Art. 2.
La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.000.000, sara' fronteggiata, per l'esercizio 1954-55, con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.000.000, sara' fronteggiata, per l'esercizio 1954-55, con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.