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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2021/2022
TRA
titolare dell'omonima ditta, corrente in CC (CS) alla C/da Parte_1
Aprocello, P.IVA nata nella Repubblica Popolare Cinese il 30/10/1977, C.F. P.IVA_1
n. e res.te alla Via Siena in CC (CS), elett.te dom.ta in C.F._1
Cariati (CS) alla Via S. D'Acquisto presso lo studio dell'Avv. Roberto Parise, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
CC (CS) al Viale delle Mimose n. 17 - C.F.: -, elett.te CodiceFiscale_2 dom.to in Campana (CS) alla Via Farmacista Manfredi n. 27, presso lo studio dell'avv.
Francesco Manfredi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE – OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 13.4.2022 parte opponente esponeva di aver avuto notificato il decreto ingiuntivo n. 804/2022, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 44.417,52 Controparte_1
a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione del credito dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo nonché le spese e le competenze della procedura monitoria liquidate in complessivi € 1.305,00, oltre Iva ed ulteriori accessori.
Parte opponente evidenziava la non debenza della somma ingiunta e la pendenza di giudizio di opposizione avverso l'ordinanza con la quale la stessa era stata condannata al pagamento delle indennità ed era stata accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al resistente/opposto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il resistente/opposto, che contestava con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. In corso di giudizio veniva prodotta ordinanza con la quale veni va sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza sulla quale si fondava il ricorso per decreto ingiuntivo e, da ultimo, la sentenza n. 87/2025, con la quale il Tribunale di Castrovillari dichiarava legittimo il licenziamento intimato al resistente/opposto e, conseguentemente, accoglieva l'opposizione proposta da nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 24/2022. Parte_1
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In via assorbente, deve rilevarsi che il titolo su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto,
l'ordinanza n. 20840/2021 del 16.12.2021, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Castrovillari nel procedimento n. 5288/2016 R.G.L abbia formato oggetto di opposizione all'interno del giudizio 24/2022, all'esito del quale il Tribunale ha accertato la legittimità del licenziamento intimato al resistente/opposto . Controparte_1
Ed infatti, per come documentato dalle parti del giudizio, l'ordinanza sulla quale si fondava il decreto ingiuntivo opposto, già precedentemente sospesa dal Giudice assegnatario del fascicolo, è stata seguita dalla sentenza che l'ha totalmente riformata nel merito, portando all'emissione della sentenza n. 87/2015.
L'odierna opposizione, pertanto, deve necessariamente essere accolta, in quanto non sussiste più il titolo sul quale il decreto ingiuntivo opposto si fondava, ed anzi è stata accertata la legittimità del comportamento adottato dall'opponente al momento del licenziamento intimato.
Ciò nonostante, si ritiene comunque equo compensare le spese di lite, poiché al momento della notifica del ricorso e del decreto parte odierna resistente era nel possesso di titolo giudiziario esecutivo sul quale fondare la propria pretesa di pagamento.
Solo successivamente alla notifica, infatti, è intervenuta prima la sospensione dell'efficacia esecutiva e poi l'emissione della sentenza appena sopra richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 804/2022 opposto;
2. Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 10-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2021/2022
TRA
titolare dell'omonima ditta, corrente in CC (CS) alla C/da Parte_1
Aprocello, P.IVA nata nella Repubblica Popolare Cinese il 30/10/1977, C.F. P.IVA_1
n. e res.te alla Via Siena in CC (CS), elett.te dom.ta in C.F._1
Cariati (CS) alla Via S. D'Acquisto presso lo studio dell'Avv. Roberto Parise, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
CC (CS) al Viale delle Mimose n. 17 - C.F.: -, elett.te CodiceFiscale_2 dom.to in Campana (CS) alla Via Farmacista Manfredi n. 27, presso lo studio dell'avv.
Francesco Manfredi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE – OPPOSTO
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 13.4.2022 parte opponente esponeva di aver avuto notificato il decreto ingiuntivo n. 804/2022, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 44.417,52 Controparte_1
a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione del credito dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo nonché le spese e le competenze della procedura monitoria liquidate in complessivi € 1.305,00, oltre Iva ed ulteriori accessori.
Parte opponente evidenziava la non debenza della somma ingiunta e la pendenza di giudizio di opposizione avverso l'ordinanza con la quale la stessa era stata condannata al pagamento delle indennità ed era stata accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al resistente/opposto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il resistente/opposto, che contestava con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. In corso di giudizio veniva prodotta ordinanza con la quale veni va sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza sulla quale si fondava il ricorso per decreto ingiuntivo e, da ultimo, la sentenza n. 87/2025, con la quale il Tribunale di Castrovillari dichiarava legittimo il licenziamento intimato al resistente/opposto e, conseguentemente, accoglieva l'opposizione proposta da nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 24/2022. Parte_1
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In via assorbente, deve rilevarsi che il titolo su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto,
l'ordinanza n. 20840/2021 del 16.12.2021, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Castrovillari nel procedimento n. 5288/2016 R.G.L abbia formato oggetto di opposizione all'interno del giudizio 24/2022, all'esito del quale il Tribunale ha accertato la legittimità del licenziamento intimato al resistente/opposto . Controparte_1
Ed infatti, per come documentato dalle parti del giudizio, l'ordinanza sulla quale si fondava il decreto ingiuntivo opposto, già precedentemente sospesa dal Giudice assegnatario del fascicolo, è stata seguita dalla sentenza che l'ha totalmente riformata nel merito, portando all'emissione della sentenza n. 87/2015.
L'odierna opposizione, pertanto, deve necessariamente essere accolta, in quanto non sussiste più il titolo sul quale il decreto ingiuntivo opposto si fondava, ed anzi è stata accertata la legittimità del comportamento adottato dall'opponente al momento del licenziamento intimato.
Ciò nonostante, si ritiene comunque equo compensare le spese di lite, poiché al momento della notifica del ricorso e del decreto parte odierna resistente era nel possesso di titolo giudiziario esecutivo sul quale fondare la propria pretesa di pagamento.
Solo successivamente alla notifica, infatti, è intervenuta prima la sospensione dell'efficacia esecutiva e poi l'emissione della sentenza appena sopra richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 804/2022 opposto;
2. Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 10-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone