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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4157/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4157/2021 promossa da:
nato a [...] il giorno 11 giugno 1947, rappresentato e difeso dall'Avv. RT
Aurora Lusardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Controparte_1
Sirosi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale chiedendo confermarsi la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio pubblicata il 22 novembre 2022, dichiarare che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, accertare l'insussistenza dei requisiti per riconoscere il diritto di
[...]
a percepire contribuzioni economiche a titolo di assegno di divorzio, assegnarsi in proprio CP_1 favore la casa familiare di proprietà, respingersi ogni diversa domanda proposta da controparte, con vittoria di spese, diritti e competenze di lite;
parte resistente ha precisato le conclusioni come da atto scritto depositato il 30 settembre 2024 perciò chiedendo, a propria volta, confermarsi la sentenza non definitiva di divorzio con ogni conseguenza di legge, porre a carico di RT
l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile pari all'ammontare mensile di Euro 900,00
[...]
(ovvero, in via subordinata, pari all'importo di Euro 700,00 al mese) e condannare lo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi equitativamente in via officiosa, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 novembre 2021 chiedeva dichiararsi lo RT scioglimento del matrimonio contratto con in data 1 maggio 1997, senza alcun Controparte_1 obbligo di contribuzione economica nei confronti della moglie, con la conferma dell'obbligo già posto a proprio carico di provvedere al mantenimento dei figli conviventi e dell'assegnazione in proprio favore della casa familiare di proprietà.
Premetteva che questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 773/2018, aveva dichiarato la sua separazione dal coniuge e che, con successiva sentenza definitiva n. 1165/2021 pubblicata il 3 settembre 2021, aveva rigettato le reciproche domande di addebito, gli aveva attribuito il godimento della casa familiare, aveva posto a suo carico l'obbligo di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei tre figli maggiorenni privi di autosufficienza economica e lo aveva obbligato a versare alla moglie un assegno di mantenimento pari all'importo mensile di Euro 500,00 dall'ottobre 2015 al maggio 2019 e pari alla maggior somma di Euro 700,00 dal giugno 2019 in poi.
Rimarcava, per quanto d'interesse, che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale e valorizzava, sotto altro profilo, la consistente entità del patrimonio della moglie, mai adoperatasi in proficue attività di lavoro nonostante la propria volontà contraria.
Con atto scritto depositato il 27 aprile 2022 aderiva alla domanda di divorzio e Controparte_1 chiedeva porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile pari all'importo di Euro 900,00, ovvero, in via subordinata, pari al minor ammontare di Euro 700,00.
A sostegno di tale domanda evidenziava di non avere alcun reddito proprio, a differenza di una capacità di spesa mensile di controparte anche aumentata successivamente alla conclusione del procedimento di separazione, e ciò per essersi sempre dedicata alle esigenze della famiglia per comune volontà delle parti.
All'udienza presidenziale celebrata in data 11 maggio 2022 i coniugi, comparsi personalmente, rilasciavano dichiarazioni e, fallito il tentativo di conciliazione, erano confermate le condizioni già stabilite all'esito del giudizio di separazione personale, tra le quali, per quanto di maggior rilievo, la determinazione di un assegno di mantenimento in favore della convenuta pari alla somma mensile di Euro 700,00.
Con sentenza non definitiva (n. 1327/2022) pubblicata il 22 novembre 2022 era dichiarato lo scioglimento del matrimonio un tempo contratto tra le parti.
Presentate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il processo era istruito mediante l'assunzione di prove testimoniali, con l'escussione dei testimoni e , e con l'acquisizione Tes_1 Controparte_2 di documenti sopravvenuti di natura patrimoniale e reddituale.
Senza ulteriori incombenti istruttori, la causa era rimessa alla decisione collegiale sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 2 ottobre 2024, come riportate nei termini di cui in epigrafe.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare che, una volta dichiarato – appunto, con sentenza non definitiva (n. 1327/2022) pubblicata il 22 novembre 2022 – lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, l'unico tema contenzioso da dirimere è rappresentato dalla attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile eventualmente spettante a . Controparte_1
E' infatti incontroverso che alla suddetta pronuncia di divorzio consegue ex lege la perdita, da parte della moglie, del cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio. Ad un tempo, ancora, non v'è luogo per provvedere in ordine all'assegnazione della casa familiare, che seguirà l'ordinaria disciplina in materia di diritti reali e di godimento, tenuto conto della sopravvenuta maggiore età e indipendenza economica di tutti i figli della coppia.
