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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2369/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2369 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 15.5.2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SORRENTI ALESSANDRO presso il cui Parte_1 studio, sito in Canosa di Puglia alla via Leopardi n. 14, elettivamente domicilia;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. MERAFINA CHIARA presso il Controparte_1 cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Montescupolo n. 2, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 13.7.1990 (reg. atto n. 319 parte II serie A anno 1990) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 9.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23.12.2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani (avvenuta il 30.1.2018) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 832/2018 del 6.2.2018, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il
13.7.1990 tra e alle condizioni indicate Parte_1 Controparte_1 in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 319 parte II serie A anno 1990).
Così deciso in Trani, il 20.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2369 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 15.5.2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SORRENTI ALESSANDRO presso il cui Parte_1 studio, sito in Canosa di Puglia alla via Leopardi n. 14, elettivamente domicilia;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. MERAFINA CHIARA presso il Controparte_1 cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Montescupolo n. 2, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 13.7.1990 (reg. atto n. 319 parte II serie A anno 1990) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 9.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23.12.2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani (avvenuta il 30.1.2018) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 832/2018 del 6.2.2018, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il
13.7.1990 tra e alle condizioni indicate Parte_1 Controparte_1 in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 319 parte II serie A anno 1990).
Così deciso in Trani, il 20.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore