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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Silvia R. Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 929/2024 R.G., rimesso in decisione all'udienza del 12.3.2025 e vertente
TRA on sede in RR d'RO Parte_1
(TE), via Piane Vomano s.n.c., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in forza di procura da intendersi in Parte_2 calce all'atto di reclamo dagli avv.ti Prof. Francesco Di Giovanni e Maurilio Prioreschi
RECLAMANTE
E
con sede in Teramo, alla Frazione Villa Vomano, via Controparte_1
Mulino, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Stefano Mariano e Mario Casolani del foro di
Teramo
RECLAMATA
NONCHE'
Controparte_3
[...]
Controparte_4
1
[...] ALTRE RECLAMATE – NON COSTITUITE
OGGETTO: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Teramo pubblicata in data 23.9.2024 di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamante:
<< … - accertare l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- revocare, conseguentemente, la sentenza pronunziata dal Tribunale di Teramo il 23 settembre 2024 nel proc. unit. N. 16-1/2024, poiché del tutto erronea ed illegittima per tutte le motivazioni indicate in premessa.
In via istruttoria
- disporre C.T.U. per la verifica dell'entità proporzionale dell'apporto dei soci nell'attività di compravendita di prodotti agricoli destinati al mercato.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge. >>.
Reclamata Controparte_1
Rigettare il reclamo con vittoria di spese e competenze di lite
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Teramo, su ricorso depositato il 29.1.2024 dalla
“ (di seguito, per brevità, ) – la quale aveva esposto di Controparte_1 Parte_3 essere creditrice della con sede in Parte_1
RR D'RO (TE) (di seguito, per brevità, per l'importo di € 249.854,70, oltre Controparte_5 interessi, per la fornitura di prodotti per l'agricoltura come da decreto ingiuntivo n. 996/2023 del
30.11.2023 del Tribunale di Teramo, la quale era asseritamente in possesso dei requisiti soggettivi per essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale e versava altresì in stato di insolvenza quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della che costituitasi in giudizio aveva resistito Controparte_5
agli avversi assunti.
1.1. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni:
- la debitrice pacificamente non è una “impresa minore” non essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i.;
2 - le risultanze del conto economico, riferite all'esercizio 2022, ma non dissimili da quelli relativi agli esercizi precedenti (1. valore della produzione: a. ricavi delle vendite e delle prestazioni:
€ 2.841.155,00; 2. Costi della produzione: b. per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 2.332.944,00, c. per servizi € 360.542,00, d. per il personale € 206.129,00) risultano del tutto incompatibili con l'asserito carattere di operatività quasi esclusiva in favore dei soci della cooperativa, non risultando ragionevole che gli acquisti dei soli soci (o comunque degli stessi in assoluta prevalenza) abbiano potuto produrre ricavi per quasi 3 milioni di euro;
così come incongruente appare il dato dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci per un valore di € 2.332.944,00; la debitrice non ha prodotto documentazione (quali registro fatture, conti mastrini relativi ai clienti etc.) dalla quale potere dedurre che la grande maggioranza dei ricavi e dei costi di produzione attenessero a transazioni compiute da o nei confronti di soci;
neppure è stata dimostrato l'adempimento degli obblighi ricadenti sulle cooperative con finalità mutualistica, imposti dagli artt. 9 d.lgs. 117/2012 e 20 d.m. 15/9/2020 ai fini della verifica della permanenza dei requisiti;
di talché risulta prevalente l'attività commerciale rispetto a quella mutualistica, con conseguente assoggettabilità a liquidazione giudiziale e non a liquidazione coatta amministrativa (su quanto esposto, v., quasi in termini,
p. 3 della motivazione della sentenza gravata);
- quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del C.C.I.I., è risultato che:
- la cooperativa ha debiti a scadere entro l'anno seguente per € 1.646.990,00 a fronte di liquidità limitate a poco più di € 20.000,00 e sperequate perfino rispetto ai crediti da incassare, quantificati al valore nominale di € 1.157.196,00;
- il trend aziendale non consente di indurre ottimismo, atteso che, rispetto all'esercizio precedente, i crediti da riscuotere risultano aumentati di € 316.243,00, mentre i debiti esigibili nell'esercizio seguente appaiono aver subito un incremento di € 394.793,00, con un differenziale negativo di € 78.550,00;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria supera la soglia di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i. (risultano debiti erariali scaduti pari ad € 417.385,46).
2. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la sulla base dei due motivi di Controparte_5
seguito riassunti.
2.1. Al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, la cooperativa reclamante ha la qualità di imprenditore agricolo. Innanzitutto, essa è iscritta come tale nella sezione speciale nel registro delle imprese. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 2135 c.c., le attività svolte dalla cooperativa
(in buona sostanza, tese a sostenere e favorire l'accesso la mercato dei prodotti agricoli dei soci), in
3 quanto rientranti nel ciclo produttivo del fondo, sono da considerarsi agricole;
inoltre, si tratta di cd. attività agricole per connessione poiché volte alla commercializzazione e alla valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dai soci, in modo continuativo e costante. Ciò non è smentito dalle risultanze contabili menzionate dal giudice di prime che, sul punto, non rivestono rilevanza tanto che la motivazione del provvedimento impugnato risulta apodittica e basata su di una mera congettura;
è, peraltro, significativo che gli unici debiti non soddisfatti (ossia quelli verso il creditore istante e quello intervenuto) si riferiscono alla fornitura di concimi o piantine da mettere a coltura, o altri prodotti consimili, vale a dire beni destinati non già alla rivendita, bensì alla produzione (cioè all'attività produttiva dei soci della cooperativa). Anzi, propri i bilanci depositati ed i dati riportati nelle note integrative attestano l'assoluta prevalenza dell'apporto dei soci e, quindi, l'esatto contrario di quanto affermato dal creditore istante e ritenuto dal Tribunale: nell'esercizio 2022 (l'ultimo per il quale si dispone del bilancio depositato) i prodotti conferiti dai soci sono stati l'87,6909% del totale di quelli commercializzati;
nell'esercizio precedente (2021) sono stati (è il dato più basso in tutti gli esercizi recenti) comunque il 54,41%; in quello ancora precedente (2020) sono stati il 68,42%. Pure i prospetti di conto economico relativi agli anni 2023 e al 2024 (fino al mese di ottobre) confermano l'assunto; da essi si evince, infatti, che nel 2023 le merci avviate alla vendita provenienti dai soci erano oltre il
62% di quelle complessivamente acquistate dalla cooperativa (per € 572.251,66, su un totale di €
920.430, 29), mentre gli altri acquisti (a parte quelli di minore entità per imballi o beni strumentali minuti) erano rappresentati proprio da piantine da mettere a coltura e concimi (per complessivi
€ 418.326,28), vale a dire per beni destinati non alla commercializzazione ma alla produzione;
nel
2024 le merci commercializzate sono quasi esclusivamente quelle provenienti dai soci (quasi l'80% del totale degli acquisti di merci).
2.2. Quanto all'insolvenza i dati contabili considerati dal Tribunale (dal bilancio di esercizio
2022 risultano debiti esigibili nell'anno successivo per oltre € 1.646.990,00, a fronte di crediti dichiarati per € 1.157.196,00, di un patrimonio netto pari ad € 9.299,00 e di una disponibilità liquida di soli € 20.109,00) non sono, a ben vedere, significativi poiché “le oscillazioni di anno in anno dell'ammontare dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo (addirittura irrilevante quella tra
2020 e 2021) seguono l'andamento del volume complessivo delle attività e degli affari della società cooperativa, e non denotano un patologico accumularsi di esposizioni debitorie. Si consideri, a questo riguardo, che le rimanenze costituiscono una posta che si rigenera con ritmo assai veloce nell'arco dell'esercizio (essendo costituita da merci di rapida deperibilità e dunque da immettere a ritmo serrato sul mercato), e se esse erano contabilizzate al 31 dicembre 2022 in € 387.542,00, ciò significa che la cooperativa ha potuto disporre, nel corso dell'esercizio, di enormemente più rilevanti
4 quantità di beni vendibili e fonti di ricavi utilizzati per fronteggiare i debiti, e questo meccanismo si riproduce via via nel tempo. Se ne ha la riprova dal fatto che, sotto l'aspetto del conto economico,
l'attività della cooperativa si è svolta, fino al corrente anno, in pieno equilibrio, e senza sintomi di problemi per la continuità aziendale”.