La disposizione normativa di riferimento ai fini d'interesse è quella di cui all'art. 5 comma 6 L. n. 898/70 e, rispetto ad essa, non si ravvisano ragioni per discostarsi dai criteri interpretativi e dai canoni applicativi delineati con la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del giorno 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Nel dare spiegazione a tale principio, in particolare, si è argomentato che il fondamento costituzionale dei criteri indicati nella stessa disposizione evoca e impone una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive che sia effettivamente fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo.
Tale verifica è poi da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dello stesso art. 5 comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio.
In altri termini, “il principio di solidarietà posto a base del riconoscimento del diritto impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari”.
E l'accertamento del giudice, si è rimarcato al riguardo, “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto sull'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare”.
Come ancor più chiaramente spiegato in altri arresti dalla Suprema Corte, “…gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibrartice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma parametri certi sui quali ancorarsi.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale cosi come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi (artt. 2, 3 e 29 Cost.).
In conclusione “…la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro…”.
Dovendosi dare attuazione nella fattispecie ai superiori criteri esegetici e ai relativi canoni applicativi, può dirsi anzitutto acclarato che è pacificamente priva di redditi da Controparte_1 lavoro o da fabbricati, le uniche sue entrate significative essendo rappresentate dall'assegno di mantenimento erogatole dall'odierno ricorrente.
Per converso, tenuto conto della sua età (anni 59) e delle sue deficitarie condizioni di salute (cfr., segnatamente, certificato medico del 27 novembre 2018, attestante diagnosi di lombosciatalgia da scoliosi ad ampio raggio), non ne pare nemmeno plausibile una attuale collocazione lavorativa.
Quanto al suo patrimonio immobiliare, esso è rappresentato essenzialmente dalla casa di abitazione, con relative pertinenze, sito alla via Traversetolo n. 176, in Parma, da lei acquistato nel corso dell'anno 2003.
A tale cespite si assommano inconsistenti quote di proprietà su beni siti nel paese di origine (Priverno) e su un immobile sito in Parma.
Con riguardo ai titoli mobiliari, ancora, ella ha intestata una polizza vita (con beneficiari individuati nelle persone dei tre figli maggiorenni) per un capitale versato e un valore di riscatto pari ad Euro 150.000,00, da cui derivano minimi rimborsi annui.
Le liquidità di conto corrente bancario sono invece pari a circa Euro 32.000,00.
Del tutto inconsistente pare essere infine il valore venale della sua autovettura di non recente immatricolazione.
Per poter far fronte alle sue esigenze di vita senza erodere le menzionate entità monetarie e finanziarie, la convenuta, oltre a dover disporre necessariamente del mantenimento corrispostole mensilmente dall'ex coniuge, ha dovuto beneficiare di cospicue elargizioni in denaro provenienti dal di lei padre (cfr. assegno postale emesso per l'importo di Euro 15.000,00 nel corso del presente procedimento).
ha, a sua volta, un patrimonio sostanzialmente equiparabile a quello di RT controparte. Oltre a una minima quota (pari a quella di ) su un immobile alla via Cacchioli, in Controparte_1
Parma, e a più consistenti quote su terreni, in Barletta, egli ha la proprietà dell'unità abitativa con pertinenze sita sempre in Parma, via Traversetolo n. 176.
Lo stesso ricorrente è titolare di una polizza vita per un capitale versato e un valore di riscatto pari ad Euro 100.000,00, da cui derivano i corrispondenti rimborsi annui.
Non può tuttavia trascurarsi come la sentenza definitiva di separazione del 2021 avesse dato conto di una seconda polizza assicurativa accesa con l'istituto Crédit Agricole per un valore di riscatto pari a circa Euro 55.950,00.
Le movimentazioni del suo conto corrente bancario documentato, alimentato essenzialmente dai compensi pensionistici e dagli emolumenti provenienti dalla Casa di Cura “Città di Parma”, evidenziano un saldo di Euro 17.678,98 al 30 maggio 2024.
Trascurabile, al pari di controparte, è la titolarità dell'autovettura immatricolata nel corso dell'anno 2017.
La risolutiva differenza tra le risorse economiche delle parti è piuttosto rappresentata dalle rispettive capacità reddituali.
Nonostante l'insorgenza di complicanze di salute (cfr. referti del 4 novembre 2021, del 3 novembre 2022 e del 2 dicembre 2022) e la conseguente sospensione delle prestazioni di medico di guardia chirurgica fornite fino al gennaio 2023 in favore della struttura clinica “Città di Parma”, infatti,
[...]
ha mantenuto sostanzialmente invariata l'entità dei suoi ragguardevoli redditi RT dichiarati (che, per le pregresse annualità 2013 e 2014, erano stati, rispettivamente, pari ad Euro 55.313,00 e ad Euro 54.347,00) nella misura di Euro 54.494,00 netti per l'anno d'imposta 2022 e in Euro 52.691,00 netti per l'anno 2023 (entità questa del tutto conforme alle entrate registrate nelle movimentazioni di conto corrente).
Va inoltre valorizzato come il medesimo interessato, a far tempo dal maggio 2022, non contribuisca più al mantenimento materiale dei tre figli, divenuti tutti autosufficienti sotto il profilo economico.
Se, dunque, la portata dei redditi del ricorrente, laddove confrontata con la sistemica carenza di redditi della convenuta, suggerisce, già di per sé, una prospettiva finalistica eminentemente assistenziale dell'assegno di divorzio, se ne deve inevitabilmente valorizzare, ad un tempo, il fondamento perequativo-compensativo in ragione del contributo fornito dalla stessa
[...]
nella realizzazione della vita familiare. CP_1
Ai fini d'interesse, risulta infatti comprovato che quest'ultima, già dimorante nel paese di Priverno ove svolse attività lavorativa subordinata retribuita dal novembre 1988, aveva deciso di trasferirsi a Parma nel giugno dell'anno 1992 onde dare inizio alla relazione di convivenza con RT
(già esercente la professione medica).
[...]
Nel corso dello stesso anno ella si era iscritta alle liste di collocamento, ma nessuna occupazione lavorativa le era stata poi possibile a motivo della nascita del primogenito il 19 gennaio CP_2
1993 (seguita poi dalla nascita dei gemelli e il 4 giugno 1998). Per_1 Per_2
Le prove orali assunte nel corso del procedimento hanno quindi dimostrato che la stessa convenuta, pur non senza un contributo del padre nei limiti delle sue disponibilità orarie compatibili con gli impegni di lavoro, si è occupata costantemente della cura e della crescita dei tre figli e, in via esclusiva, della gestione della casa (cfr., in particolare, deposizione del figlio ). Controparte_2
E, d'altra parte, non è stato in alcun modo allegato in atti l'ipotetico avvalimento alternativo di altre persone, appartenenti o meno alla cerchia parentale, in tali occupazioni e cure. E' peraltro emerso anche dalla testimonianza di che, dall'anno 2003 e fino a due anni Tes_1 circa prima del suo decesso dell'anno 2007 (allorquando era stata assunta la figura di una badante per il giorno e per la notte), si è prestata dapprima (per un anno circa) alla quotidiana Controparte_1 ospitalità e poi, anche in seguito, all'assistenza per i bisogni di prima necessità dell'anziano suocero
(preparazione dei pranzi e delle cene, lavaggio e stiratura degli indumenti). Persona_3
Né ha trovato riscontro l'affermazione di secondo la quale la rinuncia della RT moglie ad una occupazione lavorativa sarebbe stata un'opzione da lui stesso non condivisa e avversata.
Oltre alla pregressa esperienza lavorativa della donna e alla sua repentina iscrizione alle liste di collocamento una volta iniziata la convivenza in Parma, non possono infatti non valorizzarsi sul punto le parole del figlio nella parte in cui ha riferito: “non ricordo discussioni tra i miei CP_2 genitori con inviti o solleciti di mio padre affinché mia madre potesse reperire una occupazione di lavoro”.
