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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 23/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90100014/2013
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello nella causa civile iscritta al n. 327/2023 RG promossa da
CF , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco Panebianco,
• Opponente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F./P.I./R.I. con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Vittorio Camilleri
-Opposta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.03.2023, ha proposto Parte_1
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 15/2023 del 09.01.2023 iscritto al n. 1346/2022 RG, con il quale il Tribunale di Caltagirone ha ingiunto al medesimo di pagare, in favore del Controparte_1
la somma di € 18.740,33, a titolo di corrispettivo maturato e non corrisposto per
[...]
la somministrazione di energia elettrica illecitamente captata tramite allaccio abusivo alla rete di distribuzione nel periodo compreso tra il 24.06.2016 e il 07.06.2021. Eccepiva l'opponente, in via preliminare, il decorso del termine prescrizionale ex art. 2948 n. 4 c.c., per il periodo compreso tra il
24.06.2016 ed il 31.12.2016, e quello previsto dall'art. 2948 c.c. per il periodi compreso tra il
01.01.2017 e il 31.12.2017; nel merito contestava il quantum ingiunto, stante l'assenza di parametri oggettivi e verificabili degli indici di misurazione e per l'unilaterale scelta della relativa strumentazione da parte della società di distribuzione.
1 Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale: Parte_1
• in via principale la revoca del decreto ingiuntivo n. 15.2023 emesso dal Tribunale di
Caltagirone il 09.01.2023 per intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c.
• In subordine, in caso di mancato accoglimento della superiore eccezione, la riduzione dell'importo ingiunto previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa e costituzione, il Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo:
[...]
• L' inammissibilità della domanda per errata applicazione del c.d. rito Cartabia, atteso che l'opponente, pur indicando in maniera errata il termine di costituzione per il convenuto previsto dal nuovo art. 163 c.p.c. (sessanta giorni, anziché settanta) – ha ritenuto applicabile il rito recentemente introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma
Cartabia), sebbene il ricorso monitorio sia stato depositato in data 30.11.2022 e il decreto ingiuntivo sia stato concesso in data 09.01.2023 prima dell'entrata in vigore della citata riforma.
• Nel merito, la legittimità della pretesa creditoria, atteso che l'importo ingiunto trae origine
[... dalle verifiche e dagli accertamenti congiunti condotti in data 07.06.2021 dai tecnici di e dai Carabinieri della Stazione di Palagonia, presso il punto di Controparte_2
prelievo ubicato nel Comune di Palagonia (CT), alla via Parma n. 14, contraddistinto dal N.
POD.IT001E93833795, associato alla fornitura di energia elettrica per altri usi, che, in assenza di regolare contratto di somministrazione, era abusivamente utilizzata da
[...]
come attestato dal relativo verbale. Pt_1
• La corretta determinazione del credito ingiunto, calcolato sulla scorta dei dati e della tabella di ricostruzione dei consumi elaborati e trasmessi dalla società di distribuzione.
Tanto premesso il chiedeva il rigetto delle domande avverse e la conferma del decreto CP_3
ingiuntivo n. 15.2023 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 09.01.2023
Istruita la causa, il Tribunale, con ordinanza del 20.07.2023, in accoglimento dell'eccezione di parte opposta, fissava, ex art. 164 cpc, una nuova udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183
c.p.c., al 07.12.2023 con assegnazione di un termine sino a venti giorni prima dell'udienza per integrare le proprie difese. Successivamente, con ordinanza del 13.12.2023 il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, concedendo contestualmente, i termini di cui all'art. 183 VI comma, cui non faceva seguito alcun deposito delle parti. La causa, quindi, veniva trattenuta per la decisione in data 20.02.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto
(avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di Torino. Sez. I,
25.06.2018 n. 3285).
