione. In tale ipotesi il Giudice non potrà convalidare ma, considerato che la notifica ex art 143 c.p.c. è, tuttavia, idonea ad introdurre validamente un giudizio di cognizione ordinario in punto di risoluzione del contratto di locazione, il Giudice deve mutare il rito, facendo salvi gli effetti sostanziali dell'atto ex art. 156 c.p.c. Vanno, invece, persi gli effetti processuali sicché occorre notificare all'intimato la citazione e l'ordinanza di mutamento di rito (anche eventualmente di nuovo ex art. 143 c.p.c., ma la notifica purché regolarmente effettuata con l'osservanza dei relativi adempimenti, sarà in tal caso giudicata valida).
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Il giudizio di cognizione così introdotto, pur dopo il mutamento del rito, ha per oggetto unicamente la domanda come avanzata nell'originario atto di citazione, ritenuto non idoneo ad introdurre la fase sommaria ma solo un giudizio ordinario (da trattare pur sempre con rito speciale locatizio), senza possibilità di introdurre in sede di memoria integrativa nuove domande neppure se connesse alla domanda originaria. Invero l'ipotesi in esame neppure è assimilabile a quella in cui, correttamente instaurato il contraddittorio già nella fase sommaria con intimazione di sfratto ritualmente notificata, il rito venga mutato a seguito di opposizione dell'intimato, regolarmente costituitosi, per il quale la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile quantomeno emendamenti e modifiche delle domande, in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte (Cassazione civile sez. VI, 19/02/2019, n.4771;
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2019, n.4771).
Nel caso di specie l'attrice nell'atto di citazione ha introdotto una domanda di risoluzione contrattuale correlata alla morosità e richiesto l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il complessivo importo di € 2. 900,00 per canoni scaduti oltre ai canoni a scadere, interessi, oneri condominiali, spese e competenze professionali.
Nella memoria integrativa ha insistito per la domanda di risoluzione contrattuale e per l'ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di € 4.900,00 per la morosità dei canoni fino al mese di marzo 2025 - atteso che la conduttrice si era resa morosa altresì dei canoni di locazione da novembre 2024 a marzo 2025 per l'ulteriore somma di € 2000,00 - oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
La domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della conduttrice è fondata e va accolta.
A fronte della produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, costituiva onere della conduttrice dare dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni dallo stesso scaturenti (cfr. Cass su 13533/01); e tale prova, stante la contumacia della convenuta, è evidentemente mancata.
In tema di locazioni ad uso abitativo l'art. 5 L. 392/78 fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: l'uno di ordine quantitativo che riguarda il mancato pagamento di una sola mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fissato in venti giorni dalle rispettive scadenze. La valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è in sostanza rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice.
Pertanto, il mancato pagamento del canone di locazione decorsi venti giorni dalla prevista scadenza costituisce, ai sensi dell'art. 5 L. 389/78 motivo di risoluzione del contratto ai sensi
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dell'art. 1455 c.c. senza che il giudice possa compiere una valutazione discrezionale dell'importanza dell'inadempimento che è operata ex lege.
È altresì pacifico nel nostro ordinamento che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per il pagamento deve soltanto provare, come ha fatto l'odierno attore, il titolo del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto, sul quale invece incombe l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Tale prova non risulta fornita nel caso in esame dalla conduttrice.
In accoglimento della domanda, dev'essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della convenuta, con condanna al rilascio dell'immobile.
Al fine di evitare l'aggravamento del danno subito dalla locatrice, si stima equo fissare il termine per l'esecuzione al 8 luglio 2025.
Va, infine, accolta la domanda dell'attore di condanna della convenuta al pagamento dei canoni non corrisposti, quantificati, tenuto conto della persistenza della morosità, anche dopo la notifica della citazione, fino ad aprile 2025 in € 5.300,00 per i canoni ed oneri condominiali maturati e non corrisposti da marzo 2024 ad aprile 2025 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La domanda di pagamento degli oneri condominiali trova, infatti, riscontro nel contratto di locazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per grave inadempimento della conduttrice;
- condanna la convenuta al rilascio dell'immobile indicato in citazione, sito in Marano di
Napoli alla via Marano San Rocco n. 293, primo piano, int. 1, scala U, libero di persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 8 luglio 2025;
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-condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di CP_1 Parte_1
€ 5.300,00 per i canoni ed oneri condominiali maturati e non corrisposti da marzo 2024 ad aprile 2025 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 231,55 per spese e €
1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione all'Avv.
Vincenzo Rainone, antistatario.
Così deciso in Aversa, 08/05/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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