3. Mediante il deposito di memoria difensiva, si è costituita la società invocando il CP_1 rigetto del reclamo, mentre sono rimaste contumaci la procedura di liquidazione giudiziale e l'altra società creditrice, la Controparte_4
4. All'udienza del 12.3.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie
(non prescritta come necessaria dall'art. 51 c.c.i.i.).
5. Il primo motivo del reclamo è fondato.
5.1. Come si è detto, la reclamante contesta la ritenuta natura prevalentemente commerciale dell'attività dalla stessa svolta insistendo sulla propria qualità di imprenditore agricolo non soggetto, pertanto, alla procedura di liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss. c.c.i.i.) ma a quella della liquidazione coatta amministrativa (artt. 293 e ss. c.c.i.i.).
5.2. A sostegno del proprio assunto la reclamante ha allegato altra documentazione contabile
(doc. 5, Conto economico 2023; doc. 6, Conto economico 2024, fino al 19/10/2024). L'allegazione è ammissibile atteso il carattere devolutivo del reclamo (v. Cass. 5520/2017 e Cass. 22546/2010).
5.3. Alla stregua dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è certamente condivisibile l'affermazione della reclamante – implicitamente fatta propria anche dal Tribunale – secondo cui, ai fini della qualità di imprenditore agricolo, rileva anche l'esercizio di attività “comunque connesse”, ossia attività che, pur se non legate al ciclo biologico del fondo (art. 2135, comma 2, c.c.), sono dirette alla “ … manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali …” (art. 2135, comma 3, c.c.; sul tema, v. Cass. 831/2018 citata dalla parte reclamante e, più di recente, Cass. 3647/2023 < L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi;
l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.>>). Va da sé che è proprio all'art. 2035 c.c., come novellato dal medesimo decreto legislativo, che fa riferimento l'art. 1, comma
2, del d.lgs. 228/2001 sulle cooperative agricole.
5 5.4. Ciò posto, il punto controverso è, quindi, se l'attività della cooperativa eclamante sia CP_5
esercitata con il prevalente apporto, continuativo e costante, dei soci ovvero con quello di terzi, ossia se, in altri termini, l'attività connessa svolta abbia ad oggetto i prodotti agricoli dei soci ovvero quelli acquistati da altri imprenditori agricoli.
5.5. Il giudice di prime cure ha optato per la seconda soluzione sulla base di una mera congettura come lamentato dalla reclamante. Ai fini della presente indagine, infatti, non è di per sé significativo il volume dei ricavi o dei costi di produzione poiché ciò che conta è l'origine dei ricavi (se derivanti o meno prevalentemente dalla commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci) e la natura dei costi
(prevalentemente da acquisti di prodotti agricoli da terzi o da altro, come ad esempio dall'acquisto dei prodotti necessari per l'attività agricola dei soci). Dunque, la motivazione della sentenza gravata
è fallace in quanto incentrata su un ragionamento presuntivo fondato su dati privi di rilevanza logica e giuridica rispetto alla conclusione tratta.
5.6. Per converso, la tesi della natura commerciale dell'attività della reclamante è smentita dai seguenti dati contabili di bilancio: nell'esercizio 2022 i prodotti conferiti dai soci della cooperativa sono stati l'87,6909% del totale di quelli commercializzati;
nell'esercizio 2021 sono stati il 54,41% comunque la maggioranza); in quello ancora precedente (2020) sono stati il 68,42% (v. in particolare le note integrative relative ai bilanci dei predetti esercizi, tutti depositati ne registro delle imprese, come da visura del 10.1.2024 in atti;
peraltro, è noto che, malgrado i bilanci depositati costituiscano la base documentale principale delle vicende della società, la prova delle circostanze relative alle stesse può essere fornita anche con strumenti probatori alternativi idonei a rappresentare, in modo attendibile, l'effettiva realtà dell'impresa; cfr. Cass. 21188/2021 e Cass. 6991/2019).