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che
i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. Civile
22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Fatta questa doverosa premessa, occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da Quest'ultimo, infatti, Parte_1 invoca l'applicazione della prescrizione annuale, ex art. 2948 n. 4 c.c., per le richieste di pagamento afferenti all'erogazione di energia elettrica all'interno del periodo compreso tra il 24.06.2016 e il
31.12.2016; mentre avuto riguardo alle richieste di pagamento per la somministrazione di energia elettrica per il periodo compreso tra il 01.01.2017 e il 31.12.2017 il medesimo sostiene il decorso del termine prescrizionale quinquennale relativo al risarcimento dei danni per fatti illeciti. Le eccezioni sono infondate e vanno, pertanto, respinte. Come è noto, l'illecita captazione di energia elettrica, si configura come una condotta illecita a forma libera di natura permanente, la cui consumazione perdura per tutto il tempo in cui l'impianto illecito rimane attivo e l'energia viene prelevata, senza possibilità di individuare singoli episodi distinti. (Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5118 del 1° febbraio 2008). La natura di reato permanete, dunque, riverbera i propri effetti anche in tema di risarcimento del danno aquiliano. Ed invero, per costante uniforme giurisprudenza, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima
3 manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. SS. UU. civ. sent. n. 23763 del 14 novembre 2011; conforme, Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 9318 del 16 aprile 2018). Nel caso di specie,
l'illecita captazione di energia elettrica da parte dell'opponente è stata rilevata dal tecnico incaricato, unitamente ai carabinieri della compagnia di Palagonia, in data 07.06.2021, come da verbale allegato. Il termine di prescrizione deve, quindi, essere fatto decorrere di cinque anni a ritroso dal 07.06.2021 al 07.06.2016. Pertanto, la richiesta di pagamento relativa alla somministrazione di energia elettrica relativa al periodo 24.06.2016 al 07.06.2021 appare, dunque, corretta. Per quanto riguarda la ricostruzione dei consumi effettuata da Enel distribuzione e la quantificazione dell'importo, successivamente ingiunto, si osserva quanto segue. L'opponente contesta l'unilateralità del calcolo effettuato e la mancanza di parametri oggettivi o facilmente determinabili dei criteri adottati per stabilire l'esatto quantitativo di energia consumata e il relativo importo economico. Le tesi prospettate non sono condivisibili. L'ispezione del 07.06.2021, infatti,
è stata eseguita alla presenza di che ha sottoscritto il relativo verbale. Al predetto Parte_1
atto, inoltre, va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che, in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie nella captazione di energia elettrica, ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. Ed invero, per costante uniforme giurisprudenza, il verbale di verifica redatto dai dipendenti Enel è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, stante che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni. (ex pluribus, Tribunale di Bologna sentenza n.
713.2022; Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 7566.2020). In merito all'arbitraria quantificazione della somma ingiunta, calcolata, secondo le argomentazioni dell'opponente, attraverso indici di misurazione discrezionalmente scelti dalla società di distribuzione valgano le seguenti considerazioni. sostiene che nell'ambito di un contratto di somministrazione, in Parte_1 caso di contestazione dell'importo dovuto, è onere del somministrante provare il buon funzionamento degli strumenti di misurazione. Tuttavia, nel caso di specie, non siamo in presenza di un regolare contratto di fornitura di energia elettrica, stante l'esistenza di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzata dall'opponente, come del resto emerge dal verbale del 07.06.21 e dalla stessa ammissione del medesimo. Alla luce della superiore circostanza, l'onere della prova è
4 diversamente distribuito tra le parti. In tali casi, l'utente è tenuto a dimostrare il malfunzionamento della strumentazione utilizzata per la ricostruzione di consumi effettuati dalla società di distribuzione. Viceversa, la parte creditrice deve provare di avere utilizzato criteri oggettivi e valutabili. Dalla documentazione versata in atti, emerge, che la società opposta abbia esaurientemente documentato, anno per anno, la stima dei consumi attribuiti all'attore attraverso criteri scientificamente verificabili, ricostruiti sulla base della potenza tecnicamente prelevabile e attingendo al prezzo medio dell'energia elettrica praticato sul territorio nazionale. Al contrario, non ha allegato alcun elemento di prova concretamente valutabile al fine di mettere Parte_1
in discussione la metodologia e i criteri adoperati dalla società di distribuzione. Sul punto, non è condivisibile la tesi dell'opponente secondo il quale il computo dell'energia illecitamente captata come sopra effettuato, si sia svolto assenza di contraddittorio, o comunque senza dare la possibilità all'utente finale di documentare un diverso livello di consumi. Il medesimo, infatti, avrebbe potuto contestare tempestivamente la stima dei consumi a lui imputati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del 06.10.2021, con la quale Enel distribuzione rendeva edotta l'opposta dell'esistenza di un prelievo abusivo di energia elettrica, allegando, all'uopo le tabelle riepilogative di stima annuale dei consumi attribuiti. L'art. 11 comma 3^ della delibera ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 200 del 1999 (pubblicata nel supplemento ordinario n.
235 alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 306 del 31 dicembre 1999) dispone, infatti, che, Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente.
Alla comunicazione sopra citata, è seguita, inoltre la diffida 12.08.2022 indirizzata all'opponente, con la quale si rendeva edotto il medesimo dell'imminenza di un'azione legale in assenza di adempimento spontaneo. Non corrisponde al vero, pertanto, la circostanza secondo la quale dal
2017 al 06.02.2023 non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dall' opposta Parte_1 ovvero dalla società di distribuzione. Alla luce di quanto sopra motivato, l'opposizione è infondata e deve, pertanto essere rigettata. Le spese, liquidate secondo i parametri ex dm 55.14, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta, per le ragioni in parte motiva, l'opposizione.