D'altra parte, la durevole esecuzione nel tempo, da parte di , di siffatti compiti Controparte_1 domestici può dirsi solo parzialmente compensata per valore dal tenore di vita assicuratole dalla redditività del marito in costanza di matrimonio, giacché, a ben vedere, proprio la concreta possibilità di quest'ultimo di dedicarsi continuativamente a proficua attività di lavoro e, per converso, l'assenza di risorse reddituali e di requisiti pensionistici utili alla convenuta rappresentano ora la causa sostanziale del ponderato sbilanciamento economico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va quindi accordato a a far tempo dalla presente decisione – e fatta salva la disciplina rimasta vigente Controparte_1 nel corso del processo – il diritto di percepire un assegno divorzile pari all'importo dell'assegno di mantenimento (Euro 700,00, rivalutati fin dall'origine e rivalutabili ulteriormente anno per anno secondo indici Istat) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Contrariamente alla domanda principale formulata dalla resistente, invero, tale assegno non è quantificabile in misura superiore, poiché, alla stregua del consolidato e condivisibile insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 5605 del 28 febbraio 2020), una eventuale determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo: l'assegno di separazione presuppone infatti la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
diversamente, tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge.
Con riguardo alla domanda risarcitoria per responsabilità aggravata formulata da parte resistente ex art. 96 c.p.c, si stima che la stessa debba trovare reiezione, essendo risolutivo rimarcare, oltre all'andamento processuale contraddistintosi per il bisogno d'istruttoria orale e documentale, la mancata allegazione degli elementi di fatto necessari per la liquidazione del danno lamentato.
Le spese processuali seguono infine la soccombenza nettamente prevalente e vengono liquidate in considerazione del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori di poco inferiori a quelli medi tabellari per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo e preso atto della sentenza non definitiva (n. 1327/2022) pubblicata il 22 novembre 2022 con la quale questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio un tempo contratto tra le parti:
1) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
2) a far tempo dalla presente sentenza – e fatta salva la disciplina rimasta vigente nel corso del processo – pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un RT Controparte_1 assegno divorzile pari all'importo dell'assegno di mantenimento (Euro 700,00, rivalutati fin dall'origine e rivalutabili ulteriormente anno per anno secondo indici Istat) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
3) rigetta la domanda formulata da parte resistente ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali, RT liquidate nell'importo di Euro 6.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4157/2021 promossa da:
nato a [...] il giorno 11 giugno 1947, rappresentato e difeso dall'Avv. RT
Aurora Lusardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Controparte_1
Sirosi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale chiedendo confermarsi la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio pubblicata il 22 novembre 2022, dichiarare che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, accertare l'insussistenza dei requisiti per riconoscere il diritto di
[...]
a percepire contribuzioni economiche a titolo di assegno di divorzio, assegnarsi in proprio CP_1 favore la casa familiare di proprietà, respingersi ogni diversa domanda proposta da controparte, con vittoria di spese, diritti e competenze di lite;
parte resistente ha precisato le conclusioni come da atto scritto depositato il 30 settembre 2024 perciò chiedendo, a propria volta, confermarsi la sentenza non definitiva di divorzio con ogni conseguenza di legge, porre a carico di RT
l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile pari all'ammontare mensile di Euro 900,00
[...]
(ovvero, in via subordinata, pari all'importo di Euro 700,00 al mese) e condannare lo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi equitativamente in via officiosa, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 novembre 2021 chiedeva dichiararsi lo RT scioglimento del matrimonio contratto con in data 1 maggio 1997, senza alcun Controparte_1 obbligo di contribuzione economica nei confronti della moglie, con la conferma dell'obbligo già posto a proprio carico di provvedere al mantenimento dei figli conviventi e dell'assegnazione in proprio favore della casa familiare di proprietà.
Premetteva che questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 773/2018, aveva dichiarato la sua separazione dal coniuge e che, con successiva sentenza definitiva n. 1165/2021 pubblicata il 3 settembre 2021, aveva rigettato le reciproche domande di addebito, gli aveva attribuito il godimento della casa familiare, aveva posto a suo carico l'obbligo di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei tre figli maggiorenni privi di autosufficienza economica e lo aveva obbligato a versare alla moglie un assegno di mantenimento pari all'importo mensile di Euro 500,00 dall'ottobre 2015 al maggio 2019 e pari alla maggior somma di Euro 700,00 dal giugno 2019 in poi.
Rimarcava, per quanto d'interesse, che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale e valorizzava, sotto altro profilo, la consistente entità del patrimonio della moglie, mai adoperatasi in proficue attività di lavoro nonostante la propria volontà contraria.
Con atto scritto depositato il 27 aprile 2022 aderiva alla domanda di divorzio e Controparte_1 chiedeva porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile pari all'importo di Euro 900,00, ovvero, in via subordinata, pari al minor ammontare di Euro 700,00.
A sostegno di tale domanda evidenziava di non avere alcun reddito proprio, a differenza di una capacità di spesa mensile di controparte anche aumentata successivamente alla conclusione del procedimento di separazione, e ciò per essersi sempre dedicata alle esigenze della famiglia per comune volontà delle parti.
All'udienza presidenziale celebrata in data 11 maggio 2022 i coniugi, comparsi personalmente, rilasciavano dichiarazioni e, fallito il tentativo di conciliazione, erano confermate le condizioni già stabilite all'esito del giudizio di separazione personale, tra le quali, per quanto di maggior rilievo, la determinazione di un assegno di mantenimento in favore della convenuta pari alla somma mensile di Euro 700,00.
Con sentenza non definitiva (n. 1327/2022) pubblicata il 22 novembre 2022 era dichiarato lo scioglimento del matrimonio un tempo contratto tra le parti.
Presentate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il processo era istruito mediante l'assunzione di prove testimoniali, con l'escussione dei testimoni e , e con l'acquisizione Tes_1 Controparte_2 di documenti sopravvenuti di natura patrimoniale e reddituale.
Senza ulteriori incombenti istruttori, la causa era rimessa alla decisione collegiale sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 2 ottobre 2024, come riportate nei termini di cui in epigrafe.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare che, una volta dichiarato – appunto, con sentenza non definitiva (n. 1327/2022) pubblicata il 22 novembre 2022 – lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, l'unico tema contenzioso da dirimere è rappresentato dalla attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile eventualmente spettante a . Controparte_1
E' infatti incontroverso che alla suddetta pronuncia di divorzio consegue ex lege la perdita, da parte della moglie, del cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio. Ad un tempo, ancora, non v'è luogo per provvedere in ordine all'assegnazione della casa familiare, che seguirà l'ordinaria disciplina in materia di diritti reali e di godimento, tenuto conto della sopravvenuta maggiore età e indipendenza economica di tutti i figli della coppia.
La disposizione normativa di riferimento ai fini d'interesse è quella di cui all'art. 5 comma 6 L. n. 898/70 e, rispetto ad essa, non si ravvisano ragioni per discostarsi dai criteri interpretativi e dai canoni applicativi delineati con la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del giorno 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Nel dare spiegazione a tale principio, in particolare, si è argomentato che il fondamento costituzionale dei criteri indicati nella stessa disposizione evoca e impone una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive che sia effettivamente fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo.
Tale verifica è poi da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dello stesso art. 5 comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio.
In altri termini, “il principio di solidarietà posto a base del riconoscimento del diritto impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari”.
E l'accertamento del giudice, si è rimarcato al riguardo, “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto sull'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare”.
Come ancor più chiaramente spiegato in altri arresti dalla Suprema Corte, “…gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibrartice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma parametri certi sui quali ancorarsi.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale cosi come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi (artt. 2, 3 e 29 Cost.).
In conclusione “…la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro…”.
Dovendosi dare attuazione nella fattispecie ai superiori criteri esegetici e ai relativi canoni applicativi, può dirsi anzitutto acclarato che è pacificamente priva di redditi da Controparte_1 lavoro o da fabbricati, le uniche sue entrate significative essendo rappresentate dall'assegno di mantenimento erogatole dall'odierno ricorrente.
Per converso, tenuto conto della sua età (anni 59) e delle sue deficitarie condizioni di salute (cfr., segnatamente, certificato medico del 27 novembre 2018, attestante diagnosi di lombosciatalgia da scoliosi ad ampio raggio), non ne pare nemmeno plausibile una attuale collocazione lavorativa.
Quanto al suo patrimonio immobiliare, esso è rappresentato essenzialmente dalla casa di abitazione, con relative pertinenze, sito alla via Traversetolo n. 176, in Parma, da lei acquistato nel corso dell'anno 2003.