5.7. Pure l'ulteriore documentazione depositata in fase di reclamo (prospetti di conto economico relativi al 2023 e al 2024 (fino al mese di ottobre) depone nel medesimo senso: nel 2023, le merci avviate alla vendita provenienti dai soci erano oltre il 62% di quelle complessivamente acquistate dalla cooperativa (per € 572.251,66, su un totale di € 920.430, 29), mentre gli altri acquisti (a parte quelli di minore entità per imballi o beni strumentali minuti) erano rappresentati proprio da piantine da mettere a coltura e vale a dire per beni destinati non alla commercializzazione ma alla produzione;
nel 2024, le merci commercializzate sono pressoché esclusivamente quelle provenienti dai soci (quasi l'80% del totale degli acquisti di merci).
5.8. Quanto esposto trova una conferma indiretta nel fatto, non contestato e documentato, che il debito del creditore istante (così come quello del creditore intervenuto e rimasto intimato nella presente fase) è relativo non all'acquisto di prodotti agricoli da rivendere sul mercato, bensì alla fornitura di concimi o piantine da mettere a coltura, o altri prodotti consimili, vale a dire di beni
6 destinati alla produzione agricola, cioè serventi rispetto all'attività di coltivazione dei soci della cooperativa. E', del resto, persuasiva l'osservazione della reclamante secondo cui, se effettivamente la avesse acquistato prevalentemente da terzi i prodotti rivenduti per circa due milioni di CP_5 euro (questa è, in buona sostanza, l'opinione del giudice di prime cure), sarebbe del tutto inverosimile che i debiti della , anziché riferirsi a tali acquisti, riguardino soltanto i beni destinati alla CP_5 produzione agricola e, tra l'altro, per poche centinaia di migliaia di euro. Invece, quest'ultima circostanza conferma che l'attività della cooperativa (di valorizzazione, commercializzazione e immissione sul mercato di prodotti agricoli) ha ad oggetto prodotti agricoli derivanti prevalentemente dall'apporto dei soci. Ciò in coerenza con la finalità mutualistica della cooperativa che è quella di fornire supporto ai soci nella loro attività e non di intraprendere nuove e diverse attività commerciali.
5.9. Dunque, deve ritenersi che la reclamante abbia assolto il proprio onere probatorio circa la sua qualifica di imprenditore agricolo non soggetto alla procedura della liquidazione giudiziale (il che rende non necessario alcun supplemento istruttorio tramite c.t.u.).
6. Il secondo motivo di reclamo resta assorbito.
7. In conclusione, il reclamo va accolto e, di conseguenza, va revocata la dichiarazione di apertura della procedura della liquidazione giudiziale.
7.1. Vanno stabiliti, come in dispositivo, gli obblighi informativi ai sensi dell'art. 53, comma
4, c.c.i.i.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui alle tabelle di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, scaglione indeterminabile - complessità bassa, secondo i valori minimi (avuto riguardo alla relativa complessità delle questioni trattate nonché alle modalità di trattazione e definizione semplificate).
9. Quanto alle spese della procedura, l'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dal primo comma dell'art. 366 c.c.i.i. recita: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”; il secondo comma di tale articolo prevede: “Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del
Presidente … del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 1942, n.
267”. Ebbene, nella fattispecie, all'apertura della procedura ha dato causa la reclamante in ragione del
7 mancato pagamento del debito, di non modesta entità, nei confronti della la quale, chiedendo CP_1
l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale, non ha agito con colpa non potendo la stessa essere o venire a conoscenza, al di là della qualificazione della reclamante quale cooperativa agricola, della reale e concreta natura agricola per connessione o commerciale della attività esercitata. Pertanto, vanno poste a carico della società debitrice, odierna reclamante, le spese della procedura ed il compenso dei curatori che verranno liquidati dal Tribunale.
10. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, c.c.i.i., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 c.c.i.i..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...] con sede in RR D'RO (TE); Parte_1
2) condanna la società reclamata a rifondere alla cooperativa reclamante, le spese del presente giudizio liquidate in € 4.996,00 oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa, per compenso ed
€ 147,00 per esborsi;
3) dichiara che l'apertura della procedura concorsuale è imputabile alla società debitrice reclamante e pone a suo carico le spese della procedura fallimentare e il compenso dei curatori;
4) dispone che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della
[...]
con periodicità trimestrale sino al momento del passaggio Parte_1
in giudicato della presente sentenza, sotto la vigilanza dei curatori, informi il Tribunale di Teramo in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della cooperativa mediante il deposito di relazione scritta.
Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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