5 • Condanna a pagare in favore del le spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che vengono liquidate in € 5.097,00 oltre rimborso forfettario al 15%
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 14 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello nella causa civile iscritta al n. 327/2023 RG promossa da
CF , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco Panebianco,
• Opponente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F./P.I./R.I. con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Vittorio Camilleri
-Opposta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.03.2023, ha proposto Parte_1
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 15/2023 del 09.01.2023 iscritto al n. 1346/2022 RG, con il quale il Tribunale di Caltagirone ha ingiunto al medesimo di pagare, in favore del Controparte_1
la somma di € 18.740,33, a titolo di corrispettivo maturato e non corrisposto per
[...]
la somministrazione di energia elettrica illecitamente captata tramite allaccio abusivo alla rete di distribuzione nel periodo compreso tra il 24.06.2016 e il 07.06.2021. Eccepiva l'opponente, in via preliminare, il decorso del termine prescrizionale ex art. 2948 n. 4 c.c., per il periodo compreso tra il
24.06.2016 ed il 31.12.2016, e quello previsto dall'art. 2948 c.c. per il periodi compreso tra il
01.01.2017 e il 31.12.2017; nel merito contestava il quantum ingiunto, stante l'assenza di parametri oggettivi e verificabili degli indici di misurazione e per l'unilaterale scelta della relativa strumentazione da parte della società di distribuzione.
1 Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale: Parte_1
• in via principale la revoca del decreto ingiuntivo n. 15.2023 emesso dal Tribunale di
Caltagirone il 09.01.2023 per intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c.
• In subordine, in caso di mancato accoglimento della superiore eccezione, la riduzione dell'importo ingiunto previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa e costituzione, il Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo:
[...]
• L' inammissibilità della domanda per errata applicazione del c.d. rito Cartabia, atteso che l'opponente, pur indicando in maniera errata il termine di costituzione per il convenuto previsto dal nuovo art. 163 c.p.c. (sessanta giorni, anziché settanta) – ha ritenuto applicabile il rito recentemente introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma
Cartabia), sebbene il ricorso monitorio sia stato depositato in data 30.11.2022 e il decreto ingiuntivo sia stato concesso in data 09.01.2023 prima dell'entrata in vigore della citata riforma.
• Nel merito, la legittimità della pretesa creditoria, atteso che l'importo ingiunto trae origine
[... dalle verifiche e dagli accertamenti congiunti condotti in data 07.06.2021 dai tecnici di e dai Carabinieri della Stazione di Palagonia, presso il punto di Controparte_2
prelievo ubicato nel Comune di Palagonia (CT), alla via Parma n. 14, contraddistinto dal N.
POD.IT001E93833795, associato alla fornitura di energia elettrica per altri usi, che, in assenza di regolare contratto di somministrazione, era abusivamente utilizzata da
[...]
come attestato dal relativo verbale. Pt_1
• La corretta determinazione del credito ingiunto, calcolato sulla scorta dei dati e della tabella di ricostruzione dei consumi elaborati e trasmessi dalla società di distribuzione.
Tanto premesso il chiedeva il rigetto delle domande avverse e la conferma del decreto CP_3
ingiuntivo n. 15.2023 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 09.01.2023
Istruita la causa, il Tribunale, con ordinanza del 20.07.2023, in accoglimento dell'eccezione di parte opposta, fissava, ex art. 164 cpc, una nuova udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183
c.p.c., al 07.12.2023 con assegnazione di un termine sino a venti giorni prima dell'udienza per integrare le proprie difese. Successivamente, con ordinanza del 13.12.2023 il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, concedendo contestualmente, i termini di cui all'art. 183 VI comma, cui non faceva seguito alcun deposito delle parti. La causa, quindi, veniva trattenuta per la decisione in data 20.02.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto
(avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di Torino. Sez. I,
25.06.2018 n. 3285).