A tale cespite si assommano inconsistenti quote di proprietà su beni siti nel paese di origine (Priverno) e su un immobile sito in Parma.
Con riguardo ai titoli mobiliari, ancora, ella ha intestata una polizza vita (con beneficiari individuati nelle persone dei tre figli maggiorenni) per un capitale versato e un valore di riscatto pari ad Euro 150.000,00, da cui derivano minimi rimborsi annui.
Le liquidità di conto corrente bancario sono invece pari a circa Euro 32.000,00.
Del tutto inconsistente pare essere infine il valore venale della sua autovettura di non recente immatricolazione.
Per poter far fronte alle sue esigenze di vita senza erodere le menzionate entità monetarie e finanziarie, la convenuta, oltre a dover disporre necessariamente del mantenimento corrispostole mensilmente dall'ex coniuge, ha dovuto beneficiare di cospicue elargizioni in denaro provenienti dal di lei padre (cfr. assegno postale emesso per l'importo di Euro 15.000,00 nel corso del presente procedimento).
ha, a sua volta, un patrimonio sostanzialmente equiparabile a quello di RT controparte. Oltre a una minima quota (pari a quella di ) su un immobile alla via Cacchioli, in Controparte_1
Parma, e a più consistenti quote su terreni, in Barletta, egli ha la proprietà dell'unità abitativa con pertinenze sita sempre in Parma, via Traversetolo n. 176.
Lo stesso ricorrente è titolare di una polizza vita per un capitale versato e un valore di riscatto pari ad Euro 100.000,00, da cui derivano i corrispondenti rimborsi annui.
Non può tuttavia trascurarsi come la sentenza definitiva di separazione del 2021 avesse dato conto di una seconda polizza assicurativa accesa con l'istituto Crédit Agricole per un valore di riscatto pari a circa Euro 55.950,00.
Le movimentazioni del suo conto corrente bancario documentato, alimentato essenzialmente dai compensi pensionistici e dagli emolumenti provenienti dalla Casa di Cura “Città di Parma”, evidenziano un saldo di Euro 17.678,98 al 30 maggio 2024.
Trascurabile, al pari di controparte, è la titolarità dell'autovettura immatricolata nel corso dell'anno 2017.
La risolutiva differenza tra le risorse economiche delle parti è piuttosto rappresentata dalle rispettive capacità reddituali.
Nonostante l'insorgenza di complicanze di salute (cfr. referti del 4 novembre 2021, del 3 novembre 2022 e del 2 dicembre 2022) e la conseguente sospensione delle prestazioni di medico di guardia chirurgica fornite fino al gennaio 2023 in favore della struttura clinica “Città di Parma”, infatti,
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ha mantenuto sostanzialmente invariata l'entità dei suoi ragguardevoli redditi RT dichiarati (che, per le pregresse annualità 2013 e 2014, erano stati, rispettivamente, pari ad Euro 55.313,00 e ad Euro 54.347,00) nella misura di Euro 54.494,00 netti per l'anno d'imposta 2022 e in Euro 52.691,00 netti per l'anno 2023 (entità questa del tutto conforme alle entrate registrate nelle movimentazioni di conto corrente).
Va inoltre valorizzato come il medesimo interessato, a far tempo dal maggio 2022, non contribuisca più al mantenimento materiale dei tre figli, divenuti tutti autosufficienti sotto il profilo economico.
Se, dunque, la portata dei redditi del ricorrente, laddove confrontata con la sistemica carenza di redditi della convenuta, suggerisce, già di per sé, una prospettiva finalistica eminentemente assistenziale dell'assegno di divorzio, se ne deve inevitabilmente valorizzare, ad un tempo, il fondamento perequativo-compensativo in ragione del contributo fornito dalla stessa
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nella realizzazione della vita familiare. CP_1
Ai fini d'interesse, risulta infatti comprovato che quest'ultima, già dimorante nel paese di Priverno ove svolse attività lavorativa subordinata retribuita dal novembre 1988, aveva deciso di trasferirsi a Parma nel giugno dell'anno 1992 onde dare inizio alla relazione di convivenza con RT
(già esercente la professione medica).
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Nel corso dello stesso anno ella si era iscritta alle liste di collocamento, ma nessuna occupazione lavorativa le era stata poi possibile a motivo della nascita del primogenito il 19 gennaio CP_2
1993 (seguita poi dalla nascita dei gemelli e il 4 giugno 1998). Per_1 Per_2
Le prove orali assunte nel corso del procedimento hanno quindi dimostrato che la stessa convenuta, pur non senza un contributo del padre nei limiti delle sue disponibilità orarie compatibili con gli impegni di lavoro, si è occupata costantemente della cura e della crescita dei tre figli e, in via esclusiva, della gestione della casa (cfr., in particolare, deposizione del figlio ). Controparte_2
E, d'altra parte, non è stato in alcun modo allegato in atti l'ipotetico avvalimento alternativo di altre persone, appartenenti o meno alla cerchia parentale, in tali occupazioni e cure. E' peraltro emerso anche dalla testimonianza di che, dall'anno 2003 e fino a due anni Tes_1 circa prima del suo decesso dell'anno 2007 (allorquando era stata assunta la figura di una badante per il giorno e per la notte), si è prestata dapprima (per un anno circa) alla quotidiana Controparte_1 ospitalità e poi, anche in seguito, all'assistenza per i bisogni di prima necessità dell'anziano suocero
(preparazione dei pranzi e delle cene, lavaggio e stiratura degli indumenti). Persona_3
Né ha trovato riscontro l'affermazione di secondo la quale la rinuncia della RT moglie ad una occupazione lavorativa sarebbe stata un'opzione da lui stesso non condivisa e avversata.
Oltre alla pregressa esperienza lavorativa della donna e alla sua repentina iscrizione alle liste di collocamento una volta iniziata la convivenza in Parma, non possono infatti non valorizzarsi sul punto le parole del figlio nella parte in cui ha riferito: “non ricordo discussioni tra i miei CP_2 genitori con inviti o solleciti di mio padre affinché mia madre potesse reperire una occupazione di lavoro”.
D'altra parte, la durevole esecuzione nel tempo, da parte di , di siffatti compiti Controparte_1 domestici può dirsi solo parzialmente compensata per valore dal tenore di vita assicuratole dalla redditività del marito in costanza di matrimonio, giacché, a ben vedere, proprio la concreta possibilità di quest'ultimo di dedicarsi continuativamente a proficua attività di lavoro e, per converso, l'assenza di risorse reddituali e di requisiti pensionistici utili alla convenuta rappresentano ora la causa sostanziale del ponderato sbilanciamento economico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va quindi accordato a a far tempo dalla presente decisione – e fatta salva la disciplina rimasta vigente Controparte_1 nel corso del processo – il diritto di percepire un assegno divorzile pari all'importo dell'assegno di mantenimento (Euro 700,00, rivalutati fin dall'origine e rivalutabili ulteriormente anno per anno secondo indici Istat) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Contrariamente alla domanda principale formulata dalla resistente, invero, tale assegno non è quantificabile in misura superiore, poiché, alla stregua del consolidato e condivisibile insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 5605 del 28 febbraio 2020), una eventuale determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo: l'assegno di separazione presuppone infatti la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
diversamente, tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge.
Con riguardo alla domanda risarcitoria per responsabilità aggravata formulata da parte resistente ex art. 96 c.p.c, si stima che la stessa debba trovare reiezione, essendo risolutivo rimarcare, oltre all'andamento processuale contraddistintosi per il bisogno d'istruttoria orale e documentale, la mancata allegazione degli elementi di fatto necessari per la liquidazione del danno lamentato.
Le spese processuali seguono infine la soccombenza nettamente prevalente e vengono liquidate in considerazione del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori di poco inferiori a quelli medi tabellari per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo e preso atto della sentenza non definitiva (n. 1327/2022) pubblicata il 22 novembre 2022 con la quale questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio un tempo contratto tra le parti:
1) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
2) a far tempo dalla presente sentenza – e fatta salva la disciplina rimasta vigente nel corso del processo – pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un RT Controparte_1 assegno divorzile pari all'importo dell'assegno di mantenimento (Euro 700,00, rivalutati fin dall'origine e rivalutabili ulteriormente anno per anno secondo indici Istat) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
3) rigetta la domanda formulata da parte resistente ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali, RT liquidate nell'importo di Euro 6.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto