Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 25/06/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01326/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Papalia, con domicilio eletto domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Corso del Popolo n. 57, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura Padova, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
del decreto n. 350/2023 con cui il Questore della Provincia di Padova ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso e stazionamento nell’esercizio pubblico denominato -OMISSIS- e il Piazzale della -OMISSIS- per cinque anni, nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso e successivo, con ogni consequenziale pronuncia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
VISTO l’avviso della segreteria di fissazione dell’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 72 bis , comma 1, c.p.a. (trasmesso alle parti costituite tramite PEC consegnata in data 28 gennaio 2025), recante la seguente espressa comunicazione: «Il ricorso viene fissato ai sensi dell’art. 72 bis, comma 1, c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. Diversamente, sarà fissata l’udienza pubblica di discussione e decisione» ;
RILEVATO che:
- la parte ricorrente, a seguito della ricezione della suindicata comunicazione di segreteria ex art. 72/bis c.p.a. (come da documentazione agli atti), non ha prodotto alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 72/ bis c.p.a., <<1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.
2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un’ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata >>;
- ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., << il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa >>;
- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 72/ bis c.p.a.;
RITENUTO che dalla generale previsione dell’art. 2 c.p.a. - secondo cui “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ” - può farsi discendere un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un’apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell’interesse ad agire;
CONSIDERATO altresì che nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d’ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all’uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., “ Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...”. L’art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”;
CONSIDERATO che la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile anche laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell’interesse ad agire è già stata affermata dalla giurisprudenza del giudice d’appello (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso all’esito di “ un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta ”. In particolare, secondo tale giurisprudenza, “ La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un ‘atto abnorme’ che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall’opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall’intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell’interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell’assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione ”;
CONSIDERATO che - sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati - può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d’ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, in presenza di una fattispecie complessa così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire e la conseguente fissazione di un’apposita udienza per la conferma dell’interesse ad agire; B) la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell’interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d’interesse; C) la mancata dichiarazione sulla persistenza dell’interesse ad agire;
CONSIDERATO che: A) l’odierna udienza camerale è stata fissata, ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire in quanto con ordinanza n. 7/2024 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare; B) la parte ricorrente, a seguito della ricezione del suindicato avviso di segreteria, non ha prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso;
RITENUTO pertanto che, in ragione di quanto precede, l’univoco comportamento processuale della parte ricorrente - che non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso – integra la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell’art. 84, comma 4, c.p.a. ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (come già affermato da questa Sezione in fattispecie analoga: cfr. Tar Veneto, Sez. I, 26 marzo 2024, n. 576);
CONSIDERATO che sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del presente giudizio e dell’assenza di contrarie deduzioni sul punto delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.