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che
i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. Civile
22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Fatta questa doverosa premessa, occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da Quest'ultimo, infatti, Parte_1 invoca l'applicazione della prescrizione annuale, ex art. 2948 n. 4 c.c., per le richieste di pagamento afferenti all'erogazione di energia elettrica all'interno del periodo compreso tra il 24.06.2016 e il
31.12.2016; mentre avuto riguardo alle richieste di pagamento per la somministrazione di energia elettrica per il periodo compreso tra il 01.01.2017 e il 31.12.2017 il medesimo sostiene il decorso del termine prescrizionale quinquennale relativo al risarcimento dei danni per fatti illeciti. Le eccezioni sono infondate e vanno, pertanto, respinte. Come è noto, l'illecita captazione di energia elettrica, si configura come una condotta illecita a forma libera di natura permanente, la cui consumazione perdura per tutto il tempo in cui l'impianto illecito rimane attivo e l'energia viene prelevata, senza possibilità di individuare singoli episodi distinti. (Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5118 del 1° febbraio 2008). La natura di reato permanete, dunque, riverbera i propri effetti anche in tema di risarcimento del danno aquiliano. Ed invero, per costante uniforme giurisprudenza, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima
3 manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. SS. UU. civ. sent. n. 23763 del 14 novembre 2011; conforme, Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 9318 del 16 aprile 2018). Nel caso di specie,
l'illecita captazione di energia elettrica da parte dell'opponente è stata rilevata dal tecnico incaricato, unitamente ai carabinieri della compagnia di Palagonia, in data 07.06.2021, come da verbale allegato. Il termine di prescrizione deve, quindi, essere fatto decorrere di cinque anni a ritroso dal 07.06.2021 al 07.06.2016. Pertanto, la richiesta di pagamento relativa alla somministrazione di energia elettrica relativa al periodo 24.06.2016 al 07.06.2021 appare, dunque, corretta. Per quanto riguarda la ricostruzione dei consumi effettuata da Enel distribuzione e la quantificazione dell'importo, successivamente ingiunto, si osserva quanto segue. L'opponente contesta l'unilateralità del calcolo effettuato e la mancanza di parametri oggettivi o facilmente determinabili dei criteri adottati per stabilire l'esatto quantitativo di energia consumata e il relativo importo economico. Le tesi prospettate non sono condivisibili. L'ispezione del 07.06.2021, infatti,
è stata eseguita alla presenza di che ha sottoscritto il relativo verbale. Al predetto Parte_1
atto, inoltre, va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che, in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie nella captazione di energia elettrica, ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. Ed invero, per costante uniforme giurisprudenza, il verbale di verifica redatto dai dipendenti Enel è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, stante che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni. (ex pluribus, Tribunale di Bologna sentenza n.
713.2022; Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 7566.2020). In merito all'arbitraria quantificazione della somma ingiunta, calcolata, secondo le argomentazioni dell'opponente, attraverso indici di misurazione discrezionalmente scelti dalla società di distribuzione valgano le seguenti considerazioni. sostiene che nell'ambito di un contratto di somministrazione, in Parte_1 caso di contestazione dell'importo dovuto, è onere del somministrante provare il buon funzionamento degli strumenti di misurazione. Tuttavia, nel caso di specie, non siamo in presenza di un regolare contratto di fornitura di energia elettrica, stante l'esistenza di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzata dall'opponente, come del resto emerge dal verbale del 07.06.21 e dalla stessa ammissione del medesimo. Alla luce della superiore circostanza, l'onere della prova è
4 diversamente distribuito tra le parti. In tali casi, l'utente è tenuto a dimostrare il malfunzionamento della strumentazione utilizzata per la ricostruzione di consumi effettuati dalla società di distribuzione. Viceversa, la parte creditrice deve provare di avere utilizzato criteri oggettivi e valutabili. Dalla documentazione versata in atti, emerge, che la società opposta abbia esaurientemente documentato, anno per anno, la stima dei consumi attribuiti all'attore attraverso criteri scientificamente verificabili, ricostruiti sulla base della potenza tecnicamente prelevabile e attingendo al prezzo medio dell'energia elettrica praticato sul territorio nazionale. Al contrario, non ha allegato alcun elemento di prova concretamente valutabile al fine di mettere Parte_1
in discussione la metodologia e i criteri adoperati dalla società di distribuzione. Sul punto, non è condivisibile la tesi dell'opponente secondo il quale il computo dell'energia illecitamente captata come sopra effettuato, si sia svolto assenza di contraddittorio, o comunque senza dare la possibilità all'utente finale di documentare un diverso livello di consumi. Il medesimo, infatti, avrebbe potuto contestare tempestivamente la stima dei consumi a lui imputati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del 06.10.2021, con la quale Enel distribuzione rendeva edotta l'opposta dell'esistenza di un prelievo abusivo di energia elettrica, allegando, all'uopo le tabelle riepilogative di stima annuale dei consumi attribuiti. L'art. 11 comma 3^ della delibera ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 200 del 1999 (pubblicata nel supplemento ordinario n.
235 alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 306 del 31 dicembre 1999) dispone, infatti, che, Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente.
Alla comunicazione sopra citata, è seguita, inoltre la diffida 12.08.2022 indirizzata all'opponente, con la quale si rendeva edotto il medesimo dell'imminenza di un'azione legale in assenza di adempimento spontaneo. Non corrisponde al vero, pertanto, la circostanza secondo la quale dal
2017 al 06.02.2023 non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dall' opposta Parte_1 ovvero dalla società di distribuzione. Alla luce di quanto sopra motivato, l'opposizione è infondata e deve, pertanto essere rigettata. Le spese, liquidate secondo i parametri ex dm 55.14, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta, per le ragioni in parte motiva, l'opposizione.
5 • Condanna a pagare in favore del le spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che vengono liquidate in € 5.097,00 oltre rimborso forfettario al 15%
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 14 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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